Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 825 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.25, vertente
TRA
(c.f. ), in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante de (p.i. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Francesca Gagliardi;
P.IVA_1
OPPONENTE
E
in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_2
Cont pro-tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione credito, in Controparte_3 persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi CP_4
Coluccino;
OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto n. 1208/2023, emesso in data 7.12.23, il Tribunale di Cosenza ha ingiunto a
[...]
e il pagamento, in solido, della somma di € Controparte_1 Parte_1
27.051,46, oltre interessi e spese del procedimento, in favore dell'odierna opposta, che ha dedotto di accreditarla in forza del contratto di conto corrente n. 24399278002 dell'11.10.18 e del contratto di prestito n. 24399278001 del 19.10.18, entrambi stipulati con la s.r.l., con prestazione di fideiussione da parte del in relazione a quest'ultimo. Pt_1
pagina 1 di 5
s.r.l.s., ha proposto opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Cosenza in favore di quello di Firenze. Nel merito, ha eccepito l'Illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c., l'illegittima capitalizzazione trimestrale/annuale degli interessi passivi, l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto,
l'illegittima corresponsione e l'illegittimo addebito di spese non pattuite per iscritto, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della Banca ed in senso sfavorevole al cliente, l'illegittima applicazione di date di valuta diverse per le operazioni in accredito e in addebito.
Su tali basi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto.
Tanto premesso, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale, che, quanto alla posizione della società, muove dal rilievo che la stessa, al momento della stipulazione dei contratti dedotti in giudizio, avesse sede in Firenze.
L'eccezione è infondata.
Ciò che rileva ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (“Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede”) è infatti la sede della società all'epoca della instaurazione del giudizio.
Pertanto, pacifico che al momento della emissione del decreto ingiuntivo e della sua notifica la società avesse sede in Cosenza, l'eccezione, a prescindere da ogni considerazione riguardo alla sua completezza, deve essere rigettata.
L'eccezione è infondata anche per quanto attiene alla posizione di in proprio, Parte_1
non essendo applicabile la disciplina di tutela del consumatore invocata a sostegno della stessa.
Si osserva al riguardo che, ai fini della determinazione del foro competente in materia di tutela del consumatore, la qualifica di consumatore deve essere valutata con riferimento alla qualità delle parti nel contratto di fideiussione. In particolare, per affermare la competenza territoriale inderogabile del Tribunale del luogo di residenza del consumatore, è necessario che il contratto di fideiussione sia stato stipulato per finalità estranee all'attività professionale del fideiussore, e che questi non abbia una partecipazione rilevante nel capitale sociale né qualità gestorie nella società garantita (cfr. Cass. 19516/24); situazioni da escludere nel caso pagina 2 di 5 di specie, stante l'evidente collegamento funzionale con la obbligata principale, della quale il
, sin dal 22.1.16, è socio unico (cfr. visura camerale in atti). Pt_1
Dovendosi dunque ritenere che abbia prestato la garanzia per ragioni inerenti al rapporto societario, il foro del consumatore non trova applicazione (cfr., in tal senso, anche Cass.
32986/23).
Passando al merito, si osserva innanzitutto che, secondo quanto desumibile dagli atti, il credito azionato discende, per l'importo di € 25.477,39, dal finanziamento e, per € 1.574,07, dal rapporto di conto corrente
Ciò premesso, la stipulazione del contratto di finanziamento avente ad oggetto la somma di €
30.000,00 e la contestuale prestazione di garanzia fideiussoria specifica da parte di Pt_1
sono riscontrate in via documentale attraverso la produzione del documento
[...]
contrattuale recante indicazione di tutte le condizioni applicabili al rapporto.
Provato dall'Istituto di credito il titolo della pretesa, peraltro incontroverso, ed allegato l'inadempimento della beneficiaria del finanziamento, gravava su quest'ultima l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi, secondo i consolidati principi che disciplinano la distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale.
Nella specie, alcuna contestazione ha formulato l'opponente.
Il credito azionato deve pertanto ritenersi accertato sia nell'an che nel quantum.
Non può invece pervenirsi ad analoghe conclusioni per ciò che attiene al rapporto di conto corrente.
Al riguardo, la opponente ha, tra l'altro, dedotto l'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di relativa pattuizione.
L'applicazione di detta commissione è incontroversa, atteso il tenore delle difese svolte dalla opposta, limitatasi a rivendicarne la coerenza con l'impianto normativo di cui ai DD.LL. 185/08
e 78/09 e la legittimità sotto il profilo della giustificazione causale.
Sennonchè, nel contratto non vi è traccia della pattuizione della commissione di massimo scoperto;
onere, peraltro, non più applicabile secondo la disciplina normativa (art. 117 bis t.u.b.) ratione temporis rilevante, avuto riguardo alla data della stipulazione contrattuale
(11.10.18), che ha superato quella richiamata dalla opposta.
Nel contratto vi è, piuttosto, un riferimento alla commissione “onnicomprensiva”, che rappresenta l'unico onere, oltre al tasso di interesse debitore sulle somme prelevate, che può essere previsto a carico del cliente nei contratti di apertura di credito.
Nella specie, l'esistenza di apertura di credito neanche risulta dedotta dalla opposta.
pagina 3 di 5 In ogni caso, rinviando il contratto di conto corrente a quello di “fido”, che, ove esistente, non
è versato in atti, la pattuizione della misura della commissione è indimostrata.
Pertanto, anche ritenendo che le parti, nel discutere di commissione di massimo scoperto, abbiano inteso riferirsi alla commissione “onnicomprensiva”, risulta integrata la violazione dell'art. 117, comma 4, t.u.b., a mente del quale i contratti, che, ai sensi del comma 1, devono rivestire la forma scritta, “indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”.
Ai sensi del comma 7 dello stesso art. 117, in caso di inosservanza del comma 4 si applicano:
“b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Nella specie, non avendo l'opposta nemmeno indicato le condizioni pubblicizzate, nulla è dovuto a titolo di commissione.
Tanto comporta la necessità di rielaborare il conto espungendo i relativi addebiti onde rideterminare il saldo al netto degli stessi.
Tale operazione non è però praticabile, non essendo versati in atti gli estratti conto (l'estratto certificato ex art. 50 t.u.b. reca indicazione del solo saldo finale).
E' dunque precluso l'accertamento della esistenza e, comunque, dell'esatto ammontare del credito esigibile dalla banca, la quale, in veste di attrice in senso sostanziale, era gravata dal relativo onere probatorio.
Ne consegue che, limitatamente al contratto di conto corrente, la pretesa creditoria deve essere rigettata.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, e Parte_1 Controparte_1 devono essere condannati al pagamento, in solido, della somma di € 25.477,39, oltre
[...]
interessi legali come da domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna e al pagamento, in solido, della Parte_1 Controparte_1 somma di € 25.477,39, oltre interessi legali come da domanda, in favore dell'opposta;
pagina 4 di 5 - condanna e al rimborso delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali sostenute dall'opposta, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, 1.3.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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