Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 gen- naio 2025, iscritta al n. 69 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Acquapendente (VT), alla C.F._1
Via A. Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Paggetti che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato ad [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Acquapendente (VT), al Vi- C.F._2 colo dell'Albicocco n. 10, presso lo studio dell'Avv. Dionisi Vincenzo che lo rap- presenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 10 febbraio e 11 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 11 giugno 2005 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Acquapendente (VT), parte II, serie
A, n. 6); che dalla loro unione sono nate le figlie a Montepulciano Persona_1
(SI) il 13 ottobre 2005, maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, e a Orvieto (TR) il 17 luglio 2010; che la prosecuzione della convi- Persona_2
venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale sita Acquapendente, Via del Carmine n. 12, con tutto quanto in essa contenuto, rimarrà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abi- Parte_1
tarvi unitamente alle figlie . Il sig. si è già trasferito in altra Per_1 Per_2 Pt_2
abitazione portando con sé tutti i propri effetti personali;
3) ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
4) i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento e all'istruzione di entrambe le figlie. La figlia minor viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
con collocazione prevalente presso la madre. Per quanto riguarda l'organizzazione del tempo da trascorrere con la figli durante la settimana, in considerazione del Per_2
fatto che la stessa ha compiuto quattordici anni, il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia organizzandosi direttamente con lei, tenendo presenti i desideri e gli impegni della figlia. Vengono, comunque, stabilite delle regole minime di organizzazione che dovranno servire ad evitare incomprensioni e problemi di coordinamento tra i genitori anche in considerazione dei turni di lavoro della sig.ra a settimane Parte_1
alterne, il padre potrà andare a prendere a scuola, ovvero a casa durante il Per_2
periodo estivo, il sabato mattina e tenerla con sè fino alla domenica sera alle ore 21.30 quando la riporterà a casa dalla madre. I genitori, sempre tenendo presenti i desideri pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
e gli impegni della figlia, potranno organizzarsi diversamente;
durante le vacanze di
Natale trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre Per_2
e sempre ad anni alterni il 31 dicembre o il 1° gennaio;
durante le vacanze di Pasqua,
trascorrerà con il padre, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il Lunedì Per_2
dell'Angelo; per tutte le altre festività, i genitori si accorderanno di volta in volta in base ai desideri della figlia, ovvero, agli impegni dei genitori;
5) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla sig.r Pt_1
la somma mensile di € 300,00, rivalutata ogni anno in base agli indici Istat, entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.r Pt_1
(IBAN IT 76 M 72860000000032699). Detta somma viene concordata in
[...]
virtù del fatto che l'assegno unico è attualmente di importo pari ad € 324,00 circa;
detto assegno continuerà ad essere accreditato sul c/c della sig.r e sarà dalla Pt_1
stessa utilizzato esclusivamente per provvedere al mantenimento delle figli Per_1
. Le detrazioni fiscali spettanti per i figli a carico, dal 2024 verranno suddivise Per_2
al 50% tra i coniugi;
6) entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti le figlie, spese che dovranno essere concordate – ove possibile – e docu- mentate;
per individuare le spese di carattere straordinario e per la loro gestione si fa riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo che entrambi i ricorrenti dichiarano di aver visionato e accettato integralmente;
7) i coniugi, proprietari nella misura del 50% dell'abitazione coniugale, continueranno a corrispondere le rate del mutuo fondiario concesso d in egual misura. A CP_1
tale proposito il sig orrisponderà alla sig.r entro il 20 di ogni mese, Pt_2 Pt_1
la metà della rata imputata alla mensilità in corso, come da piano di ammortamento che i coniugi dichiarano di conoscere. La sig.ra al ricevimento della somma Pt_1
da parte del sig provvederà ad effettuare il pagamento della rata del mutuo;
Pt_2
8) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizio-
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ni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al col- legio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Acquapendente (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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