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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2024, n. 10042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10042 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
n. 53375 anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza dell'11/06/2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 53375/2023 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.ssa ROSITA SALIMBENI, elettivamente domiciliato in
VIALE REGINA MARGHERITA 1, in ROMA, attore contro
(CF: ), quale legale rappresentante della Controparte_1 C.F._2
(p.iva: ), CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.ssa MARIA LUFRANO, elettivamente domiciliato in
VIA AURELIA 455, in ROMA, convenuto dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Fatto e diritto.
Con ricorso depositato il .. ha convenuto davanti a questo Parte_1
Tribunale proponendo, ai sensi dell'art.668 c.p.c., Controparte_1 opposizione tardiva all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità
n°10724/2023 concernente l'immobile commerciale di Piazza Monteleone di Spoleto
n°3, in Roma, e al connesso decreto ingiuntivo n°12030/2023, emessi a conclusione del procedimento sommario n°30518/RG.2023.
A fondamento di tale opposizione la difesa dello ha rappresentato Parte_1 quanto segue:
1 “il Sig. conduce in locazione l'immobile sito in Roma, Piazza Monteleone di Spoleto n. 3 di Parte_1
proprietà dell' giusta contratto sottoscritto in Roma il 5/01/2022 il quale prevede un canone di CP_2 locazione annuo di € 25.200,00 da corrispondere in 12 rate mensili anticipate di € 2.100,00 cadauna (doc. n. 1);
- presso tale immobile composto di due vani oltre uno accessorio, il predetto esercita l'attività di vendita di prodotti ittici e attività connesse come risulta dal medesimo contratto inter partes;
- in data 2 novembre 2023 il Sig quale titolare dell'omonima ditta individuale riceveva, presso la unità immobiliare Parte_1
locata un avviso di notifica di atto depositato presso la casa comunale (doc. n. 2); - il conduttore, odierno opponente, si è recato presso la casa comunale a ritirare l'atto notificato (doc. n. 3). Dalla lettura dello stesso
(preavviso di rilascio dell'immobile) il Sig. veniva a conoscenza del fatto che era stata emessa Parte_1 un'ordinanza di convalida dello sfratto asseritamente notificata a mezzo di posta elettronica certificata (doc. n.
4). Si rivolgeva pertanto allo scrivente difensore che anzitutto gli chiedeva se aveva consultato la pec e il Sig. precisava che detta casella di posta elettronica certificata non era nella sua disponibilità in quanto Parte_1
era stata aperta dal suo consulente fiscale per adempimenti connessi alla su indicata attività commerciale e che le credenziali per l'accesso alla stessa erano detenute dal medesimo consulente fiscale. Su indicazioni della scrivente pertanto il Sig. chiedeva al predetto consulente di verificare se fossero pervenute notifiche Parte_1
di atti giudiziari a mezzo pec;
- la notifica dell'intimazione di sfratto è irregolare in quanto non risulta essere mai pervenuta la raccomandata di cui all'art. 660 co. 5 c.p.c. e ciò determina anche la nullità degli atti successivamente notificati;
- dall'esame dell'atto di intimazione di sfratto (doc. n. 5) si evince che il locatore ha erroneamente indicato l'indirizzo di residenza del conduttore (in via Lepanto 4 Roma), nonostante lo stesso risulti chiaramente dal contratto di locazione il cui art. 14 “Elezione di domicilio per comunicazioni”, indica espressamente l'indirizzo di residenza nonché sede legale dell'attività, sita in Roma, Via Ettore Scandale n. 79 int. 3 ,quale luogo prescelto per le comunicazioni e notificazioni di legge (cfr. doc. n. 1; doc. n. 6); - dalla relazione di notificazione dell'intimazione di sfratto così come dalla relazione di notificazione dell'ordinanza di convalida e del decreto ingiuntivo risulta che l'indirizzo pec sarebbe stato estratto dal registro generale
Reginde, mentre il Sig. non risulta censito in detto elenco (doc. n. 7); - la morosità indicata in atti Parte_1
non sussiste. Basti osservare che lo stesso locatore intimante omette di indicare per quali mensilità il versamento del canone sarebbe stato omesso, limitandosi ad affermare di aver ricevuto pagamenti frazionati in acconto sulle mensilità dovute ma anch'esse non indicate;
- risulta documentalmente che, alla data di deposito dell'intimazione di sfratto per morosità (06.06.2023), il conduttore era in ritardo nel pagamento del canone relativo alle ultime due mensilità, ma assolutamente non sussisteva la morosità indicata in atti per complessivi € 19.211,24 (!) (doc. n. 8). In proposito merita di essere precisato che il locatore era a conoscenza
2 della situazione di difficoltà economica in cui si era venuto a trovare il conduttore nel periodo post pandemico e che gli impediva di essere puntuale nel pagamento dei canoni. Il Sig. aveva però ricevuto ampie Parte_1 rassicurazioni dal Sig. che, dimostrandosi comprensivo delle difficoltà del conduttore, aveva CP_1
accettato di ricevere il pagamento del canone in forma rateale. Ciò è dimostrato peraltro dalla lista dei bonifici allegata sub doc. n. 8, da cui risultano i versamenti rateali effettuati dal conduttore e di cui il locatore non ha mai ritenuto di doversi dolere;
- dalla nullità del procedimento di convalida e dall'insussistenza della morosità deriva la nullità e/o annullabilità dell'ingiunzione di pagamento n.12030/2023 emessa contestualmente all'ordinanza di convalida dello sfratto (ed iscritta al R.G.n. 30518/2023-1 – Repert. n. 8253/2023) - doc. n. 9 -.
Risulta infatti dalla predetta ingiunzione che la somma di € 19.211,24 sarebbe dovuta a titolo di canoni scaduti e non pagati dal mese di gennaio 2022, mentre dal documento n. 8 qui prodotto risulta che il Sig. ha Parte_1
pagato tutto quanto dovuto, e ora indebitamente richiesto dalla parte locatrice (cfr. bonifici effettuati e copia delle matrici degli assegni - doc. n. 10 -)”.
Sulla base di tali prospettazioni la difesa dello ha formulato le Parte_1 seguenti richieste:
“In via preliminare: sospendere l'esecutività dell'ordinanza di convalida di sfratto 10724/2023 del Parte_2
12/07/2023 emessa nel giudizio iscritto al R.G.n. 30518/2023 in considerazione del grave e irreparabile danno che conseguirebbe all'opponente. Sempre in via preliminare: sospendere l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento n.12030/2023 – R.G.n. 30518-1/2023 Repert. n. 8253/2023 del 14/07/2023, non sussistendo la morosità denunciata dal locatore e in considerazione della gravità del danno che ne conseguirebbe. Nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dal
Sig. in qualità di rappresentante della società e, per l'effetto: - Revocare Controparte_1 CP_2
l'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 12/07/2023 dal Tribunale di Roma, G.O. Dott.ssa Mariaelena
Francone, nel giudizio iscritto al R.G.n. 30518/2023, avente n.cronol. 10724/2023 del 12/07/2023, stante l'insussistenza della morosità con conseguente revoca anche della fissazione della data di esecuzione dello sfratto;
- Revocare l'ingiunzione di pagamento n. 12030/2023 – R.G.n. 30518/2023- 1 Repert. n. 8253/2023 del
14/07/2023; - Condannare la parte locatrice, anche ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno, derivato all'opponente che è stato costretto a intentare il presente giudizio per far valere i propri diritti nonostante la infondatezza dell'altrui pretesa, danno da liquidarsi nella misura corrispondente a sei mensilità del canone di locazione ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di competenze e spese come per legge”.
3 Il convenuto costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione avversaria, ribadendo la validità della notifica dell'intimazione di sfratto e, a sua volta, ha prospettato le seguenti richieste:
“Voglia il sig. G.U. del Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: respingere la domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno, derivato all'opposto che è stato costretto a difendersi nel presente giudizio a tutela dei propri diritti nonostante la infondatezza dell'altrui pretesa, danno da liquidarsi nella misura nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di procuratore”.
La causa, non essendo state formulate istanze istruttore, è stata discussa all'udienza dell'11.6.2024 al termine della quale è stata decisa con la lettura del dispositivo appresso trascritto.
----x---
Tanto premesso, questo giudice osserva:
-che l'attuale art.149 bis c.p.c. dispone la notifica a mezzo pec anche per le notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario quando il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art.
3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale;
-che lo , in quanto commerciante, rientra fra i soggetti obbligati a Parte_1 munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato risultante dai pubblici elenchi;
-che peraltro l'elezione di domicilio dello risultante alla clausola 14 Parte_1 del contratto di locazione non è risultata essere un'elezione di domicilio
“esclusiva”;
-che pertanto la notifica dell'intimazione di sfratto, della citazione per la convalida e dell'istanza di ingiunzione di pagamento, effettuata dal a CP_1 mezzo pec all'indirizzo elettronico dello risultante dal pubblico Parte_1 registro INIPEC, è da ritenersi valida.
La difesa dello ha tuttavia eccepito la nullità della suddetta notifica Parte_1 in quanto effettuata a mezzo pec senza spedizione dell'avviso previsto dall'art.660, ultimo comma, c.p.c. in tutti i casi di notifica non effettuata a mani proprie del conduttore.
4
Tale eccezione non può essere condivisa, dovendosi considerare:
-che la ratio della norma prevista dall'art.660, ultimo comma, c.p.c. sta nella necessità di assicurare al conduttore la piena ed effettiva conoscenza della intimazione di cui lo stesso è destinatario, al fine di evitare gli effetti particolarmente pregiudizievoli derivanti dalla mancata conoscenza dell'atto e della conseguente mancata comparizione all'udienza di convalida;
-che la notifica effettuata a mezzo pec, al pari della notifica a mani del destinatario, soddisfa appieno l'esigenza di garantire la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, posto che tale notifica non si perfeziona con il mero invio telematico dell'atto, ma con l'effettiva consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, la cui prova è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna trasmessa al mittente, a nulla rilevando che il destinatario abbia letto o meno il messaggio di posta elettronica certificata, così come, nella notificazione cartacea, non rileva la circostanza che il destinatario del plico cartaceo lo abbia aperto e ne abbia letto il contenuto, posto che per entrambe le tipologie di notificazione (cartacea e telematica), la stessa si ha per perfezionata nel momento in cui il destinatario è nella legale e potenziale situazione di conoscibilità dell'esistenza di un plico
(informatico o cartaceo), contenente un atto giudiziario a lui diretto, essendo suo onere l'accertamento del contenuto dell'atto;
-che pertanto, dovendosi ritenere l'equipollenza delle due tipologie di notifica, andrà esclusa l'applicabilità, alle notifiche a mezzo pec, del citato art.660, ultimo comma, c.p.c..
Conseguentemente andranno respinte sia l'opposizione tardiva all'ordinanza di convalida di sfratto che l'opposizione tardiva al connesso decreto ingiuntivo, difettando il necessario presupposto della mancata conoscenza, per irregolarità della notifica, dell'intimazione di sfratto e della contestuale citazione per la convalida con allegata ingiunzione di pagamento.
Esclusa l'ammissibilità delle suddette opposizioni tardive andrà respinta ogni altra domanda qui azionata dallo che, attesa la soccombenza, dovrà Parte_1 altresì rifondere alla controparte le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-respinge le opposizioni tardive qui formulate da ex art.650 Parte_1
c.p.c. avverso l'ordinanza di convalida di sfratto n°10724/2023 emessa da questo
Tribunale in relazione all'immobile di Piazza Monteleone di Spoleto 3, in Roma, a definizione del procedimento sommario n°30518/RG.2023, e avverso il decreto ingiuntivo 12030/2023 emesso nel medesimo procedimento, nonché ogni altra domanda qui azionata da Parte_1
-condanna a rifondere a quale legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante della le spese che si liquidano in €.3.000,00 per CP_2 compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 147/2018 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, 18/06/2024.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
6
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza dell'11/06/2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 53375/2023 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.ssa ROSITA SALIMBENI, elettivamente domiciliato in
VIALE REGINA MARGHERITA 1, in ROMA, attore contro
(CF: ), quale legale rappresentante della Controparte_1 C.F._2
(p.iva: ), CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.ssa MARIA LUFRANO, elettivamente domiciliato in
VIA AURELIA 455, in ROMA, convenuto dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Fatto e diritto.
Con ricorso depositato il .. ha convenuto davanti a questo Parte_1
Tribunale proponendo, ai sensi dell'art.668 c.p.c., Controparte_1 opposizione tardiva all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità
n°10724/2023 concernente l'immobile commerciale di Piazza Monteleone di Spoleto
n°3, in Roma, e al connesso decreto ingiuntivo n°12030/2023, emessi a conclusione del procedimento sommario n°30518/RG.2023.
A fondamento di tale opposizione la difesa dello ha rappresentato Parte_1 quanto segue:
1 “il Sig. conduce in locazione l'immobile sito in Roma, Piazza Monteleone di Spoleto n. 3 di Parte_1
proprietà dell' giusta contratto sottoscritto in Roma il 5/01/2022 il quale prevede un canone di CP_2 locazione annuo di € 25.200,00 da corrispondere in 12 rate mensili anticipate di € 2.100,00 cadauna (doc. n. 1);
- presso tale immobile composto di due vani oltre uno accessorio, il predetto esercita l'attività di vendita di prodotti ittici e attività connesse come risulta dal medesimo contratto inter partes;
- in data 2 novembre 2023 il Sig quale titolare dell'omonima ditta individuale riceveva, presso la unità immobiliare Parte_1
locata un avviso di notifica di atto depositato presso la casa comunale (doc. n. 2); - il conduttore, odierno opponente, si è recato presso la casa comunale a ritirare l'atto notificato (doc. n. 3). Dalla lettura dello stesso
(preavviso di rilascio dell'immobile) il Sig. veniva a conoscenza del fatto che era stata emessa Parte_1 un'ordinanza di convalida dello sfratto asseritamente notificata a mezzo di posta elettronica certificata (doc. n.
4). Si rivolgeva pertanto allo scrivente difensore che anzitutto gli chiedeva se aveva consultato la pec e il Sig. precisava che detta casella di posta elettronica certificata non era nella sua disponibilità in quanto Parte_1
era stata aperta dal suo consulente fiscale per adempimenti connessi alla su indicata attività commerciale e che le credenziali per l'accesso alla stessa erano detenute dal medesimo consulente fiscale. Su indicazioni della scrivente pertanto il Sig. chiedeva al predetto consulente di verificare se fossero pervenute notifiche Parte_1
di atti giudiziari a mezzo pec;
- la notifica dell'intimazione di sfratto è irregolare in quanto non risulta essere mai pervenuta la raccomandata di cui all'art. 660 co. 5 c.p.c. e ciò determina anche la nullità degli atti successivamente notificati;
- dall'esame dell'atto di intimazione di sfratto (doc. n. 5) si evince che il locatore ha erroneamente indicato l'indirizzo di residenza del conduttore (in via Lepanto 4 Roma), nonostante lo stesso risulti chiaramente dal contratto di locazione il cui art. 14 “Elezione di domicilio per comunicazioni”, indica espressamente l'indirizzo di residenza nonché sede legale dell'attività, sita in Roma, Via Ettore Scandale n. 79 int. 3 ,quale luogo prescelto per le comunicazioni e notificazioni di legge (cfr. doc. n. 1; doc. n. 6); - dalla relazione di notificazione dell'intimazione di sfratto così come dalla relazione di notificazione dell'ordinanza di convalida e del decreto ingiuntivo risulta che l'indirizzo pec sarebbe stato estratto dal registro generale
Reginde, mentre il Sig. non risulta censito in detto elenco (doc. n. 7); - la morosità indicata in atti Parte_1
non sussiste. Basti osservare che lo stesso locatore intimante omette di indicare per quali mensilità il versamento del canone sarebbe stato omesso, limitandosi ad affermare di aver ricevuto pagamenti frazionati in acconto sulle mensilità dovute ma anch'esse non indicate;
- risulta documentalmente che, alla data di deposito dell'intimazione di sfratto per morosità (06.06.2023), il conduttore era in ritardo nel pagamento del canone relativo alle ultime due mensilità, ma assolutamente non sussisteva la morosità indicata in atti per complessivi € 19.211,24 (!) (doc. n. 8). In proposito merita di essere precisato che il locatore era a conoscenza
2 della situazione di difficoltà economica in cui si era venuto a trovare il conduttore nel periodo post pandemico e che gli impediva di essere puntuale nel pagamento dei canoni. Il Sig. aveva però ricevuto ampie Parte_1 rassicurazioni dal Sig. che, dimostrandosi comprensivo delle difficoltà del conduttore, aveva CP_1
accettato di ricevere il pagamento del canone in forma rateale. Ciò è dimostrato peraltro dalla lista dei bonifici allegata sub doc. n. 8, da cui risultano i versamenti rateali effettuati dal conduttore e di cui il locatore non ha mai ritenuto di doversi dolere;
- dalla nullità del procedimento di convalida e dall'insussistenza della morosità deriva la nullità e/o annullabilità dell'ingiunzione di pagamento n.12030/2023 emessa contestualmente all'ordinanza di convalida dello sfratto (ed iscritta al R.G.n. 30518/2023-1 – Repert. n. 8253/2023) - doc. n. 9 -.
Risulta infatti dalla predetta ingiunzione che la somma di € 19.211,24 sarebbe dovuta a titolo di canoni scaduti e non pagati dal mese di gennaio 2022, mentre dal documento n. 8 qui prodotto risulta che il Sig. ha Parte_1
pagato tutto quanto dovuto, e ora indebitamente richiesto dalla parte locatrice (cfr. bonifici effettuati e copia delle matrici degli assegni - doc. n. 10 -)”.
Sulla base di tali prospettazioni la difesa dello ha formulato le Parte_1 seguenti richieste:
“In via preliminare: sospendere l'esecutività dell'ordinanza di convalida di sfratto 10724/2023 del Parte_2
12/07/2023 emessa nel giudizio iscritto al R.G.n. 30518/2023 in considerazione del grave e irreparabile danno che conseguirebbe all'opponente. Sempre in via preliminare: sospendere l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento n.12030/2023 – R.G.n. 30518-1/2023 Repert. n. 8253/2023 del 14/07/2023, non sussistendo la morosità denunciata dal locatore e in considerazione della gravità del danno che ne conseguirebbe. Nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dal
Sig. in qualità di rappresentante della società e, per l'effetto: - Revocare Controparte_1 CP_2
l'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 12/07/2023 dal Tribunale di Roma, G.O. Dott.ssa Mariaelena
Francone, nel giudizio iscritto al R.G.n. 30518/2023, avente n.cronol. 10724/2023 del 12/07/2023, stante l'insussistenza della morosità con conseguente revoca anche della fissazione della data di esecuzione dello sfratto;
- Revocare l'ingiunzione di pagamento n. 12030/2023 – R.G.n. 30518/2023- 1 Repert. n. 8253/2023 del
14/07/2023; - Condannare la parte locatrice, anche ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno, derivato all'opponente che è stato costretto a intentare il presente giudizio per far valere i propri diritti nonostante la infondatezza dell'altrui pretesa, danno da liquidarsi nella misura corrispondente a sei mensilità del canone di locazione ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di competenze e spese come per legge”.
3 Il convenuto costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione avversaria, ribadendo la validità della notifica dell'intimazione di sfratto e, a sua volta, ha prospettato le seguenti richieste:
“Voglia il sig. G.U. del Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: respingere la domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno, derivato all'opposto che è stato costretto a difendersi nel presente giudizio a tutela dei propri diritti nonostante la infondatezza dell'altrui pretesa, danno da liquidarsi nella misura nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di procuratore”.
La causa, non essendo state formulate istanze istruttore, è stata discussa all'udienza dell'11.6.2024 al termine della quale è stata decisa con la lettura del dispositivo appresso trascritto.
----x---
Tanto premesso, questo giudice osserva:
-che l'attuale art.149 bis c.p.c. dispone la notifica a mezzo pec anche per le notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario quando il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art.
3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale;
-che lo , in quanto commerciante, rientra fra i soggetti obbligati a Parte_1 munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato risultante dai pubblici elenchi;
-che peraltro l'elezione di domicilio dello risultante alla clausola 14 Parte_1 del contratto di locazione non è risultata essere un'elezione di domicilio
“esclusiva”;
-che pertanto la notifica dell'intimazione di sfratto, della citazione per la convalida e dell'istanza di ingiunzione di pagamento, effettuata dal a CP_1 mezzo pec all'indirizzo elettronico dello risultante dal pubblico Parte_1 registro INIPEC, è da ritenersi valida.
La difesa dello ha tuttavia eccepito la nullità della suddetta notifica Parte_1 in quanto effettuata a mezzo pec senza spedizione dell'avviso previsto dall'art.660, ultimo comma, c.p.c. in tutti i casi di notifica non effettuata a mani proprie del conduttore.
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Tale eccezione non può essere condivisa, dovendosi considerare:
-che la ratio della norma prevista dall'art.660, ultimo comma, c.p.c. sta nella necessità di assicurare al conduttore la piena ed effettiva conoscenza della intimazione di cui lo stesso è destinatario, al fine di evitare gli effetti particolarmente pregiudizievoli derivanti dalla mancata conoscenza dell'atto e della conseguente mancata comparizione all'udienza di convalida;
-che la notifica effettuata a mezzo pec, al pari della notifica a mani del destinatario, soddisfa appieno l'esigenza di garantire la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, posto che tale notifica non si perfeziona con il mero invio telematico dell'atto, ma con l'effettiva consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, la cui prova è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna trasmessa al mittente, a nulla rilevando che il destinatario abbia letto o meno il messaggio di posta elettronica certificata, così come, nella notificazione cartacea, non rileva la circostanza che il destinatario del plico cartaceo lo abbia aperto e ne abbia letto il contenuto, posto che per entrambe le tipologie di notificazione (cartacea e telematica), la stessa si ha per perfezionata nel momento in cui il destinatario è nella legale e potenziale situazione di conoscibilità dell'esistenza di un plico
(informatico o cartaceo), contenente un atto giudiziario a lui diretto, essendo suo onere l'accertamento del contenuto dell'atto;
-che pertanto, dovendosi ritenere l'equipollenza delle due tipologie di notifica, andrà esclusa l'applicabilità, alle notifiche a mezzo pec, del citato art.660, ultimo comma, c.p.c..
Conseguentemente andranno respinte sia l'opposizione tardiva all'ordinanza di convalida di sfratto che l'opposizione tardiva al connesso decreto ingiuntivo, difettando il necessario presupposto della mancata conoscenza, per irregolarità della notifica, dell'intimazione di sfratto e della contestuale citazione per la convalida con allegata ingiunzione di pagamento.
Esclusa l'ammissibilità delle suddette opposizioni tardive andrà respinta ogni altra domanda qui azionata dallo che, attesa la soccombenza, dovrà Parte_1 altresì rifondere alla controparte le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-respinge le opposizioni tardive qui formulate da ex art.650 Parte_1
c.p.c. avverso l'ordinanza di convalida di sfratto n°10724/2023 emessa da questo
Tribunale in relazione all'immobile di Piazza Monteleone di Spoleto 3, in Roma, a definizione del procedimento sommario n°30518/RG.2023, e avverso il decreto ingiuntivo 12030/2023 emesso nel medesimo procedimento, nonché ogni altra domanda qui azionata da Parte_1
-condanna a rifondere a quale legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante della le spese che si liquidano in €.3.000,00 per CP_2 compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 147/2018 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, 18/06/2024.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
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