Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. n. 971/2024 discussa alla medesima udienza, promossa da
rappresentata e difesa dagli AvvocatiW.miceli,F.Ganci e G.Rinaldi , con elezione di domicilio Parte_1 presso lo studio degli stessi in Monreale,via Roma 48
Ricorrente
contro
rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_1
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 dicembre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata premesso di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022, tutti puntualmente indicati, per una durata di 228 giorni, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione rassegnando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale
docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei
contratti a tempo determinato stipulati con;
Controparte_1
per l'effetto, condannare il , in favore di parte ricorrente,al Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in
€ 1.376,79 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi
legali dalle singole scadenze al saldo.
spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che
dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei
compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14
introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in diritto. CP_1
Il giudice,senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 25 marzo 2025, dopo la discussione, pronunciava sentenza della quale dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda e la quantificazione del credito vantato non sono stati contestati dall'amministrazione resistente .
La domanda merita accoglimento nel merito.
La questione oggetto di causa è la seguente: se alla ricorrente,in quanto docente assunta in plurime occasioni con contratti a tempo determinato per sostituzione di assenze brevi (tutti individuati in ricorso e prodotti in atti -doc.2 ,unitamente ai listini paga - e ai quali si rimanda ) spetti il compenso individuale accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti istituito dall'art.7
C.C.N.L. 15 marzo 2001 ( confermato dai successivi art.81 CCNL 2003, art. 83 CCNL 29
novembre 2009,art.38 CCNL 19 aprile 2018 e art.5 CCNL 6 dicembre 2022) il cui scopo è quello di remunerare la valorizzazione professionale della funzione docente per la redazione dei processi innovatori e il riconoscimento del ruolo determinante dei docenti nel miglioramento del servizio scolastico.
La questione è stata affrontata e risolta positivamente dalla giurisprudenza di legittimità che viene di seguito richiamata e condivisa: ” L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018
Il Tribunale condivide il principio affermato dalla Corte di Cassazione e il relativo percorso motivazionale.
Accertato il diritto all'an debeatur, in assenza di contestazioni sugli analitici conteggi effettuati dalla ricorrente, il credito è accertato nella misura richiesta dall'attrice.
Il ricorso deve essere integralmente accolto con condanna del al pagamento della somma CP_1
oggetto di domanda, come da dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della serialità del contenzioso(che giustifica la liquidazione nei minimi tariffari) e della assenza di istruzione e trattazione(la causa è
stata discussa e decisa in un'unica udienza) seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1
Controparte_1
Accerta il diritto della ricorrente a percepire per il lavoro prestato nell'anno scolastico 2021/2022
la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art.7 CCNL15 marzo 2001 e successivi CCNL e per l'effetto condanna il al pagamento della somma di € 1376,79 oltre interessi legali dalle CP_1
singole scadenze al saldo. Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1100,00 oltre spese CP_1
generali, Iva cpa con distrazione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
Lodi, così deciso il 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.E.Giuppi