Decreto cautelare 10 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2022
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 24/05/2023, n. 8790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8790 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2023
N. 08790/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10997/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10997 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Pillinini, Daria Pietrocarlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daria Pietrocarlo in Roma, via Adolfo Gandiglio 27;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Ferrara, Carmen Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS-Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento
previa adozione delle misure cautelari (anche nella forma del decreto presidenziale inaudita altera parte ex art. 56 D.lgs. 104/2010)
dell'obbligo della Pubblica Amministrazione resistente a provvedere sull'istanza inviata dai ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti difensori, con pec del 13.07.2022 e volta ad ottenere dalla Asl Roma 3 il pagamento di tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA (Applied Behavior Analysis) ricevuta da terzi pari a 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi, attesa l'assenza di strutture pubbliche e/o convenzionate in grado di erogare tale prestazione, e della conseguente illegittimità del comportamento omissivo della PA, riconducibile ad un “ provvedimento negativo ” della PA sanitaria, in relazione alle richieste dei genitori di ottenere per il figlio una specifica prestazione sanitaria avente evidenza scientifica;
e per la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente Asl Roma 3 a provvedere sulla istanza inviata dai ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti difensori, con pec del 13.07.2022 e quindi a pagare in favore del minore tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA ricevuta da terzi nella misura di n. 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-:
per l'annullamento
della Relazione a firma del Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile Dr.ssa -OMISSIS-, non datata e depositata con l'allegato n. 3 in data 28.11.2022 a seguito dell'ordinanza emessa in data 21.10.2022 dal Tar con la quale si poneva a carico della Asl il deposito del PAI, laddove effettivamente predisposto, nel procedimento in epigrafe evidenziato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- il 26/4/2023:
per l'annullamento
del documento depositato dalla Asl Roma 3 in data 6.04.2023 con l'allegato 2 e dalla stessa denominato Relazione Dr.ssa -OMISSIS-e del documento depositato dalla Asl Roma 3 sempre in data 6.04.2023 e dalla stessa denominato Progetto Centro Campano Adulto del Centro Accreditato ex art. 26.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con il ricorso in esame, i signori -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, hanno chiesto: l’accertamento, “ previa adozione delle misure cautelari (anche nella forma del decreto presidenziale inaudita altera parte ex art. 56 D.lgs. 104/2010) dell’obbligo della Pubblica Amministrazione resistente a provvedere sull’istanza inviata dai ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti difensori, con pec del 13.07.2022 e volta ad ottenere dalla Asl Roma 3 il pagamento di tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA (Applied Behavior Analysis) ricevuta da terzi pari a 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi, attesa l’assenza di strutture pubbliche e/o convenzionate in grado di erogare tale prestazione, e della conseguente illegittimità del comportamento omissivo della PA, riconducibile ad un “provvedimento negativo” della PA sanitaria, in relazione alle richieste dei genitori di ottenere per il figlio una specifica prestazione sanitaria avente evidenza scientifica ”; la condanna “ dell’amministrazione resistente Asl Roma 3 a provvedere sulla istanza inviata dai ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti difensori, con pec del 13.07.2022 e quindi a pagare in favore del minore tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA ricevuta da terzi nella misura di n. 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi ”.
Hanno riferito, in punto di fatto, che, in data 12.01.2017, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù ha diagnostica nel minore un disturbo dello spettro autistico, prescrivendo terapia cognitivo comportamentale evolutiva, con necessità di assistenza continua e terapia intensiva.
Anche la Asl Rm3 ha diagnosticato al minore, in data 24.01.2017, il disturbo dello spettro autistico, richiedendo che lo stesso fosse seguito da un insegnante di sostegno e da un AEC.
Nel febbraio 2017 il bambino ha iniziato ad effettuare terapia cognitivo comportamentale ABA presso l’Istituto Walden svolgendo inizialmente 15 ore settimanali per poi essere ridotte a circa 9 ore settimanali di terapia a causa dei costi ingenti supportati dai genitori.
In data 13.07.2017, e poi di nuovo in data 16.03.2018 ed in data 13.11.2019, sempre l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù ha confermato la suddetta diagnosi e ribadito la necessità di proseguire la terapia cognitivo comportamentale ABA intensiva, con consulenza continuativa nel contesto scolastico (con metodologia cognitivo comportamentale ABA). Anche la ASL RM 3, il 29.03.2018, ha confermato per il minore la medesima diagnosi.
A seguito di ordinanza adottata dal Tribunale Civile di Roma in sede di reclamo, il Collegio ha così provveduto: “ revocata l’ordinanza reclamata, dichiara il diritto dei reclamanti, n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, ad ottenere il rimborso delle spese delle terapie relative al trattamento riabilitativo metodo ABA per i disturbi dello spettro autistico per 20 ore settimanali, fino all’eventuale adozione da parte della ASL reclamata di un piano terapeutico alternativo, comprensivo di trattamenti specificamente funzionali alla terapia del disturbo dello spettro autistico e comunque, allo stato, per 12 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento ”.
Non avendo provveduto la ASL a prendere in carico il minore, i genitori hanno presentato un secondo ricorso innanzi al Tribunale civile di Roma, all’esito del quale le parti hanno sottoscritto, in data 22.09.2021, un accordo, con il quale la Asl riconosceva il diritto del minore a ricevere, in via transattiva, a carico della stessa, n. 15 ore settimanali di terapia riabilitativa ABA, anziché 20, con decorrenza dall’1.09.2021 per la durata complessiva di 12 mesi, con la previsione di una rivalutazione del minore, come da proposta del Giudice, da effettuarsi entro l’1.06.2022.
Con pec del 13.07.2022 gli odierni esponenti hanno chiesto alla Asl resistente di procedere al rinnovo del progetto terapeutico a partire dall’1 settembre 2022, confermando il diritto del minore all’erogazione dell’intervento riabilitativo, da eseguirsi mediante la metodologia ABA, nella misura di 15 ore settimanali, solo in via transattiva, per la durata di 24 mesi.
Hanno quindi riferito i ricorrenti che “ Pur avendo avuto un anno a disposizione dalla sottoscrizione della transazione che prevedeva la rivalutazione del minore da parte della Asl Rm3 entro l’1.06.2022, a tutt’oggi -OMISSIS-non è mai stato convocato al fine di dare avvio all’iter valutativo dello stesso, sebbene auspicato dal Giudice ”.
In punto di diritto, a sostegno delle proprie domande, hanno dedotto la “ Violazione art. 19 legge n. 833/78, art. 1 D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 60 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, deliberazione regione Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018, art. 74 della legge regionale n. 7 del 2018 ”.
In sintesi, hanno affermato che il trattamento con metodologia ABA sarebbe un trattamento riabilitativo compreso nei LEA avente evidenza scientifica e riconosciuto dalla Regione Lazio e, quindi, rientrerebbe nei trattamenti che il servizio sanitario regionale e la ASL sono tenuti ad erogare a tutti gli assistiti purché sussistano le condizioni richiamate dal disposto del D.Lgs. 502/92. Correrebbe dunque l’obbligo, per coloro che sono affetti da disturbi dello spettro autistico, in capo al SSN, e per esso alla Asl, dell’impiego delle più avanzate evidenze scientifiche, così come disposto dall’art. 60 del DPCM del 12 gennaio 2017.
Tale obbligo sarebbe tuttavia rimasto inadempiuto, in quanto la Asl, venendo meno ai suoi doveri, non avrebbe offerto ai ricorrenti la prestazione ABA di cui il minore necessita e la cui evidenza scientifica è stata riconosciuta dalla Regione Lazio. Infatti, a fronte della diagnosi effettuata, l’azienda sanitaria avrebbe dovuto predisporre un piano di cura, assistenza e trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, sottoporre il minore a periodiche valutazioni per assicurare la continuità del percorso terapeutico e assistenziale con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse socio sanitarie e scolastiche della rete territoriale, oltre ad assicurare le attività di parent training.
Si è costituita la Regione Lazio, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, “ atteso che con il ricorso si impugna il silenzio di un’altra pubblica amministrazione, la Asl Roma 3 ”. Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
Si è costituita anche la ASL RM 3, evidenziando, in particolare, che il minore avrebbe già compiuto 8 anni il 22.06.2021 e, pertanto, non rientrerebbe più in età prescolare quindi il metodo ABA non sarebbe più consigliato dalle Linee Guida per il trattamento dell’autismo.
L’Azienda sanitaria ha evidenziato, altresì, la necessità di intervenire in un’ottica di presa in carico globale del minore, lungo tutto l’arco della sua vita, e che, per un corretto funzionamento del sistema, è imprescindibile la collaborazione dei pazienti e delle famiglie, affinché questi seguano il percorso delineato dalle AA.SS.LL. attraverso le proprie strutture, avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal SSR stesso.
Con ordinanza n. 6553 del 21 ottobre 2022, ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire agli atti copia del PAI laddove effettivamente predisposto, è stato ordinato “ alla ASL RM 3 di provvedere all’incombente istruttorio indicato in motivazione secondo le modalità ed entro i termini ivi indicati, con espressa avvertenza che l’ingiustificato rifiuto di ottemperare a quanto richiesto verrà valutato, ai sensi dell’art. 116, 2° comma, del codice di procedura civile ”.
In data 28 novembre 2022, la ASL ha proceduto a versare in atti una relazione a firma del Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile Dr.ssa -OMISSIS- (non datata) con la quale: sono state esposte le motivazioni che hanno indotto la Asl Roma 3 a predisporre il P.R.I., anziché il P.A.I.; sono state indicate le attività periodiche effettuate in favore del minore (Monitoraggio clinico, Counseling genitoriale, eventuale monitoraggio farmacologico, Certificazione insegnante di sostegno, attivazione servizio domiciliare, passaggio al disabile adulto); è stato rappresentato che il minore, non appena preso in carico, sarebbe stato tempestivamente “ inviato al Centro accreditato ex art. 26 L. n. 833/1978, in cui sarebbe rimasto sino all’anno 2020, per poi interrompere il trattamento su decisione della famiglia, che ha attivato terapia cognitivo comportamentale in forma privata ”; è stato evidenziato che il dott. Merico nell’agosto 2021 avrebbe prodotto una relazione specialistica nella quale riteneva utile proseguire l’intervento cognitivo comportamentale per un massimo di 10 ore settimanali e una durata di 180 giorni; è stato rilevato che il minore stava frequentando a quella data le 15 ore di terapia domiciliare ABA prescritte dall’ordinanza del Tribunale civile fino al primo settembre 2022.
Con ordinanza n. 7400 del 6 dicembre 2022, è stato disposto il mutamento del rito, ritenuto che “ il ricorso, così come proposto, ha tutti i requisiti di forma e di sostanza per essere qualificato quale azione di accertamento della posizione soggettiva reclamata ”. E’ stata altresì disposta la fissazione dell’udienza per la discussione del merito, “ Rilevato altresì che sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico tempestivamente dalla Azienda sanitaria; Considerato, in particolare, che la ASL è tenuta ad elaborare un progetto terapeutico completo e specifico che tenga conto di tutte le esigenze del minore; Atteso che rientra nella discrezionalità della ASL la scelta della metodologia più adeguata nonché la consistenza delle prestazioni per singolo paziente; Considerato, altresì, che il piano terapeutico predisposto potrà comunque essere sottoposto al sindacato giurisdizionale mediante autonoma impugnazione; Rilevato che, ad oggi, il minore risulta comunque essere stato preso in carico dalla ASL competente ”.
Successivamente, con un primo ricorso per motivi aggiunti, è stata impugnata la predetta relazione a firma del Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile Dr.ssa -OMISSIS- non datata e depositata in data 28.11.2022 dalla Asl Roma 3.
I ricorrenti hanno in particolare ribadito che La Legge Regionale Lazio 7/2018, all’art. 74, ha riconosciuto formalmente il trattamento A.B.A. come trattamento ad evidenza scientifica, nonché l'obbligatorietà della presa in carico intensiva (secondo le migliori evidenze scientifiche) da parte della convenuta azienda sanitaria locale, con contestuale predisposizione in favore del minore di un progetto riabilitativo che tenga conto delle sue esigenze terapeutiche.
La ASL avrebbe violato la normativa non avendo predisponendo alcun progetto individualizzato in favore del minore pur affermando ciò nella relazione oggi impugnata, mediante una presa in carico multidisciplinare. Invero, detta relazione conterrebbe semplicemente una cronistoria del minore e una proposta di un progetto individualizzato riabilitativo che prevede “ l’invio al centro ex art. 26 ”, omettendo però di indicare la tipologia della terapia proposta, le ore di terapia, il nominativo del Centro. Non ci sarebbe quindi nessun progetto terapeutico intensivo, integrato e continuativo.
I genitori del minore hanno inoltre evidenziato come, contrariamente a quanto affermato nella relazione de qua, la terapia logopedica svolta presso il Centro autorizzato CEM sarebbe stata prima sospesa dal Centro pubblico durante l’emergenza epidemiologica per poi essere interrotta definitivamente.
La ASL si è difesa evidenziando come in realtà il progetto terapeutico in favore del minore -OMISSIS-sarebbe stato predisposto.
In particolare ha versato in atti in data 6 aprile 2023 una ulteriore relazione della dottoressa -OMISSIS-del 30 marzo 2023 con la quale, tra le altre cose, è stato evidenziato che: il 29.04.2022 sarebbe stata effettuata una visita di monitoraggio per verificare la evoluzione del quadro clinico; sarebbe stata effettuata una ricognizione “ nei centri ex art. 26 preposti nel nostro territorio ad offrire interventi terapeutici per bambini con spettro autistico e si è verificato che , a seguito alla prescrizione effettuata nel 2020 il bambino risulta essere in lista presso il centro UNISAN che si è mostrato disponibile ad avviare un progetto di presa incarico del minore in quanto è in cima alla lista di attesa ”; il centro Unisan avrebbe comunicato che “ c'è disponibilità da metà aprile 2023 con un progetto a 4 accessi settimanali di 1 h accorpati in due sessioni da 2h (per poter effettuare le attività extramurali) ”; è stato allegato il progetto “ compagno adulto ” attivo presso i servizi Unisan Gruppo per ragazzi con disturbo dello spettro dell'autismo con una età tra gli 11 anni ed i 17 anni.
Il progetto de quo è affidato ad una equipe valutativa composta da un medico specialista in Neuropsichiatria infantile; uno psicologo coordinatore per intervento e counseling/parent training familiare e teacher training scolastico; uno psicologo o educatore o T.O. con funzione di compagno adulto per intervento domiciliare. La figura ha ricevuto formazione RBT o ABA e ha un supervisore; una psicologa o educatrice con funzione di compagna adulta per l’intervento domiciliare. Anche in tal caso la figura ha ricevuto formazione RBT o ABA e ha un supervisore.
Le prestazioni erogate sono: terapia cognitivo/educazionale/occupazionale con il modello del compagno adulto; counseling per la famiglia.
Il progetto viene posto in essere per il raggiungimento di “ obiettivi … individuati sulla base delle esigenze di ogni singolo ragazzo ”.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, i genitori del minore hanno chiesto l’annullamento “ del documento depositato dalla Asl Roma 3 in data 6.04.2023 con l’allegato 2 e dalla stessa denominato Relazione Dr.ssa -OMISSIS-e del documento depositato dalla Asl Roma 3 sempre in data 6.04.2023 e dalla stessa denominato Progetto Centro Campano Adulto del Centro Accreditato ex art. 26 ”.
La motivazione a sostegno dell’annullamento sono analoghe a quelle del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti. I ricorrenti insistono in particolare sul fatto che il minore non sarebbe stato valutato, che la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il primo giugno 2022, e che il progetto terapeutico depositato sarebbe “ una semplice e generica spiegazione del progetto “compagno adulto” del Centro Unisan ”. Hanno rileva altresì che il progetto de quo è predisposto per bambini che hanno tra gli 11 e i 17, anni mentre il piccolo -OMISSIS-ne ha 9.
Tutte le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 16 maggio 2023 la causa è stata infine introitata per la decisione, previa rinuncia di tutte le parti resistenti ai termini a difesa per il secondo ricorso per motivi aggiunti.
2. Preliminarmente, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è necessario effettuare una sintesi del quadro normativo che disciplina la materia.
L’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all’art. 1 prescrive che: “ Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse ”.
Il successivo comma 7 dispone poi che: “ Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ”.
Pertanto il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta e/o il diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione è costituito dall’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
Ancora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 134/2015, “ l’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”.
Il successivo art. 3 prevede che “ Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica … si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili ”.
L’art. 4 dispone che “ il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ”.
Sono state quindi adottate le “ Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico ” nell’ottobre 2011, e nel successivo 2015 sono state aggiornate dall’Istituto Superiore di Sanità. Attualmente è in corso un nuovo processo di aggiornamento delle stesse.
Nel 2016, per consentire l'attuazione della legge n.134/2015, è stato istituito presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. l, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 un “ Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico ” le cui modalità di utilizzo sono state definite nel Decreto interministeriale (DM) tra Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2016.
Con DPCM del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che “ ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ” (art. 60).
La Regione Lazio, con deliberazione n. 75 del 13 febbraio 2018, ha affermato che il servizio aziendale “ garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate ” oltre che “ le attività di parent trainig e teacher training ”.
Detta deliberazione fornisce indicazioni operative sul percorso Diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD), al fine di uniformare sul territorio regionale il percorso di presa in carico della persona con ASD, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione, in linea con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22.11.2012.
Infine, la legge regionale n. 7 del 2018, all’art. 74 ha disposto che: “ La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana ”.
3. I ricorsi, che per la comunanza delle censure possono essere scrutinati congiuntamente, sono fondati e debbono trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare.
4. Osserva il Collegio che l’analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, co. 7 del D. Lgs. n. 502/1992 ( ex multis : C. di St. n. 2119/2022).
Il riconoscimento della natura giuridica del metodo ABA quale prestazione sanitaria o comunque socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, e, pertanto, come tale, ricomprese nei LEA non determina, tuttavia, il riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del predetto trattamento da parte delle AASSLL a carico del SSR nella misura indicata, sulla base di certificazione proveniente da strutture specializzate pubbliche e/o private, indipendentemente dal riconoscimento al riguardo da parte dell’amministrazione competenza dell’appropriatezza della prestazione, da svolgersi sulla base di una valutazione che è rimessa alla discrezionalità di natura tecnica riservata alle AA.SS.LL. nell’ambito degli strumenti giuridici appositamente predisposti al fine da parte della regolamentazione in materia.
La scelta finale della terapia da erogarsi nei confronti del singolo paziente spetta all’esclusiva competenza dell’ASL e implica l’attivazione delle relative strutture sanitarie, secondo schemi di valutazione tecnico-scientifica del caso specifico, essendo il diritto alla miglior prestazione in materia conformato dalla legge e il percorso socio-sanitario delineato nella pertinente regolamentazione nazionale e regionale nella materia.
In particolare, la ASL, attraverso le proprie strutture, deve stabilire la durata e la frequenza degli interventi terapeutici sulla base di oggettivi riscontri normativi e/o scientifici – adattati alla peculiarità del caso clinico – che attengono al corretto svolgimento del protocollo previsto nella normativa nazionale e regionale al riguardo.
In alcune AASSLL sono state adottate apposite linee guida programmatiche e operative valevoli sul tutto il territorio dell’ASL per disciplinare la stesura e l’attuazione dei progetti riabilitativi individuali; in alcune delle predette linee guida aziendali - essendosi scelto di prediligere l’inserimento scolastico con sostegno pure nell’età prescolare - viene individuato il monte ore massimo (solitamente di 4/8 ore settimanali) di terapia settimanale complessiva ulteriore.
La scelta del trattamento deve essere, comunque, individuale, ovvero rispondente alle specifiche esigenze del singolo bambino sulla base della maggiore o minore gravità del suo peculiare caso, del suo contesto socio-ambientale e del suo personale percorso di recupero.
5. Deve ancora essere evidenziato che, da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte discende altresì che, se da un lato, compete alla Asl stabile il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall’altro sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall’Azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR.
6. Orbene, nel caso all’esame del Collegio, la Asl ha proceduto a versare in atti dapprima una relazione a firma del Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile Dr.ssa -OMISSIS- (non datata) con la quale sono state indicate le attività periodiche effettuate in favore del minore (Monitoraggio clinico, Counseling genitoriale, eventuale monitoraggio farmacologico, Certificazione insegnante di sostegno, attivazione servizio domiciliare, passaggio al disabile adulto) ed è stato rilevato che il minore stava frequentando a quella data le 15 ore di terapia domiciliare ABA prescritte dall’ordinanza del Tribunale civile fino al primo settembre 2022.
Detta relazione (impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti) si limita ad effettuare una ricognizione della storia del minore, e non può certo essere considerata alla stregua di un piano terapeutico atteso che non contiene alcuna indicazione in ordine alla valutazione volta a identificare i problemi e le loro cause, alla definizione degli obiettivi, alla scelta del setting, alla definizione dei programmi riabilitativi.
Conseguentemente, il provvedimento de quo non può che essere ritenuto del tutto inidoneo a costituire un progetto individuale.
Da qui la fondatezza in parte qua del ricorso introduttivo del giudizio e del primo ricorso per motivi aggiunti.
7. Successivamente, la ASL ha depositato in giudizio una ulteriore relazione del 30 marzo 2023 – impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti - con la quale la dottoressa -OMISSIS-ha riferito che sarebbe stata effettuata una “ visita di monitoraggio per verificare la evoluzione del quadro clinico ” e che il minore sarebbe stato “ in lista presso il centro UNISAN che si è mostrato disponibile ad avviare un progetto di presa incarico del minore in quanto è in cima alla lista di attesa ”. Ha altresì allegato il progetto “ compagno adulto ” attivo presso i servizi Unisan Gruppo e che sarebbe stato applicato anche al minore.
Osserva il Collegio che il piano terapeutico asseritamente predisposto dalla Asl non solo non è tagliato sulle esigenze del piccolo -OMISSIS-trattandosi chiaramente del progetto – tipo predisposto da Unisan uguale per tutti i minori, ma è predisposto per ragazzi con disturbo dello spettro dell'autismo con una età ricompresa tra gli 11 anni ed i 17 anni, mentre il piccolo -OMISSIS-(nato il [...]), ad oggi non ha ancora compiuto 10 anni.
8. Per quanto attiene, infine, alla richiesta relativa al pagamento in favore del minore di tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA ricevuta da terzi nella misura di n. 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi, evidenzia il Collegio che, come già visto nella ricostruzione dei fatti per cui è causa, era stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese de quibus per 15 ore settimanali (invece che delle venti richieste) con ordinanza del Tribunale civile n. 66617 del 20 agosto 2020, fino al primo settembre 2021.
Con successivo accordo tra le parti, la Asl ha riconosciuto il diritto del minore a ricevere, in via transattiva, a carico della stessa, di n. 15 ore settimanali di terapia riabilitativa ABA, anziché 20, con decorrenza dall’1.09.2021 per la durata complessiva di 12 mesi, con la previsione di una rivalutazione del minore, come da proposta del Giudice, da effettuarsi entro l’1.06.2022.
Pertanto, ritiene il Collegio che i genitori del minore abbiano diritto al rimborso delle spese documentate già sostenute per le terapie relative al trattamento riabilitativo metodo ABA per i disturbi dello spettro autistico dal 2 settembre 2022 nei limiti delle 15 ore già riconosciute, e che la ASL debba provvedere o direttamente al trattamento nella misura delle predette 15 ore o indirettamente attraverso il rimborso di quelle che verranno sostenute fino all’adozione da parte della ASL del piano terapeutico alternativo, comprensivo di trattamenti specificamente funzionali alla terapia del disturbo dello spettro autistico.
9. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti sono fondati nel merito e devono essere accolti nel senso dell’obbligo gravante in capo all’amministrazione sanitaria di procedere alla redazione di un piano/programma/progetto individuale che definisca in modo puntuale le prestazioni che devono essere erogate in favore del minore a carico del SSR, nel presupposto che la redazione del predetto piano/programma/progetto è di competenza esclusiva dell’ASL di riferimento ai fini dell’erogazione; valutazione della situazione complessiva del bambino e redazione di un piano/programma/progetto che, tuttavia, ovviamente necessitano della collaborazione attiva dei genitori del bambino.
Si condanna la ASL a rimborsare le spese documentate già sostenute dai genitori per le terapie relative al trattamento riabilitativo metodo ABA per i disturbi dello spettro autistico dal 2 settembre 2022 nei limiti delle 15 ore già riconosciute, e a provvedere o direttamente al trattamento nella misura delle predette 15 ore o indirettamente attraverso il rimborso di quelle che verranno sostenute, fino all’adozione da parte della ASL del piano terapeutico alternativo, comprensivo di trattamenti specificamente funzionali alla terapia del disturbo dello spettro autistico.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti di cui in parte motiva.
Per l’effetto, condanna la ASL resistente: a procedere alla redazione di un piano/programma/progetto individuale che definisca in modo puntuale le prestazioni che devono essere erogate in favore del minore a carico del SSR; a rimborsare le spese documentate già sostenute dai genitori per le terapie relative al trattamento riabilitativo metodo ABA per i disturbi dello spettro autistico dal 2 settembre 2022 nei limiti delle 15 ore già riconosciute, e a provvedere o direttamente al trattamento nella misura delle predette 15 ore o indirettamente attraverso il rimborso di quelle che verranno sostenute, fino all’adozione da parte della ASL del piano terapeutico alternativo, comprensivo di trattamenti specificamente funzionali alla terapia del disturbo dello spettro autistico.
Condanna altresì la ASL resistente al pagamento delle spese di lite che, complessivamente, quantifica in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge, se dovuti ed alla restituzione, come per legge, del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.