CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 27/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 205/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Nucara;
-appellante-
E
(CF ) CP_1 P.IVA_1
- appellata contumace –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva la condanna della società Parte_1
Contr per complessivi € 9.348,93 per differenze retributive.
Con ricorso depositato in data 13.09.2021 la si opponeva al decreto ingiuntivo CP_1 eccependo il pagamento del credito in data anteriore al deposito del ricorso 15 luglio 2021.
Depositava copia dei bonifici: - bonifico competenze settembre 2020 di €. 690,00 del
14.12.2020; - bonifico competenze ottobre 2020 (acconto 1) di €. 1.858,93 del 14.12.2020; - bonifico competenze ottobre 2020 (acconto 2) di €. 1.000,00 del 22.01.2021; bonifico competenze ottobre 2020 (acconto 3) di €. 1.000,00 del 6.05.2021; - bonifico competenze ottobre 2020 (saldo) di €. 4.800,00 del 14.07.2021.
A sostegno della pretesa deduceva: a) che l'opposto aveva lavorato alle dipendenze della società opponente dal 16/11/2013 al 02/10/2020; b) che al momento della conclusione del rapporto di lavoro il sig. risultava ancora creditore della somma complessiva di € Pt_1
9.348,93 (busta paga settembre: € 690,00 - busta paga ottobre: € 8.658,93); c) che la società
contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, tanto al momento della CP_1 presentazione del ricorso (predisposto in data 15 luglio 2021), quanto al momento della emissione dello stesso (in data 03 agosto 2021), quanto in ultimo al momento della notifica del ricorso/decreto (in data 09 agosto 2021) – aveva pienamente assolto al proprio debito come risultava dalle ricevute dei bonifici effettuati;
d) che dopo la notifica del ricorso/decreto, la società inviava al difensore del. una pec rappresentando Pt_1
l'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute in epoca anteriore alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e – “…onde evitare aggravi ed oneri del giudizio di opposizione, le rappresentiamo la volontà di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, previa rinuncia al decreto ingiuntivo e al relativo titolo, agli atti esecutivi, all'esecuzione e al vincolo di solidarietà ex art. 68 l.p.f.” invitando, nel contempo, ad un riscontro immediato in tale senso
(“…Restiamo in attesa di ricevere a stretto giro, stesso mezzo, comunicazioni a tal riguardo...”) ed avvisando, in ultimo, che “…in mancanza, saremo costretti, nostro malgrado, a procedere all'opposizione”; e) che trascorsi vanamente oltre 10 giorni dall'invio della p.e.c. di cui al punto che precede la società opponente era quindi costretta a proporre opposizione avverso il sopra richiamato ricorso/decreto; f) che sussisteva la responsabilità aggravata avendo l'opposto a azionato la propria pretesa con la coscienza della infondatezza delle domande proposte, o comunque senza adoperare la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione. Parte opposta, nel costituirsi, evidenziava che l'opposizione era solo parzialmente fondata. Contr Ammetteva che la società aveva effettuato il pagamento di € 4.800,00 con bonifico del
14/7/2021 senza offrire, tuttavia, alcun riscontro alle numerose pec inviate precedentemente e senza precisare a cosa fosse dovuto il versamento di € 4.800,00. Solo a Contr seguito della notifica del monitorio era stato reso edotto di quale emolumento avesse inteso effettuare la soluzione attesa la differenza degli importi fra quanto richiesto e quanto soluto, oltre che per l'esistenza di un ulteriore contenzione pendente tra le parti. Contr Aggiungeva che una volta effettuato il pagamento, non aveva richiesto il rilascio di quietanza ai sensi dell'art. 1199 c.c.; che era stato intimato oltre che il pagamento del capitale di € 4.548,93 anche la soluzione degli interessi e della rivalutazione e il titolo era stato solo parzialmente soddisfatto residuando per appunto gli interessi legali e la rivalutazione dal Contr dovuto al soddisfo.; in forza dell'art. 30 del CCNL Fise applicato da al CP_2
rapporto di lavoro in questione "il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Detto pagamento é attestato da distinta o busta paga, che resta in possesso del lavoratore, con l'indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute. Qualora l'azienda ritardi il pagamento, decorreranno gli interessi nella misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto", invocava l'applicazione del detto tasso contrattuale, specificando che a tale importo andavano aggiunti gli interessi al tasso legale e la rivalutazione secondo i conteggi elaborati.
Concludeva chiedendo di: “revocare parzialmente il decreto ingiuntivo ed esattamente in maniera limitata alla sola sorte capitale;
2) confermare nel resto l'accoglimento della domanda del lavoratore Contr e condannare al pagamento dell'importo di € 255,73 oltre ulteriori interessi a decorrere dal Contr 14/7/2021; 3) in via subordinata condannare al pagamento dell'importo di € 255,73 in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale oltre interessi di legge;
4) in tutti i casi condannare AVR al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi al procuratore anticipatario con rigetto di ogni altra eccezione e/o domanda avversaria”.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha così statuito: “accoglie parzialmente l'opposizione, revoca interamente il decreto ingiuntivo e condanna in via ridotta l'opponente al pagamento all'opposto della somma di 0,28 euro per interessi legali maturati e di 26,65 euro per rivalutazione monetaria, accessori maturate sulle somme di 4548,93 euro liquidate in ritardo. Condanna altresì
l'opponente agli ulteriori interessi dal 14.7.2021 al soddisfo. Rigetta nel resto l'opposizione. Dichiara nel resto inammissibile la domanda riconvenzionale. Compensa per un decimo le spese di giudizio e condanna parte opposta al pagamento alla opponente della restante parte che liquida complessivamente in 1.350,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute”.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale il eccependo l'erronea Pt_1
valutazione fornita dal Tribunale sia con riferimento all'inammissibilità della domanda riconvenzionale che con riferimento alla condanna al pagamento delle spese legali.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Parte appellata, benchè regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, risultando contumace.
L' appellante ha provveduto al deposito delle note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Motivi della decisione
I motivi di appello hanno ad oggetto, in sintesi, l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'avere dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, nonché nell'aver disposto la condanna del al pagamento delle spese legali per 9/10. Pt_1
Il primo motivo è fondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale in relazione alla maggior somma degli interessi nella misura prevista contrattualmente, per come quantificata, ritenendo che la stessa avrebbe comportato un inammissibile frazionamento fra la domanda originaria
(posta nel ricorso per decreto ingiuntivo) e quella svolta in sede di costituzione.
Sul punto il Giudice di prime cure ha così statuito “Ciò che diventa inammissibile perché non oggetto del monitorio e pertanto costituendo frazionamento abusivo della domanda con aggiunta di una pretesa nuova è il riferimento all'interesse contrattuale del 3% perché deduzione nuova e mai chiesta”.
La conclusione cui è pervenuto il primo Giudice non è condivisibile.
Se è vero che, l'odierno appellante, nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo in ordine alla somma di € 4.548,93, non ha chiesto anche il pagamento dell'interesse contrattuale del 3% previsto per le ipotesi di ritardo, è anche vero che detta domanda può essere formulata in sede di opposizione e non configura domanda riconvenzionale.
La Cassazione (Cfr sentenza n.75/2010) ha precisato che <nel giudizio di cognizione ordinaria, instaurato mediante opposizione al decreto ingiuntivo, la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda (di cui all'art. 414
c.p.c.) e, pertanto, deve recare, tra l'altro, la "determinazione dell'oggetto della domanda" e "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (n. 4 e 5 dello stesso art. 414 c.p.c.) - fatta valere, tuttavia, con il ricorso per ingiunzione
- e con la conseguenza ulteriore che, nella stessa memoria difensiva, è possibile specificare e meglio chiarire detti elementi - al fine, tra l'altro, di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria - nonché modificare (ai sensi dell'art. 420 c.p.c.) nei termini della emendatio, e non della mutatio libelli, la domanda proposta, appunto, in sede monitoria.
Orbene, lungi dal costituire modifica della domanda originaria o addirittura (come asserito da parte ricorrente principale) dall'integrare una domanda riconvenzionale, la richiesta degli interessi convenzionali contenuta nella comparsa di costituzione costituisce emendatio libelli, trattandosi di un mero ampliamento del petitum al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Sulla base dell'interpretazione suddetta la domanda formulata dall'opposto era ammissibile, sicchè la stessa va vagliata nel merito.
La richiesta è fondata atteso che è documentale l'esistenza della clausola contrattuale di previsione degli interessi convenzionali del 3%.
Il relativo capo della sentenza va riformato con l'attribuzione anche degli interessi convenzionali il cui cumulo è previsto dall'art. 30 comma 1 del CCNL Fise Assoambiente applicato al rapporto di lavoro.
Il secondo motivo di appello, concernente la condanna alle spese legali che il Giudice ha disposto, salvo la compensazione per un decimo a carico dell'opposto, è infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente disposto la condanna del atteso che la Pt_1 fondatezza della sua pretesa era circoscritta al pagamento dei soli interessi quindi limitatamente al capo accessorio, risultando nel resto palesemente infondata atteso che non vi erano contestazioni sulla circostanza- documentale- che il pagamento del credito somma capitale fosse stato effettuato dalla società datrice di lavoro, prima della richiesta per decreto ingiuntivo.
La domanda era pertanto infondata in quanto al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il era stato completamente soddisfatto per la somma capitale e Pt_1
nonostante l'integrale pagamento del credito, questi ha notificato il decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento dell'intero credito capitale, già ricevuto, costringendo la società a difendersi con l'opposizione.
Anche valutando la questione sulla base dell'esito finale della lite è corretto porre le spese a carico del creditore atteso che quest'ultimo era stato soddisfatto per l'intera pretesa oggetto del decreto ingiuntivo.
La compensazione di 1/10 relativa al capo degli interessi è condivisibile.
Come affermato anche dalla Cassazione << il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sè, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. <La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto. Cass., 29642/2020.
Orbene il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite va confermato.
Per le stesse ragioni, anche in questa fase occorre valutazione l'esito complessivo della lite che determina la soccombenza dell'ingiungente creditore per tutto il credito sorte capitale ad eccezione degli accessori, ma attesa la contumacia dell'ingiunto nulla va disposto sulle spese.
La sentenza va, pertanto, riformata con riferimento all'accoglimento del capo relativo al pagamento degli interessi convenzionali del 3% che vanno attribuiti dalla scadenza dei pagamenti ai singoli saldi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 CP_1
di Reggio Calabria n. 1854/2022, pubblicata in data 27.10.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva;
2) Nulla sulle spese di lite.
Reggio Calabria, 28.03.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 27/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 205/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Nucara;
-appellante-
E
(CF ) CP_1 P.IVA_1
- appellata contumace –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva la condanna della società Parte_1
Contr per complessivi € 9.348,93 per differenze retributive.
Con ricorso depositato in data 13.09.2021 la si opponeva al decreto ingiuntivo CP_1 eccependo il pagamento del credito in data anteriore al deposito del ricorso 15 luglio 2021.
Depositava copia dei bonifici: - bonifico competenze settembre 2020 di €. 690,00 del
14.12.2020; - bonifico competenze ottobre 2020 (acconto 1) di €. 1.858,93 del 14.12.2020; - bonifico competenze ottobre 2020 (acconto 2) di €. 1.000,00 del 22.01.2021; bonifico competenze ottobre 2020 (acconto 3) di €. 1.000,00 del 6.05.2021; - bonifico competenze ottobre 2020 (saldo) di €. 4.800,00 del 14.07.2021.
A sostegno della pretesa deduceva: a) che l'opposto aveva lavorato alle dipendenze della società opponente dal 16/11/2013 al 02/10/2020; b) che al momento della conclusione del rapporto di lavoro il sig. risultava ancora creditore della somma complessiva di € Pt_1
9.348,93 (busta paga settembre: € 690,00 - busta paga ottobre: € 8.658,93); c) che la società
contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, tanto al momento della CP_1 presentazione del ricorso (predisposto in data 15 luglio 2021), quanto al momento della emissione dello stesso (in data 03 agosto 2021), quanto in ultimo al momento della notifica del ricorso/decreto (in data 09 agosto 2021) – aveva pienamente assolto al proprio debito come risultava dalle ricevute dei bonifici effettuati;
d) che dopo la notifica del ricorso/decreto, la società inviava al difensore del. una pec rappresentando Pt_1
l'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute in epoca anteriore alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e – “…onde evitare aggravi ed oneri del giudizio di opposizione, le rappresentiamo la volontà di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, previa rinuncia al decreto ingiuntivo e al relativo titolo, agli atti esecutivi, all'esecuzione e al vincolo di solidarietà ex art. 68 l.p.f.” invitando, nel contempo, ad un riscontro immediato in tale senso
(“…Restiamo in attesa di ricevere a stretto giro, stesso mezzo, comunicazioni a tal riguardo...”) ed avvisando, in ultimo, che “…in mancanza, saremo costretti, nostro malgrado, a procedere all'opposizione”; e) che trascorsi vanamente oltre 10 giorni dall'invio della p.e.c. di cui al punto che precede la società opponente era quindi costretta a proporre opposizione avverso il sopra richiamato ricorso/decreto; f) che sussisteva la responsabilità aggravata avendo l'opposto a azionato la propria pretesa con la coscienza della infondatezza delle domande proposte, o comunque senza adoperare la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione. Parte opposta, nel costituirsi, evidenziava che l'opposizione era solo parzialmente fondata. Contr Ammetteva che la società aveva effettuato il pagamento di € 4.800,00 con bonifico del
14/7/2021 senza offrire, tuttavia, alcun riscontro alle numerose pec inviate precedentemente e senza precisare a cosa fosse dovuto il versamento di € 4.800,00. Solo a Contr seguito della notifica del monitorio era stato reso edotto di quale emolumento avesse inteso effettuare la soluzione attesa la differenza degli importi fra quanto richiesto e quanto soluto, oltre che per l'esistenza di un ulteriore contenzione pendente tra le parti. Contr Aggiungeva che una volta effettuato il pagamento, non aveva richiesto il rilascio di quietanza ai sensi dell'art. 1199 c.c.; che era stato intimato oltre che il pagamento del capitale di € 4.548,93 anche la soluzione degli interessi e della rivalutazione e il titolo era stato solo parzialmente soddisfatto residuando per appunto gli interessi legali e la rivalutazione dal Contr dovuto al soddisfo.; in forza dell'art. 30 del CCNL Fise applicato da al CP_2
rapporto di lavoro in questione "il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Detto pagamento é attestato da distinta o busta paga, che resta in possesso del lavoratore, con l'indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute. Qualora l'azienda ritardi il pagamento, decorreranno gli interessi nella misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto", invocava l'applicazione del detto tasso contrattuale, specificando che a tale importo andavano aggiunti gli interessi al tasso legale e la rivalutazione secondo i conteggi elaborati.
Concludeva chiedendo di: “revocare parzialmente il decreto ingiuntivo ed esattamente in maniera limitata alla sola sorte capitale;
2) confermare nel resto l'accoglimento della domanda del lavoratore Contr e condannare al pagamento dell'importo di € 255,73 oltre ulteriori interessi a decorrere dal Contr 14/7/2021; 3) in via subordinata condannare al pagamento dell'importo di € 255,73 in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale oltre interessi di legge;
4) in tutti i casi condannare AVR al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi al procuratore anticipatario con rigetto di ogni altra eccezione e/o domanda avversaria”.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha così statuito: “accoglie parzialmente l'opposizione, revoca interamente il decreto ingiuntivo e condanna in via ridotta l'opponente al pagamento all'opposto della somma di 0,28 euro per interessi legali maturati e di 26,65 euro per rivalutazione monetaria, accessori maturate sulle somme di 4548,93 euro liquidate in ritardo. Condanna altresì
l'opponente agli ulteriori interessi dal 14.7.2021 al soddisfo. Rigetta nel resto l'opposizione. Dichiara nel resto inammissibile la domanda riconvenzionale. Compensa per un decimo le spese di giudizio e condanna parte opposta al pagamento alla opponente della restante parte che liquida complessivamente in 1.350,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute”.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale il eccependo l'erronea Pt_1
valutazione fornita dal Tribunale sia con riferimento all'inammissibilità della domanda riconvenzionale che con riferimento alla condanna al pagamento delle spese legali.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Parte appellata, benchè regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, risultando contumace.
L' appellante ha provveduto al deposito delle note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Motivi della decisione
I motivi di appello hanno ad oggetto, in sintesi, l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'avere dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, nonché nell'aver disposto la condanna del al pagamento delle spese legali per 9/10. Pt_1
Il primo motivo è fondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale in relazione alla maggior somma degli interessi nella misura prevista contrattualmente, per come quantificata, ritenendo che la stessa avrebbe comportato un inammissibile frazionamento fra la domanda originaria
(posta nel ricorso per decreto ingiuntivo) e quella svolta in sede di costituzione.
Sul punto il Giudice di prime cure ha così statuito “Ciò che diventa inammissibile perché non oggetto del monitorio e pertanto costituendo frazionamento abusivo della domanda con aggiunta di una pretesa nuova è il riferimento all'interesse contrattuale del 3% perché deduzione nuova e mai chiesta”.
La conclusione cui è pervenuto il primo Giudice non è condivisibile.
Se è vero che, l'odierno appellante, nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo in ordine alla somma di € 4.548,93, non ha chiesto anche il pagamento dell'interesse contrattuale del 3% previsto per le ipotesi di ritardo, è anche vero che detta domanda può essere formulata in sede di opposizione e non configura domanda riconvenzionale.
La Cassazione (Cfr sentenza n.75/2010) ha precisato che <nel giudizio di cognizione ordinaria, instaurato mediante opposizione al decreto ingiuntivo, la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda (di cui all'art. 414
c.p.c.) e, pertanto, deve recare, tra l'altro, la "determinazione dell'oggetto della domanda" e "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (n. 4 e 5 dello stesso art. 414 c.p.c.) - fatta valere, tuttavia, con il ricorso per ingiunzione
- e con la conseguenza ulteriore che, nella stessa memoria difensiva, è possibile specificare e meglio chiarire detti elementi - al fine, tra l'altro, di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria - nonché modificare (ai sensi dell'art. 420 c.p.c.) nei termini della emendatio, e non della mutatio libelli, la domanda proposta, appunto, in sede monitoria.
Orbene, lungi dal costituire modifica della domanda originaria o addirittura (come asserito da parte ricorrente principale) dall'integrare una domanda riconvenzionale, la richiesta degli interessi convenzionali contenuta nella comparsa di costituzione costituisce emendatio libelli, trattandosi di un mero ampliamento del petitum al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Sulla base dell'interpretazione suddetta la domanda formulata dall'opposto era ammissibile, sicchè la stessa va vagliata nel merito.
La richiesta è fondata atteso che è documentale l'esistenza della clausola contrattuale di previsione degli interessi convenzionali del 3%.
Il relativo capo della sentenza va riformato con l'attribuzione anche degli interessi convenzionali il cui cumulo è previsto dall'art. 30 comma 1 del CCNL Fise Assoambiente applicato al rapporto di lavoro.
Il secondo motivo di appello, concernente la condanna alle spese legali che il Giudice ha disposto, salvo la compensazione per un decimo a carico dell'opposto, è infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente disposto la condanna del atteso che la Pt_1 fondatezza della sua pretesa era circoscritta al pagamento dei soli interessi quindi limitatamente al capo accessorio, risultando nel resto palesemente infondata atteso che non vi erano contestazioni sulla circostanza- documentale- che il pagamento del credito somma capitale fosse stato effettuato dalla società datrice di lavoro, prima della richiesta per decreto ingiuntivo.
La domanda era pertanto infondata in quanto al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il era stato completamente soddisfatto per la somma capitale e Pt_1
nonostante l'integrale pagamento del credito, questi ha notificato il decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento dell'intero credito capitale, già ricevuto, costringendo la società a difendersi con l'opposizione.
Anche valutando la questione sulla base dell'esito finale della lite è corretto porre le spese a carico del creditore atteso che quest'ultimo era stato soddisfatto per l'intera pretesa oggetto del decreto ingiuntivo.
La compensazione di 1/10 relativa al capo degli interessi è condivisibile.
Come affermato anche dalla Cassazione << il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sè, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. <La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto. Cass., 29642/2020.
Orbene il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite va confermato.
Per le stesse ragioni, anche in questa fase occorre valutazione l'esito complessivo della lite che determina la soccombenza dell'ingiungente creditore per tutto il credito sorte capitale ad eccezione degli accessori, ma attesa la contumacia dell'ingiunto nulla va disposto sulle spese.
La sentenza va, pertanto, riformata con riferimento all'accoglimento del capo relativo al pagamento degli interessi convenzionali del 3% che vanno attribuiti dalla scadenza dei pagamenti ai singoli saldi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 CP_1
di Reggio Calabria n. 1854/2022, pubblicata in data 27.10.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva;
2) Nulla sulle spese di lite.
Reggio Calabria, 28.03.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti