CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 687/2022
T R A
, con sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14, in Parte_1 persona del procuratore p.t., dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_2
Carnevale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Mario Morgantini n.
3;
Appellante
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Merone n. 45, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giordano, elettivamente domiciliato presso il sup studio in Sant'Anastasia (Na) alla Via Casaliciello n. 15; Appellato
E
in persona del Presidente pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Autieri, CP_2 elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. De Gasperi n. 55;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 442 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Nola, sezione lavoro, in data 13.10.2017
assumeva di essere venuto a conoscenza per la prima volta, tramite rilascio di Controparte_1 estratto di ruolo, dell'esistenza a suo carico delle cartelle esattoriali n. 071 2000 0143756110000, n. 071 2002 00194554.07.000, n. 071 2003 0027936275000, n. 071 2005 0032484951000, n. 071 2005 0358926978000, n. 071 2006 0018119969000, n. 071 2006 0080958453000 e n. 071 2006 0280752777000 e dell'avviso di addebito n. 371 2012 0003035553000, per presunti crediti relativi a modello DM10, contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e correlate somme aggiuntive.
L'istante ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo di cui innanzi, ex artt. 615 comma 1 e 618 bis comma I c.p.c., sostenendo l'omessa notifica delle cartelle esattoriali nonché la prescrizione estintiva quinquennale successiva alla data di presunta notifica delle cartelle stesse e concludendo di dichiarare non dovute le somme recate dalle cartelle impugnate, spese vinte.
Nel costituirsi in giudizio, le parti resistenti sostenevano, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto.
Con la sentenza n. 2010/2021 pubblicata il 20.10.2021 il Tribunale di Nola, in funzione di giudice CP_ del lavoro, così statuiva “1) dichiara che non sussiste il credito azionato dall' con le cartelle n. 071 2000 0143756110000, n. 071 2002 00194554.07000, n. 071 2003 0027936275000, n. 071 2005 0032484951000, n. 071 2005 0358926978000, n. 071 2006 0018119969000, n. 071 2006 0080958453000, n. 071 2006 0280752777000 e con l'avviso di addebito n. 371 2012 0003035553000, stante la prescrizione dei crediti in esse riportati e, per l'effetto, annulla le suddette cartelle e avvisi di addebito;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti”.
Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello l' con atto depositato Parte_3 presso l'intestata Corte in data 4.4.2022, deducendo che tutte le cartelle erano state ritualmente notificate al contribuente e che lo stesso non poteva non essere a conoscenza del loro contenuto;
che, dunque, dalla rituale notifica ne discendeva l'inammissibilità e/o tardività del ricorso di primo grado e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Con altro motivo ha cesurato la sentenza in ordine all'intervenuto parziale annullamento ex lege delle cartelle nn. n. 07120000143756110000, n. 07120020019455407000, n. 07120030027936275000, n. 07120060018119969000, n. 07120060280752777000 ai sensi del D.L. n. 119/2018 conv. in legge n. 136/2018, con conseguente carenza in parte qua di interesse ad agire del ricorrente e cessazione della materia del contendere.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la inammissibilità e/o tardività del ricorso di primo grado con reiezione dello stesso;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituito che, sulla base di plurime Controparte_1 argomentazioni, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
CP_ Si è costituto, altresì, l' che, in adesione alle difese svolte dall' ha insistito per CP_3
l'inammissibilità dell'opposizione per il difetto di interesse ad agire e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014).
In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione relativa all'inammissibilità dell'opposizione per la non impugnabilità degli estratti di ruolo posti a fondamento della stessa con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, logicamente sovraordinate.
Ed invero la proposta opposizione va dichiarata inammissibile alla luce del D.L. 146/2021 cosi come interpretato dalla recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26283/2022.
Prima della riforma introdotta con il D.L. 146/21 e della sentenza ultima della Corte di Cassazione
(26283/22) era necessario verificare se la cartella/l'avviso di addebito fosse stato notificato perché l'orientamento di legittimità (per tutte Cass. SS.UU n. 19704/15) era nel senso che solo in caso di omessa notifica dell'atto impositivo sussisteva in capo al debitore l'interesse ad agire ed era ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare a causa della mancata notifica. In caso di notifica della cartella/avviso di addebito, invece,
l'orientamento da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 29294 del 12/11/2019) riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonostante la valida notifica della cartella ed in assenza di azioni esecutive da parte del concessionario post notifica, ma solo nel caso di contestazione da parte dell'Istituto creditore circa l'avvenuta estinzione della pretesa.
Con il D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021 è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR 602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Con la sentenza n. 26283/22 la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR
602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21: - esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma, quali: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000 (dal 1 gennaio 2018, prima Euro
10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
- non è norma di interpretazione autentica;
- “la disciplina sopravvenuta si applica … ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza … che è ancora da compiere…E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato … in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 11 Costituzione”.
E' pacifico, quindi, che la nuova disciplina, la quale esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Nell'applicare tali coordinate al caso in esame, avendo l'originaria opponente dichiarato di non avere ricevuto regolare notifica delle cartelle di pagamento, a suo dire, conosciute solo tramite estratto di ruolo, non risultando agli atti prova della avvenuta notifica, in difetto di un interesse qualificato previsto dalla norma cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria, la presente opposizione è inammissibile.
Nella specie non vi era spazio, nemmeno, per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non aveva provato che vi fosse stata da parte del concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” secondo quanto argomentato dai
Giudici di legittimità nella predetta sentenza.
Non essendo stata quindi provata la notifica dell'atto impugnato, applicando la nuova disciplina, come sopra richiamata, al caso di specie, si giunge alla conclusione che, nonostante l'omessa o irregolare notifica delle cartelle, il non poteva impugnare l'estratto di ruolo a meno che non CP_1 avesse allegato prima e dimostrato poi che dall'iscrizione a ruolo potesse derivarle un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma sopra richiamata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello va accolto, assorbita ogni ulteriore doglianza, e il ricorso in opposizione va dichiarato inammissibile.
I recenti mutamenti normativi e giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione formulata in prime cure da;
Controparte_1
-dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Napoli, 10/03/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 687/2022
T R A
, con sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14, in Parte_1 persona del procuratore p.t., dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_2
Carnevale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Mario Morgantini n.
3;
Appellante
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Merone n. 45, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giordano, elettivamente domiciliato presso il sup studio in Sant'Anastasia (Na) alla Via Casaliciello n. 15; Appellato
E
in persona del Presidente pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Autieri, CP_2 elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. De Gasperi n. 55;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 442 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Nola, sezione lavoro, in data 13.10.2017
assumeva di essere venuto a conoscenza per la prima volta, tramite rilascio di Controparte_1 estratto di ruolo, dell'esistenza a suo carico delle cartelle esattoriali n. 071 2000 0143756110000, n. 071 2002 00194554.07.000, n. 071 2003 0027936275000, n. 071 2005 0032484951000, n. 071 2005 0358926978000, n. 071 2006 0018119969000, n. 071 2006 0080958453000 e n. 071 2006 0280752777000 e dell'avviso di addebito n. 371 2012 0003035553000, per presunti crediti relativi a modello DM10, contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e correlate somme aggiuntive.
L'istante ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo di cui innanzi, ex artt. 615 comma 1 e 618 bis comma I c.p.c., sostenendo l'omessa notifica delle cartelle esattoriali nonché la prescrizione estintiva quinquennale successiva alla data di presunta notifica delle cartelle stesse e concludendo di dichiarare non dovute le somme recate dalle cartelle impugnate, spese vinte.
Nel costituirsi in giudizio, le parti resistenti sostenevano, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto.
Con la sentenza n. 2010/2021 pubblicata il 20.10.2021 il Tribunale di Nola, in funzione di giudice CP_ del lavoro, così statuiva “1) dichiara che non sussiste il credito azionato dall' con le cartelle n. 071 2000 0143756110000, n. 071 2002 00194554.07000, n. 071 2003 0027936275000, n. 071 2005 0032484951000, n. 071 2005 0358926978000, n. 071 2006 0018119969000, n. 071 2006 0080958453000, n. 071 2006 0280752777000 e con l'avviso di addebito n. 371 2012 0003035553000, stante la prescrizione dei crediti in esse riportati e, per l'effetto, annulla le suddette cartelle e avvisi di addebito;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti”.
Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello l' con atto depositato Parte_3 presso l'intestata Corte in data 4.4.2022, deducendo che tutte le cartelle erano state ritualmente notificate al contribuente e che lo stesso non poteva non essere a conoscenza del loro contenuto;
che, dunque, dalla rituale notifica ne discendeva l'inammissibilità e/o tardività del ricorso di primo grado e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Con altro motivo ha cesurato la sentenza in ordine all'intervenuto parziale annullamento ex lege delle cartelle nn. n. 07120000143756110000, n. 07120020019455407000, n. 07120030027936275000, n. 07120060018119969000, n. 07120060280752777000 ai sensi del D.L. n. 119/2018 conv. in legge n. 136/2018, con conseguente carenza in parte qua di interesse ad agire del ricorrente e cessazione della materia del contendere.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la inammissibilità e/o tardività del ricorso di primo grado con reiezione dello stesso;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituito che, sulla base di plurime Controparte_1 argomentazioni, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
CP_ Si è costituto, altresì, l' che, in adesione alle difese svolte dall' ha insistito per CP_3
l'inammissibilità dell'opposizione per il difetto di interesse ad agire e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014).
In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione relativa all'inammissibilità dell'opposizione per la non impugnabilità degli estratti di ruolo posti a fondamento della stessa con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, logicamente sovraordinate.
Ed invero la proposta opposizione va dichiarata inammissibile alla luce del D.L. 146/2021 cosi come interpretato dalla recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26283/2022.
Prima della riforma introdotta con il D.L. 146/21 e della sentenza ultima della Corte di Cassazione
(26283/22) era necessario verificare se la cartella/l'avviso di addebito fosse stato notificato perché l'orientamento di legittimità (per tutte Cass. SS.UU n. 19704/15) era nel senso che solo in caso di omessa notifica dell'atto impositivo sussisteva in capo al debitore l'interesse ad agire ed era ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare a causa della mancata notifica. In caso di notifica della cartella/avviso di addebito, invece,
l'orientamento da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 29294 del 12/11/2019) riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonostante la valida notifica della cartella ed in assenza di azioni esecutive da parte del concessionario post notifica, ma solo nel caso di contestazione da parte dell'Istituto creditore circa l'avvenuta estinzione della pretesa.
Con il D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021 è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR 602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Con la sentenza n. 26283/22 la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR
602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21: - esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma, quali: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000 (dal 1 gennaio 2018, prima Euro
10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
- non è norma di interpretazione autentica;
- “la disciplina sopravvenuta si applica … ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza … che è ancora da compiere…E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato … in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 11 Costituzione”.
E' pacifico, quindi, che la nuova disciplina, la quale esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Nell'applicare tali coordinate al caso in esame, avendo l'originaria opponente dichiarato di non avere ricevuto regolare notifica delle cartelle di pagamento, a suo dire, conosciute solo tramite estratto di ruolo, non risultando agli atti prova della avvenuta notifica, in difetto di un interesse qualificato previsto dalla norma cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria, la presente opposizione è inammissibile.
Nella specie non vi era spazio, nemmeno, per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non aveva provato che vi fosse stata da parte del concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” secondo quanto argomentato dai
Giudici di legittimità nella predetta sentenza.
Non essendo stata quindi provata la notifica dell'atto impugnato, applicando la nuova disciplina, come sopra richiamata, al caso di specie, si giunge alla conclusione che, nonostante l'omessa o irregolare notifica delle cartelle, il non poteva impugnare l'estratto di ruolo a meno che non CP_1 avesse allegato prima e dimostrato poi che dall'iscrizione a ruolo potesse derivarle un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma sopra richiamata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello va accolto, assorbita ogni ulteriore doglianza, e il ricorso in opposizione va dichiarato inammissibile.
I recenti mutamenti normativi e giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione formulata in prime cure da;
Controparte_1
-dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Napoli, 10/03/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano