Sentenza 20 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 12 luglio 2024
Parere definitivo 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/11/2023, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 00848/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2023, proposto da
RA DE MO, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Baroni, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI POZZOLENGO, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Sina, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in BR, via Diaz 9;
nei confronti
EN OM GA, RI ET, rappresentati e difesi dagli avv. Gian Battista Boscaini e Chiara Bortolotti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- del carattere illegittimo del silenzio mantenuto dal Comune, e dell’obbligo di provvedere sulla segnalazione di data 19 aprile 2023, relativa a un deposito incontrollato di rifiuti e alla posa di alcuni massi a confine con la strada vicinale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzolengo, e di EO RO AI e AR GH;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è comproprietario di alcuni terreni situati nel Comune di Pozzolengo, in località Rovere. L’accesso agli immobili avviene attraverso la strada vicinale Cascina Rovere.
2. Da alcun anni il ricorrente rappresenta al Comune le precarie condizioni della strada vicinale, lamentando il degrado causato dalle precipitazioni atmosferiche, dai lavori eseguiti dagli altri frontisti in prossimità dei fossi, e dal passaggio di mezzi pesanti.
3. Nel 2020 il ricorrente ha radicato davanti al Tribunale di BR un giudizio diretto a far accertare nei confronti del Comune e degli altri frontisti la natura pubblica della strada vicinale, e a ottenere la costituzione di un consorzio obbligatorio per la manutenzione e la ricostruzione della strada stessa. Il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna di alcuni frontisti a riparare i danni subiti dalla strada vicinale a causa sia dell’incuria dei terreni privati sia delle opere eseguite sui terreni stessi (carenza di pulizia e manutenzione di un fosso; posa di massi di grandi dimensioni nei pressi del confine; modificazioni dell’argine e dell’alveo di un altro fosso).
4. Il Tribunale di BR, con sentenza n. 397 del 20 febbraio 2023 (passata in giudicato), ha accertato l’uso pubblico sulla strada vicinale, ma ha respinto la domanda relativa alla costituzione del consorzio obbligatorio, rimettendo la questione al Comune, e nell’ipotesi di inerzia al Prefetto, e a cascata al giudice amministrativo. Le domande di condanna proposte nei confronti degli altri frontisti sono state in parte accolte (pulizia del fosso invaso dalla vegetazione; sistemazione del fosso da cui ha avuto origine il cedimento della banchina), e in parte respinte (rimozione dei massi collocati in prossimità del confine). Quest’ultima domanda è stata respinta perché qualificata come richiesta di tutela della fascia di rispetto stradale, materia rientrante nella legittimazione esclusiva del Comune.
5. Con PEC di data 19 aprile 2023 il ricorrente ha segnalato al Comune la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti, verosimilmente provenienti da demolizioni edilizie, in corrispondenza dei due accessi al fondo confinante di proprietà degli attuali controinteressati. È stata segnalata anche la presenza di alcuni massi posati sul confine tra il medesimo fondo e la careggiata della strada vicinale. Il Comune è stato invitato a intervenire sia per reprimere l’abbandono di rifiuti sia per tutelare la fascia di rispetto stradale.
6. Lamentando l’inerzia del Comune, il ricorrente ha radicato il presente giudizio per far accertare l’obbligo di concludere entro un termine tassativo il procedimento avviato in seguito alla segnalazione di data 19 aprile 2023.
7. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, e illustrando gli sviluppi procedimentali. Si sono costituiti anche i controinteressati, parimenti chiedendo la reiezione del ricorso.
8. Quanto agli sviluppi procedimentali, dopo la segnalazione del ricorrente i funzionari comunali hanno effettuato in data 12 luglio 2023 un sopralluogo sul terreno dei controinteressati, rilevando la presenza “di alcune pietre di grandi dimensioni di probabile origine locale (le colline moreniche del Garda sono ricche di massi erratici anche di grandi dimensioni) e di alcuni pezzi in cemento di sostegno dei filari delle viti” . I funzionari comunali hanno chiesto spiegazioni a uno dei controinteressati, il quale ha dichiarato che “le pietre sono state collocate per chiudere due accessi alla vicinale [mentre] i sostegni in cemento provengono da operazioni di manutenzione dei filari del vigneto. […] I sostegni usurati sono stati accatastati in prossimità della vicinale in attesa del loro conferimento in discarica appena le quantità siano tali da rendere economico il viaggio” . Sulla base di quanto accertato sul posto, i funzionari comunali hanno concluso la relazione di sopralluogo affermando che “non si rileva l'abbandono di rifiuti […] ma solo la presenza di operazioni collegate alla normale conduzione di un fondo agricolo” .
9. Il responsabile del Settore Sviluppo Territoriale, con nota di data 1 settembre 2023, ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato in seguito alla segnalazione del ricorrente.
10. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) il ricevimento di un esposto relativo all’abbandono di rifiuti vincola il Comune a procedere a verifiche sulla natura del materiale abbandonato, e ad attivare la procedura di rimozione ex art. 192 comma 3 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152. Analogo obbligo di verifica e controllo sussiste quando vengano segnalati manufatti o depositi all’interno della fascia di rispetto stradale, perché occorre sempre stabilire se le innovazioni introdotte in prossimità della strada possano creare ostacoli o insidie alla circolazione;
(b) l’autore della segnalazione non ha però un’aspettativa qualificata a essere parte dei suddetti procedimenti di verifica, in quanto la sua posizione non è differenziabile da quella del resto della collettività;
(c) gli interessi pubblici coinvolti, di natura ambientale e sanitaria, o relativi alla viabilità, riguardano infatti allo stesso modo tutti coloro che risiedono in un certo territorio. La segnalazione di abusi è un contributo all’esercizio di pubbliche funzioni, ma esaurisce il proprio compito nel momento in cui l’amministrazione viene a conoscenza del problema. Non può quindi essere riconosciuta all’autore della segnalazione la facoltà di determinare i tempi del procedimento, o di chiedere che sia stabilito un termine tassativo agli uffici comunali per provvedere su quanto segnalato;
(d) spetta invece all’autore della segnalazione, come a qualunque altro appartenente alla collettività, il potere di controllo sull’attività dell’amministrazione, attraverso lo strumento dell’accesso civico generalizzato;
(e) nello specifico, peraltro, il Comune non è rimasto inerte, in quanto ha svolto degli approfondimenti tramite sopralluogo, chiudendo poi il procedimento. Non sembra che questa attività di verifica sia stata condotta in modo superficiale, per creare l’apparenza di un accertamento senza affrontare la sostanza dei problemi segnalati;
(f) è evidente che i sostegni in cemento dismessi e depositati sul terreno dei controinteressati non potranno essere tollerati per un tempo indefinito, perché in questo caso dovrebbero essere qualificati come rifiuti, ma non è inusuale che materiali scartati dal ciclo produttivo rimangano provvisoriamente negli spazi aziendali prima di essere trasferiti in discarica. Anche il posizionamento di sassi di rilevanti dimensioni non è inusuale in ambito agricolo, quando manchino servitù di transito e sia necessario impedire ai terzi di invadere i fondi con automezzi o macchinari. L’amministrazione conserva comunque il potere di emettere un ordine di rimozione, se ravvisasse una situazione di pericolo per la circolazione o rischi di degrado del sedime stradale;
(g) per il momento, tuttavia, il Comune ha effettuato un’istruttoria adeguata e formulato le proprie valutazioni, e questo è sufficiente a far venire meno l’interesse a una pronuncia di merito sul silenzio.
11. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.
12. Le spese di giudizio possono essere compensate, in quanto è vero che il Comune ha eseguito il sopralluogo solo dopo la notifica del ricorso (10 luglio 2023), ma occorre comunque tenere conto della circostanza che i tempi del procedimento non possono essere indicati o condizionati dall’autore della segnalazione, come sopra specificato.
13. Per le medesime ragioni, il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara improcedibile il ricorso;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Pedron | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO