Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9390-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 7 febbraio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 9390/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Ni-
cola Schirò per NI PP e l'avv. Giuseppe Sarullo, per CP_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:20, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9390/2022 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
PP NI ( ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Nicola Schirò per procura Email_1
in calce all'atto di citazione;
- attore -
E
( , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sarullo (
[...]
per procura allegata alla comparsa di costituzione e rispo- Email_2
sta;
- convenuta -
Oggetto: rimborso somme – risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
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Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da PP NI e, per l'effetto,
condanna al pagamento in favore di PP NI CP_1
della somma di € 41.071,30 oltre interessi come precisati in moti-
vazione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1
PP NI che si liquidano in complessivi € 4.327,00 di cui
€ 518,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso professionale, ol-
tre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di CP_1
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, PP NI – premesso di avere avuto in concessione con contratto del 10 marzo 2015, da (poi , Controparte_2 CP_1
“l'uso del Punto Vendita di prodotti petroliferi sito nella Contrada Fuisa di
Contessa Entellina (PA) al fine di rivendere, attraverso lo stesso, prodotti
petroliferi della medesima …[e di avere acquistato con] … Controparte_2
contratto di fornitura del 10.03.2015, … fino al 20.09.2018, presso
[...]
poi i carburanti (benzina senza piombo e gasolio) CP_2 CP_1
destinati ad essere rivenduti presso il Punto Vendita sito in Contessa Entel-
lina (PA), c.da Fuisa - ha chiesto, a seguito di riconsegna del punto vendi-
ta avvenuto in data 4 ottobre 2018, la condanna di al pagamen- CP_1
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to delle somme allo stesso spettanti “a titolo di rimborso dei cali di giacen-
za, rimborso dei cali di trasporto, bonus di fine gestione … e rimborso fattu-
ra … del 18.10.2016” oltre al “risarcimento del danno da calo delle Pt_1
vendite e da cessazione attività per applicazione di prezzo non concorren-
ziale rispetto ai 3 PP. VV. limitrofi”, da determinare in via equitativa [cfr. atto di citazione, pag. 5 e 6].
❖❖❖
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di proce-
dibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n.
162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc.
17, produzione parte attrice].
❖❖❖
Tanto premesso, al fine di vagliare la fondatezza delle domande di par-
te attrice è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, e ciò in consi-
derazione della notevole specificità della materia, la cui trattazione richie-
de il possesso di peculiari cognizioni tecniche.
Orbene, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio - presa visione della documentazione in atti e dopo aver effettuato tutti gli accertamenti rite-
nuti necessari – ha concluso, dopo avere puntualmente indicato le moda-
lità di calcolo utilizzate per gli accertamenti e le valutazioni effettuate, che
“Alla luce delle verifiche sulla documentazione in atti, e sulla scorta dei cal-
coli effettuati (meglio descritti nel corpo della relazione), “[…] gli importi do-
vuti all'attore PP NI […]”, ammontano complessivamente a €
41.071.30 … [di cui] Cali di giacenza 5.993,51 Cali di Trasporto 117,89
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Bonus Fine Gestione 3.873,48 Danno derivante dal calo delle vendite
12.512,78 Danno da cessazione attività 17.813,34 Rimborso costi attiva-
zione contatore 760,30” [cfr. relazione peritale dott.ssa pag. 22]. Pt_1 Persona_1
A tali conclusioni questo giudice ritiene di aderire avendo il CTU moti-
vato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto)
in modo rigoroso ed esaustivo.
A fronte di ciò, parte convenuta, costituitasi tardivamente, non ha for-
nito alcuna prova contraria.
La stessa ha, invero, affermato che “l'attore ha omesso di fornire la pro-
va dei cali di carburante limitandosi ad imbastire numeri, per
l'incontrollabile complessivo importo di € 6.013,50, che non sono stati ac-
certati in contraddittorio fra le parti e che quindi non sono opponibili
all'odierna parte concludente”, contestando, sulla base della “giurispru-
denza formatasi in materia”, le valutazioni e le conclusioni del Consulente
tecnico d'ufficio ed evidenziando che, a tutto concedere, il rimborso al pagamento dei cali ammessi dalla legge e cioè quelli previsti dalla Tabella
A allegata al D.M. 13/01/2000 n. 55.
Tali considerazioni sono rimaste però prive di valido supporto probato-
rio dal momento che parte convenuta (costituitasi soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni), si è limitata a contestare le conclusioni del Consulente d'ufficio senza chiedere di accertare la fondatezza delle proprie allegazioni né si è preoccupata di fornirne prova (per esempio, al-
legando una perizia di parte o chiedendo un richiamo del Consulente al quale sottoporre le proprie contestazioni e ottenere così, in contradditto-
rio, gli eventuali necessari chiarimenti).
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Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pertanto, essendo ri-
sultata fondata la domanda formulata da parte attrice, la convenuta
[...]
va condannata al pagamento in favore di PP NI della CP_1
complessiva somma di € 41.071,30.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dal giorno
1 luglio 2022 – data di notifica dell'atto di citazione [cfr. produzione parte attri-
ce] – e fino al soddisfo.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., la convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali CP_1
sostenute da parte attrice.
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri intro-
dotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
26.001 a € 52.000,00) i parametri minimi in considerazione del grado di complessità della controversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attore –
vanno poste, in via definitiva, a carico della convenuta CP_1
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 7 febbraio 2025
Il Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
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con firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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