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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/08/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1068/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to DE Controparte_1
NICOLA FRANCESCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'avv.to SFORZA Controparte_2
GIUSEPPE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domanda di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/06/2024, ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione dal coniuge, con successiva pronuncia di scioglimento del Controparte_2 matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio in Terni in data 26/01/2022 e che dall'unione non sono nati figli. La ricorrente ha esposto di aver scoperto, dopo il matrimonio, la ludopatia del marito, dipendenza dalla quale sarebbero derivate condotte aggressive del marito nei confronti della stessa resistente, tali da indurre la a cessare, nel maggio 2024, la convivenza matrimoniale, e CP_1
a sporgere denuncia nel giugno 2024 nei confronti del resistente. La ricorrente ha esposto di essere titolare di una tabaccheria con reddito mensile di circa euro 1.600,00, a fronte dell'assenza di redditi del resistente disoccupato, lamentando la permanenza in assenza di autorizzazione del in CP_2 immobile di proprietà della rifiutandone il rilascio. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto CP_1 la pronuncia della separazione tra le parti con successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio decorsi i termini di legge, senza ulteriori condizioni;
con spese processuali compensate.
Si è costituito derendo alla domanda della controparte di separazione e di Controparte_2 successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma contestando le allegazioni della parte poste a fondamento della domanda, negando di avere ludopatie, rilevando di aver condiviso con la ricorrente la passione per il gioco, negando altresì di aver tenuto condotte aggressivo o violente nei confronti della moglie, riconducendo la fine della relazione alla violazione da parte della del CP_1 dovere di fedeltà coniugale, rappresentando l'emissione di misura cautelare di divieto di avvicinamento a suo carico, fondata sulla denuncia della controparte, con imposizione di braccialetto elettronico. Tanto premesso, il resistente ha chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione personale del 21.10.2024 (tenuta nel rispetto delle cautele previste per evitare contatti diretti) le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulla separazione, chiedendo che non venisse adottata alcuna condizione, stabilendo che ciascuno dovesse provvedere al proprio mantenimento, chiedendo pertanto la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale, e chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio, con successiva prosecuzione per la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno quindi chiesto la decisione in merito alla separazione con successiva fissazione di udienza di comparizione delle parti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio (sulla ammissibilità di domande cumulate di separazione e divorzio anche in caso di conclusioni congiunte cfr. Cass. ord. 6 ottobre 2023, n. 28727, e precedenti dell'intestato Tribunale tra i quali sentenza del 22.6.2023).
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
Con sentenza n. 1022/2024 emessa in data 09/12/2024, pubblicata in data 22/12/2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti alle conclusioni congiunte riportate nella decisione, ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti per la pronuncia di divorzio, tenuta in modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di voler ottenere lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni come da accordo raggiunto in sede di separazione e rappresentato al Tribunale all'udienza del 21.10.2024. La decisione è stata, quindi, rimessa al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM depositate in data 27.06.2025.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_2 [...]
coniugi per matrimonio celebrato in TERNI (TR) in data 26.01.2022; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI - TR (atto n. 9, parte I, dell'anno 2022); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to DE Controparte_1
NICOLA FRANCESCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'avv.to SFORZA Controparte_2
GIUSEPPE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domanda di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/06/2024, ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione dal coniuge, con successiva pronuncia di scioglimento del Controparte_2 matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio in Terni in data 26/01/2022 e che dall'unione non sono nati figli. La ricorrente ha esposto di aver scoperto, dopo il matrimonio, la ludopatia del marito, dipendenza dalla quale sarebbero derivate condotte aggressive del marito nei confronti della stessa resistente, tali da indurre la a cessare, nel maggio 2024, la convivenza matrimoniale, e CP_1
a sporgere denuncia nel giugno 2024 nei confronti del resistente. La ricorrente ha esposto di essere titolare di una tabaccheria con reddito mensile di circa euro 1.600,00, a fronte dell'assenza di redditi del resistente disoccupato, lamentando la permanenza in assenza di autorizzazione del in CP_2 immobile di proprietà della rifiutandone il rilascio. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto CP_1 la pronuncia della separazione tra le parti con successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio decorsi i termini di legge, senza ulteriori condizioni;
con spese processuali compensate.
Si è costituito derendo alla domanda della controparte di separazione e di Controparte_2 successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma contestando le allegazioni della parte poste a fondamento della domanda, negando di avere ludopatie, rilevando di aver condiviso con la ricorrente la passione per il gioco, negando altresì di aver tenuto condotte aggressivo o violente nei confronti della moglie, riconducendo la fine della relazione alla violazione da parte della del CP_1 dovere di fedeltà coniugale, rappresentando l'emissione di misura cautelare di divieto di avvicinamento a suo carico, fondata sulla denuncia della controparte, con imposizione di braccialetto elettronico. Tanto premesso, il resistente ha chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione personale del 21.10.2024 (tenuta nel rispetto delle cautele previste per evitare contatti diretti) le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulla separazione, chiedendo che non venisse adottata alcuna condizione, stabilendo che ciascuno dovesse provvedere al proprio mantenimento, chiedendo pertanto la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale, e chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio, con successiva prosecuzione per la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno quindi chiesto la decisione in merito alla separazione con successiva fissazione di udienza di comparizione delle parti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio (sulla ammissibilità di domande cumulate di separazione e divorzio anche in caso di conclusioni congiunte cfr. Cass. ord. 6 ottobre 2023, n. 28727, e precedenti dell'intestato Tribunale tra i quali sentenza del 22.6.2023).
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
Con sentenza n. 1022/2024 emessa in data 09/12/2024, pubblicata in data 22/12/2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti alle conclusioni congiunte riportate nella decisione, ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti per la pronuncia di divorzio, tenuta in modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di voler ottenere lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni come da accordo raggiunto in sede di separazione e rappresentato al Tribunale all'udienza del 21.10.2024. La decisione è stata, quindi, rimessa al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM depositate in data 27.06.2025.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_2 [...]
coniugi per matrimonio celebrato in TERNI (TR) in data 26.01.2022; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI - TR (atto n. 9, parte I, dell'anno 2022); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti