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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12905 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 13535/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO in persona del Giudice, dott.sa EN CI ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 13535/2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
22.06.1944, residente in [...] ed ivi elettivamente dom.to in Via
Giuseppe RA n. 11, presso lo Studio dell'Avv. Luca Bolognesi (che lo rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
E
(c.f. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande,
21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 - Raccolta 7313 del Persona_1
22/03/2024, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Metropolitana Inps di Roma.
-RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede l'accoglimento del ricorso. “chiede all'Ill.mo Tribunale nella veste di Giudice del Lavoro di voler disporre consulenza medico-legale sulla persona dell'istante al fine di: a) Accertare e dichiarare nei confronti dell' in persona Controparte_1 del Presidente pro-tempore, che l'istante è impossibilitato a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quella data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, abbia diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento nella misura di legge, con i successivi aumenti previsti dalla legge, oltre ai ratei maturati successivamente. b) Con condanna alla rifusione degli onorari, IVA e CPA della doppia fase processuale da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore il quale si dichiara antistatario, salvo per l'importo delle spese di CTP e del contributo unificato.” PARTE RESISTENTE: si riporta alla memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle relative conclusioni. “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 10/04/2025 e ritualmente notificato, conveniva l' dinanzi all'intestato Tribunale esponendo in fatto: Parte_1 CP_1
a) di aver presentato in data 30/05/2024 istanza dinanzi alla competente Commissione medica CP_1
per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 11/02/1980, n. 18 e successive modifiche, previo accertamento delle proprie condizioni di salute;
b) Che l'esito era stato negativo all'esito della visita medica del 15.07.2024, che non aveva riscontrato le condizioni di invalidità necessarie ai fini della concessione della provvidenza richiesta;
c) ) Che il ricorrente aveva, dunque introdotto il procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. NRG
37272/2024 impugnando il predetto verbale;
4) Che l'esito della CTU era risultato negativo, nonostante la documentazione integrativa prodotta e le osservazioni;
5) che nei 30 giorni dalla data assegnata del 30/3/2025 era stata depositata il 7/4/2025 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento.
Parte ricorrente specificava le ragioni del dissenso, analizzando in modo specifico le condizioni cliniche del ricorrente e le ragioni di non condivisione dell'analisi della CTU espletata in sede di
ATP.
L' si costituiva in giudizio in data 3/7/2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso per eccessiva genericità delle censure e nel merito contestandone la fondatezza.
Rinnovata la CTU medico – legale, all'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2.- Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Il presente giudizio ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Nel caso di specie i motivi sono stati esplicitati per cui la domanda ammissibile e, alla luce della
CTU medico-legale espletata, il ricorso merita accoglimento.
Il CTU, all'esito della visita medica e dell'esame della documentazione specificata nell'elaborato, ripercorse sia la fase amministrativa che quella di ATP, ha effettuato la seguente diagnosi medico legale: “Grave deficit statico-dinamico in neuropatia assonale sensitivo/motoria agli arti inferiori, verosimile esito di pregressa chemioterapia, ed esiti di labirintectomia per sindrome di Meniere. Linfoma non Hodgkin follicolare in attuale follow-up.
Esiti di remota emicolectomia per ADK del colon con MT epatica trattata con resezione del IV segmento. Esiti di prostatectomia per ADK prostatico Gleason 8 (5 + 3) pT3, pN1, pMx.
Cardiopatia sclero-ipertensiva. Iniziale disturbo neurocognitivo di probabile natura neurodegenerativa e vascolare.”
Ha quindi formulato la seguente valutazione medico-legale “ Oggetto della presente valutazione è l'accertamento del possesso da parte del ricorrente dei requisiti medico-legali previsti per il diritto alla corresponsione all'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80) che viene concessa agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui abbisognino di un'assistenza continua. Gli accertamenti svolti in tale sede hanno permesso di focalizzare a carico dell'interessato un complesso di patologie consistenti in grave deficit statico-dinamico in neuropatia assonale sensitivo/motoria agli arti inferiori, verosimile esito di pregressa chemioterapia, ed esiti di labirintectomia per sindrome di Meniere, linfoma non Hodgkin follicolare in attuale follow-up, esiti di remota emicolectomia per ADK del colon con MT epatica trattata con resezione del IV segmento, esiti di prostatectomia per ADK prostatico Gleason 8 (5 + 3) pT3, pN1, pMx, cardiopatia scleroipertensiva, iniziale disturbo neurocognitivo di probabile natura neurodegenerativa e vascolare. Tali infermità rappresentano un complesso patologico che, per gravità, riduce marcatamente l'autonomia personale e quindi concretizza gli estremi per il diritto alla indennità di accompagnamento. Tra le patologie riscontrate, quella maggiormente incidente sulla capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita in piena autonomia è rappresentata dalla neuropatia assonale sensitivo/motoria agli arti inferiori, verosimile esito di pregressa chemioterapia, che insieme agli esiti di labirintectomia per sindrome di Meniere causa una grave deficit statico-dinamico, come rilevato nel corso della visita peritale (il soggetto effettua i passaggi posturali con aiuto e deambula in maniera cauta ed instabile per pochi passi, con aiuto attivo di terza persona). Tale quadro impedisce una piena ed autonoma cura ed igiene del proprio corpo nonchè dell'ambiente domestico e obbliga il ricorrente a chiedere assistenza in azioni quotidiane anche non particolarmente complesse. Da ciò si evince, quindi, che detto complesso morboso concretizza gli estremi per avere diritto all'indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda la decorrenza di tale diritto è da rilevare che la gravità e la natura cronico-degenerativa delle patologie obiettivate in occasione della visita medico-legale, confrontate con gli elementi clinici ricavabili dalla documentazione sanitaria allegata in atti, ed in particolare da quanto riportato nel verbale (“... Ipotonotrofia AAII… deambulazione CP_1 autonoma cauta con ausilio di deambulatore…”) e di quanto riportato dal geriatra curante in data 7/10/2024 e 4/4/2025 (ospedale S. Eugenio), fanno ritenere che lo stato invalidante, che attualmente da diritto all'indennità di accompagnamento, fosse già presente dalla data della domanda amministrativa (30/5/2024).” Ha, infine, concluso nei seguenti termini “Il sig. dalla data della domanda Parte_1 amministrativa (30/5/2024) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 legge 18/80 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, poiché non autonomamente in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.” L'esito della relazione peritale è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere accolto, dichiarandosi che la ricorrente dal la domanda amministrativa (30 maggio 2024) si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento ex art. art. 1 L. 18/1980.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua erogazione. CP_1
Come già ricordato e chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpè incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Considerata la decorrenza del predetto accertamento (dalla data della domanda amministrativa), le spese del giudizio di ATP e del presente giudizi vanno poste a carico dell' . CP_1
Anche le spese di CTU, già liquidare nella fase di ATP, sia quelle del presente giudizio, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' , in CP_1 applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che il ricorrente dal 30 maggio 2024 si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento ex art. art. 1 L. 18/1980; - condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite di entrambe le fasi CP_1 del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in complessivi euro 3.162,00 per compenso professionale ed €
64,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario spese di lite, IVA e CPA;
- condanna l' al pagamento delle competenze di CTU, liquidate come da CP_1 separato decreto per la presente fase e pone definitivamente a suo carico le spese di
CTU come già separatamente liquidate in sede di ATP.
Roma, 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro
EN CI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO in persona del Giudice, dott.sa EN CI ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 13535/2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
22.06.1944, residente in [...] ed ivi elettivamente dom.to in Via
Giuseppe RA n. 11, presso lo Studio dell'Avv. Luca Bolognesi (che lo rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
E
(c.f. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande,
21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 - Raccolta 7313 del Persona_1
22/03/2024, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Metropolitana Inps di Roma.
-RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede l'accoglimento del ricorso. “chiede all'Ill.mo Tribunale nella veste di Giudice del Lavoro di voler disporre consulenza medico-legale sulla persona dell'istante al fine di: a) Accertare e dichiarare nei confronti dell' in persona Controparte_1 del Presidente pro-tempore, che l'istante è impossibilitato a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quella data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, abbia diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento nella misura di legge, con i successivi aumenti previsti dalla legge, oltre ai ratei maturati successivamente. b) Con condanna alla rifusione degli onorari, IVA e CPA della doppia fase processuale da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore il quale si dichiara antistatario, salvo per l'importo delle spese di CTP e del contributo unificato.” PARTE RESISTENTE: si riporta alla memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle relative conclusioni. “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 10/04/2025 e ritualmente notificato, conveniva l' dinanzi all'intestato Tribunale esponendo in fatto: Parte_1 CP_1
a) di aver presentato in data 30/05/2024 istanza dinanzi alla competente Commissione medica CP_1
per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 11/02/1980, n. 18 e successive modifiche, previo accertamento delle proprie condizioni di salute;
b) Che l'esito era stato negativo all'esito della visita medica del 15.07.2024, che non aveva riscontrato le condizioni di invalidità necessarie ai fini della concessione della provvidenza richiesta;
c) ) Che il ricorrente aveva, dunque introdotto il procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. NRG
37272/2024 impugnando il predetto verbale;
4) Che l'esito della CTU era risultato negativo, nonostante la documentazione integrativa prodotta e le osservazioni;
5) che nei 30 giorni dalla data assegnata del 30/3/2025 era stata depositata il 7/4/2025 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento.
Parte ricorrente specificava le ragioni del dissenso, analizzando in modo specifico le condizioni cliniche del ricorrente e le ragioni di non condivisione dell'analisi della CTU espletata in sede di
ATP.
L' si costituiva in giudizio in data 3/7/2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso per eccessiva genericità delle censure e nel merito contestandone la fondatezza.
Rinnovata la CTU medico – legale, all'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2.- Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Il presente giudizio ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Nel caso di specie i motivi sono stati esplicitati per cui la domanda ammissibile e, alla luce della
CTU medico-legale espletata, il ricorso merita accoglimento.
Il CTU, all'esito della visita medica e dell'esame della documentazione specificata nell'elaborato, ripercorse sia la fase amministrativa che quella di ATP, ha effettuato la seguente diagnosi medico legale: “Grave deficit statico-dinamico in neuropatia assonale sensitivo/motoria agli arti inferiori, verosimile esito di pregressa chemioterapia, ed esiti di labirintectomia per sindrome di Meniere. Linfoma non Hodgkin follicolare in attuale follow-up.
Esiti di remota emicolectomia per ADK del colon con MT epatica trattata con resezione del IV segmento. Esiti di prostatectomia per ADK prostatico Gleason 8 (5 + 3) pT3, pN1, pMx.
Cardiopatia sclero-ipertensiva. Iniziale disturbo neurocognitivo di probabile natura neurodegenerativa e vascolare.”
Ha quindi formulato la seguente valutazione medico-legale “ Oggetto della presente valutazione è l'accertamento del possesso da parte del ricorrente dei requisiti medico-legali previsti per il diritto alla corresponsione all'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80) che viene concessa agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui abbisognino di un'assistenza continua. Gli accertamenti svolti in tale sede hanno permesso di focalizzare a carico dell'interessato un complesso di patologie consistenti in grave deficit statico-dinamico in neuropatia assonale sensitivo/motoria agli arti inferiori, verosimile esito di pregressa chemioterapia, ed esiti di labirintectomia per sindrome di Meniere, linfoma non Hodgkin follicolare in attuale follow-up, esiti di remota emicolectomia per ADK del colon con MT epatica trattata con resezione del IV segmento, esiti di prostatectomia per ADK prostatico Gleason 8 (5 + 3) pT3, pN1, pMx, cardiopatia scleroipertensiva, iniziale disturbo neurocognitivo di probabile natura neurodegenerativa e vascolare. Tali infermità rappresentano un complesso patologico che, per gravità, riduce marcatamente l'autonomia personale e quindi concretizza gli estremi per il diritto alla indennità di accompagnamento. Tra le patologie riscontrate, quella maggiormente incidente sulla capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita in piena autonomia è rappresentata dalla neuropatia assonale sensitivo/motoria agli arti inferiori, verosimile esito di pregressa chemioterapia, che insieme agli esiti di labirintectomia per sindrome di Meniere causa una grave deficit statico-dinamico, come rilevato nel corso della visita peritale (il soggetto effettua i passaggi posturali con aiuto e deambula in maniera cauta ed instabile per pochi passi, con aiuto attivo di terza persona). Tale quadro impedisce una piena ed autonoma cura ed igiene del proprio corpo nonchè dell'ambiente domestico e obbliga il ricorrente a chiedere assistenza in azioni quotidiane anche non particolarmente complesse. Da ciò si evince, quindi, che detto complesso morboso concretizza gli estremi per avere diritto all'indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda la decorrenza di tale diritto è da rilevare che la gravità e la natura cronico-degenerativa delle patologie obiettivate in occasione della visita medico-legale, confrontate con gli elementi clinici ricavabili dalla documentazione sanitaria allegata in atti, ed in particolare da quanto riportato nel verbale (“... Ipotonotrofia AAII… deambulazione CP_1 autonoma cauta con ausilio di deambulatore…”) e di quanto riportato dal geriatra curante in data 7/10/2024 e 4/4/2025 (ospedale S. Eugenio), fanno ritenere che lo stato invalidante, che attualmente da diritto all'indennità di accompagnamento, fosse già presente dalla data della domanda amministrativa (30/5/2024).” Ha, infine, concluso nei seguenti termini “Il sig. dalla data della domanda Parte_1 amministrativa (30/5/2024) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 legge 18/80 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, poiché non autonomamente in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.” L'esito della relazione peritale è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere accolto, dichiarandosi che la ricorrente dal la domanda amministrativa (30 maggio 2024) si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento ex art. art. 1 L. 18/1980.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua erogazione. CP_1
Come già ricordato e chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpè incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Considerata la decorrenza del predetto accertamento (dalla data della domanda amministrativa), le spese del giudizio di ATP e del presente giudizi vanno poste a carico dell' . CP_1
Anche le spese di CTU, già liquidare nella fase di ATP, sia quelle del presente giudizio, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' , in CP_1 applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che il ricorrente dal 30 maggio 2024 si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento ex art. art. 1 L. 18/1980; - condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite di entrambe le fasi CP_1 del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in complessivi euro 3.162,00 per compenso professionale ed €
64,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario spese di lite, IVA e CPA;
- condanna l' al pagamento delle competenze di CTU, liquidate come da CP_1 separato decreto per la presente fase e pone definitivamente a suo carico le spese di
CTU come già separatamente liquidate in sede di ATP.
Roma, 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro
EN CI