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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 11,3.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1599/2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5517/2023, vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Maglie (Lecce), Via Piave n. 51, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cezza, che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
CP_1_ in Bari, Lungomare Starita n. 6 elettivamente domiciliata e rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Cazzolla;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, come già precisato dal giudice di prime cure, Parte_1 è dipendente a tempo indeterminato dell Parte_2 in qualità di collaboratore professionale sanitario (infermiera). In data 31.10.2019 è stato indetto l'avviso di mobilità volontaria per la copertura di 566 posti della sua qualifica di infermiere, di cui metà riservati alla mobilità regionale e la restante metà alla mobilità extraregionale. La Pt_1 ha partecipato a quest'ultima, concorrendo per talune sedi delle Aziende sanitarie ubicate nella regione Puglia (provincia di
Lecce, Brindisi, Barletta Andria e Foggia e Taranto), indicate in sede di domanda secondo il proprio ordine di preferenza. All'esito dell'istruttoria procedimentale, la
Pt_1 si è collocata utilmente tra i vincitori, con assegnazione presso la sede di
Bari, indicata come terza sede di preferenza. La Pt_1 si è lamentata della mancata definizione nei suoi confronti della procedura di mobilità e ha rappresentato la propria situazione personale, contraddistinta da un delicato parto gemellare avuto in esito ad un percorso di procreazione assistita, nonché la situazione del proprio padre, soggetto bisognoso di cure e di assistenza. Ella ha sostenuto di aver diritto all'assegnazione presso la sede di Lecce, prima preferenza,
e in subordine presso altra sede seguendo l'ordine delle preferenze espresse in sede di domanda. Si è costituita in giudizio la CP_2 rilevando che il trasferimento della Pt_1 presso la sede di assegnazione non aveva avuto luogo in ragione della rinuncia alla procedura di mobilità presentata dalla Pt_3 all [...]
Controparte_3 (sede di lavoro della stessa) e da questa trasmessa all CP_2 per cui ogni doglianza formulata in merito era da ritenersi infondata".
Il Tribunale, dato atto che assumeva "rilievo preminente, nel caso di specie,
l'espressa rinuncia alla procedura di mobilità presentata dalla Pt_1
Circostanza questa completamente sottaciuta dalla stessa ed emersa solo a seguito della costituzione in giudizio dell'Azienda convenuta" precisava che
"dall'esame di esso si ricava inequivocabilmente la volontà espressa dalla ricorrente ("con la presente per chiederLe di accettare la mia richiesta di annullamento della mobilità volontaria alla CP_2 in riferimento alla richiesta del concorso di Mobilità verso l CP_2 )" e che "la Pt_1 non ha lamentato i criteri di approvazione della graduatoria finale di merito e per i quali avrebbe eventualmente avuto titolo ad ottenere l'assegnazione presso la sede di maggior gradimento, ma si è limitata ad invocare il suo diritto all'assegnazione presso quest'ultima, rappresentando la propria situazione personale/familiare, che non era oggetto di valutazione nell'ambito della procedura di mobilità". Rigettava, pertanto, il ricorso.
Parte_1 avverso detta Con ricorso depositato il 29.6.2023, pronuncia ha interposto appello per
"1. Nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, comma 1 bis, del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.";
"2. Nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. p), del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.";
"3. Nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c..":
“4. Nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165": "5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 30, commi
2- bis e 2.2., del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
CP_1 si è costituita deducendo l'infondatezza del gravame. La
L'appello è infondato.
E' noto che "Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta", così Cass. n.
Sez. 3-, Ordinanza n. 23213 del 28/08/2024.
In ogni caso, non risulta in alcun modo tempestivamente impugnato tramite querela di falso quanto appresso indicato S ILE
REGIONE AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA LAZIO
U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
Prot. Roma,
Alla SL di Bari agrumobilita.asibari@pec.rubar.puglia.it
Al Direttore Dipartimento delle Professioni sanitarie
Alla Uosd sicurezza e salute ambienti di lavoro.
(RSPP Medicina del Lavoro)
Al Medies competente
Alla Sig.ra LO DA ep.c. dsampacio@pec.it LAsampaolo@libero.it
Oggetto: Dipendente CPSI cat. D LO DA-trasferimento verso SL di
Bari. Rinuncia e condusione procedimento.
Si comunica acquisizione proc. n. 21684 del 26.5.2021 dela dipendente LO DA CPSI cat. D. con il quale la medesima ha comunicato la rinuncia al trasferimento in uscita verso codesta
SL
Venuto a mancare l'elemento essenziale del procedimento, lo stesso si ritiene concluso.
Distinti saluti.
