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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18619 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6766 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...]il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Moreno Moregi, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ( C.F. ; Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.09 la parte ricorrente precisava le conclusioni .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che, in data 11.01.2016, in Roma, contraeva matrimonio civile, Parte_1 annotato nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roma, atto n. 00003, parte 1, serie
24, anno 2016, con il resistente;
che dalla unione non erano nati figli;
che il Controparte_1 rapporto matrimoniale era divenuto impossibile essendo venuta meno l'affectio coniugalis; che, con decreto n.7848/2023 del 3.07.2023 del Tribunale Civile di Roma veniva omologata la separazione personale dei coniugi;
che tra i coniugi non vi era stata riconciliazione;
tanto premesso, chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 18.09.2024, verificata la rituale notifica del ricorso e la contumacia del resistente, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato riservava la causa al collegio per la decisione senza termini.
1 Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status divorzile, attesa la assenza di figli e di domande di carattere economico.
Le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di un titolo definitivo – decreto di omologa n.
7848/2023 del 3.07.2023 del Tribunale Civile di Roma -.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70, deve dichiararsi definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 11.01.2016 tra e Parte_1
; Controparte_1 2) Ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma – atto n.
00003, p.1, s. 24, anno 2016;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 22.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Paola Larosa
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