Articolo 4 della Legge 14 novembre 1961, n. 1288
Articolo 3
Versione
2 gennaio 1962
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1961-62 e 1962-63 sara' fatto fronte mediante riduzione del contributo previsto dall' articolo 18 della legge 11 agosto 1960, n. 933 , per l'importo annuo di lire 300 milioni afferente rispettivamente agli esercizi 1961-62 e 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 gennaio 1962