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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.Paolo Celentano Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dott. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZ A sul ricorso iscritto al n. 744/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019;
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente alla Parte_1
Via Mozart n. 93,( C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._1 via Santa Lucia n. 90 presso lo studio dell'avv. Alfredo Guarino, (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da mandato in atti C.F._2
RE C L A M A N T E
E
LIQUIDAZ IONE CONTROLL AT A Controparte_1
N O N C O S T I T U I T A
[...]
NONCHÉ
in virtù di Controparte_2 CP_3
cambio di denominazione sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 5.06.2018, con effetto dal 1.10.2018, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della
Banca Sella Holding SpA, con sede legale in Torino, via Bellini n. 2 ( C.F. ) P.IVA_1
in persona del procuratore speciale dott.ssa , giusta procura speciale CP_4
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
conferita con atto del Notaio in data 08.01.2020, Rep. n. 54864, ordine n. Persona_1
10623 rappresentata e difesa, dall'Avv. Paolo Minoli del Foro di Torino (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via C.F._3
Viotti n. 4, giusta procura in atti
RE S I S T E N T E
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024 la , chiedeva Controparte_2 dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di esponendo Parte_1
che:
- era creditrice di in virtù di decreto ingiuntivo Parte_1
n.3641/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il 17 maggio 2023, non opposto e divenuto esecutivo, per l'importo di euro 13.320,26 oltre spese ed accessori;
- aveva notificato al l'atto di precetto e tentato con esito negativo il Parte_1
pignoramento dei beni;
- il era debitore nei confronti di Findomestic S.p.A. dell'importo di Parte_1
euro 14.142, 71 oggetto di decreto ingiuntivo notificato, ed aveva subito il pignoramento presso terzi da parte di per un importo precettato pari ad euro 44.206,21; CP_5
- il versava in uno stato di crisi o insolvenza da sovraindebitamento e Parte_1 ricorrevano i presupposti ex art. 268 comma 2 c.p.c. per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto i debiti scaduti erano non inferiori ad euro 50.000,00.
Il debitore non si costituiva.
Con sentenza n. 6/2025 del 21 gennaio 2025 il Tribunale di Napoli dichiarava l'apertura della liquidazione controllata di osservando che: Parte_1
- sussisteva la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 CC.II. ( esistenza in capo al debitore di debiti esigibili inadempiuti non inferiori a 50.000,00 euro);
- sussisteva il requisito cd. soggettivo, in quanto il debitore, persona fisica, non era assoggettabile a procedure concorsuali “maggiori”;
- sussisteva il requisito cd.oggettivo della insolvenza, in considerazione del perdurante inadempimento di crediti pecuniari risalenti e inadempiuti, in misura superiore ad euro 50.000,00.
ha proposto reclamo avverso la sentenza n.6/2025 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli il 21 gennaio 2025 con cui è stata dichiarata l'apertura della
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
liquidazione controllata sul presupposto della sussistenza di 3 crediti complessivamente superiori ad euro 50.000,00 deducendo che uno dei crediti, quello di CP_6
portato da un decreto ingiuntivo opposto, con opposizione rigettata) si fondava su
[...]
un contratto cui il reclamante non aveva mai apposto la propria firma e che la firma era stata disconosciuta in un autonomo procedimento pendente dinanzi al Tribunale di
Napoli.
Ha dedotto di aver già disconosciuto la sottoscrizione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e che la CTU aveva accertato la falsità della sottoscrizione, ma era stata ritenuta inutilizzabile dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto il disconoscimento della firma non era stato reiterato all'atto del deposito dell'originale.
La sentenza con cui è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo è passata in giudicato.
Ha concluso chiedendo la sospensione della sentenza 6/2025 per gravi motivi ed ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa all'accertamento della apocrifia della sottoscrizione.
Fissata l'udienza, si è costituito il creditore procedente, la , Controparte_2
che ha dedotto la carenza di interesse del reclamante, considerato che la liquidazione controllata consentirebbe allo stesso di razionalizzare il recupero dei crediti con la massimizzazione dei vantaggi sia per il debitore che per il ceto creditorio, che il titolo su cui è fondato il credito di è definitivo, che non sono stati specificamente dedotti CP_5
i gravi motivi per la sospensione della sentenza e che non trova applicazione l'art. 295
c.p.c.
Ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 1°aprile 2025 il reclamante ha insistito nella richiesta di sospensione e l'udienza è stata rinviata al 29 aprile 2025 per consentire la trasmissione degli atti al
Procuratore Generale ex art. 52 comma 3 CC.II.
Alla successiva udienza del 29 aprile 2025 parte reclamante ha dedotto la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente in quanto aveva ceduto il credito nei confronti del prima del deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione Parte_1
controllata e parte reclamata ha chiesto il rigetto del reclamo.
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Assunta la causa in riserva, la Corte ha fissato nuova udienza assegnando un termine per consentire alle parti il deposito di note e documenti relativi alla legittimazione della
[...]
Controparte_2
All'udienza del 27 maggio 2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va ritenuta priva di fondamento la doglianza del reclamante sulla carenza di legittimazione attiva del creditore procedente.
La documentazione depositata in atti (Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024) attiene alla cessione – in favore di crediti di che è un Controparte_7 Controparte_2
soggetto distinto dalla creditore procedente. Controparte_2
Sul punto va osservato che il reclamante non ha contestato la legittimazione originaria del creditore procedente (peraltro sussistente in virtù del titolo esecutivo-decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n.3641/2023 del 17 maggio 2023- posto a fondamento del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e del contratto di finanziamento depositato dalla reclamata all'atto della costituzione) ma ha contestato che il credito era stato ceduto il 12 giugno 2024, dunque dopo la formazione del titolo esecutivo e prima del deposito del ricorso ex art. 268 CC.II.
Sarebbe stato, pertanto, onere di parte reclamante fornire la prova della dedotta cessione del credito alla data del 12 giugno 2024, ma la documentazione depositata non è idonea a provare la suddetta circostanza, in quanto si riferisce ad un soggetto diverso dal creditore procedente.
Nell'avviso di cessione dei crediti depositato in atti è emerso che è ceduto “un portafoglio composto da tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio….che alla data di efficacia giuridica, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
1 crediti che derivano da contratti di credito in titolarità di Controparte_2
stipulati ed erogati nei confronti della clientela ovvero di sue Controparte_2
incorporate e/ o attraverso denominazioni sociali precedenti;
2 crediti che sono classificati come crediti in sofferenza ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
3 crediti identificati da NDG e dai numeri identificativi dei rapporti indicati nell'Elenco Crediti di cui all'allegato 1 del contratto di cessione…”
Dalla visura camerale depositata dalla all'atto della Controparte_2
costituzione in giudizio è emerso che la è una società Controparte_2
controllata dalla che detiene il 51% delle azioni, ma la cessione Controparte_2 riguarda “i crediti che derivano da contratti di credito in titolarità di Controparte_2
stipulati ed erogati nei confronti della clientela ovvero di sue Controparte_2
incorporate e/o attraverso denominazioni sociali precedenti” .
Dalla documentazione depositata non risulta, pertanto, che l'avviso di cessione riguardi i crediti della Controparte_2
Tanto premesso si osserva che il reclamante ha chiesto la sospensione della esecutività della sentenza 6/2025 emessa dal Tribunale di Napoli il 21 gennaio 2025 e in riforma della stessa, la sospensione della procedura ex art. 295 c.p.c.
Ad avviso del Collegio l'istanza di sospensione ex art. 52 comma 3 CCII non può essere accolta, considerato che non sono stati dedotti i gravi motivi che potrebbero giustificare la sospensione della procedura di liquidazione controllata.
In ogni caso la domanda è infondata anche nel merito.
Nel merito il reclamante ha chiesto la riforma della sentenza e la sospensione della procedura ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che dovrà decidere del disconoscimento della sottoscrizione del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo della Controparte_6
Sul punto va osservato che allo stato è munita di titolo esecutivo Controparte_6 definitivo, considerato che il decreto ingiuntivo è stato opposto, l'opposizione è stata rigettata ed il provvedimento di rigetto non è stato appellato, passando dunque in giudicato.
Inoltre l'eventuale accoglimento dell'azione autonoma di disconoscimento (una volta passata in giudicato la sentenza) non determinerebbe ex se il venir meno del titolo, essendo necessaria una ulteriore azione, quella di revocazione della sentenza.
Del resto nel giudizio di opposizione era stata dedotta la falsità della sottoscrizione ma l'eccezione non è stata ritualmente coltivata, né la sentenza del Tribunale di Napoli n
5553/2021 del 14 giugno 2021 che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata appellata.
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Non sussistono, pertanto, i presupposti per la riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli n.6/2025 del 21 gennaio 2025 con conseguente rigetto del reclamo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dell'art. 4 comma 10 sexies D.M. 55/2014 (come modificato con D.M.
147/2022), con riferimento allo scaglione di valore ritenuto applicabile (valore indeterminabile di media complessità) e valutata l'attività difensiva svolta in termini qualitativi e quantitativi. Spettano per compensi, € 1559,00 per la fase di studio, € 933,00 per la fase introduttiva, € 2143,00 per la fase di trattazione ed € 2265,00 per la fase decisoria, in totale € 6900,00 cui va aggiunto il 15% per rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa (€ 1035,00).
Si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, secondo la previsione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 6/2025 dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata emessa dal Tribunale di Napoli il 21 gennaio 2025:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro
[...]
6900,00 per compenso professionale ed Euro 1035,00 per spese generali di rappresentanza e difesa
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 27 maggio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.Paolo Celentano
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 6
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.Paolo Celentano Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dott. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZ A sul ricorso iscritto al n. 744/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019;
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente alla Parte_1
Via Mozart n. 93,( C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._1 via Santa Lucia n. 90 presso lo studio dell'avv. Alfredo Guarino, (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da mandato in atti C.F._2
RE C L A M A N T E
E
LIQUIDAZ IONE CONTROLL AT A Controparte_1
N O N C O S T I T U I T A
[...]
NONCHÉ
in virtù di Controparte_2 CP_3
cambio di denominazione sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 5.06.2018, con effetto dal 1.10.2018, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della
Banca Sella Holding SpA, con sede legale in Torino, via Bellini n. 2 ( C.F. ) P.IVA_1
in persona del procuratore speciale dott.ssa , giusta procura speciale CP_4
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
conferita con atto del Notaio in data 08.01.2020, Rep. n. 54864, ordine n. Persona_1
10623 rappresentata e difesa, dall'Avv. Paolo Minoli del Foro di Torino (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via C.F._3
Viotti n. 4, giusta procura in atti
RE S I S T E N T E
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024 la , chiedeva Controparte_2 dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di esponendo Parte_1
che:
- era creditrice di in virtù di decreto ingiuntivo Parte_1
n.3641/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il 17 maggio 2023, non opposto e divenuto esecutivo, per l'importo di euro 13.320,26 oltre spese ed accessori;
- aveva notificato al l'atto di precetto e tentato con esito negativo il Parte_1
pignoramento dei beni;
- il era debitore nei confronti di Findomestic S.p.A. dell'importo di Parte_1
euro 14.142, 71 oggetto di decreto ingiuntivo notificato, ed aveva subito il pignoramento presso terzi da parte di per un importo precettato pari ad euro 44.206,21; CP_5
- il versava in uno stato di crisi o insolvenza da sovraindebitamento e Parte_1 ricorrevano i presupposti ex art. 268 comma 2 c.p.c. per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto i debiti scaduti erano non inferiori ad euro 50.000,00.
Il debitore non si costituiva.
Con sentenza n. 6/2025 del 21 gennaio 2025 il Tribunale di Napoli dichiarava l'apertura della liquidazione controllata di osservando che: Parte_1
- sussisteva la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 CC.II. ( esistenza in capo al debitore di debiti esigibili inadempiuti non inferiori a 50.000,00 euro);
- sussisteva il requisito cd. soggettivo, in quanto il debitore, persona fisica, non era assoggettabile a procedure concorsuali “maggiori”;
- sussisteva il requisito cd.oggettivo della insolvenza, in considerazione del perdurante inadempimento di crediti pecuniari risalenti e inadempiuti, in misura superiore ad euro 50.000,00.
ha proposto reclamo avverso la sentenza n.6/2025 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli il 21 gennaio 2025 con cui è stata dichiarata l'apertura della
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
liquidazione controllata sul presupposto della sussistenza di 3 crediti complessivamente superiori ad euro 50.000,00 deducendo che uno dei crediti, quello di CP_6
portato da un decreto ingiuntivo opposto, con opposizione rigettata) si fondava su
[...]
un contratto cui il reclamante non aveva mai apposto la propria firma e che la firma era stata disconosciuta in un autonomo procedimento pendente dinanzi al Tribunale di
Napoli.
Ha dedotto di aver già disconosciuto la sottoscrizione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e che la CTU aveva accertato la falsità della sottoscrizione, ma era stata ritenuta inutilizzabile dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto il disconoscimento della firma non era stato reiterato all'atto del deposito dell'originale.
La sentenza con cui è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo è passata in giudicato.
Ha concluso chiedendo la sospensione della sentenza 6/2025 per gravi motivi ed ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa all'accertamento della apocrifia della sottoscrizione.
Fissata l'udienza, si è costituito il creditore procedente, la , Controparte_2
che ha dedotto la carenza di interesse del reclamante, considerato che la liquidazione controllata consentirebbe allo stesso di razionalizzare il recupero dei crediti con la massimizzazione dei vantaggi sia per il debitore che per il ceto creditorio, che il titolo su cui è fondato il credito di è definitivo, che non sono stati specificamente dedotti CP_5
i gravi motivi per la sospensione della sentenza e che non trova applicazione l'art. 295
c.p.c.
Ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 1°aprile 2025 il reclamante ha insistito nella richiesta di sospensione e l'udienza è stata rinviata al 29 aprile 2025 per consentire la trasmissione degli atti al
Procuratore Generale ex art. 52 comma 3 CC.II.
Alla successiva udienza del 29 aprile 2025 parte reclamante ha dedotto la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente in quanto aveva ceduto il credito nei confronti del prima del deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione Parte_1
controllata e parte reclamata ha chiesto il rigetto del reclamo.
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Assunta la causa in riserva, la Corte ha fissato nuova udienza assegnando un termine per consentire alle parti il deposito di note e documenti relativi alla legittimazione della
[...]
Controparte_2
All'udienza del 27 maggio 2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va ritenuta priva di fondamento la doglianza del reclamante sulla carenza di legittimazione attiva del creditore procedente.
La documentazione depositata in atti (Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024) attiene alla cessione – in favore di crediti di che è un Controparte_7 Controparte_2
soggetto distinto dalla creditore procedente. Controparte_2
Sul punto va osservato che il reclamante non ha contestato la legittimazione originaria del creditore procedente (peraltro sussistente in virtù del titolo esecutivo-decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n.3641/2023 del 17 maggio 2023- posto a fondamento del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e del contratto di finanziamento depositato dalla reclamata all'atto della costituzione) ma ha contestato che il credito era stato ceduto il 12 giugno 2024, dunque dopo la formazione del titolo esecutivo e prima del deposito del ricorso ex art. 268 CC.II.
Sarebbe stato, pertanto, onere di parte reclamante fornire la prova della dedotta cessione del credito alla data del 12 giugno 2024, ma la documentazione depositata non è idonea a provare la suddetta circostanza, in quanto si riferisce ad un soggetto diverso dal creditore procedente.
Nell'avviso di cessione dei crediti depositato in atti è emerso che è ceduto “un portafoglio composto da tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio….che alla data di efficacia giuridica, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
1 crediti che derivano da contratti di credito in titolarità di Controparte_2
stipulati ed erogati nei confronti della clientela ovvero di sue Controparte_2
incorporate e/ o attraverso denominazioni sociali precedenti;
2 crediti che sono classificati come crediti in sofferenza ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
3 crediti identificati da NDG e dai numeri identificativi dei rapporti indicati nell'Elenco Crediti di cui all'allegato 1 del contratto di cessione…”
Dalla visura camerale depositata dalla all'atto della Controparte_2
costituzione in giudizio è emerso che la è una società Controparte_2
controllata dalla che detiene il 51% delle azioni, ma la cessione Controparte_2 riguarda “i crediti che derivano da contratti di credito in titolarità di Controparte_2
stipulati ed erogati nei confronti della clientela ovvero di sue Controparte_2
incorporate e/o attraverso denominazioni sociali precedenti” .
Dalla documentazione depositata non risulta, pertanto, che l'avviso di cessione riguardi i crediti della Controparte_2
Tanto premesso si osserva che il reclamante ha chiesto la sospensione della esecutività della sentenza 6/2025 emessa dal Tribunale di Napoli il 21 gennaio 2025 e in riforma della stessa, la sospensione della procedura ex art. 295 c.p.c.
Ad avviso del Collegio l'istanza di sospensione ex art. 52 comma 3 CCII non può essere accolta, considerato che non sono stati dedotti i gravi motivi che potrebbero giustificare la sospensione della procedura di liquidazione controllata.
In ogni caso la domanda è infondata anche nel merito.
Nel merito il reclamante ha chiesto la riforma della sentenza e la sospensione della procedura ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che dovrà decidere del disconoscimento della sottoscrizione del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo della Controparte_6
Sul punto va osservato che allo stato è munita di titolo esecutivo Controparte_6 definitivo, considerato che il decreto ingiuntivo è stato opposto, l'opposizione è stata rigettata ed il provvedimento di rigetto non è stato appellato, passando dunque in giudicato.
Inoltre l'eventuale accoglimento dell'azione autonoma di disconoscimento (una volta passata in giudicato la sentenza) non determinerebbe ex se il venir meno del titolo, essendo necessaria una ulteriore azione, quella di revocazione della sentenza.
Del resto nel giudizio di opposizione era stata dedotta la falsità della sottoscrizione ma l'eccezione non è stata ritualmente coltivata, né la sentenza del Tribunale di Napoli n
5553/2021 del 14 giugno 2021 che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata appellata.
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Non sussistono, pertanto, i presupposti per la riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli n.6/2025 del 21 gennaio 2025 con conseguente rigetto del reclamo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dell'art. 4 comma 10 sexies D.M. 55/2014 (come modificato con D.M.
147/2022), con riferimento allo scaglione di valore ritenuto applicabile (valore indeterminabile di media complessità) e valutata l'attività difensiva svolta in termini qualitativi e quantitativi. Spettano per compensi, € 1559,00 per la fase di studio, € 933,00 per la fase introduttiva, € 2143,00 per la fase di trattazione ed € 2265,00 per la fase decisoria, in totale € 6900,00 cui va aggiunto il 15% per rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa (€ 1035,00).
Si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, secondo la previsione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 6/2025 dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata emessa dal Tribunale di Napoli il 21 gennaio 2025:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro
[...]
6900,00 per compenso professionale ed Euro 1035,00 per spese generali di rappresentanza e difesa
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 27 maggio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.Paolo Celentano
_______________________________________________________________________ n. 744/2025 r.g.a.v.g. 6