Sentenza 17 luglio 2001
Massime • 1
La domanda di corresponsione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971 e quella di risarcimento del danno da cosiddetta accessione invertita hanno diversa natura, l'una indennitaria e l'altra risarcitoria, e si basano su diversi presupposti di fatto, e cioè l'emanazione del decreto di esproprio la prima ovvero l'occupazione acquisitiva a seguito dell'irreversibile trasformazione del bene illegittimamente occupato la seconda; pertanto, chiesta con l'atto introduttivo del giudizio la condanna al pagamento dell'indennità, la successiva proposizione della domanda risarcitoria non dà luogo ad una mera diversa qualificazione giuridica della domanda originaria ma integra una domanda nuova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9711 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA IT, RA AN, quali eredi di RA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63 presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO BARBAGELATA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato FABIO LORENZONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CARDILLO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 456/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata l'01/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2001 dal consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il resistente, l'Avvocato Cardillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 luglio 1989 AT FR, premesso che: - era affittuario fin dal 1924 di un terreno in Voltri occupato in via d'urgenza nel 1971 nel corso di una procedura espropriativa promossa dalla Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a.; - che, prorogata più volte l'occupazione, la società Autostrade non aveva risposto alle richieste stragiudiziali dell'indennità a lui spettante ex art. 17, comma 2, L. 865/71; - che, nell'ambito del procedimento di opposizione alla stima ex art. 19 L. 865/71 promosso dal proprietario del fondo, era stato accertato, con riferimento all'anno 1977, in L. 15.375.000 il valore venale dei terreni, escluso il valore di una serra riconosciuta di proprietà del "fittavolo superficiario" e quindi esclusa dal computo delle indennità spettanti al proprietario;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la Società Autostrade davanti al Tribunale di Genova chiedendone la condanna alla corresponsione dell'indennità ex art. 17 L. 865/71 nella misura accertanda in corso di causa (specificando, nelle conclusioni definitive, che la richiesta delle indennità ad ogni titolo allo stesso spettanti - indennità di occupazione provvisoria e definitiva ed anche ex illicito - era da ricollegarsi non solo alla sua qualità di coltivatore diretto del terreni occupati a fini espropriativi ma anche di superficiario di una serra e di un manufatto a due piani su di essi insistenti). La Società Autostrade, costituitasi in giudizio, riconosceva il fondamento della pretesa attorea in punto "an debeatur", limitandosi a contestare il quantum in relazione alla pretesa di controparte di includere nella base di computo dell'indennizzo spettantele anche il valore del fabbricato spettante al proprietario del fondo nell'altra procedura, essendo l'indennità in esame compensativa esclusivamente dell'attività di sfruttamento di "terreni agricoli". In sede di precisazione delle conclusioni la società Autostrade sollevava una serie di eccezioni: 1) di competenza funzionale, spettando la causa - assimilabile all'opposizione alla stima ex art. 19 L. 865/71, alla competenza in unico grado della Corte d'Appello; 2) di novità della domanda ex art. 2043 c.c. (essendo intervenuta la trasformazione irreversibile del fondo nel corso dell'occupazione illegittima per scadenza del decreto prorogato) non proposta nell'atto introduttivo;
3) gradatamente, di infondatezza della domanda ex art. 17 L. 865/71, riferita alla serra ed ai manufatti;
4) di prescrizione dell'azione di risarcimento del danni per scadenza del quinquennio dalla realizzazione del tratto autostradale senza intervento medio tempore di atti interruttivi.
Il Tribunale, con sentenza dell'11 marzo - 4 aprile 1995, condannava la società Autostrade al pagamento, in favore del AT, della somma di L. 10.125.600, oltre rivalutazione ed interessi. Pronunciando sull'impugnazione della Società, la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 16 aprile - 1^ giugno 1998, in riforma della decisione di primo grado, respingeva tutte le domande del AT. Osservava, in particolare, la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede:
a) che non poteva essere condivisa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per avere la società Autostrade riconosciuto il primo grado la fondatezza della domanda attorea in punto "an debeatur";
b) che, in ipotesi di occupazione appropriativa del fondo del privato, l'affittuario può chiedere il risarcimento del danno derivante dall'estinzione del contratto di affitto, ma non l'indennità aggiuntiva ex art. 17, comma 2, legge 865 del 1971;
e) che la domanda del AT appariva diretta ad ottenere l'indennità ex art. 17 cit.;
d) che, l'introduzione di una domanda risarcitoria, in primo grado, era inammissibile, per novità, e comunque la domanda era prescritta;
e) che l'eventuale riconoscimento del diritto avrebbe avuto come oggetto l'indennità ex art. 17 citato e quindi non avrebbe potuto, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, essere utilizzato quale ammissione da parte della società di un debito da responsabilità civile.
Avverso la sentenza della Corte d'appello IT e FR AT hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con "memoria".
La s.p.a. Autostrade ha resistito con controricorso, depositando una "memoria" illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 189 c.p.c. ed all'art. 190, comma 1, c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.
1.1. Erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello. In sede di gravame, la società Autostrade aveva concluso per il rigetto di tutte le pretese attrici, laddove in primo grado aveva concluso per il rigetto della pretesa diversa da quella, riconosciuta fondata, di corresponsione dell'indennizzo spettante al AT, quale affittuario/coltivatore diretto del fondo occupato, con esclusione soltanto dell'indennizzo per i manufatti (fabbricato rurale), di proprietà esclusiva dei proprietari del fondo.
1.2. Erroneamente e sbrigativamente, secondo i ricorrenti, la Corte d'appello aveva statuito che la sentenza di primo grado non assumeva come ratio decidendi il riconoscimento da parte della società Autostrade del fondamento in punto an debeatur della ri- chiesta del AT di attribuzione a sè dell'indennità aggiuntiva ex art. 17 legge 865/1971, ma che ne pre~ scindeva;
al contrario, il Tribunale aveva dato atto dell'espresso riconoscimento operato dalla società Autostrade circa la fondatezza della domanda avanzata dal AT.
1.3. La Corte di appello aveva inoltre consentito all'appellante di prospettare nuove eccezioni, e specificamente quella di prescrizione. in violazione del novellato art. 345 c.p.c.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. Poiché il giudice di primo grado aveva ritenuto che la domanda dell'attore dovesse essere interpretata come una domanda di risarcimento del danno, il riconoscimento da parte della società convenuta della debenza dell'indennità aggiuntiva ex art. 17 legge 865 del 1971, per quanto riguardava l'an, ferma restando la contestazione del quantum, non impediva la possibilità della proposizione dell'appello da parte della medesima società, la quale era stata condannata al risarcimento del danno, e cioè riconosciuta titolare dal lato passivo di una obbligazione diversa da quella rispetto alla quale era stato effettuato il (limitato) riconoscimento.
2.2. È anche il caso di rilevare che, trattandosi di un giudizio il cui ambito non era ristretto all'accertamento dell'an debeatur, il suddetto riconoscimento non esonerava il giudice dalla verifica della pretesa dell'attore unitariamente considerata, comprensiva quindi sia degli aspetti relativi all'an che di quelli riguardanti il quantum.
2.3. La censura sub 1.3, riguardante la proponibilità in appello dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sarà esaminata successivamente.
3. È pregiudiziale, a questo punto, l'esame del terzo mezzo di impugnazione il quale esprime una doglianza di omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo.
3.1. Secondo la sentenza impugnata, "il riconoscimento (...) a prescindere dalla sua concreta irriconoscibilità (...) avrebbe avuto pur sempre inequivocabilmente come oggetto il diritto del AT, quale affittuario coltivatore all'indennità ex art. 17 L. 865/71".
3.2. La motivazione risulta illogica ed insufficiente a giudizio dei ricorrenti, essendo la Società Autostrade stata assolta dalla debenza di qualsiasi somma, tanto a titolo di responsabilità aquiliana quanto a titolo d'indennizzo ex art. 17 legge 865/71, in presenza del riconoscimento al riguardo operato dalla medesima società e, per implicito, ritenuto dalla stessa Corte giudicante.
4. Nemmeno questo motivo è fondato.
4.1. Avendo la sentenza impugnata ritenuto che l'indennità ex art. 17 della legge n. 865 del 1971 spetta solo quando il bene sia acquisito con provvedimento di espropriazione e con cessione volontaria, ma non nel caso (ricorrente nella specie) di occupazione appropriativa, il punto del riconoscimento della suddetta indennità (sotto il profilo dell'an) non assumeva carattere decisivo.
4.2. Gli altri profili di censura contenuti in questo motivo, riguardando la domanda di risarcimento del danno, possono essere presi in considerazione solo quando risulti esaminabile tale domanda.
5. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo.
5.1. La Corte d'appello aveva errato nel ritenere compiuta dal AT, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, una non consentita mutatio libelli, anziché una semplice emendatio a fronte dell'inserimento "anche ex illicito", laddove in citazione ci si sarebbe limitati a chiedere l'indennità spettante all'affittuario ex art. 17 L. 865/71. 6. La tesi dei ricorrenti non può essere condivisa.
6.1. L'indennità riconosciuta a favore dell'affittuario dall'art. 17, secondo comma, della legge n. 865 del 1971 presuppone che l'espropriazione si sia compiuta nel rispetto delle necessarie formalità di legge, con la conseguenza che, qualora ciò non avvenga, come nel caso della c.d. accessione invertita, egli potrà richiedere il risarcimento del danno (Cass. 3 marzo 1999 n. 1774). Il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo conseguente alla sua occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo le regole generali dettate dall'art. 2043 c.c., dovendosi considerare anche la mancata percezione dell'indennità aggiuntiva alla quale il coltivatore stesso avrebbe avuto diritto, ove la privazione definitiva del godimento del fondo fosse conseguita ad un valido provvedimento d'espropriazione (Cass. Sez. Un. 27 luglio 1999 n. 5149).