Il Direttore della U.o.c. Dr.ssa Florjana Rosaci
pedition:
Ada Opera "Comples pedi Sen Go-Adul Vadim Aradan 9-0164 Roma Tel 0617705-For 71051153-CVA 041350 1006-Coda 85112
LP. Las ca, IR DER
SISTEMA SANTARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA
20210121626
U.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE
Firmato elettronicamente da Frontini IS
Prot. ACOHSG nr. 0021826 del 27/05/2021 ROMA, 27/05/2021
Alla c.a SL RI
(protocollo.asl.bari@pec.rupar.p uglia.it)
11030000 U.O.C. DIREZIONE
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
10033100 U.O.S.D.
PREVENZIONE E PROTEZIONE
71010001 UFFICIO MEDICI
COMPETENTI
SAMPAOLO AN e, p.c
(dsampaolo@hsangiovanni.com.
a.it)
Oggetto: dipendente CPSI LO LA trasferimento verso SL di Bari - Rinuncia e conclusione procedimento.
Aziende Ospedalere "Complesso Ospedaliero Sen Giovanni-Addobreta Via dell'Amba Aradam 9.-00184 Roma Tel. (06)77051-Fax 77053263-CF. PVA 04735061006- Cod Aviti 85112 LR. Lazio 15.05.94, n. 18-D.G.R. lazio 30.06.94, .5163
PEC Mobilità SL RI
Da: aosga@pec.hsangiovanni.roma. giovedì 27 maggio 2021 09:34 Inviato: agrumobilita.aslbari@pec.rupar.pugliait, d.sampaolo@pec.it Oggetto: dipendente CPSI LO LA trasferimento verso SL di Bari - Rinuncia e conclusione procedimento. sampaolo.pdf, stampa ADOHSG 2021,0021826.pdf Allegati:
Frontini IS
U.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE
Estremi del Documento Allegato:
Documento num. 11020900-2021-2369 del 27/05/2021 09:27
Protocollo n. 21826/2021 del 27/05/2021
Destinatari interni:
-11030000 U.O.C. DIREZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA
-10033100 U.OS.D. PREVENZIONE E PROTEZIONE
-71010001 UFFICIO MEDICI COMPETENTI
Destinatari esterni:
- SL RI (protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it)
- SAMPAOLO AN (dsampaolo@hsangiovanni.roma.it)
Oggetto: dipendente CPSI LO LA trasferimento verso SL di Bari - Rinuncia e conclusione procedimento.
File allegati nel documento originale
-sampaolo.pdf Ciò basta per ritenere infondati i prime tre motivi di gravame.
Parimenti infondati sono anche gli altri motivi di appello giacché non ha trovato specifica censura il rilievo del Tribunale secondo cui "Diversamente da quanto sostenuto dalla Pt_1 , non è necessaria alcuna accettazione da parte dell'ente di assegnazione, soprattutto nella fase antecedente la costituzione del rapporto con quest'ultima."
Inoltre, va precisato che nel merito della procedura di mobilità, anche prescindendo dalla rinuncia, comunque senza dubbio riferibile all'odierna appellante (e in ogni caso dalla stessa taciuta fino al disvelamento della medesima da parte della azienda convenuta) ella nulla ha dedotto in modo specifico circa l'eventuale inosservanza di normativa di riferimento che l'amministrazione avrebbe posto in essere in suo danno.
Ne consegue che l'appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata e rigetto dell'originaria domanda.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dà atto sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 11.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 11,3.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1599/2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5517/2023, vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Maglie (Lecce), Via Piave n. 51, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cezza, che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
CP_1_ in Bari, Lungomare Starita n. 6 elettivamente domiciliata e rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Cazzolla;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, come già precisato dal giudice di prime cure, Parte_1 è dipendente a tempo indeterminato dell Parte_2 in qualità di collaboratore professionale sanitario (infermiera). In data 31.10.2019 è stato indetto l'avviso di mobilità volontaria per la copertura di 566 posti della sua qualifica di infermiere, di cui metà riservati alla mobilità regionale e la restante metà alla mobilità extraregionale. La Pt_1 ha partecipato a quest'ultima, concorrendo per talune sedi delle Aziende sanitarie ubicate nella regione Puglia (provincia di
Lecce, Brindisi, Barletta Andria e Foggia e Taranto), indicate in sede di domanda secondo il proprio ordine di preferenza. All'esito dell'istruttoria procedimentale, la
Pt_1 si è collocata utilmente tra i vincitori, con assegnazione presso la sede di
Bari, indicata come terza sede di preferenza. La Pt_1 si è lamentata della mancata definizione nei suoi confronti della procedura di mobilità e ha rappresentato la propria situazione personale, contraddistinta da un delicato parto gemellare avuto in esito ad un percorso di procreazione assistita, nonché la situazione del proprio padre, soggetto bisognoso di cure e di assistenza. Ella ha sostenuto di aver diritto all'assegnazione presso la sede di Lecce, prima preferenza,
e in subordine presso altra sede seguendo l'ordine delle preferenze espresse in sede di domanda. Si è costituita in giudizio la CP_2 rilevando che il trasferimento della Pt_1 presso la sede di assegnazione non aveva avuto luogo in ragione della rinuncia alla procedura di mobilità presentata dalla Pt_3 all [...]
Controparte_3 (sede di lavoro della stessa) e da questa trasmessa all CP_2 per cui ogni doglianza formulata in merito era da ritenersi infondata".
Il Tribunale, dato atto che assumeva "rilievo preminente, nel caso di specie,
l'espressa rinuncia alla procedura di mobilità presentata dalla Pt_1
Circostanza questa completamente sottaciuta dalla stessa ed emersa solo a seguito della costituzione in giudizio dell'Azienda convenuta" precisava che
"dall'esame di esso si ricava inequivocabilmente la volontà espressa dalla ricorrente ("con la presente per chiederLe di accettare la mia richiesta di annullamento della mobilità volontaria alla CP_2 in riferimento alla richiesta del concorso di Mobilità verso l CP_2 )" e che "la Pt_1 non ha lamentato i criteri di approvazione della graduatoria finale di merito e per i quali avrebbe eventualmente avuto titolo ad ottenere l'assegnazione presso la sede di maggior gradimento, ma si è limitata ad invocare il suo diritto all'assegnazione presso quest'ultima, rappresentando la propria situazione personale/familiare, che non era oggetto di valutazione nell'ambito della procedura di mobilità". Rigettava, pertanto, il ricorso.
Parte_1 avverso detta Con ricorso depositato il 29.6.2023, pronuncia ha interposto appello per
"1. Nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, comma 1 bis, del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.";
"2. Nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. p), del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.";
"3. Nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c..":
“4. Nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165": "5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 30, commi
2- bis e 2.2., del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
CP_1 si è costituita deducendo l'infondatezza del gravame. La
L'appello è infondato.
E' noto che "Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta", così Cass. n.
Sez. 3-, Ordinanza n. 23213 del 28/08/2024.
In ogni caso, non risulta in alcun modo tempestivamente impugnato tramite querela di falso quanto appresso indicato S ILE
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Bari. Rinuncia e condusione procedimento.
Si comunica acquisizione proc. n. 21684 del 26.5.2021 dela dipendente LO DA CPSI cat. D. con il quale la medesima ha comunicato la rinuncia al trasferimento in uscita verso codesta
SL
Venuto a mancare l'elemento essenziale del procedimento, lo stesso si ritiene concluso.
Distinti saluti.
Il Direttore della U.o.c. Dr.ssa Florjana Rosaci
pedition:
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Aziende Ospedalere "Complesso Ospedaliero Sen Giovanni-Addobreta Via dell'Amba Aradam 9.-00184 Roma Tel. (06)77051-Fax 77053263-CF. PVA 04735061006- Cod Aviti 85112 LR. Lazio 15.05.94, n. 18-D.G.R. lazio 30.06.94, .5163
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Da: aosga@pec.hsangiovanni.roma. giovedì 27 maggio 2021 09:34 Inviato: agrumobilita.aslbari@pec.rupar.pugliait, d.sampaolo@pec.it Oggetto: dipendente CPSI LO LA trasferimento verso SL di Bari - Rinuncia e conclusione procedimento. sampaolo.pdf, stampa ADOHSG 2021,0021826.pdf Allegati:
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Estremi del Documento Allegato:
Documento num. 11020900-2021-2369 del 27/05/2021 09:27
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Parimenti infondati sono anche gli altri motivi di appello giacché non ha trovato specifica censura il rilievo del Tribunale secondo cui "Diversamente da quanto sostenuto dalla Pt_1 , non è necessaria alcuna accettazione da parte dell'ente di assegnazione, soprattutto nella fase antecedente la costituzione del rapporto con quest'ultima."
Inoltre, va precisato che nel merito della procedura di mobilità, anche prescindendo dalla rinuncia, comunque senza dubbio riferibile all'odierna appellante (e in ogni caso dalla stessa taciuta fino al disvelamento della medesima da parte della azienda convenuta) ella nulla ha dedotto in modo specifico circa l'eventuale inosservanza di normativa di riferimento che l'amministrazione avrebbe posto in essere in suo danno.
Ne consegue che l'appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata e rigetto dell'originaria domanda.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dà atto sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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