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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1369 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...], il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Salvaggio, giusta procura in atti attrice contro
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Gianluca Fanara, giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: scioglimento della comunione ereditaria e ordinaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
premettendo di essere comproprietaria unitamente alla sorella
[...]
, di un fabbricato di antichissima costruzione, sito in Canicattì, in via CP_1
Bellini, 91 ( in catasto al foglio 55, part. 1898, sub. 2) per averlo ereditato nella quota di 111/1000 dai propri genitori, e e Controparte_2 Persona_1 dal fratello, , e in parte, nella quota di 777/1000 per averlo Parte_2
acquistato dai restanti eredi, giusta contratto di compravendita del 18 ottobre
2018, ha convenuto in giudizio la sorella , al fine di ottenere Controparte_1
lo scioglimento della comunione esistente sul predetto immobile, chiedendone l'attribuzione per intero, nonché la condanna della sorella al pagamento di € 150,00 per indennità di occupazione dell'immobile dal 27 dicembre 2014 sino all'effettivo rilascio.
Costituitasi con comparsa depositata il 22 dicembre 2020, Controparte_1
non si è opposta alla domanda di scioglimento della comunione, ma ha chiesto in via riconvenzionale l'attribuzione dell'immobile per intero alla stessa e ha contestato la domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione, evidenziando di aver messo sempre a disposizione le chiavi dell'immobile e negando di averne impedito l'accesso.
Nel corso del procedimento la medesima convenuta ha dichiarato di rinunciare all'istanza di attribuzione del compendio ereditario.
La causa, istruita con produzione documentale, con l'espletamento della prova orale e con ctu tecnica, all'udienza del 6 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va osservato che dalla documentazione in atti emerge che oggetto della comunione, in parte ereditaria e in parte ordinaria, tra le parti in causa è l'immobile sito in
Canicattì, in via Vincenzo Bellini, 91 ( identificato in catasto al foglio 55, part. 1898, sub. 2) di proprietà per la quota di 889/1000 di e Parte_1
per la quota di 111/1000 di . Controparte_1 Tanto chiarito, occorre richiamare la relazione di consulenza redatta dal geom. depositata il 4 novembre 2022 – sufficientemente motivata Per_2
e perciò condivisa da questo Tribunale – nella quale il ctu ha accertato che, per la sua consistenza e per le sue caratteristiche tecniche, il bene immobile in questione non è comodamente divisibile in due parti ( cfr. relazione di ctu pag. 9: “ Il fabbricato in questione costituisce di fatto una unità immobiliare impossibile da dividere per via delle anguste dimensioni e perché sarebbe molto complicato realizzare due unità abitative complete di cucina, servizi, camera in cosi poca superficie utile. Solo rimanendo intero il fabbricato può essere abitabile lasciando invariate le destinazioni dei locali. Difficile immaginare due piccoli locali di appena mq 17,00 circa, completi di cucina, servizi e camera. Si potrebbe ipotizzare una divisione creando due locali deposito uno a piano terra e uno primo piano servito dalla scala esistente con l'accesso esclusivo sia per il piano terra che per il primo piano. Tutto questo risulterebbe molto dispendioso per la realizzazione e la ristrutturazione di due locali ad uso deposito di cosi modeste dimensioni, considerate le spese tecniche, urbanistiche e catastali. La divisione appare ancora più sconsigliata dal fatto che si è in centro storico dove non tutti gli interventi sono realizzabili e che il valore economico degli immobili appare estremamente basso e poco richiesto per queste tipologie. Impensabile un ampliamento in verticale vietato dal P.R.G”.).
Detto bene è stato stimato dal ctu, il quale ha valutato l'immobile nella complessiva somma di € 10.000, cui le parti non hanno mosso osservazioni.
Orbene, a questo punto, acclarata la non divisibilità dell'immobile in questione, merita accoglimento l'unica istanza di attribuzione avanzata dall'attrice ( stante la rinuncia della convenuta), essendo tra l'altro proveniente dalla quotista di maggioranza e idonea ad evitare la vendita all'incanto, che comporterebbe ulteriori costi per le parti in causa, del tutto inopportuni. Pertanto, va accolta la domanda di attribuzione avanzata da Parte_1
previa corresponsione del conguaglio pari ad euro 1110 in favore di
[...]
. Controparte_1
Venendo, adesso, alla domanda di condanna avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta a corrispondere la quota parte dei frutti civili degli immobili, si osserva quanto segue.
Va premesso che i beni comuni possano essere legittimamente utilizzati da parte del singolo comunista anche in modo più intenso rispetto agli altri, con l'unico limite di non alterare il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari
(art. 1102 c.c.). Al singolo condomino, dunque, è fatto divieto soltanto di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di impedire agli altri condomini di fare pari uso della cosa laddove lo richiedano (Cass. n. 8119/2004 e Cass. n. 23448/2012).
Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo. In altri termini, colui che utilizza in modo esclusivo il bene comune non è tenuto, per ciò solo, a rimborsare agli altri condividenti i frutti percetti, ma dovrà farlo allorché costoro gli abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta: da quel momento egli è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile, i quali, "hanno la funzione di corrispettivo del godimento del bene utilizzato in via esclusiva da un comproprietario e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone di mercato" (Cass. n. 5504 del 2012). Muovendo da tali premesse teoriche deve, allora, rilevarsi che, nel caso che ci occupa, l'attrice non ha provato il possesso esclusivo del bene da parte della sorella , né tanto meno ha dimostrato di aver richiesto a Controparte_1
quest'ultima la possibilità di farne parimenti uso e che la stessa lo abbia impedito.
Peraltro, tale assunto è stato smentito nel corso del giudizio, atteso che la convenuta ha dimostrato che la chiave di accesso dell'immobile è stata nella disponibilità dell'attrice ( cfr. verbale di udienza del 15 dicembre 2023 esame di : “ Preciso che lo ricordo perché intanto ogni anno la sig.ra Controparte_3 [...]
mi lasciava le chiavi prima di partire per la Francia e poi proprio quell'anno io CP_1
mi ero rivolta alla signora dicendole di prendere le chiavi, ma lei mi ha CP_4
risposto: “lascia stare tutto così, come stanno le cose”, e non ha voluto le chiavi”).
Per tali ragioni, la domanda di condanna va disattesa.
Ora, per quanto concerne le spese del giudizio, va osservato che, nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, pertanto, vanno interamente compensate fra le parti. In ordine alla restante domanda di condanna ai frutti le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori tra i minini e i medi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto della non complessità delle difese, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di ciascuna parte in proporzione alla rispettiva quota nei rapporti interni e in solido nei confronti del ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, , definitivamente pronunziando, così definitivamente provvede: dispone lo scioglimento della comunione sul bene per cui è causa mediante attribuzione in favore di della proprietà della quota di Parte_1
111/1000 dell'immobile, sito in Canicattì, in via Bellini, 91, identificato in catasto al foglio 55, part. 1898, sub. 2, previa corresponsione del conguaglio di euro 1110,00 in favore di;
Controparte_1
rigetta ogni altra domanda;
compensa le spese di lite in relazione alla domanda di divisione;
in relazione all'ulteriore domanda, condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1500,00, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie;
pone le spese di c.t.u., gia liquidate, a carico di tutte le parti pro quota ereditaria nei rapporti interni e in solido nei confronti del c.t.u..
Così deciso in Agrigento, in data 30 marzo 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1369 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...], il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Salvaggio, giusta procura in atti attrice contro
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Gianluca Fanara, giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: scioglimento della comunione ereditaria e ordinaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
premettendo di essere comproprietaria unitamente alla sorella
[...]
, di un fabbricato di antichissima costruzione, sito in Canicattì, in via CP_1
Bellini, 91 ( in catasto al foglio 55, part. 1898, sub. 2) per averlo ereditato nella quota di 111/1000 dai propri genitori, e e Controparte_2 Persona_1 dal fratello, , e in parte, nella quota di 777/1000 per averlo Parte_2
acquistato dai restanti eredi, giusta contratto di compravendita del 18 ottobre
2018, ha convenuto in giudizio la sorella , al fine di ottenere Controparte_1
lo scioglimento della comunione esistente sul predetto immobile, chiedendone l'attribuzione per intero, nonché la condanna della sorella al pagamento di € 150,00 per indennità di occupazione dell'immobile dal 27 dicembre 2014 sino all'effettivo rilascio.
Costituitasi con comparsa depositata il 22 dicembre 2020, Controparte_1
non si è opposta alla domanda di scioglimento della comunione, ma ha chiesto in via riconvenzionale l'attribuzione dell'immobile per intero alla stessa e ha contestato la domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione, evidenziando di aver messo sempre a disposizione le chiavi dell'immobile e negando di averne impedito l'accesso.
Nel corso del procedimento la medesima convenuta ha dichiarato di rinunciare all'istanza di attribuzione del compendio ereditario.
La causa, istruita con produzione documentale, con l'espletamento della prova orale e con ctu tecnica, all'udienza del 6 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va osservato che dalla documentazione in atti emerge che oggetto della comunione, in parte ereditaria e in parte ordinaria, tra le parti in causa è l'immobile sito in
Canicattì, in via Vincenzo Bellini, 91 ( identificato in catasto al foglio 55, part. 1898, sub. 2) di proprietà per la quota di 889/1000 di e Parte_1
per la quota di 111/1000 di . Controparte_1 Tanto chiarito, occorre richiamare la relazione di consulenza redatta dal geom. depositata il 4 novembre 2022 – sufficientemente motivata Per_2
e perciò condivisa da questo Tribunale – nella quale il ctu ha accertato che, per la sua consistenza e per le sue caratteristiche tecniche, il bene immobile in questione non è comodamente divisibile in due parti ( cfr. relazione di ctu pag. 9: “ Il fabbricato in questione costituisce di fatto una unità immobiliare impossibile da dividere per via delle anguste dimensioni e perché sarebbe molto complicato realizzare due unità abitative complete di cucina, servizi, camera in cosi poca superficie utile. Solo rimanendo intero il fabbricato può essere abitabile lasciando invariate le destinazioni dei locali. Difficile immaginare due piccoli locali di appena mq 17,00 circa, completi di cucina, servizi e camera. Si potrebbe ipotizzare una divisione creando due locali deposito uno a piano terra e uno primo piano servito dalla scala esistente con l'accesso esclusivo sia per il piano terra che per il primo piano. Tutto questo risulterebbe molto dispendioso per la realizzazione e la ristrutturazione di due locali ad uso deposito di cosi modeste dimensioni, considerate le spese tecniche, urbanistiche e catastali. La divisione appare ancora più sconsigliata dal fatto che si è in centro storico dove non tutti gli interventi sono realizzabili e che il valore economico degli immobili appare estremamente basso e poco richiesto per queste tipologie. Impensabile un ampliamento in verticale vietato dal P.R.G”.).
Detto bene è stato stimato dal ctu, il quale ha valutato l'immobile nella complessiva somma di € 10.000, cui le parti non hanno mosso osservazioni.
Orbene, a questo punto, acclarata la non divisibilità dell'immobile in questione, merita accoglimento l'unica istanza di attribuzione avanzata dall'attrice ( stante la rinuncia della convenuta), essendo tra l'altro proveniente dalla quotista di maggioranza e idonea ad evitare la vendita all'incanto, che comporterebbe ulteriori costi per le parti in causa, del tutto inopportuni. Pertanto, va accolta la domanda di attribuzione avanzata da Parte_1
previa corresponsione del conguaglio pari ad euro 1110 in favore di
[...]
. Controparte_1
Venendo, adesso, alla domanda di condanna avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta a corrispondere la quota parte dei frutti civili degli immobili, si osserva quanto segue.
Va premesso che i beni comuni possano essere legittimamente utilizzati da parte del singolo comunista anche in modo più intenso rispetto agli altri, con l'unico limite di non alterare il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari
(art. 1102 c.c.). Al singolo condomino, dunque, è fatto divieto soltanto di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di impedire agli altri condomini di fare pari uso della cosa laddove lo richiedano (Cass. n. 8119/2004 e Cass. n. 23448/2012).
Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo. In altri termini, colui che utilizza in modo esclusivo il bene comune non è tenuto, per ciò solo, a rimborsare agli altri condividenti i frutti percetti, ma dovrà farlo allorché costoro gli abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta: da quel momento egli è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile, i quali, "hanno la funzione di corrispettivo del godimento del bene utilizzato in via esclusiva da un comproprietario e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone di mercato" (Cass. n. 5504 del 2012). Muovendo da tali premesse teoriche deve, allora, rilevarsi che, nel caso che ci occupa, l'attrice non ha provato il possesso esclusivo del bene da parte della sorella , né tanto meno ha dimostrato di aver richiesto a Controparte_1
quest'ultima la possibilità di farne parimenti uso e che la stessa lo abbia impedito.
Peraltro, tale assunto è stato smentito nel corso del giudizio, atteso che la convenuta ha dimostrato che la chiave di accesso dell'immobile è stata nella disponibilità dell'attrice ( cfr. verbale di udienza del 15 dicembre 2023 esame di : “ Preciso che lo ricordo perché intanto ogni anno la sig.ra Controparte_3 [...]
mi lasciava le chiavi prima di partire per la Francia e poi proprio quell'anno io CP_1
mi ero rivolta alla signora dicendole di prendere le chiavi, ma lei mi ha CP_4
risposto: “lascia stare tutto così, come stanno le cose”, e non ha voluto le chiavi”).
Per tali ragioni, la domanda di condanna va disattesa.
Ora, per quanto concerne le spese del giudizio, va osservato che, nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, pertanto, vanno interamente compensate fra le parti. In ordine alla restante domanda di condanna ai frutti le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori tra i minini e i medi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto della non complessità delle difese, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di ciascuna parte in proporzione alla rispettiva quota nei rapporti interni e in solido nei confronti del ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, , definitivamente pronunziando, così definitivamente provvede: dispone lo scioglimento della comunione sul bene per cui è causa mediante attribuzione in favore di della proprietà della quota di Parte_1
111/1000 dell'immobile, sito in Canicattì, in via Bellini, 91, identificato in catasto al foglio 55, part. 1898, sub. 2, previa corresponsione del conguaglio di euro 1110,00 in favore di;
Controparte_1
rigetta ogni altra domanda;
compensa le spese di lite in relazione alla domanda di divisione;
in relazione all'ulteriore domanda, condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1500,00, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie;
pone le spese di c.t.u., gia liquidate, a carico di tutte le parti pro quota ereditaria nei rapporti interni e in solido nei confronti del c.t.u..
Così deciso in Agrigento, in data 30 marzo 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44