6.2. La domanda di corresponsione dell'indennità ex art. 17 citato e quella di risarcimento del danno, oltre ad avere diversa natura - indennitaria l'una e risarcitoria l'altra - si basano su diversi presupposti di fatto, e cioè l'emanazione del decreto di esproprio, per la prima, ovvero l'occupazione acquisitiva a seguito dell'irreversibile trasformazione del bene illegittimamente occupato, per la seconda.
6.3. Nella specie, dall'atto di citazione in primo grado - esaminabile in questa sede, essendo stato dedotto un vizio del procedimento - risulta che l'attore propose una domanda volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 17, comma 2, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, facendo valere la sua qualità di affittuario coltivatore diretto dei terreni occupati in via d'urgenza. Nel medesimo atto si fa riferimento a proroghe dell'occupazione di urgenza da parte del prefetto e ad un giudizio promosso dai proprietari dei terreni nei confronti della Società Autostrade per la determinazione dell'indennizzo a loro spettante, mentre nulla si deduce in ordine alla realizzazione di una fattispecie di occupazione acquisitiva, e cioè al fatto che l'occupazione fosse divenuta illegittima e che il terreno fosse stato irreversibilmente trasformato con la costruzione dell'opera pubblica.
6.4. In tale situazione, la proposizione della domanda risarcitoria nel corso del giudizio di primo grado non può ricondursi ad una diversa qualificazione giuridica della domanda originaria, ma introducendo nuovi temi di indagine comporta una mutatio libelli, che viola l'art. 184 c.p.c. (nel testo precedente alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990).
7. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo.
7.1. Erroneamente la Corte d'appello aveva escluso che le pronunce, passate in giudicato, a seguito dei giudizi tra la società Autostrade ed i proprietari dei terreni occupati fossero per il AT "res inter alios acta", essendo invece l'accertamento contenuto in tali sentenze vincolante anche nel giudizio promosso dal AT. La Corte aveva negato il diritto del AT quale affittuario/coltivatore a percepire l'uguale importo (ex art. 17 L. 865/71) determinato giudizialmente in lire 6.594.000 (al 4.10.1971) e già corrisposto dalla società Autostrade ai proprietari del terreno, nonché, con riferimento alla serra - di cui era stata accertata con via definitiva dal Tribunale di Genova la proprietà in capo al AT - l'uguale importo giudizialmente determinato in lire 3.531.600 (alla data del 4.10.1971) 8. Il motivo è inammissibile per novità, non avendo il AT nei precedenti gradi di giudizio fondato il suo diritto alivindennità ex art. 17 citato sul giudicato intervenuto tra la società Autostrade ed i proprietari del terreno occupato.
8.1. In particolare, dalla comparsa di costituzione del AT in appello - esaminabile direttamente da questa Corte per verificare l'ammissibilità del motivo - si ricava che il riferimento al suddetto giudicato era stato effettuato solamente ai fini del quantum del risarcimento/indennizzo. Sosteneva, infatti, l'appellato che era stata acquisita agli atti la prova inequivocabile relativa al valore del terreno alla data della sua occupazione, in quanto tale valore risultava da pronuncia passata in giudicato resa nei confronti dell'appellante e, pertanto, facente stato nei confronti della medesima. Del pari, secondo l'appellato, era stata acquisita l'inequivoca prova sia della proprietà in capo al AT della serra insistente sul terreno, sia del valore della medesima e delle coltivazioni in essere.
8.2. La Corte di appello ha considerato assorbiti i motivi di gravame in punto "quantum debeatur", pur aggiungendo che erano prima facie non apprezzabili - quanto ad effettiva idoneità probatoria del danno ablatorio dell'attività di floricoltura e dei manufatti ad essa destinati - gli accertamenti riportati in sentenze definitorie di giudizi che costituivano per il AT "res inter alios acta". Tali ulteriori osservazioni della Corte territoriale, che non rientrano nel contenuto decisorio della sentenza impugnata, confermano che il riferimento alle sentenze tra la società Autostrade ed i proprietari era stato effettuato ai fini della quantificazione dell'obbligazione.
9. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e 2944 c.c., in relazione all'art. 2947 c.c., nonché omessa e contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo.
9.1. Erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto prescritta la domanda, a titolo di illecito, del AT per l'avvenuta decorrenza del termine prescrizionale breve di cui all'art. 2947 c.c., assumendo la "concreta irriconoscibilità" del riconoscimento quale causa d'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., nonostante il riconoscimento espresso della società Autostrade circa la fondatezza della pretesa avversaria, nonché il riconoscimento parimenti espresso nella corrispondenza, precedente al giudizio, intercorsa tra le parti e versata in atti, ancorché erroneamente indicata ed individuata dalla Corte territoriale.
10. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dal rigetto del motivo (il quarto) diretto contro la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria proposta in primo grado. Per la medesima ragione restano assorbiti la censura contenuta nel primo motivo (sub. 1.3), riguardante la proponibilità in appello dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni (vedi anche sub 2.3.), ed i profili di censura contenuti nel terzo motivo concernenti la domanda di risarcimento del danno.
11. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
12. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001