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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2908/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 da
1) nata a [...] in data [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], piazza San Giuseppe n.14, con l'Avv. Maria Teresa C.F._1
Brini (C.F. ), presso la quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
e
2) nato a [...] in data [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...], con l'Avv. Maria Teresa C.F._3
Brini (C.F. ), presso la quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Chiusdino (SI) il 23.06.1997 (Anno
1997, atto n.6, Parte II, Serie A).
In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 613/2024 passata in giudicato in data 18/01/2024.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- il sig. s'impegna a versare alla signora a titolo di assegno divorzile, l'importo di Pt_2 Pt_1
€.900 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
la rivalutazione dell'assegno divorzile sarà calcolata con decorrenza dal mese della pubblicazione della sentenza di divorzio;
- le parti dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto e di non aver reciprocamente nulla a che pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo;
- le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
- il costo del contributo unificato è sostenuto per intero dal sig. ; Pt_2
- le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Chiusdino
(SI) il 23.06.1997 tra la sig.ra e il sig. ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiusdino (SI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Maderna
. Il Presidente
Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 da
1) nata a [...] in data [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], piazza San Giuseppe n.14, con l'Avv. Maria Teresa C.F._1
Brini (C.F. ), presso la quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
e
2) nato a [...] in data [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...], con l'Avv. Maria Teresa C.F._3
Brini (C.F. ), presso la quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Chiusdino (SI) il 23.06.1997 (Anno
1997, atto n.6, Parte II, Serie A).
In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 613/2024 passata in giudicato in data 18/01/2024.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- il sig. s'impegna a versare alla signora a titolo di assegno divorzile, l'importo di Pt_2 Pt_1
€.900 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
la rivalutazione dell'assegno divorzile sarà calcolata con decorrenza dal mese della pubblicazione della sentenza di divorzio;
- le parti dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto e di non aver reciprocamente nulla a che pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo;
- le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
- il costo del contributo unificato è sostenuto per intero dal sig. ; Pt_2
- le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Chiusdino
(SI) il 23.06.1997 tra la sig.ra e il sig. ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiusdino (SI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Maderna
. Il Presidente
Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG