Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex rt. 127 ter c.p.c., dell'udienza del 04.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4313/2022
TRA nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso Parte_1 introduttivo, dagli avv.ti Michela Paola Ricciardone e Giovanni Buonamano, presso cui elettivamente domicilia in Cancello ed Arnone alla Via Caserta n. 4
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
, in persona del rappresentante pro Controparte_3 tempore, , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dai propri funzionari dipendenti, elettivamente domiciliati presso l' alla Controparte_4
Via Lubich n. 6
RESISTENTI
OGGETTO: riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” – (RPD) per supplenza breve
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 23.06.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere docente precaria, attualmente in servizio presso l'I.C. “Castel Volturno –
Villaggio Coppola” di Castel Volturno;
di aver svolto supplenze brevi, effettuate negli Istituti
Comprensivi e le Direzioni Didattiche statali, a far data, complessivamente, dal 15.11.2017 sino al
13.10.2021, in virtù di plurimi rapporti di lavoro come dettagliatamente illustrati in ricorso, complessivamente per un totale di 25 mesi e 14 giorni. Tanto premesso, lamentava di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del 15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30
Si costituiva in giudizio l' anche per il Controparte_4
e l' Controparte_5 Controparte_3 eccependo l'infondatezza della domanda ed evidenziando come la retribuzione professionale docenti spetta esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note in sostituzione la giudice decideva la causa con sentenza.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La questione di diritto rilevante per la decisione della domanda relativa alla retribuzione professionale docenti risulta essere già stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n.
20015, confermata successivamente da Cass. 6293/2020 e, recentemente da Cass. n. 12309/2024.
Orbene nella prima ordinanza nella cui parte motiva, qui integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c., si legge:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri),
è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL RR;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL RR
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La Suprema Corte in quella circostanza, così come statuito anche successivamente, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Principio ribadito, come innanzi detto, anche da arresti giurisprudenziali successivi, segnatamente
Cass. n. 12309/2024 per cui la ricorrente, assunta per svolgere la stessa attività di insegnamento, ha effettuato, al pari degli altri docenti, una prestazione lavorativa dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale di quella del docente sostituito, anche se per un periodo di tempo limitato.
EL resto deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza sopra riportata, integralmente condivisa da questa giudicante.
Venendo alla quantificazione delle somme non vi sono contestazioni specifiche in merito all'importo calcolato a tale titolo. Alla luce delle sopra esposte considerazioni l'amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.443,84 lordi oltre interessi legali, considerata la percentuale prevista in sede contrattuale moltiplicata per il numero dei mesi di servizio (euro 174,50 * 25 mesi e 14 giorni).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, equa in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accerta e dichiara il diritto alla retribuzione professionale docenti in favore della ricorrente per l' a.s. di cui al ricorso e, per l'effetto, a tale titolo, condanna il in persona del CP_1 legale rappr. p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente della somma di euro 4443,84 oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo;
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente per la somma di euro 2100,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza