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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8746/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8746/2022R.G. promossa da:
, nato ad [...] 1'01/11/1966, (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata ad [...] il [...], (c.f. ), , nata ad [...] il CodiceFiscale_2 Parte_3
16/05/1998, (c.f. ), , nato ad [...] il [...], (c.f. CodiceFiscale_3 Parte_4
), , nato ad [...] l' 08/04/1993, (c.f. CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
) e , nata ad [...] il [...], (c.f. ), tutti ivi
[...] Parte_6 CodiceFiscale_6
residenti in [...], elettivamente domiciliati in Catania, Via Vittorio Emanuele
Orlando n.56, presso lo studio dell'avv. Francesco Zocco, che li rappresenta e difende per procura in atti;
Attori contro
(p. iva ), in persona del procuratore speciale Dott. , con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede in Genova, Piazza Piccapietra n. 48, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Angelo
Petralia, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Martiri della libertà n. 188 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Borgia;
Convenuta
-----------------
pagina 1 di 11 Conclusioni
All'udienza del 16 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come ivi precisate, previa concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 28.06.2022, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, e convenivano in giudizio, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 dinanzi al Tribunale di Catania, per ottenere la corresponsione della somma di € Controparte_1
6.000,00 (€1.000,00 a persona) a titolo di ristoro del danno da vacanza rovinata, oltrechè € 250,00 per spese di assicurazione non rimborsate ed € 67,00 quale costo di n. 3 test Covid.
Affermavano che , padre di , in data 21.06.2021 aveva acquistato, Parte_1 Parte_3 al prezzo di € 3.750,00, presso l'agenzia di viaggi Portobello Travel di Acireale, un pacchetto turistico per l'intera famiglia avente ad oggetto la crociera denominata "Azzurro mare" con la compagnia
[...]
a bordo della Nave Costa Smeralda, per il periodo dall'11.11.2021 al 18.11.2021, con Controparte_1 partenza da Messina alle ore 13:30, comprensivo della copertura assicurativa CP_1 [...]
”. Controparte_3
Aggiungevano che la mattina della prevista partenza, erano stati sottoposti alle 9:30 circa a test rapido antigenico da parte della società convenuta e che era risultata positiva al Covid-19, a Parte_3
differenza del resto della famiglia.
Evidenziavano che, pur essendo stata richiesta a tal punto la somministrazione di un altro test rapido o molecolare, aveva opposto un netto rifiuto proibendo l'imbarco all'intera Controparte_1
famiglia.
Soggiungevano che, a tal punto, si era sottoposta: Parte_3
- in quella stessa giornata, appena scesa dalla nave, ossia alle ore 12:10, ad un altro test antigenico presso la Farmacia Calcaterra di Messina, che aveva dato esito negativo;
- alle ore 20:11 dell'11.11.2021 ad un test molecolare presso il Dipartimento di Diagnostica di laboratorio del Distretto Ospedaliero di Acireale – Giarre, che aveva dato anch'esso responso negativo;
- in data 12.11.2021 alle h. 9:58 (nell'attesa di ricevere l'esito del test molecolare) ad un ulteriore test antigenico che, come i precedenti, aveva confermato l'assenza di contagio da COVID 19.
pagina 2 di 11 Tutto ciò premesso, gli attori avevano chiesto il rimborso di € 3.750,00 (pari al costo complessivo della crociera, comprensivo della polizza sanitaria) e di € 200,00 per le spese accessorie sostenute (pari al costo del taxi), ma adducevano di avere ottenuto il solo rimborso di € 3.500,00 (pari al prezzo della crociera), non anche quello della polizza sanitaria (pari ad € 250,00).
Riferivano di avere quindi insistito, con numerose pec, per la corresponsione da parte della odierna convenuta della complessiva somma pari ad € 6.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del negato imbarco, ricevendo il diniego da parte di
[...]
che aveva offerto loro la somma di € 600,00, giammai accettata. Controparte_1
Esponevano di avere formulato, da ultimo, la proposta transattiva che prevedeva l'ottenimento della minor somma di € 600,00 per ciascun componente della famiglia sottoforma di buono o voucher da spendere per una futura crociera entro il 2023, senza ricevere riscontro alcuno dalla Compagnia.
Lamentavano, con l'esperita domanda:
- l'ingiustificato rifiuto, da parte di della somministrazione, dopo l'esito positivo Controparte_1
del primo tampone, di un secondo test rapido o molecolare a , munita di Green Pass e Parte_3
sottoposta al secondo ciclo di vaccinazione del Vaccino Pfizer in data 20.09.2021;
- la lesione alla serenità cagionata dall'annullamento di un viaggio lungamente atteso nell'epoca pandemica, che sarebbe servito a condividere momenti di svago e di allegria dopo un lungo periodo di limitazione degli spostamenti e di isolamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, previsto dall'art. 46 cod. turismo.
In data 16.11.2022 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. La società affermava di avere, contrariamente a quanto asserito dagli attori, sottoposto a due tamponi antigenici rapidi, entrambi di esito Parte_3
positivo. Rivendicava, a tal riguardo, la legittimità del proprio operato, atteso che il negato imbarco era avvenuto in applicazione del Costa Safety Protocol (protocollo interno contenente di misure volte a tutelare la salute di ospiti, equipaggio e comunità locali delle destinazioni che vengono visitate dagli itinerari delle crociere, redatto dalla Compagnia di concerto con un comitato scientifico indipendente) il quale, nel recepire le indicazioni contenute dalla normativa vigente in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica a bordo di navi da crociera, prevedeva espressamente che venisse negato l'imbarco ai contagiati dal virus COVID-19 ed ai loro contatti stretti. Contestava, infine, le avverse pretese risarcitorie evidenziando, per un verso, con riferimento al quantum debeatur, la genericità, l'eccessività e l'assenza di prova del danno patito, per l'altro, l'inesistenza di fondamento pagina 3 di 11 giuridico nell'ordinamento vigente del cosiddetto danno da vacanza rovinata, attesa l'irrisarcibilità dei danni esistenziali che non si traducano in pregiudizi ad un diritto inviolabile della persona.
Con l'ordinanza del 31.05.2023 il giudice denegava la formulate istanza istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2024, ove la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale dell'11.12.2024 gli attori rilevavano la mancata contestazione, da parte della società convenuta, dell'an della pretesa risarcitoria, ossia che l'esito dell'unico test somministrato a fosse un falso positivo. Evidenziavano, altresì, che la controparte non aveva Parte_3
prodotto il Costa Safety Protocol, né aveva indicato la normativa vigente in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica. Ribadivano, inoltre, la mancanza di prova in ordine alla somministrazione del secondo test rapido antigenico.
Con la comparsa conclusionale del 16.12.2024 a sua volta, confermava di aver Controparte_1 sottoposto a due test antigenici;
invocava, poi, l'applicazione del Costa Safety Parte_3
Protocol, per avere recepito le indicazioni contenute dalla normativa vigente in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica a bordo di navi da crociera;
contestava, nuovamente, il quantum debeatur. Con la memoria di replica del 30.12.2024 evidenziava di aver contestato, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, l'an debeatur.
----------------
Motivi della decisione
L'esperita azione da parte degli odierni attori è infondata e va rigettata.
Analizzando, in primis, la richiesta di € 6.000,00 a titolo di ristoro da danno da vacanza rovinata, va premesso che tale fattispecie è una particolare forma di danno non patrimoniale disciplinata dall'art. 46 cod. turismo, che al primo comma così dispone: “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
pagina 4 di 11 Ai fini della sua configurabilità è richiesto, pertanto, un inadempimento contrattuale di non scarsa importanza.
Gli attori fondano tale inadempimento sul comportamento negligente di che ha Controparte_1
negato di somministrare a (di cui a distanza di poche ore si è accertata la negatività al Parte_3
Covid-19) un ulteriore tampone a seguito della positività al virus rilevata alle 9:30 circa dell'11.11.2021 da un primo test antigenico, così assumendo l'illegittimo divieto di imbarco imposto all'intero gruppo familiare.
Viceversa, la società convenuta afferma di essersi comportata diligentemente, avendo somministrato un secondo tampone antigenico ed avendo applicato il Protocollo Costa Safety, che prevedeva espressamente, in conformità alla normativa emergenziale dell'epoca, il divieto di imbarco ai contagiati dal virus Covid-19 ed ai loro contatti stretti.
In effetti, né la somministrazione del secondo tampone antigenico né l'esistenza del Protocollo Costa
Safety risultano provate.
Quanto al primo profilo, dalla comunicazione mail del 17.02.2022 (in cui afferma Controparte_1
di aver sottoposto non ad uno, bensì a due test antigenici) e dal certificato medico a Parte_3
firma del dottore prodotto dalla Compagnia ex art. 183 co6 n.2 c.p.c., non può Persona_1
ricavarsi la somministrazione del secondo tampone, ma si trae semplicemente, in particolare dall'ultimo documento prodotto, l'attestazione, da parte del medico di Controparte_1 dell'accertata positività al Covid-19 rimanendo impossibile stabilire, allo stato, il numero di tamponi effettuati.
Con riferimento al Protocollo interno invocato dalla società, manca poi la prova della sua esistenza poiché tale documento non è stato prodotto in giudizio dalla convenuta.
Da ciò consegue che l'odierno Giudice, per il quale vige il divieto di scienza privata, non può fondare il suo convincimento su tale protocollo, in ossequio al principio per cui quod non est in actis non est in mundo.
Tale mancanza, tuttavia, non implica il disconoscimento dell'esistenza, nel dato periodo dell'imbarco, della normativa emergenziale, comunque richiamata da che, giusta il disposto Controparte_1 dell'art. 1374 c.c., il quale prevede, ai fini che qui interessano che “Il contratto obbliga la parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge”, è effettivamente in grado di integrare la pattuizione intercorsa tra la società e gli odierni attori:
pagina 5 di 11 seppure richiamata genericamente nelle difese di parte convenuta e non prodotta in giudizio, essa può legittimamente fondare il convincimento di questo Giudice alla luce del principio per cui “iura novit curia”, operante anche rispetto a fonti di natura regolamentare.
Il riferimento è al DPCM 2 marzo 2021, contenente le “Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera”, applicabile ratione temporis al caso in esame.
In dettaglio, l'art. 53 del suddetto DPCM prevede che: “I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico”.
Tale ultimo, denominato “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera”, dispone che “le Società di gestione delle navi da crociera di qualsiasi bandiera
[…] che scalano i porti nazionali, dovranno sviluppare piani e procedure per fronteggiare i rischi associati all'emergenza in argomento, secondo le indicazioni fornite nel Protocollo annesso alla presente circolare condiviso, preliminarmente, con il Ministero della Salute, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali”.
A sua volta, il richiamato Protocollo, nella Sezione rubricata “Screening pre imbarco” prevede che:
“Prima di accedere all'imbarco, tutti i visitatori, ospiti ed equipaggio saranno sottoposti ad un attento screening pre-imbarco:
a) primario: misurazione della temperatura, compilazione, non oltre le 6 (sei) ore prima dell'imbarco, dello stampato in allegato 4 ovvero un questionario - predisposto dalla Società di gestione - contenente, almeno, i dati di cui al facsimile in allegato 4 e valutazione iniziale da parte di personale non medico che attraverso le risposte al questionario individuerà eventuali condizioni di rischio;
b) secondario: coloro che non supereranno il controllo della temperatura o per i quali il questionario evidenzierà criticità, che presentano segni o sintomi compatibili con il COVID-19 o che sono stati potenzialmente esposti alla SARS-CoV-2, saranno sottoposti ad un colloquio e screening condotto da un medico tramite anamnesi, esame medico e di laboratorio con una seconda misurazione della temperatura.
L'accertamento sarà svolto in un'idonea area - precedentemente identificata dalla Autorità del porto di approdo in collaborazione con l'Autorità sanitaria locale - presidiata da personale di bordo adeguatamente formato ed eventualmente supportato dal personale sanitario della nave.
pagina 6 di 11 Non potrà, pertanto, accedere all'imbarco chi:
1. mostri sintomi ascrivibili a COVID-19 (es. persone alle quali verrà riscontrata temperatura corporea superiore a 37,5 °C, persone che riportino o evidenzino tosse o difficoltà respiratorie);
2. abbia avuto contatti negli ultimi 14 giorni (o nei 2 giorni precedenti l'esordio dei sintomi) con un caso confermato di COVID-19;
3. sia stato in “contatto stretto” con casi confermati di COVID-19, per i quali sia stata fatta regolare denuncia alle competenti Autorità sanitarie.
Qualora si riscontrassero persone ricadenti nella tipologia di cui ai punti 1. e 2., il personale sanitario di bordo e/o quello individuato dalla Società di gestione, provvederà a separare i casi sospetti indirizzandoli verso un'area "sicura" precedentemente indicata dall'Autorità del porto di approdo. I referenti della Società di gestione daranno immediata comunicazione alle Autorità sanitarie locali dei casi sospetti a cui non è stato consentito l'imbarco.
Coloro i quali risulteranno ricadere nella tipologia di cui al punto 3., anche se asintomatici, non potranno prendere imbarco. La Società di gestione, in tal caso, consegnerà agli interessati una comunicazione contenente la motivazione del mancato imbarco”.
Orbene, a parere del Tribunale, alla luce di quanto espressamente previsto dalla normativa emergenziale così ricostruita, il comportamento assunto da non può essere in Controparte_1 alcun modo imputato di negligenza, piuttosto l'agire della società è stato caratterizzato da un livello di diligenza maggiore rispetto a quella legislativamente richiesta, essendosi nella specie tradotto nella somministrazione di tamponi antigenici ai passeggeri della nave, sì come costituenti un metodo di indagine maggiormente attendibile ed approfondito della semplice misurazione della temperatura, la quale non è ad esempio in grado di rilevare quei soggetti positivi al Covid-19, ma asintomatici.
Si vuol dire che la condotta della società, che ha negato l'imbarco dell'intera famiglia Parte_3
dinnanzi alla accertata positività, mediante test antigenico, al Covid-19 di uno dei suoi componenti, può ritenersi pienamente conforme alla ratio della normativa richiamata. Quest'ultima, precisando nella sezione del Protocollo rubricata “Misure per la gestione dei rischi durante l'imbarco” che “L'imbarco dell'equipaggio e dei passeggeri sulle navi deve essere gestito con cura al fine di ridurre il rischio che una persona infetta da COVID-19 che sale a bordo della nave possa trasmettere lo stesso ad altre persone”, evidenzia l'esigenza di tutela dell'integrità psicofisica degli altri croceristi: Controparte_1
a ben vedere, con la sua decisione, ha agito nel rispetto dell'elevato numero dei passeggeri della
[...]
pagina 7 di 11 nave Costa Smeralda, con i quali, si rammenta, aveva pure stipulato un accordo contrattuale, evitando, in un'ottica ex ante, la propagazione del virus alla collettività.
L'accertamento della negatività al Covid-19 di con i successivi test, posteriori al Parte_3
denegato imbarco, non modifica la valutazione del comportamento della società, la quale, a poche ore dalla partenza della nave da Messina, ha provveduto, pur non essendovi tenuta legislativamente, alla somministrazione di tamponi antigenici nei confronti dei suoi passeggeri: che Controparte_1
non era legalmente obbligata ad effettuare neppure il primo tampone, a fortiori non poteva dirsi neanche tenuta ad somministrare un secondo test di conferma del risultato del primo, anche dinnanzi alle insistenti richieste della famiglia . Parte_3
Il suo rifiuto di effettuare un secondo test non può, dunque, essere qualificato, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, ingiustificato.
In quel momento la priorità è stata, correttamente, data al resto dei passeggeri che si accingeva ad intraprendere la crociera organizzata dalla società convenuta e ad evitare la propagazione del virus, stante l'esito positivo del test somministrato a . Parte_3
La conferma della legittimità e della correttezza della scelta di si ricava d'altra Controparte_1 parte dalle stesse regole prescritte nella sezione del Protocollo rubricata “Misure per la gestione dei rischi durante l'imbarco”, la quale solo in una fattispecie, totalmente diversa da quella in esame, onera le navi da crociera ad effettuare un secondo test, successivo al primo: si tratta dei cosiddetti falsi negativi.
A tal riguardo, va premesso che in casi particolari, dai quali esula quello oggetto dell'odierno giudizio, menzionati anche nei moduli di imbarco prodotti da parte attrice, ossia “ogni qualvolta sia identificato un caso sospetto o si verifichino condizioni particolari come, ad esempio, passeggeri che sono stati a contatto con casi positivi o provenienti da aree a rischio”, il citato Protocollo prevede la somministrazione del test molecolare, richiedendo un accertamento più rigido della semplice misurazione della temperatura.
Orbene, il Protocollo afferma chiaramente che “Poichè un test PCR negativo non garantisce che le persone siano immuni da COVID-19 e le stesse potrebbero, comunque, potenzialmente trasportare il virus a bordo della nave, chiunque sviluppi un sintomo di infezione del tratto respiratorio (tosse, febbre, mal di gola, ecc.) deve essere sottoposto a ulteriori valutazioni o test medici prima di essere imbarcato”.
pagina 8 di 11 Ciò si spiega alla luce della particolare preoccupazione mostrata dal legislatore rispetto ad un test il cui esito avrebbe potuto tradursi in un falso negativo, attesa la presenza di sintomatologia tipica del Covid-
19 nonostante il responso negativo del tampone somministrato.
D'altronde, mentre un test che potrebbe rivelarsi un falso negativo può dar vita alla diffusione incontrollata del virus, meritando un'ulteriore conferma, l'ipotesi opposta di un test falso positivo (che gli attori reputano riferibile al caso di ) non desta particolare allarme, in quanto il Parte_3 soggetto non è in grado di diffondere il virus sebbene si creda che sia contagiato. Quest'ultima ipotesi, invero, non è specificamente considerata dalla normativa in esame, non essendo, in nessuna parte del
Protocollo, richiesta l'effettuazione di un test di conferma a seguito di responso positivo di un primo tampone.
In ogni caso, non è possibile, allo stato degli atti e alla luce dell'articolazione della vicenda, qualificare pacificamente, come ha fatto parte attrice, il tampone eseguito dalla società nei confronti di Parte_3
come “falso positivo”, atteso che non vi è certezza della negatività della ragazza al momento
[...]
della somministrazione del tampone da parte della convenuta, non potendosi ad esempio escludersi altre spiegazioni di quanto accaduto (ad esempio, che avesse contratto Parte_3
precedentemente il Covid-19, che fosse positiva ma in fase di guarigione al momento del tampone effettuato da per poi negativizzarsi poche ore dopo il mancato imbarco;
ciò Controparte_1
spiegherebbe anche la negatività dei suoi congiunti ai tamponi effettuati dalla società convenuta).
Ferma restando l'impossibilità di determinare se la positività accertata col tampone somministrato da fosse apparente o reale, comunque, anche ad ammettere che il test antigenico Controparte_1
abbia dato erroneamente un esito positivo, va ribadito che isolare gli attori dal resto dei passeggeri negando loro l'imbarco è stato un comportamento prudente assunto dalla Società, pienamente conforme ai dettami ed alla ratio della normativa richiamata, che non la onerava ad effettuare un test di conferma del risultato del primo.
Non potendosi rintracciarsi alcun inadempimento contrattuale da parte dell'odierna convenuta, la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata proposta dagli attori va rigettata.
Vanno parimenti rigettate le domande attoree di rimborso della somma di € 250,00, pagata per l'assicurazione denominata “COSTA RELAX COVID19 NO ANN” Mod e della somma di euro CP_3
€ 67,00 per l'acquisto di 3 tamponi.
pagina 9 di 11 Con riferimento alla prima richiesta di rimborso, il Tribunale rileva che, poiché il pagamento del premio di € 250,00 era funzionale a coprire proprio il rischio da mancato imbarco per cause legate al virus ed a garantire il rimborso del costo della crociera (pari ad € 3.500,00, effettivamente corrisposti dalla società alla famiglia , come dalla stessa ammesso nell'atto di citazione), gli attori, una Parte_3
volta ottenuto il rimborso della quota viaggio, non possono pretendere anche la restituzione del premio pagato: l'accoglimento della suddetta richiesta violerebbe infatti la ratio del patto assicurativo stipulato e darebbe vita ad un'indebita locupletazione, non ammessa dal nostro ordinamento.
Allo stesso modo, anche la richiesta di rimborso degli € 67,00 spesi per l'acquisto di tre tamponi va rigettata, atteso che la clausola “Garanzia Spese Mediche Relax”, contenuta nella stessa polizza assicurava poc'anzi richiamata, garantisce le spese mediche di chi contragga il virus durante la crociera, coprendo anche “l'eventuale prolungamento del viaggio fino a 15 giorni dovuto a forzata quarantena”: a conferma di ciò, sotto la voce “Che cosa non è assicurato?” è previsto che non sono oggetto di rimborso le spese mediche effettuate in caso di situazioni patologiche “preesistenti all'inizio del viaggio”, nelle quali rientra la fattispecie in esame, atteso che l'acquisto dei tamponi da parte degli odierni attori è avvenuto alla luce di un evento (l'accertata positività al Covid-19 di ) Parte_3 verificatosi precedentemente all'inizio del viaggio, ossia due ore prima della partenza, come affermato dagli stessi attori nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8746/2022 RG, così statuisce: rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e;
Parte_4 Parte_5 Parte_6
condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in solido alla refusione, in favore di delle spese di
[...] Parte_6 Controparte_1
giudizio che si liquidano, in complessivi € 5.077,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 24 marzo 2025
La sentenza è stata redatta sotto mia cura dalla dott.ssa Elisa Prinzi, MOT.
pagina 10 di 11 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8746/2022R.G. promossa da:
, nato ad [...] 1'01/11/1966, (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata ad [...] il [...], (c.f. ), , nata ad [...] il CodiceFiscale_2 Parte_3
16/05/1998, (c.f. ), , nato ad [...] il [...], (c.f. CodiceFiscale_3 Parte_4
), , nato ad [...] l' 08/04/1993, (c.f. CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
) e , nata ad [...] il [...], (c.f. ), tutti ivi
[...] Parte_6 CodiceFiscale_6
residenti in [...], elettivamente domiciliati in Catania, Via Vittorio Emanuele
Orlando n.56, presso lo studio dell'avv. Francesco Zocco, che li rappresenta e difende per procura in atti;
Attori contro
(p. iva ), in persona del procuratore speciale Dott. , con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede in Genova, Piazza Piccapietra n. 48, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Angelo
Petralia, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Martiri della libertà n. 188 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Borgia;
Convenuta
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pagina 1 di 11 Conclusioni
All'udienza del 16 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come ivi precisate, previa concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 28.06.2022, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, e convenivano in giudizio, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 dinanzi al Tribunale di Catania, per ottenere la corresponsione della somma di € Controparte_1
6.000,00 (€1.000,00 a persona) a titolo di ristoro del danno da vacanza rovinata, oltrechè € 250,00 per spese di assicurazione non rimborsate ed € 67,00 quale costo di n. 3 test Covid.
Affermavano che , padre di , in data 21.06.2021 aveva acquistato, Parte_1 Parte_3 al prezzo di € 3.750,00, presso l'agenzia di viaggi Portobello Travel di Acireale, un pacchetto turistico per l'intera famiglia avente ad oggetto la crociera denominata "Azzurro mare" con la compagnia
[...]
a bordo della Nave Costa Smeralda, per il periodo dall'11.11.2021 al 18.11.2021, con Controparte_1 partenza da Messina alle ore 13:30, comprensivo della copertura assicurativa CP_1 [...]
”. Controparte_3
Aggiungevano che la mattina della prevista partenza, erano stati sottoposti alle 9:30 circa a test rapido antigenico da parte della società convenuta e che era risultata positiva al Covid-19, a Parte_3
differenza del resto della famiglia.
Evidenziavano che, pur essendo stata richiesta a tal punto la somministrazione di un altro test rapido o molecolare, aveva opposto un netto rifiuto proibendo l'imbarco all'intera Controparte_1
famiglia.
Soggiungevano che, a tal punto, si era sottoposta: Parte_3
- in quella stessa giornata, appena scesa dalla nave, ossia alle ore 12:10, ad un altro test antigenico presso la Farmacia Calcaterra di Messina, che aveva dato esito negativo;
- alle ore 20:11 dell'11.11.2021 ad un test molecolare presso il Dipartimento di Diagnostica di laboratorio del Distretto Ospedaliero di Acireale – Giarre, che aveva dato anch'esso responso negativo;
- in data 12.11.2021 alle h. 9:58 (nell'attesa di ricevere l'esito del test molecolare) ad un ulteriore test antigenico che, come i precedenti, aveva confermato l'assenza di contagio da COVID 19.
pagina 2 di 11 Tutto ciò premesso, gli attori avevano chiesto il rimborso di € 3.750,00 (pari al costo complessivo della crociera, comprensivo della polizza sanitaria) e di € 200,00 per le spese accessorie sostenute (pari al costo del taxi), ma adducevano di avere ottenuto il solo rimborso di € 3.500,00 (pari al prezzo della crociera), non anche quello della polizza sanitaria (pari ad € 250,00).
Riferivano di avere quindi insistito, con numerose pec, per la corresponsione da parte della odierna convenuta della complessiva somma pari ad € 6.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del negato imbarco, ricevendo il diniego da parte di
[...]
che aveva offerto loro la somma di € 600,00, giammai accettata. Controparte_1
Esponevano di avere formulato, da ultimo, la proposta transattiva che prevedeva l'ottenimento della minor somma di € 600,00 per ciascun componente della famiglia sottoforma di buono o voucher da spendere per una futura crociera entro il 2023, senza ricevere riscontro alcuno dalla Compagnia.
Lamentavano, con l'esperita domanda:
- l'ingiustificato rifiuto, da parte di della somministrazione, dopo l'esito positivo Controparte_1
del primo tampone, di un secondo test rapido o molecolare a , munita di Green Pass e Parte_3
sottoposta al secondo ciclo di vaccinazione del Vaccino Pfizer in data 20.09.2021;
- la lesione alla serenità cagionata dall'annullamento di un viaggio lungamente atteso nell'epoca pandemica, che sarebbe servito a condividere momenti di svago e di allegria dopo un lungo periodo di limitazione degli spostamenti e di isolamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, previsto dall'art. 46 cod. turismo.
In data 16.11.2022 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. La società affermava di avere, contrariamente a quanto asserito dagli attori, sottoposto a due tamponi antigenici rapidi, entrambi di esito Parte_3
positivo. Rivendicava, a tal riguardo, la legittimità del proprio operato, atteso che il negato imbarco era avvenuto in applicazione del Costa Safety Protocol (protocollo interno contenente di misure volte a tutelare la salute di ospiti, equipaggio e comunità locali delle destinazioni che vengono visitate dagli itinerari delle crociere, redatto dalla Compagnia di concerto con un comitato scientifico indipendente) il quale, nel recepire le indicazioni contenute dalla normativa vigente in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica a bordo di navi da crociera, prevedeva espressamente che venisse negato l'imbarco ai contagiati dal virus COVID-19 ed ai loro contatti stretti. Contestava, infine, le avverse pretese risarcitorie evidenziando, per un verso, con riferimento al quantum debeatur, la genericità, l'eccessività e l'assenza di prova del danno patito, per l'altro, l'inesistenza di fondamento pagina 3 di 11 giuridico nell'ordinamento vigente del cosiddetto danno da vacanza rovinata, attesa l'irrisarcibilità dei danni esistenziali che non si traducano in pregiudizi ad un diritto inviolabile della persona.
Con l'ordinanza del 31.05.2023 il giudice denegava la formulate istanza istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2024, ove la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale dell'11.12.2024 gli attori rilevavano la mancata contestazione, da parte della società convenuta, dell'an della pretesa risarcitoria, ossia che l'esito dell'unico test somministrato a fosse un falso positivo. Evidenziavano, altresì, che la controparte non aveva Parte_3
prodotto il Costa Safety Protocol, né aveva indicato la normativa vigente in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica. Ribadivano, inoltre, la mancanza di prova in ordine alla somministrazione del secondo test rapido antigenico.
Con la comparsa conclusionale del 16.12.2024 a sua volta, confermava di aver Controparte_1 sottoposto a due test antigenici;
invocava, poi, l'applicazione del Costa Safety Parte_3
Protocol, per avere recepito le indicazioni contenute dalla normativa vigente in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica a bordo di navi da crociera;
contestava, nuovamente, il quantum debeatur. Con la memoria di replica del 30.12.2024 evidenziava di aver contestato, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, l'an debeatur.
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Motivi della decisione
L'esperita azione da parte degli odierni attori è infondata e va rigettata.
Analizzando, in primis, la richiesta di € 6.000,00 a titolo di ristoro da danno da vacanza rovinata, va premesso che tale fattispecie è una particolare forma di danno non patrimoniale disciplinata dall'art. 46 cod. turismo, che al primo comma così dispone: “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
pagina 4 di 11 Ai fini della sua configurabilità è richiesto, pertanto, un inadempimento contrattuale di non scarsa importanza.
Gli attori fondano tale inadempimento sul comportamento negligente di che ha Controparte_1
negato di somministrare a (di cui a distanza di poche ore si è accertata la negatività al Parte_3
Covid-19) un ulteriore tampone a seguito della positività al virus rilevata alle 9:30 circa dell'11.11.2021 da un primo test antigenico, così assumendo l'illegittimo divieto di imbarco imposto all'intero gruppo familiare.
Viceversa, la società convenuta afferma di essersi comportata diligentemente, avendo somministrato un secondo tampone antigenico ed avendo applicato il Protocollo Costa Safety, che prevedeva espressamente, in conformità alla normativa emergenziale dell'epoca, il divieto di imbarco ai contagiati dal virus Covid-19 ed ai loro contatti stretti.
In effetti, né la somministrazione del secondo tampone antigenico né l'esistenza del Protocollo Costa
Safety risultano provate.
Quanto al primo profilo, dalla comunicazione mail del 17.02.2022 (in cui afferma Controparte_1
di aver sottoposto non ad uno, bensì a due test antigenici) e dal certificato medico a Parte_3
firma del dottore prodotto dalla Compagnia ex art. 183 co6 n.2 c.p.c., non può Persona_1
ricavarsi la somministrazione del secondo tampone, ma si trae semplicemente, in particolare dall'ultimo documento prodotto, l'attestazione, da parte del medico di Controparte_1 dell'accertata positività al Covid-19 rimanendo impossibile stabilire, allo stato, il numero di tamponi effettuati.
Con riferimento al Protocollo interno invocato dalla società, manca poi la prova della sua esistenza poiché tale documento non è stato prodotto in giudizio dalla convenuta.
Da ciò consegue che l'odierno Giudice, per il quale vige il divieto di scienza privata, non può fondare il suo convincimento su tale protocollo, in ossequio al principio per cui quod non est in actis non est in mundo.
Tale mancanza, tuttavia, non implica il disconoscimento dell'esistenza, nel dato periodo dell'imbarco, della normativa emergenziale, comunque richiamata da che, giusta il disposto Controparte_1 dell'art. 1374 c.c., il quale prevede, ai fini che qui interessano che “Il contratto obbliga la parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge”, è effettivamente in grado di integrare la pattuizione intercorsa tra la società e gli odierni attori:
pagina 5 di 11 seppure richiamata genericamente nelle difese di parte convenuta e non prodotta in giudizio, essa può legittimamente fondare il convincimento di questo Giudice alla luce del principio per cui “iura novit curia”, operante anche rispetto a fonti di natura regolamentare.
Il riferimento è al DPCM 2 marzo 2021, contenente le “Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera”, applicabile ratione temporis al caso in esame.
In dettaglio, l'art. 53 del suddetto DPCM prevede che: “I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico”.
Tale ultimo, denominato “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera”, dispone che “le Società di gestione delle navi da crociera di qualsiasi bandiera
[…] che scalano i porti nazionali, dovranno sviluppare piani e procedure per fronteggiare i rischi associati all'emergenza in argomento, secondo le indicazioni fornite nel Protocollo annesso alla presente circolare condiviso, preliminarmente, con il Ministero della Salute, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali”.
A sua volta, il richiamato Protocollo, nella Sezione rubricata “Screening pre imbarco” prevede che:
“Prima di accedere all'imbarco, tutti i visitatori, ospiti ed equipaggio saranno sottoposti ad un attento screening pre-imbarco:
a) primario: misurazione della temperatura, compilazione, non oltre le 6 (sei) ore prima dell'imbarco, dello stampato in allegato 4 ovvero un questionario - predisposto dalla Società di gestione - contenente, almeno, i dati di cui al facsimile in allegato 4 e valutazione iniziale da parte di personale non medico che attraverso le risposte al questionario individuerà eventuali condizioni di rischio;
b) secondario: coloro che non supereranno il controllo della temperatura o per i quali il questionario evidenzierà criticità, che presentano segni o sintomi compatibili con il COVID-19 o che sono stati potenzialmente esposti alla SARS-CoV-2, saranno sottoposti ad un colloquio e screening condotto da un medico tramite anamnesi, esame medico e di laboratorio con una seconda misurazione della temperatura.
L'accertamento sarà svolto in un'idonea area - precedentemente identificata dalla Autorità del porto di approdo in collaborazione con l'Autorità sanitaria locale - presidiata da personale di bordo adeguatamente formato ed eventualmente supportato dal personale sanitario della nave.
pagina 6 di 11 Non potrà, pertanto, accedere all'imbarco chi:
1. mostri sintomi ascrivibili a COVID-19 (es. persone alle quali verrà riscontrata temperatura corporea superiore a 37,5 °C, persone che riportino o evidenzino tosse o difficoltà respiratorie);
2. abbia avuto contatti negli ultimi 14 giorni (o nei 2 giorni precedenti l'esordio dei sintomi) con un caso confermato di COVID-19;
3. sia stato in “contatto stretto” con casi confermati di COVID-19, per i quali sia stata fatta regolare denuncia alle competenti Autorità sanitarie.
Qualora si riscontrassero persone ricadenti nella tipologia di cui ai punti 1. e 2., il personale sanitario di bordo e/o quello individuato dalla Società di gestione, provvederà a separare i casi sospetti indirizzandoli verso un'area "sicura" precedentemente indicata dall'Autorità del porto di approdo. I referenti della Società di gestione daranno immediata comunicazione alle Autorità sanitarie locali dei casi sospetti a cui non è stato consentito l'imbarco.
Coloro i quali risulteranno ricadere nella tipologia di cui al punto 3., anche se asintomatici, non potranno prendere imbarco. La Società di gestione, in tal caso, consegnerà agli interessati una comunicazione contenente la motivazione del mancato imbarco”.
Orbene, a parere del Tribunale, alla luce di quanto espressamente previsto dalla normativa emergenziale così ricostruita, il comportamento assunto da non può essere in Controparte_1 alcun modo imputato di negligenza, piuttosto l'agire della società è stato caratterizzato da un livello di diligenza maggiore rispetto a quella legislativamente richiesta, essendosi nella specie tradotto nella somministrazione di tamponi antigenici ai passeggeri della nave, sì come costituenti un metodo di indagine maggiormente attendibile ed approfondito della semplice misurazione della temperatura, la quale non è ad esempio in grado di rilevare quei soggetti positivi al Covid-19, ma asintomatici.
Si vuol dire che la condotta della società, che ha negato l'imbarco dell'intera famiglia Parte_3
dinnanzi alla accertata positività, mediante test antigenico, al Covid-19 di uno dei suoi componenti, può ritenersi pienamente conforme alla ratio della normativa richiamata. Quest'ultima, precisando nella sezione del Protocollo rubricata “Misure per la gestione dei rischi durante l'imbarco” che “L'imbarco dell'equipaggio e dei passeggeri sulle navi deve essere gestito con cura al fine di ridurre il rischio che una persona infetta da COVID-19 che sale a bordo della nave possa trasmettere lo stesso ad altre persone”, evidenzia l'esigenza di tutela dell'integrità psicofisica degli altri croceristi: Controparte_1
a ben vedere, con la sua decisione, ha agito nel rispetto dell'elevato numero dei passeggeri della
[...]
pagina 7 di 11 nave Costa Smeralda, con i quali, si rammenta, aveva pure stipulato un accordo contrattuale, evitando, in un'ottica ex ante, la propagazione del virus alla collettività.
L'accertamento della negatività al Covid-19 di con i successivi test, posteriori al Parte_3
denegato imbarco, non modifica la valutazione del comportamento della società, la quale, a poche ore dalla partenza della nave da Messina, ha provveduto, pur non essendovi tenuta legislativamente, alla somministrazione di tamponi antigenici nei confronti dei suoi passeggeri: che Controparte_1
non era legalmente obbligata ad effettuare neppure il primo tampone, a fortiori non poteva dirsi neanche tenuta ad somministrare un secondo test di conferma del risultato del primo, anche dinnanzi alle insistenti richieste della famiglia . Parte_3
Il suo rifiuto di effettuare un secondo test non può, dunque, essere qualificato, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, ingiustificato.
In quel momento la priorità è stata, correttamente, data al resto dei passeggeri che si accingeva ad intraprendere la crociera organizzata dalla società convenuta e ad evitare la propagazione del virus, stante l'esito positivo del test somministrato a . Parte_3
La conferma della legittimità e della correttezza della scelta di si ricava d'altra Controparte_1 parte dalle stesse regole prescritte nella sezione del Protocollo rubricata “Misure per la gestione dei rischi durante l'imbarco”, la quale solo in una fattispecie, totalmente diversa da quella in esame, onera le navi da crociera ad effettuare un secondo test, successivo al primo: si tratta dei cosiddetti falsi negativi.
