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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6053/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6053/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALSAMO TERESA, PA P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ATENEA 123 92100 AGRIGENTO presso il difensore avv.
BALSAMO TERESA
ATTORE OPPONENTE contro
(già ON ONroparte_2
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORIO ROBERTO, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in VIA MORETTO 67 BRESCIA presso il difensore avv. GORIO ROBERTO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per PA
“VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'opposizione esperita cosi statuire:
Preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria proposta da oggi , nei confronti della Società ONroparte_2 Parte_2
Leoplast srl;
Nel merito,
1 -Revocare o/annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare nulla è dovuto dall'odierna società opponente alla società Parte_2
(già e , e per essa alla Curatela del
[...] ONroparte_3 ONroparte_2 fallimento, parte opposta, per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere o/rigettare le domande tutte così formulate nel decreto ingiuntivo;
In via riconvenzionale,
- Condannare la società , (già e Parte_2 ONroparte_3 [...]
, e per essa la Curatela del Fallimento, alla refusione delle spese sostenute dal ONroparte_2
sig. , n.q. di L.R.P.T. della società così come specificato in parte Parte_3 PA
motiva ed in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Condannare per lite temeraria per responsabilità aggravata e lite temeraria ex art 96 comma 3,
c.p.c., così come specificato in parte motiva ed in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Per il (già : ON ONroparte_2
“In via pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità delle domande di condanna riproposte nei confronti della fallita.
In via principale: respingersi ogni avversa domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, condannarsi
l'opponente, per tutti i titoli dedotti, al pagamento dell'importo di Euro 13.925,74 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002.
In ogni caso: spese e compenso professionale rifusi a favore del ” ON
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il PA ONroparte_2
decreto ingiuntivo n. 1558/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento dell'importo di euro 13.925,74, oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura, a fronte del mancato pagamento a saldo del “ONratto GOLD per la redazione di perizia per anomalie tecniche e vizi
2 giuridici di Atti esattivi dell'agente della riscossione – Atti esattivi e cartelle esattoriali” sottoscritto tra le parti, con annesso piano di rateizzazione.
Ha dedotto l'infondatezza del credito e, in particolare, l'inadempimento contrattuale della controparte;
ha esposto che nessuna somma è dovuta all'opposta in quanto la stessa, incaricata della redazione di due perizie per anomalie tecniche e vizi giuridici su atti esecutivi dell'agente della riscossione in forza del contratto suddetto, non ha mai eseguito la prestazione contrattuale, evidenziando, inoltre, per quanto riguarda il quantum debeatur, che la stessa, nel calcolo del credito azionato, ha incluso cartelle esattoriali già oggetto di opposizione.
L'opponente ha altresì dedotto l'interruzione unilaterale del rapporto contrattuale da parte dell'opposta, derivante sia dall'inesistenza delle perizie econometriche e del parere motivato, sia dall'istanza di fallimento proposta da nei confronti di dieci ONroparte_2 PA
mesi dopo la sottoscrizione del contratto e prima della scadenza del piano di rateizzazione, rilevando che l'istanza è stata poi rigettata dal Tribunale di Agrigento.
Ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare la dichiarazione dell'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria, nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione che nulla è dovuto alla controparte e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta alla refusione delle spese sostenute per la causa relativa al e per lite CP_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. si è costituita contestando integralmente l'atto di opposizione, esponendo ONroparte_2 in primo luogo che la formula contrattuale scelta dall'opponente, denominata “GOLD”, non prevedeva l'immediata consegna della perizia, e deducendo altresì il mancato pagamento dell'opponente delle rate pattuite, che rappresentavano il prezzo della perizia stessa.
Ha dedotto, inoltre, l'esistenza di un accordo transattivo stipulato tra le parti al fine di dirimere bonariamente la controversia instaurata a seguito dell'istanza di fallimento, con cui PA
si è impegnata a corrispondere la somma onnicomprensiva di euro 13.500,00 tramite acconto per assegno bancario e titolo cambiario bollato;
ha rilevato che, tuttavia, non ha PA
rispettato le scadenze apposte ai titoli di credito.
Ha altresì contestato l'eccezione di inadempimento, sia perché non era prevista la contestualità delle prestazioni, per le quali erano stati stabili termini differenti, sia perché l'opponente non ha consegnato la documentazione necessaria per redigere le perizie.
3 Ha infine concluso richiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande avversarie, con conseguente conferma del decreto opposto, nonché la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza in data 14.03.2022 il g.o.p. – in temporanea sostituzione di questo Giudice – ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.06.24.
Con decreto in data 12.01.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento di (già , e ON ONroparte_2
successivamente, la causa è stata riassunta su istanza di PA
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito ON
l'improcedibilità delle domande attoree nei confronti del;
in particolare, ha dedotto CP_1 che la richiesta di condanna al pagamento dell'asserito credito dell'opponente nonché al risarcimento del danno devono essere proposte in sede concorsuale e nel rispetto del rito speciale di cui agli artt. 93 e ss. della legge fallimentare.
Ha dedotto altresì l'infondatezza nel merito dell'opposizione, riportandosi integralmente agli atti difensivi già depositati dalla società in bonis.
All'udienza del 6.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Deve osservarsi, in primo luogo, che le domande proposte in via riconvenzionale da PA
nei confronti del sono affidate alla cognizione
[...] ON
del giudice fallimentare e sono, pertanto, improcedibili in questa sede.
Come è noto, a seguito della dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 24 L. Fall. il Tribunale fallimentare diviene competente a conoscere di tutte le azioni che derivano dal fallimento;
si impone l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo, che determina il necessario trasferimento nella sede speciale di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali. Ne consegue che il giudice, al quale sia chiesto in sede ordinaria l'accertamento di
4 un diritto di credito contro la massa fallimentare, deve dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito.
[... Alla luce di quanto osservato, l'intervenuto fallimento in corso di causa di ON
, cui è seguita la riassunzione del giudizio da parte dell'attore opponente, ha reso Parte_2
improcedibile ogni domanda riconvenzionale formulata da nei confronti del PA
, stante la competenza funzionale del Tribunale ON
Fallimentare di Brescia a decidere di tutte le azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24
l.fall.; fra queste, d'altra parte, debbono intendersi ricomprese tutte le domande che “comunque incidono sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass. n. 17388/07; cfr. anche Cass. S.U.
23077/04).
Ed invero, qualora a seguito della dichiarazione di fallimento la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del soggetto poi fallito coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis.
Alcuna dichiarazione di tale contenuto è stata fatta dall'opponente nel presente giudizio al momento della estensione del contraddittorio nei confronti del , a seguito della CP_1 riassunzione del giudizio;
anzi, l'attore nelle conclusioni formulate ha espressamente richiesto la condanna del . CP_1
Alla luce dei principi richiamati deve essere pertanto dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda riconvenzionale formulata da nei confronti del PA ON
.
[...]
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente
5 spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n.
17371/2003).
Ciò premesso, deve ritenersi provata la conclusione tra le parti di un “ONratto GOLD per la redazione di perizia per anomalie tecniche e vizi giuridici di Atti esattivi dell'agente della riscossione – Atti esattivi e cartelle esattoriali” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio), con il quale PA si è impegnata al pagamento dell'importo di euro 12.480,00 IVA inclusa, secondo le
[...] modalità di pagamento indicate nell'Allegato 1 B, con cui la società opponente ha richiesto la rateizzazione del predetto importo, mediante il pagamento di 24 rate mensili ciascuno dell'importo di euro 514,35 IVA inclusa, con data di pagamento della prima rata al 30° giorno successivo a quello di conclusione del contratto.
È altresì pacifico che l'opponente abbia provveduto a effettuare solo il versamento della prima rata e non anche delle successive, secondo le scadenze pattuite, rendendosi così inadempiente alla prestazione sulla stessa contrattualmente gravante.
ON ha eccepito l'inadempimento di per non avere essa redatto né consegnato la PA
perizia contrattualmente prevista alla società opponente.
Tale contestazione risulta infondata, atteso che non era stata pattuita contrattualmente l'obbligazione di consegna della perizia entro una certa data e che la stessa non ha PA
ON provato di aver provveduto a inoltrare a la documentazione necessaria.
