Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 22/12/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;
Visto il ricorso in materia di pensioni civili iscritto al nr. 26280 del Registro di Segreteria, promosso da omissis rappresentati e difesi dall’Avvocato Michele Martinelli, presso il cui studio sito in Alghero, Via Don Minzoni, nr. 25, hanno eletto domicilio mediante l’indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso l’INPS, l’INAIL ed il Ministero della Difesa;
Uditi, nella pubblica Udienza del 16.12.2025, il relatore Dr. Tommaso Parisi, l’Avvocato Michele Martinelli per i ricorrenti, l’Avvocato Alessandro Doa per l’INPS e l’Avvocato Paolo Spiga per l’INAIL;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr. 1214;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto e Diritto Con il presente ricorso in riassunzione, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione a favore di questa Corte di cui alla Sentenza nr. 174 del 30.09.2024, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, le odierne parti attrici, in qualità di coniuge superstite e figli di IS, già dipendente civile del Ministero della Difesa e deceduto il 16.05.2013 per “MESOTELIOMA NO PLEURICO SINISTRO”, chiedono l’applicazione nei confronti del proprio congiunto dei benefici pensionistici previsti dall’articolo 13, comma 7, della Legge nr. 257 del 1992, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.L. nr. 169 del 1993, convertito dalla Legge nr. 271 del 1993, relativi a prestazioni lavorative effettuate a contatto con l’amianto per un arco temporale superiore a dieci anni, con particolare riferimento alla moltiplicazione, ai fini della misura dell’assegno pensionistico e con l’unico limite costituito dal raggiungimento della massima anzianità consentita, della durata del lavoro caratterizzato dall’esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5 stabilito dalla normativa di settore, con conseguente riliquidazione della pensione di reversibilità.
Dagli atti risulta che il suddetto IS è stato alle dipendenze del Ministero della Difesa nel periodo dal 21.03.1972 al 15.02.1974 e dal 07.02.1987 al 29.07.2004, per complessivi 19 anni, 4 mesi e 20 giorni, nella qualità di Marinaio Telefonista, Conduttore di mezzi speciali ed Autista meccanico specializzato, prestando servizio presso MARIFARI La Maddalena e l’Arsenale Militare Marittimo sempre ubicato a La Maddalena.
La domanda amministrativa presentata dal coniuge del defunto lavoratore all’INPS, in data 03.08.2015, volta alla concessione dei descritti benefici è rimasta senza esito.
Nell’atto introduttivo del giudizio la difesa dei ricorrenti ha evidenziato che siffatta attività lavorativa svolta in modo continuativo dal proprio familiare ha determinato, durante tutto l’arco temporale sopra indicato, un contatto diretto, indiretto e, in ogni caso, di natura ambientale, con materiale di coibentazione contenente amianto o, comunque, l’inalazione di fibre di amianto aerodisperso, in quanto il citato IS era adibito al trasporto di merci pericolose ed alle operazioni di movimentazione, demolizione e rimozione dei manufatti, tubazioni e materiali inquinati e rivestiti da amianto sia nel parco rottami e nei depositi all’aperto dello Stabilimento militare, dove vi erano depositate quantità notevoli di residui di lavorazione delle varie officine, manufatti, tubazioni e macchinari contenenti o rivestiti da amianto provenienti anche da unità navali in sosta o in transito, nonché da demolizioni edilizie e cessato uso di macchinari vari che i Comandi e gli Enti interessati chiedevano alla Direzione dell’Arsenale di movimentare, sia all’interno dei magazzini dove erano presenti corde, materassini e pannelli in amianto o a base di amianto, come attestato dalle dichiarazioni rese dagli Ufficiali che nel periodo in rassegna avevano ricoperto il ruolo di Comandante di MARIFARI e di Direttore dell’Arsenale Marittimo di La Maddalena.
L’INAIL si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 19.06.2025, in cui ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito ha sottolineato che il requisito fondamentale richiesto dall’articolo 13, comma 7, della Legge nr. 257 del 1992 è che la patologia da esposizione all’amianto sia documentata dall’Istituto, che non ha emesso la correlata certificazione, sottolineando che comunque con propri provvedimenti del 27.10.2015 e del 23.11.2015 ha riconosciuto l’origine professionale della menzionata infermità; ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
L’INPS si è costituito in giudizio con articolata memoria depositata in data 26.11.2025, con la quale ha eccepito, in via pregiudiziale, da un lato, l’estinzione del diritto invocato dai ricorrenti per decorso della prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del C.C., rispetto alla data in cui il nominato IS è cessato dal servizio nell’anno 2004, dall’altro, la decadenza triennale dell’azione giudiziaria a mente dell’articolo 47 del D.P.R. nr. 639 del 1970, poi in via preliminare la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici decorrente dalla data di proposizione dell’azione civilistica dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, mentre, nel merito della controversia, ha dedotto l’infondatezza del ricorso per mancanza della prescritta certificazione INAIL e, comunque, la carenza di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dei benefici previdenziali in materia di prestazioni lavorative svolte a contatto con l’amianto.
Ciò detto, il ricorso si appalesa parzialmente fondato.
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l’estromissione dal giudizio dell’INAIL e del Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via pregiudiziale, l’eccezione di estinzione del diritto sollevata dall’INPS, per quanto suggestiva ed articolata, non ha pregio e deve essere disattesa; in particolare, giova evidenziare, in disparte l’orientamento giurisprudenziale più estensivo secondo il quale anche in siffatte fattispecie il diritto azionato con la domanda di riconoscimento di esposizione al rischio morbigeno, comunque connesso e prodromico alla maturazione del requisito contributivo necessario per la concessione della pensione, sarebbe imprescrittibile, che comunque ai sensi dell’articolo 2935 del C.C. il “dies a quo” della prescrizione, inteso come inizio della piena consapevolezza del proprio diritto e concreta possibilità di esercitarlo, non può essere ravvisato nella data di cessazione dal servizio del prefato IS come sostenuto astrattamente dall’Istituto previdenziale, ossia nel 2004, atteso che a quella data i sintomi dell’infermità non si erano ancora certamente manifestati, bensì dal momento della precisa diagnosi effettuata dall’U.O. di Anatomia Patologica della ASL 1 di Sassari in ordine alla sua gravissima patologia, avvenuta il 10.05.2012 e che lo ha portato al decesso in pochi mesi, tenendo conto, in siffatta prospettiva, che il coniuge superstite, avendo avuto cognizione dell’infermità da cui era affetto il marito, evidentemente, soltanto in pari data, ha inoltrato sollecitamente e con cristallina diligenza all’INAIL, in data 17.06.2013, l’istanza tesa ad ottenere i benefici previdenziali contemplati dall’articolo 13, comma 7, della Legge nr. 257 del 1992; giova osservare, al riguardo, che costituisce un fatto notorio ed incontestabile quello secondo cui il grave tumore che ha portato al decesso il congiunto dei ricorrenti, da un lato, ha un periodo di latenza molto lungo, anche di alcuni decenni, dall’altro, si rivela tendenzialmente asintomatico sino al ridosso del momento in cui viene diagnosticato. Non è superfluo rammentare, inoltre, che il diritto invocato dai ricorrenti a favore del proprio congiunto ha natura spiccatamente risarcitoria ed autonoma, per cui il medesimo è completamente svincolato dalla data di cessazione dal servizio che nel presente giudizio non assume alcuna rilevanza. Del resto, anche volendo prendere in considerazione la data di cessazione dal servizio, a tutto concedere alle tesi predicata dall’INPS nella comparsa, la suddetta domanda indirizzata all’INAIL è stata comunque presentata dalla moglie del lavoratore defunto entro il termine decennale (ex multis Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr. 148 del 2017), tenendo conto che, a parere di questo Giudicante, anche l’istanza indirizzata a quest’ultimo Istituto previdenziale è valida ed efficace per l’esercizio del diritto sostanziale in siffatta peculiare materia, sul rilievo assorbente che i due subprocedimenti devoluti dal legislatore ai due suddetti Enti risultano tra loro intimamente connessi e del tutto interdipendenti.
Parimenti da respingere è la suddetta censura di decadenza dell’azione giudiziaria, poiché, secondo la giurisprudenza contabile assolutamente maggioritaria e consolidata, alla quale questo Giudice intende prestare completa adesione assicurandone la continuità, l’articolo 47 del D.P.R. nr. 639 del 1970 si applica esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento previdenziale ordinario ed opera quindi limitatamente alle controversie dinanzi all’A.G.O. (ex multis Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 211 del 2007, Sezione Giurisdizionale Liguria, Sentenza nr. 353 del 2011, Sezione Giurisdizionale Friuli-Venezia-Giulia, Sentenza nr. 23 del 2016).
Passando dunque al merito della questione demandata alla cognizione del Giudicante, la prima doglianza formulata dall’Istituto previdenziale resistente, incentrata sul difetto della certificazione INAIL, considerata necessaria ed ineludibile, non intercetta il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere disattesa; al riguardo, è sufficiente richiamare, a mente dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del C.P.C. e dell’articolo 39 del Codice di giustizia contabile, le articolate e condivisibili motivazioni addotte nella Sentenza della II Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 242/2016, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio in quanto assolutamente chiare e puntuali.
Con tali premesse, questo Giudice reputa la tesi prospettata dalla difesa dei ricorrenti nell’atto introduttivo assolutamente convincente e persuasiva, in quanto merita sottolineare, in primo luogo, che l’INAIL nella comparsa ha testualmente rappresentato che la citata IS avrebbe dovuto presentare una nuova domanda per il rilascio della certificazione dopo aver ottenuto i provvedimenti favorevoli del 2015 che attestavano l’origine professionale della malattia lamentata dal marito, ma in difetto di tale ulteriore istanza l’Istituto non ha potuto provvedere al rilascio della certificazione richiesta in funzione della sola domanda inoltrata nell’anno 2013; ne discende, quale diretto corollario, che l’attestazione in parola non è stata emessa per una motivazione meramente formale legata ad un profilo di natura cronologica e temporale, ma nella sostanza dovevano considerarsi sussistenti tutti i presupposti per la sua adozione, come univocamente suffragato dai suddetti provvedimenti del 2015, di costituzione di rendita a beneficio dei superstiti, che hanno comunque certificato ufficialmente l’origine professionale dell’infermità legata all’esposizione all’amianto. In secondo luogo, le precise e circostanziate dichiarazioni rese in data 07.08.2012, 31.08.2012 e 19.04.2013 dagli Ufficiali responsabili di MARIFARI e dell’Arsenale Marittimo, dal contenuto preciso, eloquente e chiarificatore, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015), costituiscono senza dubbio univoci e concordanti elementi di prova a carattere presuntivo sufficienti ad accertare l’esposizione qualificata ultradecennale del menzionato IS, nel corso della sua attività lavorativa svolta con l’incarico di Telefonista, Conduttore di mezzi speciali ed Autista meccanico specializzato, ed in funzione del coacervo delle plurime mansioni ricoperte nell’arco temporale interessato, in quantità tale da integrare il superamento dei valori limite indicati dalla normativa di settore, con la sussistenza di un effettivo e personale rischio morbigeno derivante dall’ambiente insalubre e, di conseguenza, dei requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 7, della Legge nr. 257 del 1992.
In definitiva, alla luce della disamina complessiva e sistematica di tutti gli elementi di fatto versati nel fascicolo processuale, dalla direzione univoca e convergente, questo Giudice ritiene che l’esposizione qualificata a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore ai valori limite subita dal congiunto dei ricorrenti, in relazione a tutte le mansioni dispiegate dal medesimo nell’arco temporale sopra specificato, si sia protratta ininterrottamente e con elevato grado di probabilità prossimo alla certezza. Su tale specifico versante, merita evidenziare che nell’ambito della valutazione della prova derivante da presunzioni, ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del C.C., la giurisprudenza del tutto prevalente (ex multis Corte di Cassazione, II Sezione, Sentenza nr. 8781 del 2013) ha da tempo precisato che, fermo restando che per avvalorare il convincimento del Giudice risulta sufficiente anche un solo elemento, purché grave e preciso, in quanto il requisito della concordanza è stato indicato dal legislatore solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi, non occorre dimostrare tra il fatto noto e quello ignoto un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità inferenziale, da stabilire alla stregua di canoni di probabilità con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di avvenimenti.
Del resto, l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione è nel senso che ai fini del riconoscimento del diritto alla concessione dei benefici pensionistici in rassegna, non è necessario per il lavoratore fornire la prova atta a quantificare con esattezza e precisione la frequenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente l’accertamento, attraverso qualsiasi elemento sintomatico, anche di natura presuntiva, della rilevante probabilità di esposizione del soggetto al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità oggettiva dell’ambiente di lavoro insalubre, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia indicata dalla Legge (ex multis Cassazione, nnrr. 16119/2005, 19456/2007, 10390/2009, 4898/2010, 4579/2012, 25050/2015 e 6543/2017); al riguardo, preme rammentare che, come risulta dalla giurisprudenza della Suprema Corte e da quella proveniente dalla Consulta, nel caso delle disposizioni in esame si discute di “benefici correlati alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene” (Corte Costituzionale, Sentenze nr. 5/2000, nr. 127/2002 e nr. 376 del 2008) e che, pertanto, “vengono attribuiti – in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l’articolo 38 della Costituzione – in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa spiegata” (Cassazione, nr. 4913/2001).
Dalla disamina del fascicolo processuale risulta ampiamente integrato per il suddetto IS anche il requisito dell’esposizione di durata ultradecennale all’amianto, che costituisce il riferimento temporale minimo ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali sopra lumeggiati, sulla base della documentazione depositata dalla difesa dei ricorrenti, e non specificamente contestata dal punto di vista eminentemente tecnico dall’Istituto previdenziale resistente, tenendo conto che secondo la consolidata giurisprudenza devono essere ricomprese nell’arco temporale di esposizione al materiale nocivo sia le pause di lavoro fisiologiche, quali ferie, permessi e festività, sia le assenze per malattia di durata non abnorme (Sezione Giurisdizionale Friuli-Venezia-Giulia, Sentenza nr. 75 del 2013).
Al riguardo, coglie tuttavia nel segno l’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici ritualmente sollevata dall’INPS nella comparsa, non risultando alcun atto interruttivo prima dell’istanza presentata al suddetto Ente previdenziale in data 03.08.2015, considerato che nel quinquennio successivo è poi intervenuta l’azione promossa nel giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania che ha interrotto la prescrizione del diritto in modo permanente, a tenore dell’articolo 2945 del C.C.; ne discende, quale diretto corollario, che l’Amministrazione convenuta dovrà versare ai ricorrenti gli arretrati maturati sul trattamento pensionistico a decorrere dal quinquennio precedente alla data della menzionata domanda, quindi dal 03.08.2010, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.
Per quanto esposto in narrativa, deve essere riconosciuto il diritto del defunto IS alla rivalutazione del periodo lavorativo dal 21.03.1972 al 15.02.1974 e dal 07.02.1987 al 29.07.2004, svolto con qualificata esposizione all’amianto, con i benefici previsti dall’articolo 13, comma 7, della Legge nr. 257 del 1992, mediante l’applicazione del coefficiente di 1,5 ai fini della misura dell’assegno pensionistico e con il solo limite costituito dal raggiungimento della massima anzianità consentita, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità e pagamento degli arretrati a favore dei ricorrenti a decorrere dalla data sopra precisata, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.
Sussistono giusti motivi, considerati l’oscillazione ed il mutamento della giurisprudenza in materia, la natura e la complessità della presente controversia, nonché le difficoltà inerenti all’accertamento del rischio morbigeno e la soccombenza reciproca, per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE PARZIALMENTE
Il ricorso proposto da IS, e, per l’effetto, accerta il diritto del defunto IS alla rivalutazione del periodo lavorativo dal 21.03.1972 al 15.02.1974 e dal 07.02.1987 al 29.07.2004, svolto con qualificata esposizione all’amianto, con i benefici previsti dall’articolo 13, comma 7, della Legge nr. 257 del 1992, mediante l’applicazione del coefficiente di 1,5 ai fini della misura dell’assegno pensionistico e con il solo limite costituito dal raggiungimento della massima anzianità consentita, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità e pagamento degli arretrati a favore dei ricorrenti a decorrere dalla data indicata in motivazione, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 16.12.2025.
IL GIUDICE UNICO
(f.to digitalmente T. PARISI)
Depositato in Segreteria il 22/12/2025 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)