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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- SEZIONE EQUA RIPARAZIONE -
composta da dr. Cecilia DE SANTIS Presidente dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere dr. Ottavio PANNONE Giudice ausiliario relatore
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 50357/2025 del ruolo generale degli affari diversi, riservato in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale del 7/04/2025, vertente tra
, in persona del Ministro pro Parte_1 tempore (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello P.IVA_1
Stato (C.F. ; fax 06.96514000; PEC P.IVA_2
, presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei Email_1
Portoghesi, n. 12, è domiciliato;
ricorrente in opposizione
CONTRO
1. (C.F.: ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
2. (C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._2
3. (C.F. ) nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
20.02.1963;
4. (C.F.: ) nato a [...] il [...]; Controparte_4 C.F._4
5. (C.F.: nato a [...] il [...]; Controparte_5 C.F._5
6. (C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_6 C.F._6 7. (C.F.: ) nato a [...] il Controparte_7 C.F._7
06.10.1959;
8. (C.F.: ) nato a [...] il [...]; Controparte_8 C.F._8
9. (C.F.: ) nato a [...] il [...]; CP_9 C.F._9
10. (C.F.: ) nato a [...] il [...]; CP_10 C.F._10
11. (C.F.: ) nato a [...] il CP_11 C.F._11
25.08.1958;
12. (C.F.: ) nato a [...] il [...]; Controparte_12 C.F._12
13. (C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._13
14. (C.F. ) nato a [...] il CP_13 C.F._14
01.09.1962;
15. (C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_14 C.F._15
16. (C.F. nato a [...] il [...]; CP_15 C.F._16
17. (C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_16 C.F._17
18. (C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_17 C.F._18
19. (C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_18 C.F._19
20. (C.F.: ) nato a [...] il CP_19 C.F._20
26.09.1958;
21. (C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_20 C.F._21
22. (C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_21 C.F._22
23. (C.F. ) nato ad [...] il [...]; CP_22 C.F._23
24. (C.F. nata a [...] il [...]; CP_23 C.F._24
25. (C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_24 C.F._25
26. (C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_25 C.F._26
27. (C.F.: ) nato ad [...] il CP_26 C.F._27
10.03.1961;
28. (C.F. ) nato a [...] il Controparte_27 C.F._28
31.10.1960;
29. (C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._29
30. (C.F. nato a [...] il [...], Controparte_28 C.F._30
31. (C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_29 C.F._31
32. (C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_30 C.F._32
33. (C.F. nata a [...] il Controparte_31 C.F._33
13.03.1959; 34. (C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_32 C.F._34
35. (C.F. nata a [...] il Controparte_33 C.F._35
24.04.1957;
36. (C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_34 C.F._36
37. (C.F. ) nato a [...] il [...]; 38. CP_35 C.F._37
(C.F. ) nata a Napoli il [...] in [...] Controparte_36 C.F._38
di erede del Sig. (C.F. ) nato a [...] il Persona_1 C.F._39
11.08.1959;
39. (C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._40
40. (C.F. nato a [...] il Controparte_37 C.F._41
21.08.1959;
41. (C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_38 C.F._42
42. (C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_39 C.F._43
43. (C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_40 C.F._44
44. (C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_41 C.F._45
45. (C.F. nato a [...] il [...]; CP_42 C.F._46
46. (C.F. ) nata a Napoli il [...], in [...] CP_43 C.F._47
di erede del Sig. (C.F. ) nato a [...] il Persona_2 C.F._48
07.01.1959;
47. (C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_44 C.F._49
48. (C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_37 C.F._50
49. (C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_5 C.F._51
50. (C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_6 C.F._52
51. (C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_7 C.F._53 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Armando Profili del Foro di (CF: CP_11
), presso cui elettivamente domiciliano in alla Via San C.F._54 CP_11
Giacomo n. 40, 80133, pec: Email_2
-opposti-
Per quanto si legge nell'opposto decreto, reso nel giudizio RG n. 50083/2025, il
Consigliere designato, letto il ricorso “depositato in data 17/01/2025, con cui i ricorrenti hanno domandato, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge 24.3.2001, n. 89
(e successive integrazioni e modificazioni), l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo dinanzi a giudice amministrativo;
ritenuta la propria competenza;
visto il proprio decreto in data 05/02/2025; esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella depositata, a seguito di invito ex art. 640, co. 1, c.p.c. a fornire la prova, in data 05/02/2025; rilevato che il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di anni 13, mesi 10 e giorni 1, e precisamente: giudizio di primo grado dinanzi al TAR del Lazio, iniziato con notifica del ricorso in data 11/12/2009 e definito con sentenza n. 810/2020 pubblicata in data 21/01/2020, per una durata di anni 10, mesi 1 e giorni 12; giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, iniziato con deposito del ricorso in data 03/11/2020 e definito con sentenza n. 6646/2024 pubblicata in data 23/07/2024, per una durata di anni 3, mesi 8 e giorni 19; osservato che, ai sensi dell'art. 2, co.
2-bis, della legge n. 89/2001, “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado […]”; ritenuto che, detratti i termini suddetti dalla durata del processo presupposto (come sopra indicata), va riconosciuto nella specie un ritardo irragionevole di anni 8, mesi 10 e giorni 1, quindi anni 9 ai sensi di quanto previsto dall'art.
2-bis, co. 1, della legge n. 89/2001; osservato che agisce in qualità di erede di , deceduto Controparte_36 Persona_1
in data 07/02/2021, per il quale quindi il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di anni 10, mesi 4 e giorni 16;
ritenuto che
a , Controparte_36
alla luce di quanto appena detto e detratti i termini suddetti, va riconosciuto nella specie un ritardo irragionevole di anni 5, mesi 4 e giorni 16, quindi anni 5 ai sensi di quanto previsto dall'art.
2-bis, co. 1, della legge n. 89/2001; osservato che CP_43
agisce in qualità di erede di deceduto in data 24/02/2021, Persona_2
per il quale quindi il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di anni 10, mesi 5 e giorni 3;
ritenuto che
a , alla luce di quanto appena detto e CP_43
detratti i termini suddetti, va riconosciuto nella specie un ritardo irragionevole di anni
5, mesi 5 e giorni 3, quindi anni 5 ai sensi di quanto previsto dall'art.
2-bis, co. 1, della legge n. 89/2001;
ritenuto che
, alla stregua di una valutazione complessiva del giudizio e degli intervenuti mutamenti giurisprudenziali nel corso dello stesso, la somma riconosciuta a titolo di indennizzo può essere contenuta nella misura media annua di €
400,00, non potendo essere riconosciuti gli aumenti di cui ai sensi dell'art.
2-bis della legge n. 89/2001, diminuita del 40% per numero di parti superiore a cinquanta nel processo presupposto, ai sensi dell'art.
2-bis, co.
1-bis della legge n. 89/2001; e che pertanto ai ricorrenti, eccetto che a e a , Controparte_36 CP_43
va quindi riconosciuto un importo di € 2.160,00 ciascuno (€ 240,00 x 9); ritenuto che a e a , alla luce di quanto detto in Controparte_36 CP_43 precedenza e dell'indennizzo disposto in favore degli altri ricorrenti, va riconosciuto un importo di € 1.200,00 ciascuna (€ 240,00 x 5); considerato che le spese vanno poste a carico dell'Amministrazione e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata secondo i parametri previsti dal d.m. 13/08/2022, n. 147 per i procedimenti monitori, a cui il presente procedimento può essere assimilato quantomeno ai fini delle spese, operata la diminuzione di cui all'art. 4, co. 1, del d.m.
10.3.2014, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, in ragione della semplicità del presente procedimento, e al contempo operato l'aumento ai sensi dell'art. 4, co. 2, del d.m. 10/03/2014, n. 55 in ragione della pluralità di ricorrenti”.
Tanto premesso, il Consigliere designato, accogliendo la domanda, ingiungeva al di pagare, in favore dei singoli ricorrenti, le Parte_1
somme indicate, con il riconoscimento delle spese, liquidate in favore del procuratore antistatario, in € 27,00 per esborsi ed € 6.400,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
Avverso detto decreto, proponeva tempestiva opposizione il , con ricorso Parte_1
depositato in cancelleria e regolarmente notificato alla controparte, chiedendone l'accoglimento.
La Corte, lette le note, a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7 aprile 2025 decideva la causa.
DIRITTO
La opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini indicati.
In vero, la amministrazione si duole dell'eccessivo importo liquidato dal primo
Giudice, che ritiene spropositato, ed eccepisce espressamente la “illegittima determinazione delle spese di lite. Violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 103
c.p.c, nonché del d.m. n. 147/2022 e dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014”.
Per la opponente “la Corte d'appello di Roma ha evidentemente errato nella quantificazione delle spese di lite liquidate in dispositivo, palesemente eccessive e sproporzionate rispetto all'oggetto del contendere”. Si legge, tra l'altro, nel ricorso in opposizione, “anzitutto, deve rilevarsi che benché la Corte assuma di prendere a riferimento i parametri tabellari previsti per i procedimenti monitori, l'assenza di una dettagliata motivazione sul punto impedisce di individuare in maniera chiara i criteri adottati dal Giudice delegato nell'individuazione dello scaglione di riferimento nei giudizi monitori. In base agli elementi a disposizione, si può ipotizzare che il calcolo sia frutto di una sommatoria delle singole voci di indennizzo riconosciuto ai 51 ricorrenti che ha, inevitabilmente, portato ad individuare lo scaglione di riferimento in quello che va da € 52.001 a € 260.000 …”.
A ben vedere, in ordine ai compensi come liquidati dal primo giudice, effettivamente, in ragione del valore della controversia, tenendo conto dell'importo medio previsto, considerato lo scaglione di riferimento (quello sino a euro 5.200,00), pur con l'aumento e la riduzione operate ex D.M. n. 55/14, la determinazione della somma riconosciuta alle parti private a titolo di spese risulta inficiata da un errore di calcolo e deve essere rivista.
Infatti, valutando la tabella 8 D.M. cit., l'importo da liquidare nella misura media, ammonta ad euro 473,00 che, con il previsto aumento del 470%, in ragione delle parti interessate (fino a 30, trattandosi di 51 ricorrenti, aventi stessa posizione processuale secondo l'indicazione dell'art. 4, comma 2), assomma ad 2.223,10 a cui si aggiunge la originaria cifra di 473,00, per un totale complessivo di euro 2.696,10.
Da detta somma dovrà essere detratto il 30 per cento (pari ad euro 808,83), in ragione della assistenza prestata verso più soggetti che ricoprono la medesima posizione processuale ex art. 4 comma 4, con la conseguenza che, in accoglimento delle doglianze della amministrazione, il compenso complessivo andrà ridotto ad euro
1.887,27 cui andranno aggiunti euro 27,00 per spese.
Definitivamente, il decreto deve essere revocato con condanna del al Parte_1
pagamento a favore degli opposti, delle somme già riconosciute dal primo giudice e riportate in dispositivo oltre interessi, su cui non vi è doglianza, mentre le somme per compenso andranno riformate nei termini indicati.
Le spese della opposizione devono essere compensate, in ragione della soccombenza sostanziale del , trattandosi di mero errore di calcolo. Parte_1
P.Q.M.
La Corte in accoglimento della opposizione, revoca il decreto opposto, reso nel giudizio R.G.
50083/2025 e condanna il , in persona del Controparte_45
Ministro pro tempore, al pagamento degli importi, in favore dei ricorrenti come di seguito indicati, con gli interessi dalla domanda:
1. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Controparte_1 C.F._1 2. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Controparte_2 C.F._2
3. (C.F. ) la Controparte_3 C.F._3 somma di € 2.160,00;
4. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Controparte_4 C.F._4
5. (C.F. la somma di € 2.160,00; Controparte_5 C.F._5
6. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Controparte_6 C.F._6
7. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Controparte_7 C.F._7
8. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Controparte_8 C.F._8
9. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_9 C.F._9
10. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_10 C.F._10
11. C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_11 C.F._11
12. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Controparte_12 C.F._12
13. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Parte_2 C.F._13
14. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_13 C.F._14
15. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_14 C.F._15
16. (C.F. la somma di € 2.160,00; CP_15 C.F._16
17. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_16 C.F._17
18. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Controparte_17 C.F._18
19. (C.F. ) la somma di € Controparte_18 C.F._19
2.160,00;
20. (C.F.: ) la somma di € 2.160,00; CP_19 C.F._20
21. (C.F. ) la somma di € Controparte_20 C.F._21
2.160,00;
22. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_21 C.F._22
23. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_22 C.F._23
24. (C.F. la somma di € 2.160,00; CP_23 C.F._24
25. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_24 C.F._25
26. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_25 C.F._26
27. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_26 C.F._27
28. (C.F. ) la somma di € Controparte_27 C.F._28
2.160,00;
29. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Parte_3 C.F._29
30. (C.F. la somma di € 2.160,00; Controparte_28 C.F._30
31. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_29 C.F._31 32. (C.F. la somma di € Controparte_30 C.F._32
2.160,00;
33. (C.F. la somma di € Controparte_31 C.F._33
2.160,00;
34. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_32 C.F._34
35. (C.F. la somma di € 2.160,00; Controparte_33 C.F._35
36. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_34 C.F._36
37. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_35 C.F._37
38. (C.F. ) la somma di € 1.200,00; Controparte_36 C.F._38
39. (C.F.: la somma di € 2.160,00; Parte_4 C.F._40
40. (C.F. la somma di € Controparte_37 C.F._41
2.160,00;
41. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_38 C.F._42
42. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; CP_39 C.F._43
43. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Controparte_40 C.F._44
44. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Controparte_41 C.F._45
45. C.F. la somma di € 2.160,00; CP_42 C.F._46
46. (C.F. ) la somma di € 1.200,00; CP_43 C.F._47
47. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Controparte_44 C.F._49
48. (C.F. ) la somma di € Controparte_37 C.F._50
2.160,00;
49. (C.F. ) la somma di € 2.160,00; Parte_5 C.F._51
50. (C.F. ) la somma di € Parte_6 C.F._52
2.160,00;
51. (C.F. la somma di € 2.160,00. Parte_7 C.F._53
Condanna il , in persona del Controparte_45 CP_46
tempore, alla rifusione delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro
27,00 per esborsi ed euro 1.887,27 per onorari oltre spese generali, IVA e cpa, come per legge, con distrazione in favore del costituito difensore Avv. Armando Profili (CF:
) anticipatario. C.F._54
Compensa le spese della opposizione.
Roma, 9 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Ottavio PANNONE Dott. Cecilia DE SANTIS