Art. 1.
E' estesa al cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400 .
E' estesa al cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400 .