A tal riguardo, va premesso che in casi particolari, dai quali esula quello oggetto dell'odierno giudizio, menzionati anche nei moduli di imbarco prodotti da parte attrice, ossia “ogni qualvolta sia identificato un caso sospetto o si verifichino condizioni particolari come, ad esempio, passeggeri che sono stati a contatto con casi positivi o provenienti da aree a rischio”, il citato Protocollo prevede la somministrazione del test molecolare, richiedendo un accertamento più rigido della semplice misurazione della temperatura.
Orbene, il Protocollo afferma chiaramente che “Poichè un test PCR negativo non garantisce che le persone siano immuni da COVID-19 e le stesse potrebbero, comunque, potenzialmente trasportare il virus a bordo della nave, chiunque sviluppi un sintomo di infezione del tratto respiratorio (tosse, febbre, mal di gola, ecc.) deve essere sottoposto a ulteriori valutazioni o test medici prima di essere imbarcato”.
pagina 8 di 11 Ciò si spiega alla luce della particolare preoccupazione mostrata dal legislatore rispetto ad un test il cui esito avrebbe potuto tradursi in un falso negativo, attesa la presenza di sintomatologia tipica del Covid-
19 nonostante il responso negativo del tampone somministrato.
D'altronde, mentre un test che potrebbe rivelarsi un falso negativo può dar vita alla diffusione incontrollata del virus, meritando un'ulteriore conferma, l'ipotesi opposta di un test falso positivo (che gli attori reputano riferibile al caso di ) non desta particolare allarme, in quanto il Parte_3 soggetto non è in grado di diffondere il virus sebbene si creda che sia contagiato. Quest'ultima ipotesi, invero, non è specificamente considerata dalla normativa in esame, non essendo, in nessuna parte del
Protocollo, richiesta l'effettuazione di un test di conferma a seguito di responso positivo di un primo tampone.
In ogni caso, non è possibile, allo stato degli atti e alla luce dell'articolazione della vicenda, qualificare pacificamente, come ha fatto parte attrice, il tampone eseguito dalla società nei confronti di Parte_3
come “falso positivo”, atteso che non vi è certezza della negatività della ragazza al momento
[...]
della somministrazione del tampone da parte della convenuta, non potendosi ad esempio escludersi altre spiegazioni di quanto accaduto (ad esempio, che avesse contratto Parte_3
precedentemente il Covid-19, che fosse positiva ma in fase di guarigione al momento del tampone effettuato da per poi negativizzarsi poche ore dopo il mancato imbarco;
ciò Controparte_1
spiegherebbe anche la negatività dei suoi congiunti ai tamponi effettuati dalla società convenuta).
Ferma restando l'impossibilità di determinare se la positività accertata col tampone somministrato da fosse apparente o reale, comunque, anche ad ammettere che il test antigenico Controparte_1
abbia dato erroneamente un esito positivo, va ribadito che isolare gli attori dal resto dei passeggeri negando loro l'imbarco è stato un comportamento prudente assunto dalla Società, pienamente conforme ai dettami ed alla ratio della normativa richiamata, che non la onerava ad effettuare un test di conferma del risultato del primo.
Non potendosi rintracciarsi alcun inadempimento contrattuale da parte dell'odierna convenuta, la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata proposta dagli attori va rigettata.
Vanno parimenti rigettate le domande attoree di rimborso della somma di € 250,00, pagata per l'assicurazione denominata “COSTA RELAX COVID19 NO ANN” Mod e della somma di euro CP_3
€ 67,00 per l'acquisto di 3 tamponi.
pagina 9 di 11 Con riferimento alla prima richiesta di rimborso, il Tribunale rileva che, poiché il pagamento del premio di € 250,00 era funzionale a coprire proprio il rischio da mancato imbarco per cause legate al virus ed a garantire il rimborso del costo della crociera (pari ad € 3.500,00, effettivamente corrisposti dalla società alla famiglia , come dalla stessa ammesso nell'atto di citazione), gli attori, una Parte_3
volta ottenuto il rimborso della quota viaggio, non possono pretendere anche la restituzione del premio pagato: l'accoglimento della suddetta richiesta violerebbe infatti la ratio del patto assicurativo stipulato e darebbe vita ad un'indebita locupletazione, non ammessa dal nostro ordinamento.
Allo stesso modo, anche la richiesta di rimborso degli € 67,00 spesi per l'acquisto di tre tamponi va rigettata, atteso che la clausola “Garanzia Spese Mediche Relax”, contenuta nella stessa polizza assicurava poc'anzi richiamata, garantisce le spese mediche di chi contragga il virus durante la crociera, coprendo anche “l'eventuale prolungamento del viaggio fino a 15 giorni dovuto a forzata quarantena”: a conferma di ciò, sotto la voce “Che cosa non è assicurato?” è previsto che non sono oggetto di rimborso le spese mediche effettuate in caso di situazioni patologiche “preesistenti all'inizio del viaggio”, nelle quali rientra la fattispecie in esame, atteso che l'acquisto dei tamponi da parte degli odierni attori è avvenuto alla luce di un evento (l'accertata positività al Covid-19 di ) Parte_3 verificatosi precedentemente all'inizio del viaggio, ossia due ore prima della partenza, come affermato dagli stessi attori nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8746/2022 RG, così statuisce: rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e;
Parte_4 Parte_5 Parte_6
condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in solido alla refusione, in favore di delle spese di
[...] Parte_6 Controparte_1
giudizio che si liquidano, in complessivi € 5.077,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 24 marzo 2025
La sentenza è stata redatta sotto mia cura dalla dott.ssa Elisa Prinzi, MOT.
pagina 10 di 11 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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