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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione specializzata in materia d'impresa riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 955/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso il difensore in VIA SANTA ZITA 1/3 SCALA DESTRA - 16129 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. GIARDI PAOLA appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nata in ALASSIO (SV) il CP_1 C.F._1
29/06/1962, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA E. RAGGIO 5/7 - 16124
GENOVA (GE), rappresentata e difesa dall'Avv. SOLINAS MASSIMILIANO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “All'attenzione dell'Ecc.ma Corte adita: Parte_1
In via preliminare
- Sospendere gli effetti dell'atto impugnato visti i gravi motivi elencati, vista la situazione dell'odierna Appellante in liquidazione e il grave danno in cui incorrerebbe previo accertamento della pendenza;
In via principale
1 - Riformare integralmente l'atto impugnato in quanto manifestatamente infondato, vista la non intervenuta prescrizione e la non valutazione nel merito della pendenza nonostante la complessità della causa e gli elementi emersi durante la causa;
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, richiamando ogni CP_1
propria domanda, eccezione, istanza e deduzione di cui agli atti ed alle verbalizzazioni di entrambi i gradi di giudizio, qui da intendersi integralmente riportati
In via principale
- Confermare integralmente la sentenza N. 2055/2023 RG. 4455/21 emessa dal Tribunale di Genova rigettando in ogni sua parte l'appello ex adverso proposto
In subordine
- Per la sola denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa impugnazione, si richiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado e che qui di seguito si ritrascrivono:
• in via pregiudiziale dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato da
[...] ai sensi e per gli effetti dell'art 164 cpc e/o di qualsivoglia altra norma Parte_1
applicabile alla specie con ogni consequenziale provvedimento ritenuto;
• in ogni caso valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di
[...]
residente in [...] e attualmente in CP_2 Controparte_3
Rua Dom Pedro IV, 42, 8950 - 411, Altura, Portogallo, per le motivazioni di cui in atti, il tutto a cura e spese ad esclusivo carico dell'attore;
• nel merito, rigettare ogni domanda di parte a preteso carico di Parte_1
in quanto prescritta e/o, comunque, anche in subordine, infondata in CP_1
fatto e diritto oltre che del tutto non provata;
• in via di subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui la signora CP_1 venisse riconosciuta responsabile, anche in parte, dei fatti contestati e, per l'effetto condannata a dover riconoscere somme in favore della società attrice, effettuare le dovute compensazioni con gli importi ancora da corrispondere da Parte_1
[... in favore della signora a titolo di emolumenti e contributi non versati;
CP_1
• Il tutto previa reitera delle istanze istruttorie tutte così come formulate in comparsa e nelle memorie ex art 183 VI comma cpc n.ri 1-2-3 ove non ammesse.
In ogni caso con vittoria dei compensi professionali comprensivi di IVA, CPA, spese generali come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 2055/2023 del 30/08/2023, il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, si pronunciava nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , al fine di sentir accertare la responsabilità di
[...] CP_1 quest'ultima per atti di mala gestio riferibili al periodo in cui svolgeva l'attività di amministratrice della società, con condanna alla restituzione delle somme sottratte e al risarcimento del danno causato. Il Tribunale così decideva: «1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1
processuali che si liquidano in euro 15.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
chiedendo, con atto notificato in data 23/10/2023, anche la Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto sia dell'istanza CP_1 ex art. 283 c.p.c. che dell'appello.
Con ordinanza in data 7/03/2024, la Corte respingeva l'istanza di sospensione per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c. e, quindi, rinviava all'udienza del
5/02/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
Le parti, dunque, in vista dell'udienza del 5/02/2025, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, e depositavano le comparse conclusionali e le note di replica.
All'esito dell'udienza del 5/2/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.. con ordinanza comunicata il 17/02/2025 il Giudice Istruttore rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
1) PRIMO MOTIVO – SULLA NON INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLA MATERIA
CONTESA - L'appellante si duole che il Tribunale di Genova abbia ritenuto l'accoglimento delle sue domande precluso dall'intervenuta prescrizione dei fatti contestati a . CP_1
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che le circostanze allegate da on fossero idonee a integrare atti Parte_1
o fatti interruttivi della prescrizione dei diritti azionati nei confronti di . La CP_1 doglianza della società si basa sull'assunto che: 1) i fatti contestati all'ex amministratrice integrano non solo un illecito civile ma anche una fattispecie di reato, ossia il delitto di appropriazione di indebita;
2) il regime prescrizionale dei diritti azionati con atto di citazione
3 del 6/05/2021 coincide con quello previsto per il reato punito dall'art. 646 c.p.; 3) tale reato si prescrive in sei anni, che diventano sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi;
4) anche le azioni civili, quindi, scontano un termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi;
5) nel caso di specie, il fatto illecito si è consumato nel 2013, con le dimissioni di
, cioè con la cessazione della sua condotta illecita;
6) il decreto di citazione a CP_1 giudizio emesso nel 2018 nei confronti di quest'ultima ha interrotto il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 160 c.p.. La società sostiene che: a) contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, «la mancata produzione della costituzione di parte civile nel processo penale non rileva, essendo sufficiente (produzione 4) il decreto di citazione in giudizio»; b) i danni causati da «sono ben successivi alla sua gestione, visto CP_1
l'imponente numero di contenziosi creati dai debiti dovuti alla sua gestione»; c) «se volessimo ricondurre i fatti esclusivamente al 2013, il reato si sarebbe prescritto l'anno 2019, ma vista l'interruzione del 2018, l'odierna azione civile risulta senza dubbio alcuno nei termini di legge per fare valere ogni pretesa (2021)» (pag. 5 dell'atto di appello). A ciò
l'appellante aggiunge che anche l'accordo transattivo prodotto in primo grado è idoneo a interrompere la prescrizione in quanto atto recettizio ex art. 2943, quarto comma, c.c.. quindi, chiede che le domande formulate siano Parte_1
riconosciute rispettose del termine di prescrizione.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «- “nel caso di specie è applicabile l'art. 2947 comma
3 c.c. ai sensi del quale il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito che sia considerato dalla legge come reato si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai 5 anni;
” - “ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del fatto illecito contestato alla convenuta in questa sede deve aversi riguardo alla pena applicabile in relazione all'imputazione formulata nella richiesta di rinvio
(cfr. Cass. Civ. n. 33772/2019)”;- - “parte convenuta è stata imputata nel procedimento penale n. 2415/2015 RGNR - per i medesimi fatti contestati in questa sede – per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p. cfr decreto di citazione a giudizio doc. 4 attore); - in applicazione dell'art 157 cp, il reato di appropriazione indebita - per il quale è prevista la pena della reclusione da 2 a 5 anni - si prescrive nel termine di 6 anni dalla sua consumazione”; - “il dies a quo per il calcolo della prescrizione è individuato dall'art. 2393 comma 4 c.c. nella data della cessazione dell'amministratore dalla carica, che nel caso di specie va individuato nel 15.04.2013 (trascrizione sul registro delle imprese del 18.04.2023, cfr. visura storica doc. 1 att. Pag. 10)”; - “pertanto la prescrizione risulta maturata, atteso
4 che tra la data di cessazione dalla carica di amministrazione (15.04.2013) e la notifica dell'atto di citazione del presente giudizio (21.04.2021 cfr. notifica allegata all'atto di citazione) sono trascorsi oltre 8 anni “; - “non ha pregio l'eccezione con cui parte attrice contesta l'intervento della citazione a giudizio quale atto introduttivo della prescrizione civile”; - “infatti è noto che in tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 9883/2023)”; - “in assenza di prova della costituzione di parte civile da parte nel procedimento penale nei confronti della convenuta, non appare rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione il decreto di citazione a giudizio prodotto da parte attrice
(doc. 4)”; - “in subordine e per mere esigenze di completezza, va osservato che la prescrizione risulterebbe comunque maturata;
- “infatti l'identificazione del decreto di citazione a giudizio quale causa di interruzione della prescrizione non potrebbe comportare un aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere (cfr. art. 161 c.p.)”; -
“pertanto, considerato che il termine di prescrizione previsto per il reato di appropriazione indebita è pari a 6 anni, l'esistenza della causa interruttiva del corso della prescrizione determinerebbe un aumento del termine da 6 anni ad anni 7,5 (=6+1,5)”; - “considerando il dies a quo nella data di cessazione della carica (15.04.2013) il termine di prescrizione di 7 anni e mezzo sarebbe comunque decorso in data 15.10.2020, antecedente alla notifica della citazione del presente atto (21.04.2021)”; - “che inoltre non vi è prova dell'intervento di diversi atti interruttivi della prescrizione rilevanti ex art. 2943 c.c.”; “che a tal fine l'attrice ha dedotto quale causa interruttiva della prescrizione civile richiamando “un accordo con i Sig.ri chiamando a sua difesa anche la società avvenuta nel 2016 (cfr. CP_4 Parte_1 pag. 2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3)”; - “tale circostanza non appare integrare fatto interruttivo della prescrizione dei diritti nei confronti della convenuta e comunque di ciò non
è stata fornita prova alcuna”.
II) Avuto riguardo al tenore della motivazione così riportata, l'appellante si limita a insistere nel senso che il decreto di citazione a giudizio, emesso nel procedimento penale, dovrebbe essere considerato quale atto idoneo a interrompere la prescrizione dell'azione civilistica di responsabilità, pur in assenza di prova della costituzione di parte civile nel processo penale, in contrasto con i principi affermati dalla Giurisprudenza citata nella sentenza impugnata,
5 secondo la quale “In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale” (Cass. Sez. 3, 13/04/2023,
n. 9883, Rv. 667345 - 01) e senza censurare la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto che, anche avuto riguardo al decreto di citazione a giudizio richiamato da parte appellante,
“la prescrizione risulterebbe comunque maturata” in quanto “l'identificazione del decreto di citazione a giudizio quale causa di interruzione della prescrizione non potrebbe comportare un aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere (cfr. art. 161 c.p.)”, in tal modo che “considerato che il termine di prescrizione previsto per il reato di appropriazione indebita è pari a 6 anni, l'esistenza della causa interruttiva del corso della prescrizione determinerebbe un aumento del termine da 6 anni ad anni 7,5 (=6+1,5)” e “considerando il dies a quo nella data di cessazione della carica (15.04.2013) il termine di prescrizione di 7 anni e mezzo sarebbe comunque decorso in data 15.10.2020, antecedente alla notifica della citazione del presente atto (21.04.2021)”.
III) Quanto all'accordo transattivo prodotto in primo grado, dall'esame della relativa scrittura privata si evince che si tratta di conciliazione relativa a causa, nell'ambito della quale era stata la a esercitare azione di manleva nei confronti di CP_1 [...] nulla a che fare dunque con l'azione risarcitoria esercitata nel presente Parte_1 giudizio da ei confronti dell'amministratrice. Parte_1
2) SECONDO MOTIVO – SULLA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE E SULLA
CONSEQUENZIALE QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - Con il secondo motivo
(subordinato all'accoglimento del primo), l'appellante ripropone gli argomenti già spesi nel corso del giudizio di primo grado a sostegno delle proprie pretese restitutorie e risarcitorie.
La società, in particolare, dopo una serie di premesse teoriche e giurisprudenziali sulla responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c., deduce che : i) è la sola CP_1
persona direttamente responsabile verso la società in quanto amministratrice unica della stessa;
ii) non ha assolto ai doveri di diligenza richiesti dalla natura dell'incarico, dalla dimensione e tipologia dell'impresa nonché dalle specifiche competenze di cui disponeva;
iii) ha gestito la società soltanto per tornaconto personale, distraendo somme a proprio favore e operando in maniera contraria al mandato conferitole dai soci. Tali condotte, ad avviso dell'appellante, avrebbero causato ingenti danni economici alla società che, tra le
6 altre cose, si è vista costretta a resistere in numerosi giudizi aventi ad oggetto l'omesso pagamento dei compensi per le forniture erogate in cantieri mai terminati, nonché a subire l'iscrizione di un'ipoteca per un mutuo concesso per le attività della società e subito distratto da senza alcuna giustificazione. quindi, CP_1 Parte_1
conclude per la fondatezza della domanda risarcitoria sostenendo di aver provato sia la mancanza di diligenza dell'ex amministratrice sia il nesso di causalità tra la presunta mala gestio di quest'ultima e i danni sofferti dalla società.
Il rigetto del primo motivo, con la conferma della prescrizione del diritto azionato, comporta il rigetto del secondo, volto ad ottenere il riconoscimento e la liquidazione del danno, di cui viene richiesto il risarcimento mediante esercizio dell'azione di responsabilità, peraltro prescritta.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare indicato nella sentenza di primo in “circa 700 mila euro”, sul punto non specificamente impugnata (pag.
4).
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
7 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
impugnata pronunciata inter partes in data 30/08/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione collegiale, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 26.155,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 12/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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