Art. 10.
Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000.
Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente e' dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna. (1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 , come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36 , ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 , come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36 , a sua volta modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586 , ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000".
Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000.
Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente e' dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna. (1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 , come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36 , ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 , come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36 , a sua volta modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586 , ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000".