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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 983/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2395/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012854263000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012854263000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, riferita alle cartelle n. 29620200057062926/000 (anno 2017) e n. 29620210097848964/000 (anno 2018).
Conveniva in giudizio :
1. Agenzia delle Entrate-Riscossione 2. Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito
Con il ricorso ritualmente proposto il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, riferita alle cartelle n. 29620200057062926/000 (anno 2017) e n. 29620210097848964/000 (anno 2018). deduceva vizi ancora piu' a montye (omess anotifica avvisi di accertamento) oltre a ingiuste maggiorazioni e pendenza di giudizi avverso le cartelle. Rilevava anche la prescrizione dei carichi tributari.
Costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. ADER, nelle proprie controdeduzioni:
― eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per adesione del contribuente alla rateizzazione, depositando la prova che il ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione il 13/10/2025, accolta il 21/10/2025, e ha già pagato le prime rate;
- affermava che tale condotta costituisce riconoscimento del debito e impedisce qualsiasi contestazione circa prescrizione o legittimità della pretesa;
- eccepiva inoltre la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia per le doglianze attinenti alla fase impositiva, essendo competenza esclusiva dell'Ente impositore secondo costante giurisprudenza di
Cassazione;
-– rappresentava che le stesse cartelle sono state già impugnate in altro giudizio definito con sentenza n. 4547/2025, depositata il 06/10/2025, con esito sfavorevole per il contribuente e declaratoria di non prescrizione del tributo.
Costituzione della Regione Siciliana
La Regione, nelle proprie controdeduzioni:
― confermava che il contribuente ha iniziato a pagare le somme rateizzate, documentando un prospetto recante "riscosso rateale" e residuo dovuto
― chiariva che, nel sistema regionale della tassa automobilistica, l'iscrizione a ruolo costituisce accertamento e che non esistono atti presupposti da notificare, in quanto la cartella è già il primo atto impositivo-legittimante la riscossione (L.R. 16/2015, L.R. 24/2016);
- affermava la regolare notifica di entrambe le cartelle, escludendo qualsiasi vizio procedurale;
- eccepiva la non fondatezza delle doglianze sulla motivazione dell'intimazione, poiché l'atto ex art. 50 DPR
602/1973 è a contenuto vincolato e risulta sufficientemente motivato con il semplice rinvio alle cartelle notificate, secondo giurisprudenza costante (Cass. 21065/2022; Cass. 11843/2023);
- spiegava che non opera la prescrizione triennale, poiché il contribuente ha riconosciuto il debito con la rateizzazione e perché i termini sono stati sospesi dalla disciplina emergenziale COVID (art. 68 D.L. 18/2020) che ha prorogato prescrizione e decadenza fino a 24 mesi, applicabile ai ruoli 2020 come quelli in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1. Sull'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
È documentalmente provato che:
- il ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione delle cartelle sottese all'intimazione il 13/10/2025;
- l'istanza è stata accolta il 21/10/2025;
- il contribuente ha iniziato i pagamenti rateali, come attestato dal prospetto depositato dalla Regione, con indicazione del "riscosso rateale" Tale comportamento integra, secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, riconoscimento del debito e conseguente rinuncia implicita ad ogni contestazione correlata, incluso il decorso prescrizionale. Ne deriva che il ricorrente non ha più interesse ad agire avverso l'intimazione di pagamento, avendo egli stesso dato esecuzione – ancorché rateale - alla medesima pretesa.
2. Preclusione derivante da precedente giudizio
L'Agenzia ha documentato che sulle stesse cartelle oggetto dell'intimazione è stata già pronunciata la sentenza n. 4547/2025, depositata il 06/10/2025, che ha respinto il ricorso del contribuente dichiarando non prescritta la pretesa tributaria e affermandone la piena legittimità. Ciò determina una preclusione alla reiterazione dell'impugnazione, atteso che non può essere nuovamente sollevata la medesima contestazione avverso il medesimo credito.
3. Sulla regolare notifica delle cartelle
Dagli atti risulta che entrambe le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate al ricorrente nel dicembre 2022, costituiscono validi presupposti dell'intimazione impugnata e non presentano alcun vizio formale idoneo a inficiare la legittimità dell'atto oggi contestato
Non è pertanto censurabile l'intimazione, che costituisce mero sollecito ex art. 50 DPR 602/1973.
4. Assorbimento delle altre censure
Le ulteriori doglianze (motivi sulla motivazione, allegazioni mancanti, prescrizione, duplicazione della pretesaetesa) non vengono esaminate in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Si compensano le spese attesa la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese Palermo 20.1.26 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2395/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012854263000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012854263000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, riferita alle cartelle n. 29620200057062926/000 (anno 2017) e n. 29620210097848964/000 (anno 2018).
Conveniva in giudizio :
1. Agenzia delle Entrate-Riscossione 2. Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito
Con il ricorso ritualmente proposto il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, riferita alle cartelle n. 29620200057062926/000 (anno 2017) e n. 29620210097848964/000 (anno 2018). deduceva vizi ancora piu' a montye (omess anotifica avvisi di accertamento) oltre a ingiuste maggiorazioni e pendenza di giudizi avverso le cartelle. Rilevava anche la prescrizione dei carichi tributari.
Costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. ADER, nelle proprie controdeduzioni:
― eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per adesione del contribuente alla rateizzazione, depositando la prova che il ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione il 13/10/2025, accolta il 21/10/2025, e ha già pagato le prime rate;
- affermava che tale condotta costituisce riconoscimento del debito e impedisce qualsiasi contestazione circa prescrizione o legittimità della pretesa;
- eccepiva inoltre la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia per le doglianze attinenti alla fase impositiva, essendo competenza esclusiva dell'Ente impositore secondo costante giurisprudenza di
Cassazione;
-– rappresentava che le stesse cartelle sono state già impugnate in altro giudizio definito con sentenza n. 4547/2025, depositata il 06/10/2025, con esito sfavorevole per il contribuente e declaratoria di non prescrizione del tributo.
Costituzione della Regione Siciliana
La Regione, nelle proprie controdeduzioni:
― confermava che il contribuente ha iniziato a pagare le somme rateizzate, documentando un prospetto recante "riscosso rateale" e residuo dovuto
― chiariva che, nel sistema regionale della tassa automobilistica, l'iscrizione a ruolo costituisce accertamento e che non esistono atti presupposti da notificare, in quanto la cartella è già il primo atto impositivo-legittimante la riscossione (L.R. 16/2015, L.R. 24/2016);
- affermava la regolare notifica di entrambe le cartelle, escludendo qualsiasi vizio procedurale;
- eccepiva la non fondatezza delle doglianze sulla motivazione dell'intimazione, poiché l'atto ex art. 50 DPR
602/1973 è a contenuto vincolato e risulta sufficientemente motivato con il semplice rinvio alle cartelle notificate, secondo giurisprudenza costante (Cass. 21065/2022; Cass. 11843/2023);
- spiegava che non opera la prescrizione triennale, poiché il contribuente ha riconosciuto il debito con la rateizzazione e perché i termini sono stati sospesi dalla disciplina emergenziale COVID (art. 68 D.L. 18/2020) che ha prorogato prescrizione e decadenza fino a 24 mesi, applicabile ai ruoli 2020 come quelli in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1. Sull'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
È documentalmente provato che:
- il ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione delle cartelle sottese all'intimazione il 13/10/2025;
- l'istanza è stata accolta il 21/10/2025;
- il contribuente ha iniziato i pagamenti rateali, come attestato dal prospetto depositato dalla Regione, con indicazione del "riscosso rateale" Tale comportamento integra, secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, riconoscimento del debito e conseguente rinuncia implicita ad ogni contestazione correlata, incluso il decorso prescrizionale. Ne deriva che il ricorrente non ha più interesse ad agire avverso l'intimazione di pagamento, avendo egli stesso dato esecuzione – ancorché rateale - alla medesima pretesa.
2. Preclusione derivante da precedente giudizio
L'Agenzia ha documentato che sulle stesse cartelle oggetto dell'intimazione è stata già pronunciata la sentenza n. 4547/2025, depositata il 06/10/2025, che ha respinto il ricorso del contribuente dichiarando non prescritta la pretesa tributaria e affermandone la piena legittimità. Ciò determina una preclusione alla reiterazione dell'impugnazione, atteso che non può essere nuovamente sollevata la medesima contestazione avverso il medesimo credito.
3. Sulla regolare notifica delle cartelle
Dagli atti risulta che entrambe le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate al ricorrente nel dicembre 2022, costituiscono validi presupposti dell'intimazione impugnata e non presentano alcun vizio formale idoneo a inficiare la legittimità dell'atto oggi contestato
Non è pertanto censurabile l'intimazione, che costituisce mero sollecito ex art. 50 DPR 602/1973.
4. Assorbimento delle altre censure
Le ulteriori doglianze (motivi sulla motivazione, allegazioni mancanti, prescrizione, duplicazione della pretesaetesa) non vengono esaminate in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Si compensano le spese attesa la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese Palermo 20.1.26 IL GIUDICE MONOCRATICO