Secondo quanto previsto dall'Allegato B, già richiamato, è stato contrattualmente pattuito che “in ipotesi di mancato pagamento anche di una sola delle rate qui concordate il cliente decadrà
“ipso iure” e senza necessità di comunicazione, dal beneficio del termine dovendosi intendere il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, come grave inadempimento (…) essendo tutti i termini di scadenza pattuiti da considerarsi essenziali. Nell'ipotesi di cui sopra il cliente si ON obbliga fin d'ora a pagare immediatamente ad senza eccezione alcuna, la somma ancora dovuta al momento dell'inadempimento maggiorata di interessi moratori nella misura del D.Lgs
231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'inadempimento” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
A fronte di tali previsioni contrattuali, il pacifico inadempimento dell'opponente al pagamento del compenso pattuito ha determinato la decadenza dell'opponente dal beneficio del termine e l'obbligo per di corrispondere l'intero importo dovuto, maggiorato di interessi PA
6 moratori nella misura di cui al d. lgs. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'inadempimento.
Deve osservarsi, inoltre, che l'opposta ha altresì allegato di avere raggiunto un accordo transattivo con l'opponente, a seguito della proposizione dell'istanza di fallimento di PA
ON da parte di accordo in relazione al quale sono stati rilasciati in favore di
[...]
[...]
un assegno bancario per euro 2.500,00, a firma di , legale ONroparte_2 Parte_3
rappresentante di (poi risultato privo di provvista) e un titolo cambiario per PA
l'importo di euro 11.000,00, dal terzo garante (cfr. doc. 3 fasc. convenuta opposta). Persona_1
Sul punto l'opponente nulla ha dedotto o contestato, limitandosi a dedurre l'inadempimento della controparte e a insistere nelle domande riconvenzionali formulate.
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non ha fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore della causa, dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta) e della scarsa complessità delle questioni trattate, le spese sono liquidate – con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nelle note spese di parte opposta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in applicazione dei criteri poc'anzi indicati – in complessivi euro
4.300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta opposta deve intendersi rinunciata, non essendo stata riproposta nelle conclusioni precisate dal , né si ravvisa la CP_1 sussistenza dei presupposti per procedersi d'ufficio ad una pronuncia ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
7 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto PA
ingiuntivo n. 1558/2021 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia, decreto già dichiarato esecutivo;
- condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dichiara improcedibili le domande riconvenzionali formulate da nei PA
confronti del . CP_1 ON
Brescia, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6053/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALSAMO TERESA, PA P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ATENEA 123 92100 AGRIGENTO presso il difensore avv.
BALSAMO TERESA
ATTORE OPPONENTE contro
(già ON ONroparte_2
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORIO ROBERTO, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in VIA MORETTO 67 BRESCIA presso il difensore avv. GORIO ROBERTO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per PA
“VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'opposizione esperita cosi statuire:
Preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria proposta da oggi , nei confronti della Società ONroparte_2 Parte_2
Leoplast srl;
Nel merito,
1 -Revocare o/annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare nulla è dovuto dall'odierna società opponente alla società Parte_2
(già e , e per essa alla Curatela del
[...] ONroparte_3 ONroparte_2 fallimento, parte opposta, per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere o/rigettare le domande tutte così formulate nel decreto ingiuntivo;
In via riconvenzionale,
- Condannare la società , (già e Parte_2 ONroparte_3 [...]
, e per essa la Curatela del Fallimento, alla refusione delle spese sostenute dal ONroparte_2
sig. , n.q. di L.R.P.T. della società così come specificato in parte Parte_3 PA
motiva ed in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Condannare per lite temeraria per responsabilità aggravata e lite temeraria ex art 96 comma 3,
c.p.c., così come specificato in parte motiva ed in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Per il (già : ON ONroparte_2
“In via pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità delle domande di condanna riproposte nei confronti della fallita.
In via principale: respingersi ogni avversa domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, condannarsi
l'opponente, per tutti i titoli dedotti, al pagamento dell'importo di Euro 13.925,74 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002.
In ogni caso: spese e compenso professionale rifusi a favore del ” ON
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il PA ONroparte_2
decreto ingiuntivo n. 1558/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento dell'importo di euro 13.925,74, oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura, a fronte del mancato pagamento a saldo del “ONratto GOLD per la redazione di perizia per anomalie tecniche e vizi
2 giuridici di Atti esattivi dell'agente della riscossione – Atti esattivi e cartelle esattoriali” sottoscritto tra le parti, con annesso piano di rateizzazione.
Ha dedotto l'infondatezza del credito e, in particolare, l'inadempimento contrattuale della controparte;
ha esposto che nessuna somma è dovuta all'opposta in quanto la stessa, incaricata della redazione di due perizie per anomalie tecniche e vizi giuridici su atti esecutivi dell'agente della riscossione in forza del contratto suddetto, non ha mai eseguito la prestazione contrattuale, evidenziando, inoltre, per quanto riguarda il quantum debeatur, che la stessa, nel calcolo del credito azionato, ha incluso cartelle esattoriali già oggetto di opposizione.
L'opponente ha altresì dedotto l'interruzione unilaterale del rapporto contrattuale da parte dell'opposta, derivante sia dall'inesistenza delle perizie econometriche e del parere motivato, sia dall'istanza di fallimento proposta da nei confronti di dieci ONroparte_2 PA
mesi dopo la sottoscrizione del contratto e prima della scadenza del piano di rateizzazione, rilevando che l'istanza è stata poi rigettata dal Tribunale di Agrigento.
Ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare la dichiarazione dell'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria, nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione che nulla è dovuto alla controparte e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta alla refusione delle spese sostenute per la causa relativa al e per lite CP_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. si è costituita contestando integralmente l'atto di opposizione, esponendo ONroparte_2 in primo luogo che la formula contrattuale scelta dall'opponente, denominata “GOLD”, non prevedeva l'immediata consegna della perizia, e deducendo altresì il mancato pagamento dell'opponente delle rate pattuite, che rappresentavano il prezzo della perizia stessa.
Ha dedotto, inoltre, l'esistenza di un accordo transattivo stipulato tra le parti al fine di dirimere bonariamente la controversia instaurata a seguito dell'istanza di fallimento, con cui PA
si è impegnata a corrispondere la somma onnicomprensiva di euro 13.500,00 tramite acconto per assegno bancario e titolo cambiario bollato;
ha rilevato che, tuttavia, non ha PA
rispettato le scadenze apposte ai titoli di credito.
Ha altresì contestato l'eccezione di inadempimento, sia perché non era prevista la contestualità delle prestazioni, per le quali erano stati stabili termini differenti, sia perché l'opponente non ha consegnato la documentazione necessaria per redigere le perizie.
3 Ha infine concluso richiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande avversarie, con conseguente conferma del decreto opposto, nonché la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza in data 14.03.2022 il g.o.p. – in temporanea sostituzione di questo Giudice – ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.06.24.
Con decreto in data 12.01.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento di (già , e ON ONroparte_2
successivamente, la causa è stata riassunta su istanza di PA
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito ON
l'improcedibilità delle domande attoree nei confronti del;
in particolare, ha dedotto CP_1 che la richiesta di condanna al pagamento dell'asserito credito dell'opponente nonché al risarcimento del danno devono essere proposte in sede concorsuale e nel rispetto del rito speciale di cui agli artt. 93 e ss. della legge fallimentare.
Ha dedotto altresì l'infondatezza nel merito dell'opposizione, riportandosi integralmente agli atti difensivi già depositati dalla società in bonis.
All'udienza del 6.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Deve osservarsi, in primo luogo, che le domande proposte in via riconvenzionale da PA
nei confronti del sono affidate alla cognizione
[...] ON
del giudice fallimentare e sono, pertanto, improcedibili in questa sede.
Come è noto, a seguito della dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 24 L. Fall. il Tribunale fallimentare diviene competente a conoscere di tutte le azioni che derivano dal fallimento;
si impone l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo, che determina il necessario trasferimento nella sede speciale di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali. Ne consegue che il giudice, al quale sia chiesto in sede ordinaria l'accertamento di
4 un diritto di credito contro la massa fallimentare, deve dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito.
[... Alla luce di quanto osservato, l'intervenuto fallimento in corso di causa di ON
, cui è seguita la riassunzione del giudizio da parte dell'attore opponente, ha reso Parte_2
improcedibile ogni domanda riconvenzionale formulata da nei confronti del PA
, stante la competenza funzionale del Tribunale ON
Fallimentare di Brescia a decidere di tutte le azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24
l.fall.; fra queste, d'altra parte, debbono intendersi ricomprese tutte le domande che “comunque incidono sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass. n. 17388/07; cfr. anche Cass. S.U.
23077/04).
Ed invero, qualora a seguito della dichiarazione di fallimento la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del soggetto poi fallito coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis.
Alcuna dichiarazione di tale contenuto è stata fatta dall'opponente nel presente giudizio al momento della estensione del contraddittorio nei confronti del , a seguito della CP_1 riassunzione del giudizio;
anzi, l'attore nelle conclusioni formulate ha espressamente richiesto la condanna del . CP_1
Alla luce dei principi richiamati deve essere pertanto dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda riconvenzionale formulata da nei confronti del PA ON
.
[...]
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente
5 spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n.
17371/2003).
Ciò premesso, deve ritenersi provata la conclusione tra le parti di un “ONratto GOLD per la redazione di perizia per anomalie tecniche e vizi giuridici di Atti esattivi dell'agente della riscossione – Atti esattivi e cartelle esattoriali” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio), con il quale PA si è impegnata al pagamento dell'importo di euro 12.480,00 IVA inclusa, secondo le
[...] modalità di pagamento indicate nell'Allegato 1 B, con cui la società opponente ha richiesto la rateizzazione del predetto importo, mediante il pagamento di 24 rate mensili ciascuno dell'importo di euro 514,35 IVA inclusa, con data di pagamento della prima rata al 30° giorno successivo a quello di conclusione del contratto.
È altresì pacifico che l'opponente abbia provveduto a effettuare solo il versamento della prima rata e non anche delle successive, secondo le scadenze pattuite, rendendosi così inadempiente alla prestazione sulla stessa contrattualmente gravante.
ON ha eccepito l'inadempimento di per non avere essa redatto né consegnato la PA
perizia contrattualmente prevista alla società opponente.
Tale contestazione risulta infondata, atteso che non era stata pattuita contrattualmente l'obbligazione di consegna della perizia entro una certa data e che la stessa non ha PA
ON provato di aver provveduto a inoltrare a la documentazione necessaria.
Secondo quanto previsto dall'Allegato B, già richiamato, è stato contrattualmente pattuito che “in ipotesi di mancato pagamento anche di una sola delle rate qui concordate il cliente decadrà
“ipso iure” e senza necessità di comunicazione, dal beneficio del termine dovendosi intendere il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, come grave inadempimento (…) essendo tutti i termini di scadenza pattuiti da considerarsi essenziali. Nell'ipotesi di cui sopra il cliente si ON obbliga fin d'ora a pagare immediatamente ad senza eccezione alcuna, la somma ancora dovuta al momento dell'inadempimento maggiorata di interessi moratori nella misura del D.Lgs
231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'inadempimento” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
A fronte di tali previsioni contrattuali, il pacifico inadempimento dell'opponente al pagamento del compenso pattuito ha determinato la decadenza dell'opponente dal beneficio del termine e l'obbligo per di corrispondere l'intero importo dovuto, maggiorato di interessi PA
6 moratori nella misura di cui al d. lgs. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'inadempimento.
Deve osservarsi, inoltre, che l'opposta ha altresì allegato di avere raggiunto un accordo transattivo con l'opponente, a seguito della proposizione dell'istanza di fallimento di PA
ON da parte di accordo in relazione al quale sono stati rilasciati in favore di
[...]
[...]
un assegno bancario per euro 2.500,00, a firma di , legale ONroparte_2 Parte_3
rappresentante di (poi risultato privo di provvista) e un titolo cambiario per PA
l'importo di euro 11.000,00, dal terzo garante (cfr. doc. 3 fasc. convenuta opposta). Persona_1
Sul punto l'opponente nulla ha dedotto o contestato, limitandosi a dedurre l'inadempimento della controparte e a insistere nelle domande riconvenzionali formulate.
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non ha fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore della causa, dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta) e della scarsa complessità delle questioni trattate, le spese sono liquidate – con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nelle note spese di parte opposta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in applicazione dei criteri poc'anzi indicati – in complessivi euro
4.300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta opposta deve intendersi rinunciata, non essendo stata riproposta nelle conclusioni precisate dal , né si ravvisa la CP_1 sussistenza dei presupposti per procedersi d'ufficio ad una pronuncia ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
7 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto PA
ingiuntivo n. 1558/2021 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia, decreto già dichiarato esecutivo;
- condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dichiara improcedibili le domande riconvenzionali formulate da nei PA
confronti del . CP_1 ON
Brescia, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
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