Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Versione
19 gennaio 1995
19 gennaio 1995
Giurisprudenza • 23
- 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 01/06/2023, n. 193Provvedimento: […] Anche l'art. 3 della legge provinciale n. 12 del 1995 stabilisce il termine di trenta giorni per incidere con provvedimento motivato sull'esercizio dell'attività dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- autotutela amministrativa·
- legge provinciale 12/1995·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese di giudizio·
- sospensione attività commerciale·
- SCIA·
- eccesso di potere·
- termine di esercizio dei poteri amministrativi·
- legge 241/1990·
- legittimità costituzionale