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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 5.6.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. U. Parte_1
Magaraggia
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 13.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che- previo rinnovo della ctu- fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ex l. 222/84, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha sostanzialmente richiamato quanto già rappresentato ed evidenziato nel ricorso ex art. 445 bis c.p.c, senza tuttavia fornire validi elementi – supportati da compiute argomentazioni medico legali aderenti al caso di specie – che inducano a disattendere gli esiti della ctu disposta nella precedente fase processuale. Ed invero, il ctu nominato ha diagnosticato a carico della perizianda “Recidiva di Morbo di
Chron perianastomotica” ed ha osservato che “La ricorrente non presenta patologie di natura internistica o a carico dell'apparato osteo-articolare. La signora all'età di 13 anni Pt_1
è stata ricoverata per circa un mese presso l'ospedale di Ostuni ed è stata dimessa con la diagnosi di “Morbo di Chron. Nel 2015 il morbo di Chron è stato complicato da stenosi del tratto terminale dell'ileo per cui la ricorrente è stata sottoposta a resezione intestinale e successiva anastomosi ileo-cecale. Dal 2012 è in terapia con (interrotta nel 2012 per Per_1
gravidanza) che ha determinato un buon controllo della patologia. Durante le visite gastroenterologiche successive la ricorrente ha riferito di evacuare circa cinque volte al giorno durante le ore diurne e la sintomatologia algica a livello addominale si è ridotta. Durante la visita medico-legale, l'esame obiettivo, eseguito dal sottoscritto era il seguente:” addome trattabile, peristalsi presente, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Presenza di ferita chirurgica addominale. Non palpabili fegato e milza”, concludendo che “La patologia suddetta, per quanto obiettivato e documentato, non determina nella ricorrente una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della legge n. 222/1984”.
A tali conclusioni il CTU è giunto all'esito di una completa analisi della documentazione medica in atti (ivi compresa quella richiamata in ricorso) ed in considerazione dell'obiettività clinica riscontrata in occasione della visita peritale. Alla luce dell'esaustiva e puntuale indagine condotta dal perito, ritiene il giudicante che non vi siano ragioni per disattendere le conclusioni rassegnate dall'ausiliare - che appaiono esenti da vizi logici e metodologici – anche in considerazione dei rilievi formulati dal ctu in replica alle osservazioni inviate nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. (peraltro sostanzialmente sovrapponibili al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio).
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui alla CTU depositata in data
22.4.2024; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. CP_1
Spese irripetibili. Brindisi, 5.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere