Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5086 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RG 19737 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel.-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19737 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ALEMAGNA MARIA CHIARA e C.F._1
Serena Rivellini presso la quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Porcù e Miriam Giaquinto presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/09/2023 chiedeva la Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nati fuori dal matrimonio (nato a [...] [...]) . Persona_1
La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
1
b) la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore pari a 450,00 € mensili oltre il 70% delle spese straordinarie o in subordine pari a 500,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
c) vittoria di spese
La parte resistente si costituiva chiedendo: CP_1
1) l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione paritaria;
2) la previsione di ripartizione al 50% delle spese straordinarie con mantenimento diretto durante i rispettivi tempi di permanenza;
3) in subordine ove disposta la collocazione prevalente del minore presso la madre, disporre:
a) un calendario di visita del padre che preveda l'accorpamento dei giorni di visita con pernotto;
b) disporre un mantenimento compatibile con la sua complessiva capacità economica;
4) disporre in ogni caso che ciascun genitore comunichi all'altro ogni spostamento del bambino e le persone con cui eventualmente soggiorna;
5) disporre che ciascun genitore osservi gradualità nell'inserimento di un nuovo partner nella vita del bambino;
6) vittoria di spese;
Le parti comparivano all'udienza del 21.1.24 ed in quella sede la ricorrente dichiarava: mi riporto al ricorso ne chiedo l'accoglimento. Preciso che io non ho mai impedito ed anzi ho sempre incentivato il rapporto tra ed il padre;
io reputo che sia un buon padre, gioca R_ CP_1
molto con ed è a lui molto legato. Contesto le accuse che mi ha rivolto in ordine R_ CP_1
al mio ridotto equilibrio psichico in quanto ho avuto semplicemente una diagnosi di depressione post- partum ma attualmente non ho alcuna patologia e non assumo psicofarmaci di alcun tipo. Preciso che mi sta passando € 300 al mese come contributo al mantenimento di . Io sono CP_1 R_
sempre disponibile agli incontri, sono finanche venuti a cena da me ed i suoi figli, se CP_1 CP_1
non incontra fa lunghe video chiamate con lui. La mia unica riserva in ordine al pernotto R_
è legata al fatto che “sfoga lo stress bevendo”. Nell'ultimo periodo di nostra convivenza in CP_1
cui vi erano continui litigi io lo imploravo di non venire a dormire quando puzzava di alcol perché tale odore era insostenibile per me e per che dormiva in mezzo a noi nel lettone. Preciso R_
che non posso affermare da parte di un vero problema di alcol dipendenza, ma solo CP_1
l'abitudine in alcune giornate ed esclusivamente nelle ore serali di sfogare lo stress con l'alcol.
Preciso che la scelta della scuola è stata concordata con in quanto non solo anche io l'ho CP_1
2 frequentata quand'ero piccola, ma anche in quanto vi lavora la fidanzata di mio fratello proprio nel nido e questo per me è motivo di particolare tranquillità; quanto all'importo, pur non essendo certo una scuola economica, noi valutammo che, considerato il bonus scuola e il risparmio di spesa della baby-sitter, tale importo sarebbe stato per noi sostenibile e lo dividevamo tra di noi. Tengo a precisare che è un buon padre, tende soltanto a venir meno agli impegni economici ovvero CP_1
ad onorarli nella misura che lui ritiene congrua. Le mie resistenze in ordine al pernotto sono anche legate al fatto che la casa dove vive attualmente non si presta ad accogliere in CP_1 R_
quanto lui non si è neanche premurato di organizzare una stanza con le cose di . Quando R_
sono collegata in video chiamata ho modo di rilevare che in quella casa ci sono mobili sparsi, bancali di birra del vecchio birrificio, oggetti di sparsi per tutta la casa, e quindi non vi è una R_
situazione adeguata per nostro figlio. Preciso che il mio attuale compagno non vive con me e
che incontra soltanto sporadicamente in quanto lui vive a Roma . Escludo che R_ R_
abbia problemi del linguaggio, peraltro mio padre che è pediatra ha consultato anche dei colleghi neuropsichiatri che hanno escluso necessità di approfondimenti.
Il resistente dichiarava preciso che non può godere appieno della mia compagnia in R_
quanto inizialmente consentiva che io lo incontrassi liberamente a casa sua. Mi rendo conto Pt_1 che io non posso “pretendere” di incontrare a casa della madre, tuttavia questa R_
disponibilità inizialmente me l'aveva data tanto che io prelevavo all'asilo, lo Pt_1 R_
portavo a casa, giocavamo, gli facevo il bagnetto, gli mettevo il pigiama, cenava con me e quindi
ha perso la sua quotidianità con me;
soprattutto essendo un bambino di due anni non R_
capisce per quale motivo io non sto più andando a casa sua, non capisce ad esempio perché non l'ho potuto incontrare adesso che è stato malato perché per lui sono io che non sono andato a trovarlo e non può certo immaginare che la madre mi ha impedito ciò. Preciso che io prima incontravo
a casa di andando anche quattro o cinque volte a settimana;
oggi questo non è R_ Pt_1
più possibile da quando lei ha intrecciato una nuova relazione. La mia difficoltà è nel dover necessariamente intrattenere fuori casa, sballottolato tra il ristorante, centri commerciali, R_
dovendo cambiare il pannolino in bagni di fortuna;
è questo il motivo per il quale avevo chiesto a
di poterlo almeno tenere un'intera giornata dalla mattina fino alla sera portandolo a Pt_1
montesarchio; ovviamente in quella occasione non sarebbe dovuto andare a scuola ma R_
d'altronde non è certo scuola dell'obbligo. Escludo di avere alcuna dipendenza dall'alcol ma escludo anche una assunzione occasionale eccessiva. A riprova di ciò ho depositato l'esame tossicologico effettuato all'indomani della notifica del ricorso ovvero non certo con modalità strategica e ho anche prodotto vecchi esami del sangue che non riportano alterati quei dati che sarebbero stati alterati se io facessi eccessivo consumo di alcolici. Preciso che io sono sempre presente a me stesso e se anche
3 mi capita di bere un bicchiere con gli amici a cena non arrivo mai al punto da perdere la lucidità. È evidente che se io sto con non bevo neanche un bicchiere di vino. Preciso che la casa di R_
montesarchio è una casa assolutamente idonea ad accogliere , è di 140 m quadri con R_
ampio terreno e giardino all'esterno, è un appartamento riscaldato e ha a disposizione R_
tutti gli spazi. Temporaneamente nella abitazione sono a deposito alcuni arredi che erano nella nostra vecchia casa, ma trattasi di arredi di ridotto ingombro. Io chiedo di poter fare il padre ovvero quello che ho sempre fatto, basti pensare che sono sempre stato io a fare il bagnetto a R_
talvolta anche con , sempre io lo accompagnavo al parco, lo vestivo lo preparavo per la notte Pt_1
e la mattina. Quando comincerà a dormire con me dopo una certa gradualità è evidente R_ che dormirà con me senza alcun trauma e nel lettone all'inizio . Confermo che ho ancora gli obblighi contributivi nei confronti di tutti i tre figli matrimoniali e che sto corrispondendo attualmente per
l'importo di € 300 mensili. Lamento che da parte di vi sia stata una condotta R_ Pt_1
precipitosa nel coinvolgere il compagno. Preciso infatti che, benché lei mi abbia riferito che la relazione era ancora agli albori, il 7 dicembre lei è andata a Torino con e questo suo R_
compagno alloggiando insieme in un'unica camera di albergo;
temo pertanto che possa R_
essere confuso in quanto abituato fino a quest'estate a dormire nel lettone con me e la madre e magari, benché occasionalmente, oggi si ritrova a dormire nel lettone con la madre e il suo attuale compagno, cosa che si è verificata più volte. Lamento inoltre che a mio avviso ha un R_
ritardo del linguaggio e io vorrei fare un consulto nueropsichiatrico su suggerimento di due distinti pediatri atteso che ha un vocabolario limitatissimo di circa nove parole ma lo reputa Pt_1
assolutamente inutile.
Il Giudice relatore all'esito, fallito il tentativo di conciliazione adottava i seguenti provvedimenti urgenti :
a) Affida il figlio minore nato [...] ad [...] i genitori in forma condivisa, con il R_
collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenere con sé il minore per due pomeriggi a settimana (che in caso di diverso accordo tra le parti si indicano nel martedì e giovedì ) dalla uscita da scuola alle ore 20:00 e il primo e il terzo weekend del mese dalle 13:00 del sabato alle 20 e dalle ore 10 della domenica alle ore 19,00;
b) Si dispone altresì che sempre, a settimane alterne, quando il minore trascorre il fine settimana con la madre, nella giornata del martedì (salvo diverso accordo tra le parti) stia con il padre R_
dalle ore 9,00 del mattino alle ore 19,30 della sera senza frequentazione scolastica;
c) Solo nel caso in cui nei giorni sopra indicati del martedì e giovedì non vi siano lezioni scolastiche si autorizza il prelievo da parte del padre, nelle su indicate giornate, presso la casa della ricorrente
4 dalle ore 9,30; il minore starà con il padre fino alle ore 20,00. riserva al prosieguo ogni ulteriore dettaglio in ordine al pernotto ed alle vacanze estive;
prescrive ai genitori una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore;
d) Avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato - considerato che il resistente ha ancora obblighi contributivi nei confronti di tre figli adulti con esigenze accresciute rispetto a quelle di un infante e sostiene spese di trasporto per incontrare - dispone (con R_
decorrenza dalla domanda) che il resistente versi alla ricorrente la somma di euro 330,00 entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
Informa le parti che possono congiuntamente richiedere ex art 473 bis c26 la nomina di un esperto genitoriale per interventi sul nucleo familiare mirati a superare la conflittualità tra le parti , fornire ausilio ai minori e agevolare la ripresa e il miglioramento delle relazioni genitori-figlio
In ordine alle richieste istruttorie si rileva che la ricorrente non ha avanzato alcuna istanza avendo solo indicato i nomi di 4 informatori senza formulare i relativi capitoli di prova orale.
Alla luce delle reciproche prospettazioni, del documentato pregresso disagio psichiatrico della
delle riserve espresse dalla ei confronti del si ritiene necessario disporre Pt_1 Pt_1 CP_1
CTU
Si nomina CTU il dr al quale si formula il seguente quesito: Persona_2
Previo esame di tutti i documenti di causa, espletamento di colloqui clinici con le parti, singoli e di coppia e con i minori, accerti il CTU :
1) se il minore viva una situazione di disagio psicologico nel rapporto con uno o con R_
entrambe le figure genitoriali che possa pregiudicare il suo sereno sviluppo psicologico ed in particolare se tale disagio derivi da comportamenti ascrivibili all'uno o all'altro genitore;
2) chiarisca se ciascun genitore sia in grado di svolgere il proprio ruolo di genitore in modo da garantire una crescita equilibrata del figlio;
3) qualora l'uno o l'altro genitore, o addirittura entrambi, non siano ritenuti idonei all'espletamento di detto ruolo, indichi specificamente le ragioni di tanto e, soprattutto, se l'uno o l'altro genitore o entrambi pongano in essere comportamenti, consapevoli o inconsapevoli, di condizionamento, anche in minima parte, dei desideri e dei comportamenti del figlio o comportamenti confusivi complici magari le nuove relazioni sentimentali;
5 4) in caso di ravvisata inidoneità di entrambi i genitori suggerisca il consulente i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore;
5) in caso di ravvisata idoneità solo dell'uno o dell'altro genitore, specifichi il consulente se sia praticabile l'affido condiviso, individuando anche il luogo di residenza privilegiata più adeguato;
6) in caso di risposta affermativa al quesito con precede, specifichi con quali modalità sia attuabile il regime di affido condiviso o se tale regime debba essere sostituito da un affido mono- genitoriale ed, in quest'ultimo caso, a favore di quale dei due genitori, indicando anche il regime di visita più consono alle esigenze del minore;
7) valuti il CTU se, ove reputi di non modificare l'attuale collocazione di , se sia R_
necessario un ampliamento e/o una diversa disciplina degli incontri tra il padre e il figlio, e
l'inserimento del pernotto,
All'esito del deposito della CTu all'udienza del 4.7.2024 Le parti rappresentavano la disponibilità
a seguire percorsi individuali, manifestavano invece riserve a seguire percorsi condivisi;
la
[...]
n ragione del fatto che a suo giudizio il non si relaziona mai adeguatamente nei suoi Pt_1 CP_1
confronti anche se lei non ha nessuna difficoltà , il invece perché a suo giudizio la CP_1 Pt_1
lo accusa in maniera calunniosa di condotte inadeguate.
Con successiva ordinanza del 8.7.2024 il relatore così disponeva
• modifica la disciplina vigente disponendo che - fermo l'affidamento condiviso di nato R_
10.9.21 ad entrambi i genitori con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria ed il calendario stabilito con ordinanza provvisoria del 23.1.24 - il padre a settimane alterne prelevi il figlio dalla abitazione materna alle ore 9,30 e lo riaffidi alla madre entro le ore
20,00 della domenica pernottando presso la abitazione paterna.
• In ordine alle imminenti vacanze estive dispone che la madre possa allontanarsi con il minore per destinazione turistica e comunque trascorrere con il figlio fino a 15 giorni, anche consecutivi, durante i quali si devono ritenere sospesi gli incontri con il padre e dispone che il minore trascorra invece con il padre (nei residui 15 giorni che non trascorrerà con la madre - che potranno essere anche non consecutivi nel caso in cui la ntenda trascorrere le vacanze con il minore nelle Pt_1
due settimane centrali del mese di agosto - ) in deroga al calendario ordinario 2 fine settimana lunghi dal venerdì alle ore 8,00 fino alle 20,00 del lunedì con tre pernottamenti.
• Le parti concorderanno quanto sopra entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
• Conferma per il resto il calendario vigente non ritenendo allo stato di disporre anche, nel calendario ordinario, un ulteriore pernotto infrasettimanale.
6 • Invita le parti che hanno dichiarato la loro disponibilità a seguire percorsi individuali di potenziamento delle competenze genitoriali
• Investe i SS di predisporre i predetti percorsi e di relazionare in ordine alle condizioni di vita del minore ed alla valenza della relazione del minore con entrambi i genitori.
Si fissava l'udienza del 27.3.25 per la rimessione della causa al collegio per la decisione assegnando alle partii termini ex art 473 bis 28
Si rimetteva all'udienza del 27.3.25 la causa al collegio sulle conclusioni precisate dalle parti per la decisione all'esito di relazioni aggiornate dei SS .
In sede di precisazione delle conclusioni la attrice ha chiesto – ferma la richiesta sub b fl 2 della presente sentenza - previa integrazione della CTU avente ad oggetto i rapporti della sig.ra Pt_1
e del sig. con il figlio , al fine di accertare e rilevare la condotta
[...] CP_1 R_
paterna manipolatrice e delegittimante della madre nei confronti del figlio minore.
o Disporre l'affido esclusivo del minore alla madre con disciplina di incontri R_ padre-figlio in linea con le sue abitudini e organizzazioni di vita quotidiana o riconoscere il 100% dell'assegno unico a favore della Pt_1
Il P.M. concludeva come in atti solo in data 12.5.25.
In ordine alla forma di affidamento il Collegio condivide la consulenza tecnica e le risultanze cui è pervenuta, condividendo le modalità operative, le indagini svolte, il percorso logico, le valutazioni adeguatamente motivate e le argomentazioni tecniche e le conclusioni complete, precise, persuasive e sicuramente non scalfite dalle argomentazioni contrarie. Invero si ritiene, che le risultanze della ctu siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, e siano state condotte con iter logico ineccepibile.
Esse possono essere quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Collegio ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento
M (giusto elaborato depositato in data 25.6.2024) accertava che Il Parte_2 Per_2 minore è un bambino sufficientemente sereno….senza significativi aspetti Persona_1 disfunzionali nella dinamica con uno o con l'altro genitore, né modalità di uno o di entrambi costoro che possano ritenersi tout court lesive della relazione del figlio con l'altro. Va, peraltro, segnalata l'opportunità, a lungo termine, di un'elaborazione del clima di profonda sfiducia tra i genitori che di certo, non favorisce l'internalizzazione, da parte del minore, dell'immagine di una coppia coesa, nel suo interesse.
Individualmente, entrambi i genitori risultano in grado di svolgere adeguatamente le funzioni connesse al proprio ruolo genitoriale, nei vari aspetti di cui esse si compongono. Non emergono elementi di potenziale condizionamento del minore, da parte di uno o di entrambi genitori…… Tutti
7 i dati emersi, durante la consulenza, non inducono ad ipotizzare l'opportunità di modalità alternative a quella, preferenziale, dell'affido condiviso. Infatti, pur con le rilevanti difficoltà nella comunicazione e nella collaborazione tra i genitori, non emergono a carico di nessuno dei due forme di incapacità nell'esercizio della genitorialità, di rilevanza clinica. “………Allo stato, non vi sono elementi per ritenere opportuna una differente disciplina della collocazione di R_
e del calendario dei suoi incontri con il padre. iIl Ctu offriva inoltre specifiche indicazioni per il pernotto di presso la dimora paterna per il quale , sul piano clinico non registrava R_ impedimenti con le dovute cautela nel rispetto dei tempi ed esigenze del minore ( fl 40.41)
Il Collegio evidenzia inoltre che, le conclusioni del CTu sono state nella sostanza condivise dai CTP
e ciò non sorprende perché la CTU, nei giudizi di famiglia, presenta caratteristiche peculiari che dovrebbero indurre le parti a viverla sempre come opportunità di confronto e di costruzione del nuovo assetto familiare per poter stabilire nuove regole e modalità di relazione con il figlio. Il CTP infatti non deve certo assecondare la pretesa della parte di essere difesa a tutti i costi, né l'aspettativa di rivalsa sull'ex partner in una sorta di tribunale psicologico in cui il CTU viene identificato quale il giudice super partes.
Il CTP (che non si interfaccia soltanto col proprio assistito ma accede ad una visione completa e complessa delle dinamiche familiari assistendo a tutte le operazioni peritali che coinvolgono anche l'altra parte e i minori ) deve ripudiare infatti modalità accusatorie, deve evitare collusioni con il conflitto di coppia, deve favorire nella coppia un recupero di responsabilità, deve consentire all'assistito stesso di rileggere la propria storia personale e familiare andando oltre le barriere personali, vedendo nel confronto con l'altro una possibilità, deve operare in sinergia con il CTU e i
CTP delle altre parti ponendosi tutti l'obiettivo primario della tutela del minore coinvolto ed in questo senso non sorprende pertanto che possa arrivarsi, come nel caso di specie, alla formulazione di conclusioni sostanzialmente condivise nel superiore interesse di e ciò non può certo R_
ritenersi una negazione della dialettica professionale cui sono stati chiamati il CTu e i CTP nell'espletamento dell'incarico.
Invero la dr.ssa (ctp del ) aderiva alle conclusioni del CTu e ribadiva l'assoluta Per_3 CP_1 necessità del percorso di sostegno alla genitorialità per favorire la riduzione del conflitto (vedi foglio quattro) e registrava, di contro, da parte della de n atteggiamento contrario ad una Pt_1 sana bigenitorialità tanto da ritenere indispensabile per la attrice anche un percorso di psicoterapia .
Quanto alla relazione della dr.ssa (CTP della giova evidenziare che la stessa Per_4 Pt_1 pur
8 • registrando condotte inadeguate del (che proverebbe ad estorcere informazioni sulle CP_1 frequentazioni della madre e sul quale riverserebbe le proprie manie di controllo) tanto che il bambino, a riprova di tale condizionamento, al rientro dai pomeriggi trascorsi con il padre, faticherebbe infatti a ricongiungersi alla madre.
• Affermando che non potrà che avere danni dalla conflittualità tra le parti a causa R_ degli atteggiamenti denigratori, ossessivi e controllanti del che sembra sovrapporre CP_1 il piano della relazione “di coppia ” con quello coparentale.
• Auspicando che il trovi nuovamente abitazione a Napoli CP_1 riferiva di concordare col CTU
• circa la condizione di serenità attualmente osservabile nel piccolo (Fl 17 R_ relazione CTP dr.ssa Per_4
• in ordine al fatto che il non presenta condizioni di franca inidoneità (Fl 17 relazione CP_1
CTP dr.ssa Per_4
La CTp nella sostanza aderiva alle conclusioni del CTU ed invero pur condividendo la forma di affidamento condiviso invocava i percorsi di sostegno alla genitorialità anche in ragione dei comportamenti vessatori e controllanti del meritevoli di attenzionamento clinico dal CP_1 momento che essi rischiano di impedire il superamento della conflittualità ad oggi esistente, con tutte le conseguenze che ne possono derivare per il sereno sviluppo psico-fisico del piccolo
. R_
Invocava inoltre particolare cautela nel riconoscere il pernotto alla luce delle preoccupazioni della sig.ra n merito all'abuso di sostanze alcoliche da parte del sig. a fine giornata con Pt_1 CP_1 prescrizione di specifici esami.
Il Collegio evidenzia inoltre che la ricorrente presentava ricorso ex articolo 473 bis 23 successivamente all'ordinanza del 8.7.24 con il quale era stato disposto rinvio per la riserva in decisione con concessione dei termini ex articolo 473 bis 28 ;
La Pt_1
• invocando infatti difficoltà di concertazione in ordine alla scuola del piccolo , R_
(non avendo il convenuto prestato il consenso per l'anno scolastico 2024-2025 per la scuola privata ed avendo infine optato le parti per la scuola pubblica),
• rappresentando la mancata contribuzione ad alcune spese straordinarie (per le quali esiste il rimedio dell'ingiunzione) quali quella del pulmino per il trasporto scolastico;
• lamentando difficoltà di addormentamento in occasione dei rientri durante i fine settimana che il minore trascorre con il padre
9 • rappresentando anche una sopravvenuta morosità relativa al consumo idrico nel periodo di convivenza delle parti aprile 2022-aprile 2023 (rispetto alla quale il le avrebbe CP_1 dichiarato l'indisponibilità a versare la sua quota, circostanza comunque non rilevante nel presente giudizio ). chiedeva , nella fase in cui già era stata disposto il rinvio per la riserva in decisione, la modifica dei provvedimenti provvisori vigenti che, alla luce dell'istruttoria già espletata, veniva correttamente riservata al Collegio con la decisione.
Non sfugge inoltre al Collegio che la nella precisazione delle conclusioni chiedeva Pt_1 disporre l'affidamento esclusivo del minore rappresentando enormi difficoltà nell'avere un dialogo con il , e ciò per fatto addebitabile a quest'ultimo, in quanto immotivato oppositore ad ogni CP_1 proposta da lei avanzata, con ruolo esclusivamente ludico e giammai normativo/educativo , rendendo irascibile e nervoso quando torna a casa dalla madre, presso cui è R_ accompagnato sempre in ritardo con ripercussioni sul ritmo sonno-veglia, non disdegnando inoltre una condotta offensiva, ingiuriosa e violenta, principalmente psicologica nonché economica e in un caso – come già avvenuto in passato - anche fisica, nonché mantenendo un atteggiamento ossessivo e di intromissione nella vita privata della attrice , soprattutto da quando la medesima intrattiene una nuova relazione sentimentale.
Offriva prova dell'esistenza di un procedimento penale contro ignoti (per condotte che la stessa ricollega però al ) per il quale la stessa è persona offesa (520644/24 RG) e chiedeva una CP_1 integrazione di CTU sostanzialmente unidirezionale ovvero al fine di accertare e rilevare la condotta paterna manipolatrice e delegittimante della madre nei confronti del figlio minore.
Il collegio - premesso che non rappresenta certo domanda nuova tardiva la richiesta di affidamento esclusivo in luogo dell'affidamento condiviso alla luce delle riferite sopravvenienze né può ritenersi soggetto al regime di preclusioni-decadenze tutto quanto attiene all'interesse del minore e può rilevare ai fini della determinazione della forma di affidamento - non può esimersi dal rilevare, però, che veniva rappresentato da parte della n sede di ricorso ex art 473 bis 23 cpc e in Pt_1 sede di precisazione delle conclusioni quanto già ampiamente registrato da parte del consulente tecnico d'ufficio e previsto a seguito della introduzione del pernotto , ovvero una incrinatura di una dinamica relazionale già critica, che è stata ulteriormente aggravata dall'introduzione del pernotto come appunto ampiamente previsto dal consulente (foglio 40) .
Ma vi è di più! IL Collegio non comprende perché la – dopo l'espletamento della Pt_1 consulenza tecnica di ufficio nella quale è stata assistita dal proprio consulente tecnico di parte che nulla ha lamentato in ordine alla modalità operativa del dr – non solo in sede conclusionale Per_2 riferiva che il CTU è stato tratto in errore dalla capacità manipolatoria del ( fl 3 memoria di CP_1
10 replica del 12.3.25, circostanza mai rappresentata dal CTP) , ma ha anche ritenuto di produrre un parere pro veritate, ovvero una relazione di carattere tecnico-scientifico a firma di altro professionista ( Dott.ssa psicologa-psicoterapeuta-criminologa con la quale la Persona_5 segue psicoterapia online da luglio 2024) che non ha mai avuto alcun contatto con il Pt_1
. CP_1
Anche a volere riconoscerle in astratto un valore indiziario al parere pro veritate, nel caso di specie
è evidente però che la relazione in oggetto - lungi dal poterla ritenere frutto di valutazione oggettiva e imparziale all'esito di analisi tecnico/scientifica del caso - appare chiaramente orientata a supportare la posizione della parte attrice ovvero a permettere alla madre di riprendere il suo ruolo centrale nella vita del figlio (fl 7) senza tenere in alcuna considerazione lo spirito della bigenitorialità.
Il Tribunale premette, infatti, che è ben consapevole che ogni genitore è portatore delle proprie esperienze passate e di conseguenza vive il suo ruolo genitoriale con una sua specificità; raramente i genitori esprimono il loro ruolo nelle stesse modalità e con lo stesso stile ma secondo peculiarità individuali che si combinano e bilanciano creando un approccio unico certamente condizionato dal contesto familiare e dalle caratteristiche familiari.
L'alleanza genitoriale ideale, anche nei casi di patologia della famiglia, dovrebbe essere sempre frutto di un lavoro di squadra ove ciascun genitore esalta i punti di forza dell'altro, ove entrambi siano in grado di sostenersi a vicenda nelle debolezze e difficoltà magari stimolando il cambiamento di situazioni/comportamenti cristallizzati ed imparando a collaborare e a combinare le loro diversità per creare un approccio coerente e funzionale. si trova da quando aveva R_
meno di due anni (luglio 2023) a dover affrontare la separazione dei genitori , la relazione “divisa” con l'uno e con l'altro e un nuovo assetto familiare;
Il progetto familiare però deve continuare a esistere, nonostante l'assetto tradizionale sia venuto meno. Email_1
È fondamentale che ciascun genitore, che sperimenta una nuova quotidianità spesso più faticosa, metta a fuoco la nuova condizione in cui deve continuare a svolgere il compito genitoriale e comprenda al meglio le emozioni e i vissuti che la caratterizzano, a partire dalla necessità di identificare i nuovi bisogni del figlio e agire costruttivamente nella direzione di una sua soddisfazione, ma non di una illusoria negazione delle sofferenze inevitabilmente sempre vissute dal minore.
Tenere dentro la relazione con il figlio anche il rapporto con l'altro genitore è essenziale, poiché le funzioni genitoriali devono continuare a essere esercitate da entrambi;
è doveroso che – anche se con l'ex partner c'è conflitto, o addirittura non viene mantenuto alcun rapporto - si permetta al figlio di pensarlo come genitore che c'è stato, di percepire la sua presenza anche nei momento in
11 cui è assente, evitando di crescere con un vuoto incolmabile. La mancata elaborazione della nuova condizione può condurre a un rapporto esclusivo con il figlio , ad una relazione disfunzionale soprattutto in un momento della crescita in cui invece il figlio deve sperimentare una sana autonomia
Ciò posto nel caso di specie, pur in assenza di dimensioni psicopatologiche , la resenta Pt_1
alcune caratteristiche del funzionamento di personalità che riguardano, in senso generale, una difficoltà nella gestione di alcune dinamiche emotive che possono, verosimilmente, contribuire ad amplificare la criticità della dinamica relazionale con l'ex partner. Circa la genitorialità, i dati testologici evidenziano, al pari del , una tendenza a mostrare una significativa attenzione CP_1
alle esigenze del bambino;
tendenza che, anche se adeguatamente in linea con la sua età, è talora eccessiva e può talora non consentire un'adeguata discriminazione tra reali bisogni ed eventuali richieste regressive/inidonee.
Pertanto , alla luce della sostanziale adeguatezza di entrambi i genitori , nelle modalità relazionali adottate con , con un adeguato bilanciamento tra differenti istanze genitoriali e con una R_
valida dinamica affettiva, alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse del minore.
Il Tribunale non ha ritenuto nel caso di specie necessario disporre una integrazione di consulenza tecnica di ufficio atteso che in sede peritale non venivano registrati dal CTU aspetti psicopatologici nel funzionamento interpersonale (risultando smentita la prospettazione attorea di smodata serale assunzione alcolica da parte del e la prospettazione di parte convenuta di disagio psichico CP_1
della e patologica mania di controllo) né inadeguate competenze genitoriali in grado di Pt_1
incidere negativamente sullo sviluppo psicologico ed affettivo del figlio;
nel caso di specie si registra esclusivamente una indubbia difficoltà delle parti a costruire per , che non ha R_
ancora 4 anni, una reale alleanza genitoriale in grado di combinare le loro diversità.
Si ritiene pertanto non necessaria una integrazione di consulenza forense valutativa, da tenere ben distinta dall'attività terapeutica o di monitoraggio o di mediazione in quanto la CTU non già può farsi carico di interventi clinici/ trasformativi/ di presa in carico di cui invece necessita la coppia in oggetto.
Né sfugge che (giusta relazione della nona municipalità di Napoli il 26 marzo 2025) l'Asl NA uno distretto 26 ha proposto ai genitori percorsi individuali di potenziamento delle competenze genitoriali con accesso libero e diretto, accesso spontaneo per il quale non è prevista alcuna relazione all'esito di tale percorso.
Sorprende però che, mentre risulta in atti relazione in ordine al percorso seguito dal su invito CP_1
del Tribunale, la attrice non faccia, neanche nelle comparse conclusionali, riferimento alcuno al
12 percorso al quale era stata invitata;
non è pertanto dato sapere se dalla ia stato intrapreso Pt_1
o, nella consapevolezza che non sarebbe stata prodotta alcuna relazione al Tribunale ovvero non ravvisando utilità processuale, la stessa non abbia seguito alcun percorso non ravvisandone la necessità o almeno l'utilità di intraprendere percorsi evolutivi/trasformativi dei quali invece si registra la assoluta necessità.
Si ritiene di confermare, oltre l'affidamento condiviso, anche la residenza privilegiata materna, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio si ritiene di formulare un calendario che tenga conto necessariamente della distanza tra le residenze, del fatto che attualmente è R_
cresciuto, è impegnato in attività scolastiche ed extrascolastiche (rugby) a Napoli e che dovrebbe cominciare la frequenza della scuola primaria (ove non anticipatario) nel settembre 2027.
Ovviamente il Collegio ritiene necessario confermare il pernotto (già introdotto dal luglio 2024 presso la abitazione paterna che rappresenta ormai un'abitudine consolidata per il minore il quale - oramai abituato e rassicurato da questa routine positiva che rappresenta un momento di particolare intimità- complicità padre/figlio e che crea un ambiente di sicurezza e stabilità, favorendo un senso di appartenenza e fiducia) – identifica nel padre una figura di attaccamento fondamentale, al pari della madre, per il suo sviluppo affettivo.
A ciò si aggiunga che la previsione che un figlio pernotti presso il padre genitore non convivente non
è tanto una questione di diritto rispetto alla quale potere prevedere un dies a quo universalmente valido per ogni procedimento dovendosi valutare invece, caso per caso, il superiore interesse del minore coinvolto nel giudizio e le sue esigenze di accudimento che non certo possono ritenersi ex se precluse al padre soprattutto quando lo stesso dichiari, sul punto, la massima disponibilità, la assoluta padronanza rispetto alle esigenze del figlio e l'impegno, in prima persona, a prendersene cura.
Non appare però opportuno prevedere un pernotto infrasettimanale in ragione delle esigenze attuali di vita di , quantomeno fino a quando il vivrà a Montesarchio. R_ CP_1
Appare inoltre opportuno non più prevedere per - che non frequenta più il nido, ma la R_ scuola dell'infanzia - la frequenza del durante l'orario scolastico;
invero, anche se il minore CP_1
frequenterà la scuola dell'infanzia (che non è scuola dell'obbligo) almeno fino a settembre 2027, non appare più opportuno che possa associare al padre la deroga alle regole, dovendosi riconoscere anche alla scuola dell'infanzia il ruolo di agenzia educativa ovvero il luogo dove il bambino diventa più autonomo, più indipendente, sviluppa fiducia in se stesso, impara a condividere e a rispettare le regole del gioco, sperimenta le amicizie, e le relazioni con gli adulti e con i pari.
Appare invece opportuno consentire che, in occasione dei fine settimana che il minore trascorrerà con il padre, possa dormire anche il venerdì notte e per l'effetto si dispone che :
13 Il padre incontrerà R_
• la prima settimana (quando il minore starà con la madre il fine settimana) due pomeriggi a settimana (che in caso di diverso accordo tra le parti si indicano nel martedì e giovedì ) dalla uscita da scuola o dalle ore 9,30 se non vi sono lezioni scolastiche alle ore 20:00 ,
• la seconda settimana in cui starà con il padre il fine settimana si dispone che il R_
lo incontri CP_1
o un pomeriggio (che in caso di diverso accordo tra le parti si indica nel martedì) dalla uscita da scuola o dalle ore 9,30 se non vi sono lezioni scolastiche fino alle ore 20:00,
o prelevandolo dalla abitazione materna alle ore 9,30 del venerdì se non vi sono lezioni scolastiche o all'uscita da scuola e lo riaffiderà alla madre entro le ore 20,00 della domenica pernottando presso la abitazione paterna per due notti .
• dispone che la madre possa allontanarsi con il minore per destinazione turistica e comunque trascorrere con il figlio fino a 15 giorni, anche consecutivi, durante i quali si devono ritenere sospesi gli incontri con il padre e dispone che il minore trascorra invece con il padre, per l'estate 2025, 15 giorni non consecutivi (7 luglio e/7-8 giorni ad agosto);
• Invece a partire dall'estate 2026 potrà trascorrere con il padre 15 giorni anche consecutivi nel mese di luglio e/o agosto;
• Le vacanze natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza;
• il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni;
• Ad anni alterni i genitori divideranno la festività del 1 novembre e le altre festività da calendario ed eventuali ponti, previo accordo
Il Collegio ritiene inoltre , alla luce dei limiti genitoriali emersi in sede di consulenza, delle riserve espresse dalla n ordine all'abuso serale di sostanze alcoliche da parte del , delle Pt_1 CP_1
difficoltà delle parti a dialogare anche in relazione alle scelte basilari del figlio minore, di investite il GT sede.
Quanto alle determinazioni economiche si premette che nessuna delle parti ha depositato gli estratti di cono corrente e che la ha prodotto solo la giacenza media e non ha prodotto alcuna Pt_1
documentazione in ordine al reddito derivante dal suo attuale lavoro di insegnante a Frattamaggiore
e ciò pertanto non consente al Tribunale di ritenere sussistente all'attualità una disparità reddituale tra le parti che possa giustificare diverse percentuali di contribuzione alle spese straordinarie di
. ; R_
Ciò posto si osserva che non esiste certo un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento, ma criteri di valutazione elastici che tengano conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica, della necessità di fare fronte ad una molteplicità di
14 esigenze del figlio, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione tenendo conto dei tempi di permanenza presso
Par ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti;
l' è tenuta sempre ad improntare le proprie decisioni al principio intangibile di diritto che riconosce ai figli il diritto ad essere mantenuti al meglio delle possibilità dei genitori garantendo loro lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza con i genitori tenendo conto, nella determinazione del quantum, dello squilibrio reddituale dei genitori - giammai però allo scopo di attribuire all'assegno di mantenimento per il figlio in qualche modo la valenza di contributo ulteriore per l'ex partner convivente con il figlio, snaturandone così la ratio - ma al solo scopo di garantire eguale soddisfacimento delle esigenze del minore (ex se accresciute in ragione del tempo trascorso) quando si trova con la madre e quando si trova col padre.
Pur considerando l'eventuale squilibrio reddituale dei genitori il Collegio però è tenuto a determinare,
a carico del genitore non convivente, una contribuzione comunque , non già inversamente proporzionale alle entrate di controparte, ma direttamente proporzionale alle proprie entrate e che non sia oggettivamente incompatibile con le stesse riducendole in misura tale da divenire con esse insostenibili anche le spese di routine che garantiscano una, se non discreta, quantomeno dignitosa vita sociale e personale, sempre però riconoscendo priorità – ovviamente - agli obblighi di sostegno connessi alle responsabilità genitoriali, nel caso di specie non solo in favore di , ma anche R_
dei tre figli matrimoniali maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi con la ex moglie del . CP_1
Ciò posto, nel caso di specie, considerati :
- Il reddito documentato dell'obbligato,
- La crisi dell'editoria e la ritardata/incerta percezione dei compensi quale Presidente Cda cooperativa Nuovo Giornale Roma;
- la titolarità in capo al solo di un autoveicolo necessario per gli spostamenti e la scelta CP_1
di non locare un immobile a Napoli (città dove il lavora e dove vivono i suoi 4 figli) per CP_1
riferita insostenibilità della spesa (peraltro durante la convivenza la coppia occupava sempre abitazioni di provenienza familiare vedi fl 1 del ricorso dell'attrice) pur se la Pt_1
distanza impone al di sostenere elevate spese di carburante e pedaggio;
CP_1
- la contribuzione al mantenimento dei tre figli matrimoniali pari a 800,00€ mensili (pari con la rivalutazione istat a 814€ ovvero 271,00€ per ciascun figlio) 30% spese straordinarie
(comprensive di costose spese universitarie) e 100% spese auto;
15 - la situazione debitoria asseritamente contratta per fronteggiare gli obblighi contributivi;
- L'attribuzione al 50% dell'AU conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale dell'AU, costituisce elemento cronologicamente successivo rispetto all'ordinanza ex art 473 bis 22 cpc adottata però dal relatore senza che venisse rappresentata la pregressa attribuzione integrale alla n quanto non riferita né documentata in quella sede;
Pt_1
Si stima equo prevedere, con decorrenza ex nunc, un importo lievemente maggiore rispetto a quanto statuito dal Presidente, nella misura di 350,00€ mensili.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per il minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa , considerata la parziale reciproca soccombenza, si compensano le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
a) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre e, ferma la possibilità di diversi accordi tra i genitori, disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione.
b) determina ex nunc in euro 350,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento del figlio minore disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale consiglio dell'ordine c) compensa le spese.
d) rigetta per il resto e) Dispone la trasmissione degli atti al GT ex art 337 cc
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 13.5.25 il Presidente relatore dr. Valeria Rosetti
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