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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
LA CORTE DI APPELLO di Salerno in persona dei Magistrati
Dott Ornella Crespi Presidente Rel
Dott. Aldo Gubitosi Consigliere
Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
Nella causa civile iscritta al n 819/21 vertente
TRA
in persona del Legale Rappresentante p.t. Parte_1
elettivamente domiciliato presso Avv. M. Marsilio che lo rappresenta e difende per procura allegata alla citazione in appello
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato presso Avv. P. De Martino che lo CP_1
rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
, Contumaci CP_2 Controparte_3
APPELLATI
Avente ad oggetto : Appello a Sent. n. 512/21 del Tribunale di Nocera Inferiore Viste le conclusioni ed a seguito della scadenza dei termini di legge ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.10.2021 la società proponeva appello a sentenza Parte_1
n. 512/21 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 17.03.2021 con la quale il primo giudice accoglieva la opposizione a decreto ingiuntivo n.1106/13 con revoca dello stesso e compensazione delle spese di lite.
In primo grado la aveva proposto opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1106/13, reso in data 10.07.13, in favore della , con il quale era stato Parte_1
ingiunto il pagamento della somma di euro 10.890,00, oltre interessi ex D.lgs.231/02, a titolo di corrispettivo per prestazione di servizi, nonché euro 111,00, per esborsi, ed euro 800,00 per compensi professionali, oltre IVA , se dovuta, e CPA.
Nelle more del processo la veniva posta in liquidazione Parte_2
per volontà dell'assemblea dei soci e cancellata dal Registro delle
Imprese.
Interrotto il giudizio, il processo veniva riassunto dalla parte opposta nei confronti degli ex soci della società opponente cancellata.
Si costituiva , in qualità di ex socio liquidatore della CP_1
Parte_2
In sentenza il primo giudice, rigettata la richiesta di rimessione della causa sul ruolo istruttorio, formulata dalla difesa di parte opposta, accoglieva la opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite.
L'appellante al primo motivo lamentava che il giudice di prime cure era incorso in un grave errore procedurale e interpretativo laddove , prima non aveva provveduto sulla istanza della difesa di trattazione in presenza e poi in sentenza aveva ritenuto che se la difesa chiede la trattazione in presenza , in luogo di quella cartolare , tale richiesta vada adeguatamente motivata.
Al secondo motivo l'appellante lamentava che il giudice di prime cure aveva del tutto omesso di far svolgere la istruttoria già predisposta e far verificare nel merito le pretese dell'opposta, attrice sostanziale, che chiedeva la conferma del d.i. emesso ed opposto e comunque di far accertare il suo credito sorto in relazione ai rapporti contrattuali insorti tra le parti, provato documentamene in atti e la cui valutazione era stata del tutto omessa dal Tribunale, pur avendo evidenziato al Giudice Par che l'opposta aveva riassunto la causa nei confronti dei soci della cancellata, perché aveva interesse a far riconoscere e confermare il suo credito, durante il giudizio, per poterlo poi recuperare nei confronti dei successori della società opponente estinta.
Concludeva per la riforma della sentenza nel senso di statuire il diritto della creditrice –appellante (creditrice sociale della ) a Parte_3
veder riconoscere ( anche nell'ipotesi in cui i soci di società di capitali documentino di non aver goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione ) previo accertamento il proprio credito e comunque, ottenere un titolo azionabile nei confronti dei soci successori della srl estinta, disponendo che si espleti l'istruttoria già ammessa in primo grado con l'esame dei testi indicati dalle parti sui capitoli articolati.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del credito della appellante nei confronti della , azionabile anche contro i Parte_3
soci successori anche in caso di sopravvenienze attive , ovvero se vi è stata colpa da parte del liquidatore. Si costituiva la parte appellata la quale eccepiva la inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e art 348 cpc.
Nel merito contestava il contenuto dell' intero appello di cui chiedeva il rigetto.
A seguito della udienza del 11.07.2024, tenuta con modalità di trattazione scritta, in cui venivano precisate le conclusioni la Corte, con ordinanza del 23.07.2024 assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Alla scadenza dei termini la Corte nella camera di consiglio del
12.12.2024 decideva la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia di e ritualmente CP_2 Controparte_3
citati e non costituiti.
Va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc proposta da parte appellata.
Dalla disamina del contenuto dell'atto di appello risultano osservati i precetti dettati dalla norma secondo il testo oggi vigente (applicabile agli atti di appello proposti successivamente alla data dell'Il settembre
2012) interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. SS. UU. n. 18868/17, n.
27199/17).
Va altresì disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello ex art
348 bis cpc avendone la Corte implicitamente ritenuto la infondatezza passando alla fase decisoria.
Il primo motivo di gravame non è fondato.
Premesso che la motivazione adottata dal primo giudice sul punto oggetto del gravame appare corretta va comunque precisato che la doglianza di tipo procedurale avrebbe dovuto contenere la specifica indicazione del contenuto della lesione del diritto di difesa con contemporanea indicazione delle argomentazioni in fatto e diritto che la parte non ha potuto offrire alla cognizione del Tribunale per la omessa trattazione orale.
Il secondo motivo non è fondato.
Il Tribunale ha così motivato il merito della opposizione” E' principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui la cancellazione di una società di persone o di capitali dal RR.II determina ipso facto l'estinzione della stessa, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.
Se l'estinzione interviene in pendenza di giudizio, questo verrà interrotto ai sensi degli artt. 299 e ssg c.p.c. e potrà proseguire o essere riassunto da parte o nei confronti dei soci” (cfr. Cass., SS.UU.
12 marzo 2013, n.6070.)
Intervenuta l'estinzione della Parte_2 Parte_1
procedeva, infatti, a riassumere il procedimento interrotto nei confronti dei singoli soci, al fine di far riconoscere il proprio credito nei confronti degli stessi.
Ora, l'art. 2495 c.c. riconosce ai creditori sociali insoddisfatti di poter agire nei confronti dei singoli soci sulle somme da questi riscosse in base al bilancio sociale di liquidazione, tenuto conto, altresì, della natura della società e delle eventuali limitazioni della responsabilità a favore dei soci stessi delle obbligazioni sociali assunte pendente societate.
In sede di costituzione in riassunzione, l'opponente , in CP_1
qualità di ex socio liquidatore, ha dedotto e provato l'assenza di utili in fase di liquidazione, stante l'approvazione, da parte degli ex soci della di un bilancio finale di liquidazione passivo. Parte_2
Tale stato di incapienza della cessata società, unita alla limitazione della responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali assunte, chiamati a rispondere delle stesse con il loro patrimonio limitatamente al capitale conferito e a quanto ripartito utilmente in sede di liquidazione della società, deve considerarsi assorbente, non consentendo il meccanismo successorio di cui all'art. 2495 c.c. al creditore sociale, nel caso di specie di vedere soddisfatta Parte_1
utilmente la propria pretesa creditoria, stante l'assenza nel bilancio finale di liquidazione di somme attive ripartite tra i soci, e rispondendone gli stessi soltanto intra vires.”
Orbene nel condividere la statuizione del primo giudice ulteriormente in diritto si richiama il principio secondo cui qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente,
a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (v da ultima Cass. n.
11411/24).
Nel caso di specie la società attrice è stata cancellata dal registro delle imprese ed estinta con approvazione di bilancio finale di liquidazione passivo, nel quale sono specificamente indicate le poste passive e attive, queste ultime relative a soli crediti tributari (v bilancio allegato in primo grado in sede di costituzione ). CP_1
Orbene la predisposizione del bilancio di liquidazione in tal senso consente di ritenere tale evento come implicita rinuncia a far valere i crediti ancora non liquidi in quanto non accertati, come quello oggetto della controversia.
Sul punto si osserva che è vero che la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione di norma ha solo valore presuntivo circa la volontà di rinuncia tacita al credito, ma sicuramente può essere interpretato come un comportamento concludente di rinuncia al potenziale credito/attivo quello della società che venga cancellata dal Registro delle Imprese in pendenza di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di pretese o crediti incerti e illiquidi.
La cancellazione della società dal Registro Imprese (e quindi la sua estinzione) genera infatti, come si è visto, un fenomeno successorio in capo agli ex soci che, da un lato sono responsabili dell'assolvimento di eventuali debiti presenti al momento della cancellazione e, dall'altro lato, hanno comunque il diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni da parte dei debitori. Gli ex soci – come per tutte le tipologie di creditori –possono agire in conformità di quanto previsto dall'articolo 1236 c.c. e, quindi, possono rimettere il debito, comunicando in forma espressa o tacita di voler estinguere l'obbligazione in modo non satisfattivo.
Pertanto la sentenza di primo grado va confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R.
115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis d.P.R. 115/2002.
PQM
Definitivamente pronunziando in merito sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 17.10.2021, da Parte_1
a sentenza n. 512/21 emessa dal Tribunale di Nocera
[...]
Inferiore in data 17.03.2021 così provvede:
Rigetta l'appello.
Conferma la gravata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa con attribuzione all'Avv. P. De
Martino.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R.
115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis d.P.R. 115/2002.
Salerno 12.12.2024 Il Presidente Est
Dott.ssa Ornella Crespi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
LA CORTE DI APPELLO di Salerno in persona dei Magistrati
Dott Ornella Crespi Presidente Rel
Dott. Aldo Gubitosi Consigliere
Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
Nella causa civile iscritta al n 819/21 vertente
TRA
in persona del Legale Rappresentante p.t. Parte_1
elettivamente domiciliato presso Avv. M. Marsilio che lo rappresenta e difende per procura allegata alla citazione in appello
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato presso Avv. P. De Martino che lo CP_1
rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
, Contumaci CP_2 Controparte_3
APPELLATI
Avente ad oggetto : Appello a Sent. n. 512/21 del Tribunale di Nocera Inferiore Viste le conclusioni ed a seguito della scadenza dei termini di legge ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.10.2021 la società proponeva appello a sentenza Parte_1
n. 512/21 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 17.03.2021 con la quale il primo giudice accoglieva la opposizione a decreto ingiuntivo n.1106/13 con revoca dello stesso e compensazione delle spese di lite.
In primo grado la aveva proposto opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1106/13, reso in data 10.07.13, in favore della , con il quale era stato Parte_1
ingiunto il pagamento della somma di euro 10.890,00, oltre interessi ex D.lgs.231/02, a titolo di corrispettivo per prestazione di servizi, nonché euro 111,00, per esborsi, ed euro 800,00 per compensi professionali, oltre IVA , se dovuta, e CPA.
Nelle more del processo la veniva posta in liquidazione Parte_2
per volontà dell'assemblea dei soci e cancellata dal Registro delle
Imprese.
Interrotto il giudizio, il processo veniva riassunto dalla parte opposta nei confronti degli ex soci della società opponente cancellata.
Si costituiva , in qualità di ex socio liquidatore della CP_1
Parte_2
In sentenza il primo giudice, rigettata la richiesta di rimessione della causa sul ruolo istruttorio, formulata dalla difesa di parte opposta, accoglieva la opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite.
L'appellante al primo motivo lamentava che il giudice di prime cure era incorso in un grave errore procedurale e interpretativo laddove , prima non aveva provveduto sulla istanza della difesa di trattazione in presenza e poi in sentenza aveva ritenuto che se la difesa chiede la trattazione in presenza , in luogo di quella cartolare , tale richiesta vada adeguatamente motivata.
Al secondo motivo l'appellante lamentava che il giudice di prime cure aveva del tutto omesso di far svolgere la istruttoria già predisposta e far verificare nel merito le pretese dell'opposta, attrice sostanziale, che chiedeva la conferma del d.i. emesso ed opposto e comunque di far accertare il suo credito sorto in relazione ai rapporti contrattuali insorti tra le parti, provato documentamene in atti e la cui valutazione era stata del tutto omessa dal Tribunale, pur avendo evidenziato al Giudice Par che l'opposta aveva riassunto la causa nei confronti dei soci della cancellata, perché aveva interesse a far riconoscere e confermare il suo credito, durante il giudizio, per poterlo poi recuperare nei confronti dei successori della società opponente estinta.
Concludeva per la riforma della sentenza nel senso di statuire il diritto della creditrice –appellante (creditrice sociale della ) a Parte_3
veder riconoscere ( anche nell'ipotesi in cui i soci di società di capitali documentino di non aver goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione ) previo accertamento il proprio credito e comunque, ottenere un titolo azionabile nei confronti dei soci successori della srl estinta, disponendo che si espleti l'istruttoria già ammessa in primo grado con l'esame dei testi indicati dalle parti sui capitoli articolati.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del credito della appellante nei confronti della , azionabile anche contro i Parte_3
soci successori anche in caso di sopravvenienze attive , ovvero se vi è stata colpa da parte del liquidatore. Si costituiva la parte appellata la quale eccepiva la inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e art 348 cpc.
Nel merito contestava il contenuto dell' intero appello di cui chiedeva il rigetto.
A seguito della udienza del 11.07.2024, tenuta con modalità di trattazione scritta, in cui venivano precisate le conclusioni la Corte, con ordinanza del 23.07.2024 assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Alla scadenza dei termini la Corte nella camera di consiglio del
12.12.2024 decideva la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia di e ritualmente CP_2 Controparte_3
citati e non costituiti.
Va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc proposta da parte appellata.
Dalla disamina del contenuto dell'atto di appello risultano osservati i precetti dettati dalla norma secondo il testo oggi vigente (applicabile agli atti di appello proposti successivamente alla data dell'Il settembre
2012) interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. SS. UU. n. 18868/17, n.
27199/17).
Va altresì disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello ex art
348 bis cpc avendone la Corte implicitamente ritenuto la infondatezza passando alla fase decisoria.
Il primo motivo di gravame non è fondato.
Premesso che la motivazione adottata dal primo giudice sul punto oggetto del gravame appare corretta va comunque precisato che la doglianza di tipo procedurale avrebbe dovuto contenere la specifica indicazione del contenuto della lesione del diritto di difesa con contemporanea indicazione delle argomentazioni in fatto e diritto che la parte non ha potuto offrire alla cognizione del Tribunale per la omessa trattazione orale.
Il secondo motivo non è fondato.
Il Tribunale ha così motivato il merito della opposizione” E' principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui la cancellazione di una società di persone o di capitali dal RR.II determina ipso facto l'estinzione della stessa, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.
Se l'estinzione interviene in pendenza di giudizio, questo verrà interrotto ai sensi degli artt. 299 e ssg c.p.c. e potrà proseguire o essere riassunto da parte o nei confronti dei soci” (cfr. Cass., SS.UU.
12 marzo 2013, n.6070.)
Intervenuta l'estinzione della Parte_2 Parte_1
procedeva, infatti, a riassumere il procedimento interrotto nei confronti dei singoli soci, al fine di far riconoscere il proprio credito nei confronti degli stessi.
Ora, l'art. 2495 c.c. riconosce ai creditori sociali insoddisfatti di poter agire nei confronti dei singoli soci sulle somme da questi riscosse in base al bilancio sociale di liquidazione, tenuto conto, altresì, della natura della società e delle eventuali limitazioni della responsabilità a favore dei soci stessi delle obbligazioni sociali assunte pendente societate.
In sede di costituzione in riassunzione, l'opponente , in CP_1
qualità di ex socio liquidatore, ha dedotto e provato l'assenza di utili in fase di liquidazione, stante l'approvazione, da parte degli ex soci della di un bilancio finale di liquidazione passivo. Parte_2
Tale stato di incapienza della cessata società, unita alla limitazione della responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali assunte, chiamati a rispondere delle stesse con il loro patrimonio limitatamente al capitale conferito e a quanto ripartito utilmente in sede di liquidazione della società, deve considerarsi assorbente, non consentendo il meccanismo successorio di cui all'art. 2495 c.c. al creditore sociale, nel caso di specie di vedere soddisfatta Parte_1
utilmente la propria pretesa creditoria, stante l'assenza nel bilancio finale di liquidazione di somme attive ripartite tra i soci, e rispondendone gli stessi soltanto intra vires.”
Orbene nel condividere la statuizione del primo giudice ulteriormente in diritto si richiama il principio secondo cui qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente,
a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (v da ultima Cass. n.
11411/24).
Nel caso di specie la società attrice è stata cancellata dal registro delle imprese ed estinta con approvazione di bilancio finale di liquidazione passivo, nel quale sono specificamente indicate le poste passive e attive, queste ultime relative a soli crediti tributari (v bilancio allegato in primo grado in sede di costituzione ). CP_1
Orbene la predisposizione del bilancio di liquidazione in tal senso consente di ritenere tale evento come implicita rinuncia a far valere i crediti ancora non liquidi in quanto non accertati, come quello oggetto della controversia.
Sul punto si osserva che è vero che la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione di norma ha solo valore presuntivo circa la volontà di rinuncia tacita al credito, ma sicuramente può essere interpretato come un comportamento concludente di rinuncia al potenziale credito/attivo quello della società che venga cancellata dal Registro delle Imprese in pendenza di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di pretese o crediti incerti e illiquidi.
La cancellazione della società dal Registro Imprese (e quindi la sua estinzione) genera infatti, come si è visto, un fenomeno successorio in capo agli ex soci che, da un lato sono responsabili dell'assolvimento di eventuali debiti presenti al momento della cancellazione e, dall'altro lato, hanno comunque il diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni da parte dei debitori. Gli ex soci – come per tutte le tipologie di creditori –possono agire in conformità di quanto previsto dall'articolo 1236 c.c. e, quindi, possono rimettere il debito, comunicando in forma espressa o tacita di voler estinguere l'obbligazione in modo non satisfattivo.
Pertanto la sentenza di primo grado va confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R.
115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis d.P.R. 115/2002.
PQM
Definitivamente pronunziando in merito sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 17.10.2021, da Parte_1
a sentenza n. 512/21 emessa dal Tribunale di Nocera
[...]
Inferiore in data 17.03.2021 così provvede:
Rigetta l'appello.
Conferma la gravata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa con attribuzione all'Avv. P. De
Martino.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R.
115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis d.P.R. 115/2002.
Salerno 12.12.2024 Il Presidente Est
Dott.ssa Ornella Crespi