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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 30/10/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
878/2019
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.878 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
) con l'avv.MONCERI KATIA Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
E
con avv. John Loris Battisti e BR Montanari Controparte_1
PARTE CONVENUTA mandataria di con l'avv.Daniela Controparte_2 CP_3
D'ZI
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: NC
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare l'inefficacia del Decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato tardivamente ai sensi dell'art.644 c.p.c.;
- accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale per violazione del foro convenzionale in favore del Tribunale di Pesaro, con conseguente condanna alle spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in quanto antistatari;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda di pagamento della somma di €
Parte 77.878,84 riferita alla fideiussione specifica rilasciata in favore di per mancato esperimento della procedura avanti al conciliatore NCo IN (così come previsto dall'art.8 delle Condizioni di cui al doc.20 prodotto da controparte); IN VIA
PRINCIPALE - rigettare le domande avverse per difetto di prova della cessione/successione nei contratti di;
Parte_3
- per le ragioni esposte, dichiarare nullo, annullare ovvero revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 207/2019 del 23.07.2019 - Proc. n. 432/2019 per l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese di e/o della Banca cessionaria nei Parte_3 CP_4
confronti dell'opponente;
- in ogni caso rigettare ogni domanda proposta dalla nei confronti Pt_3
dell'opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare
l'illiceità/abusività/nullità delle condizioni applicate da a tutti i rapporti CP_5
oggetto di controversia e conseguentemente, rideterminare gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti (nel caso anche con compensazione degli importi a credito della condannando la alla restituzione di quanto Parte_1 Pt_3
illegittimamente percepito, nei limiti dell'eccezione riconvenzionale), anche espungendo qualsiasi forma di capitalizzazione, commissione massimo scoperto, oneri, spese ed ogni addebito illegittimo imposto dalla nell'ambito dei predetti rapporti Pt_3
ricalcolando gli interessi al tasso sostitutivo ex artt.5 della L.154/92 e 117 TUB e facendo applicazione della valuta reale;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario per indeterminatezza nella individuazione della clausola relativa agli interessi debitori in relazione alla l'illiceità/abusività/nullità del tasso di interesse variabile agganciato all'Euribor 6 mesi e, conseguentemente, rideterminare gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti (nel caso anche con compensazione degli importi a credito dei sig.ri e e/o condannando la Banca alla restituzione Parte_4 CP_6
di quanto illegittimamente percepito, nei limiti dell'eccezione riconvenzionale), escludendo qualsivoglia somma illegittimamente acquisita dalla in esecuzione Pt_3
dello stesso e ricalcolando gli interessi al tasso sostitutivo ex artt.5 della L.154/92 e
117 TUB con applicazione della valuta reale;
- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'illeceità delle condizioni applicate dalla a tutti i rapporti oggetto di controversia e, Pt_3
conseguentemente, rideterminare gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti (nel caso anche con compensazione degli importi a credito della e/o Parte_1
condannando la alla restituzione di quanto illegittimamente percepito, nei limiti Pt_3
dell'eccezione riconvenzionale), escludendo qualsivoglia somma illegittimamente acquisita dalla in esecuzione dello stesso, con ricalcolo degli interessi ai sensi Pt_3
degli artt.5 della L.154/92 e 117 TUB comma 4 e 7;
NEL MERITO E IN OGNI CASO - alla luce di quanto dedotto ed accertato, dichiarare che nulla è dovuto alla e/o della Parte_3 CP_4 Pt_3
cessionaria da parte della anche in considerazione della Parte_1
mancata prova della fideiussione bancaria n.38402 e della sua escussione da parte di
; Pt_5
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
PARTE (già ) in via principale , Controparte_1 Parte_3
respingere integralmente l'avversaria domanda, confermando l'opposto D.I. n. 207/19 in ogni sua parte;
in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare parte attrice al pagamento in favore della cessionaria delle somme determinate a suo credito. CP_7
Vinte le spese, funzioni e onorari del giudizio in ogni caso.
PARTE andataria di Controparte_2 CP_3
in via principale , respingere integralmente l'avversaria domanda, confermando
l'opposto D.I. n. 207/19 in ogni sua parte;
in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare parte attrice al pagamento in favore della Banca cessionaria delle somme determinate a suo credito.
Vinte le spese, funzioni e onorari del giudizio in ogni caso, e salva la clausola di salvaguardia per , come specificata nell'atto di intervento Controparte_7
depositato e nelle note di cui al presente allegato”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
Con atto di citazione, notificato a (ora a seguito di fusione Parte_3 Controparte_8 per incorporazione) in data 20.12.2019 , la società Parte_6
ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/19 emesso dal
[...]
Tribunale Urbino in data 23.07.19 con il quale veniva ingiunto alla società opponente, in solido con i garanti per fidejussione, sig.ri , , e Parte_7 Parte_4 CP_6 Pt_6
di pagare la somma di € 173.156,20 oltre spese.
[...]
L'opponente avanzava le seguenti eccezioni: la tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
l'incompetenza del tribunale adito;
la mancanza di prova dei crediti ingiunti, della pattuizione delle condizioni economiche ivi applicate e la mancata produzione dei contratti di apertura di credito, a cagione di una presunta difformità del numero che ha contraddistinti i rapporti bancari sottostanti;
la presunta nullità, da una parte, e la presunta illegittimità , dall'altra, delle condizioni economiche applicate, avuto riguardo agli interessi anatocistici, alla commissione di massimo scoperto, allo jus variandi, all' indeterminatezza del tasso di interesse indicato nel prestito chirografario n. 41 66833 in quanto agganciato al tasso variabile Euribor;
l' inefficacia delle garanzie rilasciate dai fidejussori per il mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c., nonché per la presunta violazione sia della normativa antitrust che dei doveri informativi verso i fidejubenti, la Parte mancata prova della fideiussione . 38402 ; la mancata prova dell'escussione da parte di
[...] della fideiussione bancaria n. 38402. Pt_5 Nelle more del giudizio veniva fusa per incorporazione a Controparte_9 [...]
la quale cedeva il credito oggetto della presente controversia a CP_10 Controparte_7 che, attraverso la mandataria con atto di intervento ex art. Controparte_2
111 c.p.c. del 29/04/2022, si costituiva in giudizio in via adesiva dipendente alla posizione processuale della cedente, facendo proprie tutte le istanze, eccezioni e conclusioni già rassegnate da
(già , senza richiedere l'estromissione di Controparte_10 Controparte_11 quest'ultima dal presente giudizio
Veniva fatta rilevare l'esistenza di un giudizio parallelo promosso da due garanti e ) per fidejussione della ditta , e che ha per oggetto Parte_4 CP_6 Parte_1 il medesimo decreto ingiuntivo, giudizio definito con la sentenza n. 188/22 (dott. Vito Savino) che ha statuito sulle medesime questioni sollevate con l'opposizione oggetto della presente causa tranne Parte la tardività della notifica, la mancata prova della fideiussione l'asserita ripetizione d'indebito relative agli interessi anatocistici e agli addebiti per “commissione di massimo scoperto” e
“commissione di messa a disposizione fondi”
Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, granitico è l'orientamento della giurisprudenza che, a più riprese, ha specificamente affermato che in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa e univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2020, n.
21362; Cass. civ., sez. VI-3, 25 gennaio 2018, n. 1838).
Quanto alla tardività della notifica del D.I., detta eccezione appare infondata in quanto pur sostenendo che la società sia venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo de quo tardivamente, in data 4.11.19, con la notifica inviata a , in qualità di legale rappresentante della Parte_4
, dopo la data di scadenza dei 60 gg dall'emissione del decreto ingiuntivo de quo , ovvero Parte_1 il 22.10.2019, in realtà parte opposta si è subito attivata per la nuova notifica anche in ossequio al principio espresso dalle SS UU Cass 14594/16.
Quanto al rapporto di c/c va rilevato che i contratti sono stati tutti depositati in atti, comprensivi degli estratti conto, quindi la prova del rapporto può dirsi raggiunta.
La pattuizione della CMS non è viziata dalla nullità in quanto è determinata e risulta nei limiti ed è indicato chiaramente il suo ammontare e le sue modalità applicative, ovverosia la percentuale dello 0,9 % per saldi debitori che non debordavano dal fido pattuito e dell'1% per saldi debitori fuori fido. La CTU ha approfondito aspetti riguardanti anche altre commissioni
(commissione messa a disposizione fondi) la cui eccezione risulta sollevata successivamente all'introduzione del giudizio e quindi è da considerarsi tardiva;
la comunicazione dello jus variandi
è stata effettuata nel termine.
In merito all'anatocismo: dalla scrittura privata in cui è stato trasfuso il contratto di conto corrente si evince la pattuizione della capitalizzazione temporalmente simmetrica degli interessi attivi e passivi, con conseguente osservanza della delibera del 9.02.2000 del CICR e quindi validità della clausola. La sopravvenuta modificazione della norma di cui all'art. 120 TUB, che ha inibito la pratica anatocistica a far tempo dall' 1.1.2014, pur privando di efficacia la clausola in esame, non interferisce con il piano della validità (la nullità è un vizio genetico e non sopravvenuto. In tal senso, sebbene con riferimento alla diversa fattispecie della nullità sopravvenuta, vedi Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19/10/2017). Quindi l'eccezione si traduce nella sussistenza di un indebito oggettivo per avere l'istituto di credito continuato a compiere la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonostante la sopravvenienza normativa. In base alla CTU gli interessi capitalizzati applicati ammontano ad euro 667,14 e pertanto il saldo viene rideterminato in euro 36.856,06 anziché euro 37.523,20.
In merito alla mancata prova della fideiussione bancaria n.38402 e della sua escussione da parte di in atti si rileva la presenza di documenti quali il contratto di garanzia bancaria del Pt_5
3.04.2004 rilasciata da Banca Delle Marche spa a favore di e nell'interesse della Pt_5 [...]
di originari € 100.000,00,00, l'accordo intercorso tra Banca delle Marche PA e Parte_1
” per il rilascio della fidejussione a favore di terzi e la richiesta di Pt_1 Parte_1
Parte escussione della fidejussione inviata da Banca delle Marche il 14.06.2016. L'eccezione, oltre che infondata, risulta tardiva.
Sul mutuo chirografario: non c'è indeterminatezza del tasso applicato e non è applicabile la decisione UE sul tasso Euribor perché il mutuo è del 2014 e la decisione UE fa riferimento ad un tasso applicato dal 2005-2007;
Sulla fidejussione: l'opponente è debitrice principale e non può eccepire la nullità della fidejussione, che è eccepibile dal fidejussore (che nel caso di specie è la cui opposizione Parte_4 in qualità di fidejussore è già stata definita con sentenza n. 188/22 Trib Urbino)
L'opposizione è rigettata e le spese seguono la soccombenza, comprese quelle di CTU.
Compensa le spese tra le parti e mandataria di Controparte_2 CP_3 intervenuta nel giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede: ❖ Rigetta l'opposizione, revoca il D.I. opposto e, rideterminato il saldo in euro
36.856,06, condanna gli opponenti al versamento della detta somma in favore della opposta;
❖ Condanna parte opponente al rimborso, in favore di ora Controparte_5
delle spese del giudizio, che si liquidano in euro Controparte_8
11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario in misura massima,
c.p.a. ed IVA;
❖ Compensa le spese tra le parti e l'intervenuta Controparte_2
mandataria di
[...] CP_3
❖ Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte soccombente
Così deciso in Urbino il 11/06/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.878 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
) con l'avv.MONCERI KATIA Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
E
con avv. John Loris Battisti e BR Montanari Controparte_1
PARTE CONVENUTA mandataria di con l'avv.Daniela Controparte_2 CP_3
D'ZI
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: NC
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare l'inefficacia del Decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato tardivamente ai sensi dell'art.644 c.p.c.;
- accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale per violazione del foro convenzionale in favore del Tribunale di Pesaro, con conseguente condanna alle spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in quanto antistatari;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda di pagamento della somma di €
Parte 77.878,84 riferita alla fideiussione specifica rilasciata in favore di per mancato esperimento della procedura avanti al conciliatore NCo IN (così come previsto dall'art.8 delle Condizioni di cui al doc.20 prodotto da controparte); IN VIA
PRINCIPALE - rigettare le domande avverse per difetto di prova della cessione/successione nei contratti di;
Parte_3
- per le ragioni esposte, dichiarare nullo, annullare ovvero revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 207/2019 del 23.07.2019 - Proc. n. 432/2019 per l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese di e/o della Banca cessionaria nei Parte_3 CP_4
confronti dell'opponente;
- in ogni caso rigettare ogni domanda proposta dalla nei confronti Pt_3
dell'opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare
l'illiceità/abusività/nullità delle condizioni applicate da a tutti i rapporti CP_5
oggetto di controversia e conseguentemente, rideterminare gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti (nel caso anche con compensazione degli importi a credito della condannando la alla restituzione di quanto Parte_1 Pt_3
illegittimamente percepito, nei limiti dell'eccezione riconvenzionale), anche espungendo qualsiasi forma di capitalizzazione, commissione massimo scoperto, oneri, spese ed ogni addebito illegittimo imposto dalla nell'ambito dei predetti rapporti Pt_3
ricalcolando gli interessi al tasso sostitutivo ex artt.5 della L.154/92 e 117 TUB e facendo applicazione della valuta reale;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario per indeterminatezza nella individuazione della clausola relativa agli interessi debitori in relazione alla l'illiceità/abusività/nullità del tasso di interesse variabile agganciato all'Euribor 6 mesi e, conseguentemente, rideterminare gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti (nel caso anche con compensazione degli importi a credito dei sig.ri e e/o condannando la Banca alla restituzione Parte_4 CP_6
di quanto illegittimamente percepito, nei limiti dell'eccezione riconvenzionale), escludendo qualsivoglia somma illegittimamente acquisita dalla in esecuzione Pt_3
dello stesso e ricalcolando gli interessi al tasso sostitutivo ex artt.5 della L.154/92 e
117 TUB con applicazione della valuta reale;
- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'illeceità delle condizioni applicate dalla a tutti i rapporti oggetto di controversia e, Pt_3
conseguentemente, rideterminare gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti (nel caso anche con compensazione degli importi a credito della e/o Parte_1
condannando la alla restituzione di quanto illegittimamente percepito, nei limiti Pt_3
dell'eccezione riconvenzionale), escludendo qualsivoglia somma illegittimamente acquisita dalla in esecuzione dello stesso, con ricalcolo degli interessi ai sensi Pt_3
degli artt.5 della L.154/92 e 117 TUB comma 4 e 7;
NEL MERITO E IN OGNI CASO - alla luce di quanto dedotto ed accertato, dichiarare che nulla è dovuto alla e/o della Parte_3 CP_4 Pt_3
cessionaria da parte della anche in considerazione della Parte_1
mancata prova della fideiussione bancaria n.38402 e della sua escussione da parte di
; Pt_5
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
PARTE (già ) in via principale , Controparte_1 Parte_3
respingere integralmente l'avversaria domanda, confermando l'opposto D.I. n. 207/19 in ogni sua parte;
in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare parte attrice al pagamento in favore della cessionaria delle somme determinate a suo credito. CP_7
Vinte le spese, funzioni e onorari del giudizio in ogni caso.
PARTE andataria di Controparte_2 CP_3
in via principale , respingere integralmente l'avversaria domanda, confermando
l'opposto D.I. n. 207/19 in ogni sua parte;
in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare parte attrice al pagamento in favore della Banca cessionaria delle somme determinate a suo credito.
Vinte le spese, funzioni e onorari del giudizio in ogni caso, e salva la clausola di salvaguardia per , come specificata nell'atto di intervento Controparte_7
depositato e nelle note di cui al presente allegato”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
Con atto di citazione, notificato a (ora a seguito di fusione Parte_3 Controparte_8 per incorporazione) in data 20.12.2019 , la società Parte_6
ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/19 emesso dal
[...]
Tribunale Urbino in data 23.07.19 con il quale veniva ingiunto alla società opponente, in solido con i garanti per fidejussione, sig.ri , , e Parte_7 Parte_4 CP_6 Pt_6
di pagare la somma di € 173.156,20 oltre spese.
[...]
L'opponente avanzava le seguenti eccezioni: la tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
l'incompetenza del tribunale adito;
la mancanza di prova dei crediti ingiunti, della pattuizione delle condizioni economiche ivi applicate e la mancata produzione dei contratti di apertura di credito, a cagione di una presunta difformità del numero che ha contraddistinti i rapporti bancari sottostanti;
la presunta nullità, da una parte, e la presunta illegittimità , dall'altra, delle condizioni economiche applicate, avuto riguardo agli interessi anatocistici, alla commissione di massimo scoperto, allo jus variandi, all' indeterminatezza del tasso di interesse indicato nel prestito chirografario n. 41 66833 in quanto agganciato al tasso variabile Euribor;
l' inefficacia delle garanzie rilasciate dai fidejussori per il mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c., nonché per la presunta violazione sia della normativa antitrust che dei doveri informativi verso i fidejubenti, la Parte mancata prova della fideiussione . 38402 ; la mancata prova dell'escussione da parte di
[...] della fideiussione bancaria n. 38402. Pt_5 Nelle more del giudizio veniva fusa per incorporazione a Controparte_9 [...]
la quale cedeva il credito oggetto della presente controversia a CP_10 Controparte_7 che, attraverso la mandataria con atto di intervento ex art. Controparte_2
111 c.p.c. del 29/04/2022, si costituiva in giudizio in via adesiva dipendente alla posizione processuale della cedente, facendo proprie tutte le istanze, eccezioni e conclusioni già rassegnate da
(già , senza richiedere l'estromissione di Controparte_10 Controparte_11 quest'ultima dal presente giudizio
Veniva fatta rilevare l'esistenza di un giudizio parallelo promosso da due garanti e ) per fidejussione della ditta , e che ha per oggetto Parte_4 CP_6 Parte_1 il medesimo decreto ingiuntivo, giudizio definito con la sentenza n. 188/22 (dott. Vito Savino) che ha statuito sulle medesime questioni sollevate con l'opposizione oggetto della presente causa tranne Parte la tardività della notifica, la mancata prova della fideiussione l'asserita ripetizione d'indebito relative agli interessi anatocistici e agli addebiti per “commissione di massimo scoperto” e
“commissione di messa a disposizione fondi”
Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, granitico è l'orientamento della giurisprudenza che, a più riprese, ha specificamente affermato che in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa e univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2020, n.
21362; Cass. civ., sez. VI-3, 25 gennaio 2018, n. 1838).
Quanto alla tardività della notifica del D.I., detta eccezione appare infondata in quanto pur sostenendo che la società sia venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo de quo tardivamente, in data 4.11.19, con la notifica inviata a , in qualità di legale rappresentante della Parte_4
, dopo la data di scadenza dei 60 gg dall'emissione del decreto ingiuntivo de quo , ovvero Parte_1 il 22.10.2019, in realtà parte opposta si è subito attivata per la nuova notifica anche in ossequio al principio espresso dalle SS UU Cass 14594/16.
Quanto al rapporto di c/c va rilevato che i contratti sono stati tutti depositati in atti, comprensivi degli estratti conto, quindi la prova del rapporto può dirsi raggiunta.
La pattuizione della CMS non è viziata dalla nullità in quanto è determinata e risulta nei limiti ed è indicato chiaramente il suo ammontare e le sue modalità applicative, ovverosia la percentuale dello 0,9 % per saldi debitori che non debordavano dal fido pattuito e dell'1% per saldi debitori fuori fido. La CTU ha approfondito aspetti riguardanti anche altre commissioni
(commissione messa a disposizione fondi) la cui eccezione risulta sollevata successivamente all'introduzione del giudizio e quindi è da considerarsi tardiva;
la comunicazione dello jus variandi
è stata effettuata nel termine.
In merito all'anatocismo: dalla scrittura privata in cui è stato trasfuso il contratto di conto corrente si evince la pattuizione della capitalizzazione temporalmente simmetrica degli interessi attivi e passivi, con conseguente osservanza della delibera del 9.02.2000 del CICR e quindi validità della clausola. La sopravvenuta modificazione della norma di cui all'art. 120 TUB, che ha inibito la pratica anatocistica a far tempo dall' 1.1.2014, pur privando di efficacia la clausola in esame, non interferisce con il piano della validità (la nullità è un vizio genetico e non sopravvenuto. In tal senso, sebbene con riferimento alla diversa fattispecie della nullità sopravvenuta, vedi Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19/10/2017). Quindi l'eccezione si traduce nella sussistenza di un indebito oggettivo per avere l'istituto di credito continuato a compiere la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonostante la sopravvenienza normativa. In base alla CTU gli interessi capitalizzati applicati ammontano ad euro 667,14 e pertanto il saldo viene rideterminato in euro 36.856,06 anziché euro 37.523,20.
In merito alla mancata prova della fideiussione bancaria n.38402 e della sua escussione da parte di in atti si rileva la presenza di documenti quali il contratto di garanzia bancaria del Pt_5
3.04.2004 rilasciata da Banca Delle Marche spa a favore di e nell'interesse della Pt_5 [...]
di originari € 100.000,00,00, l'accordo intercorso tra Banca delle Marche PA e Parte_1
” per il rilascio della fidejussione a favore di terzi e la richiesta di Pt_1 Parte_1
Parte escussione della fidejussione inviata da Banca delle Marche il 14.06.2016. L'eccezione, oltre che infondata, risulta tardiva.
Sul mutuo chirografario: non c'è indeterminatezza del tasso applicato e non è applicabile la decisione UE sul tasso Euribor perché il mutuo è del 2014 e la decisione UE fa riferimento ad un tasso applicato dal 2005-2007;
Sulla fidejussione: l'opponente è debitrice principale e non può eccepire la nullità della fidejussione, che è eccepibile dal fidejussore (che nel caso di specie è la cui opposizione Parte_4 in qualità di fidejussore è già stata definita con sentenza n. 188/22 Trib Urbino)
L'opposizione è rigettata e le spese seguono la soccombenza, comprese quelle di CTU.
Compensa le spese tra le parti e mandataria di Controparte_2 CP_3 intervenuta nel giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede: ❖ Rigetta l'opposizione, revoca il D.I. opposto e, rideterminato il saldo in euro
36.856,06, condanna gli opponenti al versamento della detta somma in favore della opposta;
❖ Condanna parte opponente al rimborso, in favore di ora Controparte_5
delle spese del giudizio, che si liquidano in euro Controparte_8
11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario in misura massima,
c.p.a. ed IVA;
❖ Compensa le spese tra le parti e l'intervenuta Controparte_2
mandataria di
[...] CP_3
❖ Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte soccombente
Così deciso in Urbino il 11/06/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )