Articolo 5 della Legge 24 agosto 1941, n. 1044
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 ottobre 1941
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Versione
29 novembre 1962
Art. 5. ((Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, compresi gli atti ed i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzie sia personali che reali anche da parte di terzi, gli atti di consolidamento, estinzioni e revoca dei finanziamenti stessi sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dalla tassa di bollo.

Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti.

I benefici tributari previsti dal presente articolo non sono applicabili alle alienazioni ed alle concessioni in godimento a terzi, che non siano enti pubblici, delle aree indicate nell'articolo 5 della presente legge.))
Entrata in vigore il 29 novembre 1962