Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.02.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2333 / 2021
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti TURCO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, SALVAGGIO GIOVANNI e LAURA MARIA AMORE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI CARO SALVATORE, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: mansioni superiori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 15 settembre 2021, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di lavorare per l'ente resistente sin dal'1/12/1994, inquadrato come Messo
Comunale (Ausiliare Messo Comunale) avente qualifica corrispondente alla Cat. A/2; di essere stato nominato in data 5/8/2002 “Messo notificatore straordinario” senza mai ottenere il riconoscimento di detta qualifica, soprattutto a livello retributivo;
di avere poi ottenuto la
9/1/2012. Di avere osservato un orario di lavoro così articolato: dal Lunedì al Venerdì dalle
08:00 alle 14:00, Il Martedì ed il Giovedì, con rientro dalle ore 15:30 alle ore 18:30 ed il Sabato
libero. Deduceva, altresì, che parte datoriale aveva corrisposto allo stesso una “indennità di responsabilità quale messo notificatore”, pari a circa €. 250,00 e che egli era creditore delle differenze retributive dovute per l'errato inquadramento. Chiedeva di “Ritenere e dichiarare
che il ricorrente è stato erroneamente inquadrato ad un livello contrattuale (operaio livello A2-A3-
A4 Comparto Enti Locali) più basso rispetto a quello (operaio/collaboratore amministrativo livello B3
Comparto Enti Locali) che avrebbe dovuto ricoprire al momento della nomina quale messo
notificatore, e quindi dall'1- 5/8/2002, inquadrato per la natura delle mansioni effettivamente svolte.
Ritenere e dichiarare che l'attività lavorativa effettivamente svolta dal ricorrente è corrispondente al
rivendicato livello B3 in luogo del livello A4; Ritenere e dichiarare in ogni caso che il ricorrente, in
ragione dell'attività lavorativa effettivamente prestata alle dipendenze della resistente, non è mai stato
retribuito adeguatamente e proporzionalmente rispetto al lavoro effettivamente svolto. Indi e per
l'effetto, ritenere e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti del Comune di Parte_1
della complessiva somma pari ad €. 29.774,50, e per l'effetto, condannare il comune CP_1
resistente al pagamento della superiore somma, o alla maggiore o minore che ne deriverà
dall'espletanda C.T.U., con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso,
condannare la resistente al pagamento a favore del lavoratore di una retribuzione adeguata in
relazione alla prestazione lavorativa svolta, avendo lo stesso svolto mansioni superiori e ciò per il
periodo sopra indicato”. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di rappresentando che il ricorrente è stato assunto CP_1
con la qualifica di operaio di nettezza urbana III Q.F Cat. A - Pos. Econ. A2), e con immissione in servizio con decorrenza dal 01.12.1994; che successivamente, dal 01.01.2002,
è stato inquadrato con la posizione economica A3, e dal 01.01.2018 con posizione economica
A4. Eccepiva l'inammissibilità del riconoscimento ad ogni effetto giuridico delle mansioni superiori trattandosi di p.i. e comunque la prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro derivanti dalle differenze retributive, per il periodo anteriore al 15.09.2016, deducendo che,
ad ogni modo, le stesse dovrebbero essere calcolate sul profilo professionale B1.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso può trovare accoglimento.
Al riguardo, appare opportuno ricordare come le pretese creditorie nascenti dai rapporti di lavoro subordinato (anche di natura pubblica) sono per pacifico indirizzo giurisprudenziale assoggettate al termine prescrizionale breve previsto dall'art. 2948 c.c..
Si sottraggono a tale regola gli altri diritti (di norma non qualificabili come diritti di credito in senso stretto) nascenti dal rapporto di lavoro come il diritto al riconoscimento della qualifica superiore acquisita per l'espletamento di mansioni superiori, il quale si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., “mentre le azioni dirette ad
ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono
nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.” (cfr. tra le altre Cassazione civile, sez. lav.,
23 agosto 1997, n. 7911e Cassazione civile, sez. lav., 29 maggio 1990, n. 4996).
In ordine al decorso dei suddetti termini prescrizionali occorre distinguere a seconda che il rapporto di lavoro fonte dei crediti sia o meno assistito dalla garanzia della stabilità,
ovvero sia assoggettato alla disciplina prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: ove ciò sia provato il termine prescrizionale comincia a decorrere, secondo le regole generali,
nel momento in cui il relativo diritto può essere fatto valere (e quindi anche durante il rapporto di lavoro), ove tale prova non sia fornita, il medesimo termine comincia a decorrere solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, trattandosi di un rapporto di lavoro pubblico intercorrente con un ente pubblico, deve ritenersi pacifica la sottoposizione del suddetto rapporto al regime di c.d. stabilità reale e quindi il decorso dei termini prescrizionali durante lo stesso.
Né può accogliersi la doglianza attorea circa il metus patito dal ricorrente testimoniato dal recente cambio di mansioni poiché, come di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 36197/2023, deve ritenersi inconfigurabile una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto. La Corte dunque conclude: “La prescrizione
dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in
caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di
successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro
progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità
di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del
lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Da ciò discende che devono ritenersi prescritte tutte le pretese creditorie azionate dal ricorrente per il periodo precedente la data del 30.05.2014 ovvero i crediti maturati oltre cinque anni prima rispetto al primo atto interruttivo posto in essere (cioè l'invio della diffida del 30.05.2019, avendo il presente atto tutti gli elementi che corroborano un atto di messa in mora).
In ordine alla “disciplina delle mansioni” nell'ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato, appare opportuno riportare l'art. 52 del D. L.vo 165/2001 che (riproducendo l'art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998) sancisce che :”…L'esercizio
di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie
della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici
qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per
sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di
novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate
le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni
proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico
con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del
maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
La norma sopra richiamata, in primo luogo, esclude chiaramente la possibilità per il dipendente pubblico di ottenere (in deroga a quanto disposto dell'art. 2103 c.c.) un superiore inquadramento in ragione dell'espletamento di fatto di mansioni superiori.
L'art. 52 stabilisce, inoltre, che l'espletamento di mansioni superiori, sia nell'ipotesi di assegnazione legittima delle stesse (disciplinata dal comma 2) che in quella “illegittima”
(prevista dal comma 5), fa sorgere in capo al lavoratore pubblico esclusivamente il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica (anche non immediatamente) superiore, ma non quello al superiore inquadramento.
E' noto che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini
economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice
del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base
all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e
gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse
nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le
risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o
sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa,
al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal
contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto
dall'art. 2103 cod. civ.” (cfr. Cass. sent. n. 1677/1984).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro cui il ricorrente chiede di essere incluso.
Preliminarmente, secondo le indicazioni fornite dall'ARAN, appartengono alla categoria A, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: “* Conoscenze di tipo operativo
generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza
diretta sulla mansione;
* Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi; * Problematiche lavorative di tipo semplice;
* Relazioni organizzative di
tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:*
lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna
- ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione
dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. * lavoratore che provvede ad
attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o
disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla
categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello”.
Svolgono, invece, mansioni di categoria b, i lavoratori che svolgono attività
caratterizzate da : “* Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con
la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di
esperienza discreto;
* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più
ampi processi produttivi/amministrativi; * Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta
ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più
soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.* Relazioni con
gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: * lavoratore che nel campo amministrativo
provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.
Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto
all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che
richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.”.
Per quello che qui rileva, in particolare le clausole contrattuali, espressamente stabiliscono che, all'interno dell'unica categoria B, vi sono dei profili professionali per i quali,
in considerazione della maggiore rilevanza e complessità delle mansioni che li caratterizzano, il trattamento economico stipendiale iniziale, di accesso (dall'interno e dall'esterno), è stato fissato non in relazione alla posizione economica iniziale della categoria
B, e cioè in B1, come avviene in relazione alla generalità degli altri profili della suddetta categoria B, ma in corrispondenza alla più elevata posizione economica B3.
Appare subito evidente come il principale elemento di differenziazione fra le due categorie sopra descritte consista nel livello di conoscenze specialistiche in possesso del lavoratore, nella complessità dei problemi sottoposti e tenuta di relazioni organizzative.
Tutto ciò posto, deve ritenersi fondata la domanda avanzata, in via principale, dal ricorrente per il riconoscimento del diritto alla percezione delle differenze retributive maturate per le mansioni di “messo notificatore” espletate.
Ed invero, passando in rassegna le prove testimoniali, ha confermato Testimone_1
le mansioni svolte dal ricorrente, potendo però riferire sino all'anno 2011, “ha fatto il messo
notificatore insieme a me per circa dieci anni”; in successione, ha riferito “lo Persona_1
conosco perché mi è stato assegnato quando ero responsabile dell'area amministrativa, intorno al 2010-
2011. Io sono stata in quell'area per circa 2 anni, poi sono passata all'Urbanistica ma comunque per
fare le notifiche mi rivolgevo a lui”, dunque ha confermato le mansioni, per poi precisare “A.d.r.
“nel periodo 2010-2012 si occupava delle pubblicazioni all'albo pretorio, poi nel periodo successivo c'è
stato per diversi anni ”. Parte_2
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (come corroborate dalla copiosa documentazione in atti) appare evidente che le mansioni continuativamente espletate dal ricorrente fossero connotate da un livello di complessità ed autonomia superiore a quelle affidate ai dipendenti inquadrati nella categoria “A”, richiedendo peraltro conoscenze dettagliate in materia.
Tali mansioni, comportanti l'espletamento di attività specialistiche, appaiono agevolmente riconducibili alla categoria “B”.
Da quanto fin qui detto discende il diritto del ricorrente alla corresponsione della differenza fra la retribuzione dallo stesso percepita nel periodo compreso fra il 30.05.2014
(tenuto conto della intervenuta prescrizione parziale) ed il 18 ottobre 2022 (data del trasferimento) e quella dovuta ad un dipendente di pari anzianità inquadrato nella categoria
“B3”, oltre interessi legali calcolati dalla data di maturazione di ciascuna rata di credito sino al soddisfo.
Il ctu, con argomentazioni condivisibili, ha quantificato le suddette differenze retributive al lordo in € 11.077,13; la rivalutazione monetaria e interessi legali dovute a parte ricorrente, ammontano a € 3.007,39, per un totale complessivo lordo di € 14.084,52.
Il ricorso, pertanto, va accolto e il resistente va condannato al pagamento di CP_1
euro 14.084,52 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto in ragione dell'espletamento di mansioni superiori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente la differenza fra la retribuzione dallo stesso percepita nel periodo compreso fra il
30.05.2014 ed il ed il 18 ottobre 2022 e quella dovuta ad un dipendente di pari anzianità
inquadrato nella categoria “B3”, pari ad euro 14.084,52, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro2.695,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone a carico di parte convenuta le spese di ctu, separatamente liquidate.
Così deciso in Agrigento, il 12/02/2025. Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo