TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3117/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 3117/2024 promossa da: (C.F. , nato a BA (RA) in [...] Parte_1 C.F._1
16.11.1964 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CECILIA SEMPRINI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Diaz n. 20
- ADOTTANTE - Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente a CP_1 C.F._2
Ravenna, via Manara Valgimigli n. 23
- ADOTTANDO -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI All'udienza del 20.02.2025, la difesa dell'adottante ha insistito per l'accoglimento della domanda di adozione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 17.07.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale in composizione collegiale deducendo essere coniugato con la sig.ra che dal loro Parte_2 pagina 1 di 5 matrimonio non erano nati figli e che, ricorrendo tutte le condizioni di legge, era sua intenzione procedere all'adozione della figlia della moglie, sig.ra , nata a [...] in data [...]. CP_1
L'attore chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “(c)he l'Ill.mo Tribunale Voglia fissare, ai sensi dell'articolo 311 c.c., l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottanda, dei genitori dell'adottanda, GG.ri , residente a [...], e nato a [...]_2 Controparte_2 il 21/07/1961 (C.F. , ivi residente in [...] (doc. 10), la prima pure coniuge del C.F._3 ricorrente (docc. 4 e 5), nonché del coniuge dell'adottanda, Sig. nato in [...] il [...] (C.F. Persona_1
residente a [...] – int- 4 (doc. 9), affinché C.F._4
i primi due manifestino il consenso ed i restanti l'assenso alla richiesta di adozione”. Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 25.08.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 12.12.2024. In data 23.09.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza del 12.12.2024, il Giudice delegato procedeva ad acquisire il consenso all'adozione del sig. e della sig.ra e l'assenso all'adozione della madre dell'adottanda, sig.ra Parte_1 CP_1
e, stante la necessità di procedere all'acquisizione dell'assenso anche del padre e del marito Parte_2 dell'adottanda, rinviava il processo all'udienza del 20.02.2025 disponendo la citazione degli stessi per tale udienza. All'udienza del 20.02.2025, la difesa dell'adottante dava atto di aver depositato telematicamente le notifiche effettuate nei confronti del sig. e del sig. e si riportava al ricorso, Controparte_2 Persona_1 insistendo per l'accoglimento della domanda di adozione e delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo. Il Giudice dava atto della mancata comparizione del padre e del marito dell'adottanda e rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia fondata. L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cu al comma precedente”. In relazione al requisito ivi previsto dell'assenza di discendenti, si rileva come la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'incostituzionalità ove i discendenti siano consenzienti in relazione all'adozione (Corte cost. sentt. nn. 557/1988 e 245/2004). L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Tale ultimo articolo stabilisce ai commi successivi che “(q)uando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato, o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”.
pagina 2 di 5 Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione
“conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Con riferimento al caso di specie, in primo luogo si deve rilevare come l'adottante abbia 60 anni mentre l'adottante ne ha 41, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. Parte_1 più di 35 anni e intercorrendo tra adottante e adottanda più di 18 anni di differenza di età. Il sig. e la sig.ra hanno manifestato in udienza il loro consenso Parte_1 CP_1 all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c., motivandolo in ragione del forte legame affettivo che li lega, avendo il sig. convissuto con l'adottanda da quando la stessa era bambina. Parte_1
Anche la sig.ra rispettivamente moglie e madre di adottante e adottanda, ha espresso il Parte_2 proprio assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.. I sigg.ri e , pur ritualmente citati per rendere l'assenso di legge Controparte_2 Persona_1 all'udienza del 20.02.2025, non sono ivi comparsi.
Il loro mancato assenso non risulta ostativo all'accoglimento della domanda di adozione posto che, se ai sensi dell'art. 297 c.c. e di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è possibile superare il dissenso espresso dai soggetti ivi indicati ove sia manifestamente ingiustificato e l'adozione sia conveniente per l'adottando, a maggior ragione si potrà procedere in tal senso ove gli stessi non compaiano in udienza a manifestare il loro intendimento, dimostrando in tal modo disinteresse o, quantomeno, indifferenza nei confronti delle sorti della domanda di adozione. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottanda, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un legame affettivo solido tra adottante e adottanda assimilabile a quello padre-figlia, avendo il sig. Parte_1 contribuito alla crescita della sig.ra con cui ha a lungo convissuto, non vi siano dubbi che CP_1
l'adozione apporterà benefici all'adottanda, consentendole di rinsaldare il rapporto che la lega all'adottante e, più in generale, accrescendo l'armonia e l'unione dell'intero nucleo familiare. Alle medesime conclusioni sono del resto pervenuti anche i Servizi Sociali territorialmente competenti che, come da richiesta del Giudice delegato, hanno inviato una breve relazione informativa sulla convenienza pagina 3 di 5 dell'adozione nell'interesse dell'adottanda nonché sulla condotta, moralità e idoneità dell'adottante redatta in data 28.11.2024, riferendo specificatamente quanto segue all'esito del colloquio effettuato con il sig. e la sig.ra : “I genitori della sig.ra si sono separati quando quest'ultima era molto piccola, Parte_1 CP_1 CP_1 inizialmente ci sono stati degli incontri tra padre e figlia perché obbligata ma, successivamente, ascoltata la minore, per suo volere, i rapporti si sono totalmente interrotti, poiché, come riportato dalla sig.ra il padre non si è mai preso cura CP_1 della figlia fin da piccola. La sig.ra riporta di essere a conoscenza che lo stesso ha altra famiglia e che lavora come CP_1 infermiere ma non conosce altro ribadendo che il sig. è totalmente estraneo alla sua vita. CP_1
Quando la sig.ra aveva 5 anni la madre intraprese una relazione sentimentale con il sig. con il quale, CP_1 Parte_1 dopo una convivenza di sette anni, ha contratto matrimonio il 25/10/1997. Pt_ Il sig. e la sig.ra si sono conosciuti in ambito lavorativo, fin da subito si è instaurato un forte legame affettivo Parte_1 con la sig.ra La stessa riporta di come era entusiasta della presenza del sig. e di come man mano che CP_1 Parte_1 trascorrevano del tempo assieme viveva una relazione solida padre-figlia, mai messa in dubbio. Il sig. lavora stabilmente da molti anni nel settore delle vendite ricoprendo attualmente ruolo dirigenziale, la sig.ra Parte_1 Pt_ lavora come autista presso una cooperativa sociale del territorio vivendo in una casa di proprietà, la sig.ra svolge CP_1 libera professione come avvocato e vive nella villa di proprietà insieme al nonno materno. Pt_ Dal matrimonio del sig. e della sig.ra non è nato alcun figlio. Parte_1
La sig.ra non ha figli e ha contratto un matrimonio che attualmente è in fase di annullamento. CP_1
La sig.ra ha rappresentato di voler rendere formale quello che per lei nella sostanza è già valido da tempo, cioè quello CP_1 di riconoscere come figura paterna il sig. La stessa riporta di non aver potuto richiederlo prima in quanto ha Parte_1 studiato, vissuto e lavorato all'estero per molti anni. Ad oggi vive e lavora stabilmente sul territorio di Ravenna. Il nucleo appare sinceramente e profondamente legato da un rapporto affettivo da molti anni di tipo familiare, entrambi si sono espressi in termini chiari e consapevoli rispetto al desiderio di riconoscere anche giuridicamente il loro legame. La sig.ra riporta inoltre di voler sostituire il proprio cognome attuale con quello della madre e del sig. CP_1 Parte_1
In base a quanto osservato durante la conoscenza del nucleo familiare non è emerso nessun elemento che possa rappresentare un possibile pregiudizio per entrambe le parti”. Deve altresì rilevarsi come, dall'informativa resa dalla Questura di Ravenna, risulti che l'adottante sia soggetto totalmente incensurato, in quanto privo di precedenti penali o di polizia. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, essendo integrati i requisiti di legge e apparendo l'adozione nell'interesse dell'adottanda, il ricorso deve essere integralmente accolto. Alla pronuncia di adozione conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] l'[...], da parte di CP_1 nato a [...] il [...], con ogni conseguenza di legge;
Parte_1
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio l'11.06.2025. pagina 4 di 5 Il Giudice estensore Dott.ssa Elena Orlandi
Il Presidente
Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 3117/2024 promossa da: (C.F. , nato a BA (RA) in [...] Parte_1 C.F._1
16.11.1964 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CECILIA SEMPRINI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Diaz n. 20
- ADOTTANTE - Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente a CP_1 C.F._2
Ravenna, via Manara Valgimigli n. 23
- ADOTTANDO -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI All'udienza del 20.02.2025, la difesa dell'adottante ha insistito per l'accoglimento della domanda di adozione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 17.07.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale in composizione collegiale deducendo essere coniugato con la sig.ra che dal loro Parte_2 pagina 1 di 5 matrimonio non erano nati figli e che, ricorrendo tutte le condizioni di legge, era sua intenzione procedere all'adozione della figlia della moglie, sig.ra , nata a [...] in data [...]. CP_1
L'attore chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “(c)he l'Ill.mo Tribunale Voglia fissare, ai sensi dell'articolo 311 c.c., l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottanda, dei genitori dell'adottanda, GG.ri , residente a [...], e nato a [...]_2 Controparte_2 il 21/07/1961 (C.F. , ivi residente in [...] (doc. 10), la prima pure coniuge del C.F._3 ricorrente (docc. 4 e 5), nonché del coniuge dell'adottanda, Sig. nato in [...] il [...] (C.F. Persona_1
residente a [...] – int- 4 (doc. 9), affinché C.F._4
i primi due manifestino il consenso ed i restanti l'assenso alla richiesta di adozione”. Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 25.08.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 12.12.2024. In data 23.09.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza del 12.12.2024, il Giudice delegato procedeva ad acquisire il consenso all'adozione del sig. e della sig.ra e l'assenso all'adozione della madre dell'adottanda, sig.ra Parte_1 CP_1
e, stante la necessità di procedere all'acquisizione dell'assenso anche del padre e del marito Parte_2 dell'adottanda, rinviava il processo all'udienza del 20.02.2025 disponendo la citazione degli stessi per tale udienza. All'udienza del 20.02.2025, la difesa dell'adottante dava atto di aver depositato telematicamente le notifiche effettuate nei confronti del sig. e del sig. e si riportava al ricorso, Controparte_2 Persona_1 insistendo per l'accoglimento della domanda di adozione e delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo. Il Giudice dava atto della mancata comparizione del padre e del marito dell'adottanda e rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia fondata. L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cu al comma precedente”. In relazione al requisito ivi previsto dell'assenza di discendenti, si rileva come la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'incostituzionalità ove i discendenti siano consenzienti in relazione all'adozione (Corte cost. sentt. nn. 557/1988 e 245/2004). L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Tale ultimo articolo stabilisce ai commi successivi che “(q)uando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato, o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”.
pagina 2 di 5 Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione
“conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Con riferimento al caso di specie, in primo luogo si deve rilevare come l'adottante abbia 60 anni mentre l'adottante ne ha 41, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. Parte_1 più di 35 anni e intercorrendo tra adottante e adottanda più di 18 anni di differenza di età. Il sig. e la sig.ra hanno manifestato in udienza il loro consenso Parte_1 CP_1 all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c., motivandolo in ragione del forte legame affettivo che li lega, avendo il sig. convissuto con l'adottanda da quando la stessa era bambina. Parte_1
Anche la sig.ra rispettivamente moglie e madre di adottante e adottanda, ha espresso il Parte_2 proprio assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.. I sigg.ri e , pur ritualmente citati per rendere l'assenso di legge Controparte_2 Persona_1 all'udienza del 20.02.2025, non sono ivi comparsi.
Il loro mancato assenso non risulta ostativo all'accoglimento della domanda di adozione posto che, se ai sensi dell'art. 297 c.c. e di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è possibile superare il dissenso espresso dai soggetti ivi indicati ove sia manifestamente ingiustificato e l'adozione sia conveniente per l'adottando, a maggior ragione si potrà procedere in tal senso ove gli stessi non compaiano in udienza a manifestare il loro intendimento, dimostrando in tal modo disinteresse o, quantomeno, indifferenza nei confronti delle sorti della domanda di adozione. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottanda, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un legame affettivo solido tra adottante e adottanda assimilabile a quello padre-figlia, avendo il sig. Parte_1 contribuito alla crescita della sig.ra con cui ha a lungo convissuto, non vi siano dubbi che CP_1
l'adozione apporterà benefici all'adottanda, consentendole di rinsaldare il rapporto che la lega all'adottante e, più in generale, accrescendo l'armonia e l'unione dell'intero nucleo familiare. Alle medesime conclusioni sono del resto pervenuti anche i Servizi Sociali territorialmente competenti che, come da richiesta del Giudice delegato, hanno inviato una breve relazione informativa sulla convenienza pagina 3 di 5 dell'adozione nell'interesse dell'adottanda nonché sulla condotta, moralità e idoneità dell'adottante redatta in data 28.11.2024, riferendo specificatamente quanto segue all'esito del colloquio effettuato con il sig. e la sig.ra : “I genitori della sig.ra si sono separati quando quest'ultima era molto piccola, Parte_1 CP_1 CP_1 inizialmente ci sono stati degli incontri tra padre e figlia perché obbligata ma, successivamente, ascoltata la minore, per suo volere, i rapporti si sono totalmente interrotti, poiché, come riportato dalla sig.ra il padre non si è mai preso cura CP_1 della figlia fin da piccola. La sig.ra riporta di essere a conoscenza che lo stesso ha altra famiglia e che lavora come CP_1 infermiere ma non conosce altro ribadendo che il sig. è totalmente estraneo alla sua vita. CP_1
Quando la sig.ra aveva 5 anni la madre intraprese una relazione sentimentale con il sig. con il quale, CP_1 Parte_1 dopo una convivenza di sette anni, ha contratto matrimonio il 25/10/1997. Pt_ Il sig. e la sig.ra si sono conosciuti in ambito lavorativo, fin da subito si è instaurato un forte legame affettivo Parte_1 con la sig.ra La stessa riporta di come era entusiasta della presenza del sig. e di come man mano che CP_1 Parte_1 trascorrevano del tempo assieme viveva una relazione solida padre-figlia, mai messa in dubbio. Il sig. lavora stabilmente da molti anni nel settore delle vendite ricoprendo attualmente ruolo dirigenziale, la sig.ra Parte_1 Pt_ lavora come autista presso una cooperativa sociale del territorio vivendo in una casa di proprietà, la sig.ra svolge CP_1 libera professione come avvocato e vive nella villa di proprietà insieme al nonno materno. Pt_ Dal matrimonio del sig. e della sig.ra non è nato alcun figlio. Parte_1
La sig.ra non ha figli e ha contratto un matrimonio che attualmente è in fase di annullamento. CP_1
La sig.ra ha rappresentato di voler rendere formale quello che per lei nella sostanza è già valido da tempo, cioè quello CP_1 di riconoscere come figura paterna il sig. La stessa riporta di non aver potuto richiederlo prima in quanto ha Parte_1 studiato, vissuto e lavorato all'estero per molti anni. Ad oggi vive e lavora stabilmente sul territorio di Ravenna. Il nucleo appare sinceramente e profondamente legato da un rapporto affettivo da molti anni di tipo familiare, entrambi si sono espressi in termini chiari e consapevoli rispetto al desiderio di riconoscere anche giuridicamente il loro legame. La sig.ra riporta inoltre di voler sostituire il proprio cognome attuale con quello della madre e del sig. CP_1 Parte_1
In base a quanto osservato durante la conoscenza del nucleo familiare non è emerso nessun elemento che possa rappresentare un possibile pregiudizio per entrambe le parti”. Deve altresì rilevarsi come, dall'informativa resa dalla Questura di Ravenna, risulti che l'adottante sia soggetto totalmente incensurato, in quanto privo di precedenti penali o di polizia. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, essendo integrati i requisiti di legge e apparendo l'adozione nell'interesse dell'adottanda, il ricorso deve essere integralmente accolto. Alla pronuncia di adozione conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] l'[...], da parte di CP_1 nato a [...] il [...], con ogni conseguenza di legge;
Parte_1
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio l'11.06.2025. pagina 4 di 5 Il Giudice estensore Dott.ssa Elena Orlandi
Il Presidente
Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5