Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1952, n. 2991
Articolo 2
Versione
28 gennaio 1953
Art. 1.
E' estesa al cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400 .
Entrata in vigore il 28 gennaio 1953