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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2308/2023 R.G. LAVORO
TRA
E Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. SAVOIA ANTONIETTA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
, in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con distinti ricorsi – poi successivamente riuniti – i ricorrenti in epigrafe chiedevano al
Giudice del Lavoro di Napoli Nord la condanna della società Controparte_3
[..
[...] , previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con
[...]
inquadramento nel livello 4 del CCNL di categoria, al pagamento della complessiva somma indicata nei rispettivi ricorsi, per differenze retributive, 13ma e 14ma mensilità, indennità sostitutiva ferie non godute, indennità di mancato preavviso e T.F.R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In particolare, dichiaravano di avere lavorato “ a nero” e senza formale inquadramento per la società convenuta dal 01.04.2022 al
31.07.2022, entrambi con mansioni di commessi addetti alla vendita al pubblico e alle operazioni di smistamento delle merci, mansioni inquadrabili nel IV livello CCNL
Commercio - Servizi - Conflavoro PMI;
di aver entrambi lavorato presso il negozio
[...]
in Aversa (CE) alla Via Umberto I n. 63; di aver osservato l'orario di Controparte_4
lavoro part -time indicato in ricorso;
di essere stati assunti dal signor e Parte_3
di essere stati soggetti, per tutta la durata del rapporto, alle direttive dello stesso;
di essere stati licenziati alla fine del mese di luglio 2022 quando, dopo l'ennesimo litigio con il signor dovuto al mancato pagamento del saldo dei mesi di maggio giugno e Parte_3
luglio 2022, venivano invitati ad allontanarsi dal negozio;
che il signor Parte_1 aveva percepito per l'intera durata del rapporto euro 500,00 mente il sig. Parte_2
la somma pari ad Euro 200,00; di non aver usufruito dei ratei ferie nel corso del rapporto di lavoro né le relativa indennità sostitutiva;
di non aver avuti corrisposti i ratei di 13ma e
14ma mensilità; di non aver avuto corrisposto nulla a titolo di T.F.R. né di indennità di mancato preavviso.
Tanto premesso, i ricorrenti, nella presente sede, lamentavano che le somme che avevano percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta erano state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute loro e, pertanto, sulla base di allegati conteggi, concludevano chiedendo la condanna della società al pagamento, in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 3.569,08 per differenze retributive e in favore di Pt_1
della somma di euro o 3.669,08 oltre alla condanna della parte datoriale al Pt_2
CP_ pagamento della indennità di mancato preavviso e al versamento dei contributi dovuti.
La società resistente, ritualmente citata in giudizio, non si costituiva, con la conseguenza che va dichiarata la sua contumacia. CP_ A seguito della integrazione del contraddittorio, si costituiva l che chiedeva, in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, di condannare la società resistente al versamento in favore dell' medesimo dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti CP_2
2 e non prescritti, per il periodo che sarebbe stato accertato e riconosciuto in corso di causa, oltre interessi legali, ed eventuali sanzioni, come per legge.
Il Tribunale, ammessa ed espletata la prova per testi, rinviava all'udienza del 3.6.2025 per la discussione.
La causa, quindi, all'odierna udienza veniva decisa all'esito della trattazione scritta con sentenza depositata entro il termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda avanzata dai ricorrenti è, parzialmente, fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretesa azionata in questo giudizio, nei limiti appresso specificati.
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra i ricorrenti e la società convenuta è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se i ricorrenti siano stati sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in
3 direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n.
6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono, come è noto, i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi
- obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
4 - retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò premesso, ai fini della decisione, giova ricordare che i presupposti fattuali su cui i ricorrenti fondano le proprie richieste sono: l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 01.04.2022 al 31.07.2022 alle dipendenze della società convenuta e lo svolgimento di mansioni di addetti alle vendite (4° livello CCNL Commercio,
Terziario, Distribuzione e Servizi).
Quanto alla sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti nel periodo indicato in ricorso e circa le mansioni svolte dagli istanti, tali circostanze sono state comprovate dall'istruttoria espletata, avendo il teste escusso – teste certamente “qualificato” in quanto ex dipendente della società convenuta nel periodo indicato in ricorso - confermato che i ricorrenti avevano entrambi lavorato alle dipendenze della società resistente da aprile
2022 a luglio 2022 e svolto le mansioni di addetti alle vendite, occupandosi della “vendita, attività di montaggio, scarico merci e ogni altra mansione indicata dal ” Pt_3
Dette mansioni sono correttamente inquadrabili nel IV livello del predetto CCNL, in cui rientrano i lavoratori d'ordine che eseguono compiti esecutivi, comprese sia le operazioni di vendita che quelle ausiliare alla vendita e tra le cui esemplificazioni sono ricomprese proprio le figure dei “Commessi alla vendita al pubblico” e “Magazzinieri anche con funzioni di vendita”.
In particolare, la testimone escussa, , ha dichiarato: “adr.: Testimone_1
indifferente. Ho lavorato per la dal 27.01.2021 fino alla fine del Controparte_1
mese di luglio 2022. Conosco entrambi ricorrenti, in quanto eravamo colleghi di lavoro, entrambi hanno iniziato a lavorare dopo di me, precisamente agli inizi del mese di aprile
2022. Io ero la responsabile del punto vendita della sito in Aversa alla via Umberto CP_1
primo, vendevamo articoli per la casa, ferramenta e arredo bagno. So che i ricorrenti, inizialmente, furono assunti dal sig. per dare una mano alla Parte_3 gestione del sito online dell'azienda, ma poi nei fatti sono stati assegnati dal a Pt_3
svolgere le più svariate mansioni, tra cui anche la vendita, attività di montaggio, scarico merci e ogni altra mansione indicata dal . Io lavoravo dal lunedì al sabato dalle Pt_3
8:00 alle 13:00 e poi dalle 15;30 alle 19:30, la domenica eravamo chiusi. Per quanto
5 riguarda il sig , di regola lavorava di mattina dalle 8:00 alle 13:00 Parte_2
sempre dal lunedi al sabato, mentre di regola lavorava dalle 15;30 alle 19:30. Pt_1
Sia Io che i ricorrenti eravamo soggetti alle direttive del sig. il quale Parte_3
ogni mattina inviava sia a me che ai ricorrenti messaggi whatsapp dandoci le direttive e dicendoci cosa dovevamo fare, poi veniva in negozio circa tre volte a settimana intorno alle 19:30. Sia io che i ricorrenti eravamo retribuiti dal sig. I ricorrenti Pt_3
percepivano 500 euro mensili, o almeno avrebbero dovuto percepirli, e venivano retribuiti con cadenza settimanale, di regola. Per quanto riguarda so che ha Parte_2
ricevuto solamente un bonifico di 200 euro il primo mese che ho visto personalmente sull'applicazione del mio cellulare, poi da quello che mi hanno riferito non sono stati più pagati. Anche nel mio caso i pagamenti non sono mai stati regolari e non ho ricevuto tutto quello che mi spettava. Sia io che i ricorrenti, infatti, a fine luglio abbiamo deciso di andarcene perché non venivamo pagati. Nel caso di assenza i ricorrenti dovevano avvisare e l'assenza doveva essere giustificata. All'interno del negozio oltre me ed i ricorrenti non c'era nessun dipendente. Io nel 2021 ero inquadrata con un contratto part- time anche se ho sempre osservato un orario full-time, come già detto. Io ho visto i ricorrenti firmare quello che credo fosse un contratto di lavoro, ma come nel mio caso, lo stesso non è mai stato registrato. Ho avuto una causa nei confronti della società conclusasi con sentenza di accoglimento”.
In proposito, quanto alla attendibilità del teste escusso si osserva che le dichiarazioni rese con riguardo alla posizione dei ricorrenti sono risultate genuine e scevre da contraddizioni e non sono mai risuonate come eccessive, compiacenti o forzate.
Trattasi poi di teste certamente cd. qualificato in quanto ex collega di lavoro dei ricorrenti nel periodo indicato in ricorso.
Dalla deposizione del predetto teste è emerso che i ricorrenti, per l'intero periodo indicato in ricorso, hanno entrambi messo a disposizione della parte convenuta la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro;
è, altresì, pacifico che gli istanti non fossero dotati di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sulla parte datrice di lavoro. E' emerso, infine, che agli stessi venisse corrisposto un compenso predeterminato e fisso, riconosciuto a prescindere dal lavoro svolto nella misura indicata in ricorso.
E' infine emersa la sottoposizione degli stessi al potere direttivo della parte datoriale (“Sia
Io che i ricorrenti eravamo soggetti alle direttive del sig. il quale ogni Parte_3
6 mattina inviava sia a me che ai ricorrenti messaggi whatsapp dandoci le direttive e dicendoci cosa dovevamo fare”; “Nel caso di assenza i ricorrenti dovevano avvisare e
l'assenza doveva essere giustificata” - v. dichiarazioni rese dal teste , in atti). Tes_1
Ben può affermarsi, allora, che i ricorrenti abbiano messo a disposizione della datrice di lavoro le proprie energie lavorative, atteso che la loro attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso (“Per quanto riguarda il sig , di regola lavorava di mattina dalle 8:00 alle 13:00 Parte_2
sempre dal lunedi al sabato, mentre di regola lavorava dalle 15;30 alle Pt_1
19:30”).
Occorre, tuttavia, rilevare che le dichiarazioni dell'unico teste escusso in merito alle ferie non godute appaiono insufficienti, in quanto trattasi di dichiarazioni piuttosto imprecise e generiche sul punto e prive di riscontro probatorio: le dichiarazioni del predetto teste sul punto non risultano sufficienti, avendo parte ricorrente rinunciato all'escussione del secondo teste ammesso.
E' noto, con riferimento alle ferie non godute, che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè
l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore, il quale chieda la predetta indennità, di provare tale mancato godimento (cfr.
Cass.
7.12.1984 n.6462; 5.4.1982 n.2078; 20.2.1982 n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre 1979 n.6492;
29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455 e 11.11.1971 n.3232).
Nel caso in esame, né dal dato orale né da quello documentale (del tutto mancante) può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento in ordine al mancato godimento delle ferie da parte degli istanti essendo, all'uopo, insufficienti le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (avendo i ricorrenti rinunciato all'escussione del secondo teste ammesso).
Non può, altresì, ritenersi dovuto il pagamento della quattordicesima in quanto, in mancanza di regolare inquadramento, il contratto collettivo di categoria può unicamente fungere unicamente da parametro di riferimento di talché nulla è dovuto nemmeno a titolo di quattordicesima, in mancanza di prova della pattuizione tra le parti di tale mensilità aggiuntiva.
7 Le circostanze di risoluzione del rapporto allegate in ricorso, infine, sono rimaste incerte ragion per cui neppure può essere accolta la domanda avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso.
In considerazione di tanto, deve ritenersi che i ricorrenti hanno diritto esclusivamente alle differenze sulla retribuzione ordinaria oltre alla 13ma mensilità e TFR.
Trattasi, invero, di voci che spettano per legge in presenza della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato mentre la prova liberatoria – che non è stata in alcun modo fornita - ricadeva sulla società convenuta, la quale ha scelto di restare contumace.
Quanto alla retribuzione percepita, i ricorrenti hanno dedotto di aver percepito la somma mensile di € 500,00 il nel solo mese di Aprile 2022 e la somma di euro 200 Pt_1
mensili il , senza aver mai entrambi percepito la tredicesima mensilità. Hanno Pt_2
altresì dedotto, altresì di non aver percepito alcuna somma a titolo di Tfr.
La convenuta datrice di lavoro, su cui grava l'onere della prova dell'esatto adempimento, non ha fornito la prova di aver corrisposto ai ricorrenti somme maggiori di quelle indicate o, comunque, corrispondenti alla retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36
Cost.
Spettano, quindi, ai ricorrenti le differenze tra quanto effettivamente percepito e quanto risultante a titolo di paga base, contingenza e tredicesima mensilità nel contratto collettivo, applicabile alla fattispecie in esame solo in via parametrica, non avendo gli istanti fornito alcuna prova né dell'adesione della convenuta alle associazioni sindacali stipulanti, né della sua applicazione in via di fatto.
Ciò posto, e considerato che la società convenuta non ha fornito la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con i ricorrenti questo giudicante, al fine di accertare l'ammontare delle somme spettanti a tale titolo – al fine di evitare ulteriori lungaggini processuali – ha provveduto a calcolare le somme spettanti agli istanti sulla base dei conteggi allegati al ricorso, espungendo però le somme richieste a titolo di ferie e festività non godute e 14ma mensilità.
Pertanto, con riguardo alla posizione del , risulta spettante a titolo di retribuzione Pt_1
ordinaria sulla base del livello IV del CCNL di categoria una somma lorda pari ad euro
2.737,6 a titolo di differenza sulla retribuzione ordinaria (al netto di quanto già percepito nel corso del rapporto) oltre ad euro 269,8 a titolo di 13ma mensilità. Spetta altresì al ricorrente la somma di euro 259,8 a titolo di TFR.
8 Quanto alla posizione del ricorrente risulta spettante allo stesso, a titolo di Pt_2
retribuzione ordinaria, la somma di euro 2.837,6 oltre ad euro 269,8 a titolo di 13ma mensilità ed euro 259,8 a titolo di TFR.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore di Parte_1
della somma complessiva pari ad euro 3.267,2 e al pagamento in favore di
[...]
della somma complessiva di euro 3.367,2; il tutto oltre interessi e rivalutazione Pt_2
monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
La società resistente va, altresì, condannata al versamento in favore dell' dei CP_2
contributi previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo indicato in ricorso.
CP_ Nei rapporti tra i ricorrenti e l , considerata la posizione dell' , nei confronti del CP_2
quale nessuna domanda è stata proposta, le spese di lite vanno compensate.
Nei rapporti tra i ricorrenti e la società resistente, per l'accoglimento parziale della domanda si reputa giusto compensare nella misura di un terzo le spese di lite, con condanna della parte resistente al pagamento del residuo nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
alla corresponsione, da parte della società
[...] Controparte_1
, per le causali di cui in motivazione, della somma pari € 3.267,2 (di cui
[...]
259,8 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- dichiara, altresì, il diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte Parte_2 della società convenuta, della somma pari € 3.367,2 (di cui euro 259,8 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la al pagamento, in favore dei Controparte_1
ricorrenti, delle somme e degli accessori indicati nei capi precedenti nonché al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti per il CP_2
periodo indicato in ricorso;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3, con condanna della società convenuta al pagamento del residuo in favore dei ricorrenti in solido, pari ad € 1.000,00, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario spese generali, come per legge, con distrazione;
9 CP_
- compensa le spese tra i ricorrenti e l' .
Si comunichi
Aversa, 4.6.2025
10
Il Giudice dott.ssa Fabiana Colameo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2308/2023 R.G. LAVORO
TRA
E Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. SAVOIA ANTONIETTA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
, in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con distinti ricorsi – poi successivamente riuniti – i ricorrenti in epigrafe chiedevano al
Giudice del Lavoro di Napoli Nord la condanna della società Controparte_3
[..
[...] , previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con
[...]
inquadramento nel livello 4 del CCNL di categoria, al pagamento della complessiva somma indicata nei rispettivi ricorsi, per differenze retributive, 13ma e 14ma mensilità, indennità sostitutiva ferie non godute, indennità di mancato preavviso e T.F.R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In particolare, dichiaravano di avere lavorato “ a nero” e senza formale inquadramento per la società convenuta dal 01.04.2022 al
31.07.2022, entrambi con mansioni di commessi addetti alla vendita al pubblico e alle operazioni di smistamento delle merci, mansioni inquadrabili nel IV livello CCNL
Commercio - Servizi - Conflavoro PMI;
di aver entrambi lavorato presso il negozio
[...]
in Aversa (CE) alla Via Umberto I n. 63; di aver osservato l'orario di Controparte_4
lavoro part -time indicato in ricorso;
di essere stati assunti dal signor e Parte_3
di essere stati soggetti, per tutta la durata del rapporto, alle direttive dello stesso;
di essere stati licenziati alla fine del mese di luglio 2022 quando, dopo l'ennesimo litigio con il signor dovuto al mancato pagamento del saldo dei mesi di maggio giugno e Parte_3
luglio 2022, venivano invitati ad allontanarsi dal negozio;
che il signor Parte_1 aveva percepito per l'intera durata del rapporto euro 500,00 mente il sig. Parte_2
la somma pari ad Euro 200,00; di non aver usufruito dei ratei ferie nel corso del rapporto di lavoro né le relativa indennità sostitutiva;
di non aver avuti corrisposti i ratei di 13ma e
14ma mensilità; di non aver avuto corrisposto nulla a titolo di T.F.R. né di indennità di mancato preavviso.
Tanto premesso, i ricorrenti, nella presente sede, lamentavano che le somme che avevano percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta erano state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute loro e, pertanto, sulla base di allegati conteggi, concludevano chiedendo la condanna della società al pagamento, in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 3.569,08 per differenze retributive e in favore di Pt_1
della somma di euro o 3.669,08 oltre alla condanna della parte datoriale al Pt_2
CP_ pagamento della indennità di mancato preavviso e al versamento dei contributi dovuti.
La società resistente, ritualmente citata in giudizio, non si costituiva, con la conseguenza che va dichiarata la sua contumacia. CP_ A seguito della integrazione del contraddittorio, si costituiva l che chiedeva, in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, di condannare la società resistente al versamento in favore dell' medesimo dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti CP_2
2 e non prescritti, per il periodo che sarebbe stato accertato e riconosciuto in corso di causa, oltre interessi legali, ed eventuali sanzioni, come per legge.
Il Tribunale, ammessa ed espletata la prova per testi, rinviava all'udienza del 3.6.2025 per la discussione.
La causa, quindi, all'odierna udienza veniva decisa all'esito della trattazione scritta con sentenza depositata entro il termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda avanzata dai ricorrenti è, parzialmente, fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretesa azionata in questo giudizio, nei limiti appresso specificati.
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra i ricorrenti e la società convenuta è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se i ricorrenti siano stati sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in
3 direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n.
6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono, come è noto, i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi
- obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
4 - retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò premesso, ai fini della decisione, giova ricordare che i presupposti fattuali su cui i ricorrenti fondano le proprie richieste sono: l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 01.04.2022 al 31.07.2022 alle dipendenze della società convenuta e lo svolgimento di mansioni di addetti alle vendite (4° livello CCNL Commercio,
Terziario, Distribuzione e Servizi).
Quanto alla sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti nel periodo indicato in ricorso e circa le mansioni svolte dagli istanti, tali circostanze sono state comprovate dall'istruttoria espletata, avendo il teste escusso – teste certamente “qualificato” in quanto ex dipendente della società convenuta nel periodo indicato in ricorso - confermato che i ricorrenti avevano entrambi lavorato alle dipendenze della società resistente da aprile
2022 a luglio 2022 e svolto le mansioni di addetti alle vendite, occupandosi della “vendita, attività di montaggio, scarico merci e ogni altra mansione indicata dal ” Pt_3
Dette mansioni sono correttamente inquadrabili nel IV livello del predetto CCNL, in cui rientrano i lavoratori d'ordine che eseguono compiti esecutivi, comprese sia le operazioni di vendita che quelle ausiliare alla vendita e tra le cui esemplificazioni sono ricomprese proprio le figure dei “Commessi alla vendita al pubblico” e “Magazzinieri anche con funzioni di vendita”.
In particolare, la testimone escussa, , ha dichiarato: “adr.: Testimone_1
indifferente. Ho lavorato per la dal 27.01.2021 fino alla fine del Controparte_1
mese di luglio 2022. Conosco entrambi ricorrenti, in quanto eravamo colleghi di lavoro, entrambi hanno iniziato a lavorare dopo di me, precisamente agli inizi del mese di aprile
2022. Io ero la responsabile del punto vendita della sito in Aversa alla via Umberto CP_1
primo, vendevamo articoli per la casa, ferramenta e arredo bagno. So che i ricorrenti, inizialmente, furono assunti dal sig. per dare una mano alla Parte_3 gestione del sito online dell'azienda, ma poi nei fatti sono stati assegnati dal a Pt_3
svolgere le più svariate mansioni, tra cui anche la vendita, attività di montaggio, scarico merci e ogni altra mansione indicata dal . Io lavoravo dal lunedì al sabato dalle Pt_3
8:00 alle 13:00 e poi dalle 15;30 alle 19:30, la domenica eravamo chiusi. Per quanto
5 riguarda il sig , di regola lavorava di mattina dalle 8:00 alle 13:00 Parte_2
sempre dal lunedi al sabato, mentre di regola lavorava dalle 15;30 alle 19:30. Pt_1
Sia Io che i ricorrenti eravamo soggetti alle direttive del sig. il quale Parte_3
ogni mattina inviava sia a me che ai ricorrenti messaggi whatsapp dandoci le direttive e dicendoci cosa dovevamo fare, poi veniva in negozio circa tre volte a settimana intorno alle 19:30. Sia io che i ricorrenti eravamo retribuiti dal sig. I ricorrenti Pt_3
percepivano 500 euro mensili, o almeno avrebbero dovuto percepirli, e venivano retribuiti con cadenza settimanale, di regola. Per quanto riguarda so che ha Parte_2
ricevuto solamente un bonifico di 200 euro il primo mese che ho visto personalmente sull'applicazione del mio cellulare, poi da quello che mi hanno riferito non sono stati più pagati. Anche nel mio caso i pagamenti non sono mai stati regolari e non ho ricevuto tutto quello che mi spettava. Sia io che i ricorrenti, infatti, a fine luglio abbiamo deciso di andarcene perché non venivamo pagati. Nel caso di assenza i ricorrenti dovevano avvisare e l'assenza doveva essere giustificata. All'interno del negozio oltre me ed i ricorrenti non c'era nessun dipendente. Io nel 2021 ero inquadrata con un contratto part- time anche se ho sempre osservato un orario full-time, come già detto. Io ho visto i ricorrenti firmare quello che credo fosse un contratto di lavoro, ma come nel mio caso, lo stesso non è mai stato registrato. Ho avuto una causa nei confronti della società conclusasi con sentenza di accoglimento”.
In proposito, quanto alla attendibilità del teste escusso si osserva che le dichiarazioni rese con riguardo alla posizione dei ricorrenti sono risultate genuine e scevre da contraddizioni e non sono mai risuonate come eccessive, compiacenti o forzate.
Trattasi poi di teste certamente cd. qualificato in quanto ex collega di lavoro dei ricorrenti nel periodo indicato in ricorso.
Dalla deposizione del predetto teste è emerso che i ricorrenti, per l'intero periodo indicato in ricorso, hanno entrambi messo a disposizione della parte convenuta la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro;
è, altresì, pacifico che gli istanti non fossero dotati di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sulla parte datrice di lavoro. E' emerso, infine, che agli stessi venisse corrisposto un compenso predeterminato e fisso, riconosciuto a prescindere dal lavoro svolto nella misura indicata in ricorso.
E' infine emersa la sottoposizione degli stessi al potere direttivo della parte datoriale (“Sia
Io che i ricorrenti eravamo soggetti alle direttive del sig. il quale ogni Parte_3
6 mattina inviava sia a me che ai ricorrenti messaggi whatsapp dandoci le direttive e dicendoci cosa dovevamo fare”; “Nel caso di assenza i ricorrenti dovevano avvisare e
l'assenza doveva essere giustificata” - v. dichiarazioni rese dal teste , in atti). Tes_1
Ben può affermarsi, allora, che i ricorrenti abbiano messo a disposizione della datrice di lavoro le proprie energie lavorative, atteso che la loro attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso (“Per quanto riguarda il sig , di regola lavorava di mattina dalle 8:00 alle 13:00 Parte_2
sempre dal lunedi al sabato, mentre di regola lavorava dalle 15;30 alle Pt_1
19:30”).
Occorre, tuttavia, rilevare che le dichiarazioni dell'unico teste escusso in merito alle ferie non godute appaiono insufficienti, in quanto trattasi di dichiarazioni piuttosto imprecise e generiche sul punto e prive di riscontro probatorio: le dichiarazioni del predetto teste sul punto non risultano sufficienti, avendo parte ricorrente rinunciato all'escussione del secondo teste ammesso.
E' noto, con riferimento alle ferie non godute, che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè
l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore, il quale chieda la predetta indennità, di provare tale mancato godimento (cfr.
Cass.
7.12.1984 n.6462; 5.4.1982 n.2078; 20.2.1982 n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre 1979 n.6492;
29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455 e 11.11.1971 n.3232).
Nel caso in esame, né dal dato orale né da quello documentale (del tutto mancante) può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento in ordine al mancato godimento delle ferie da parte degli istanti essendo, all'uopo, insufficienti le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (avendo i ricorrenti rinunciato all'escussione del secondo teste ammesso).
Non può, altresì, ritenersi dovuto il pagamento della quattordicesima in quanto, in mancanza di regolare inquadramento, il contratto collettivo di categoria può unicamente fungere unicamente da parametro di riferimento di talché nulla è dovuto nemmeno a titolo di quattordicesima, in mancanza di prova della pattuizione tra le parti di tale mensilità aggiuntiva.
7 Le circostanze di risoluzione del rapporto allegate in ricorso, infine, sono rimaste incerte ragion per cui neppure può essere accolta la domanda avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso.
In considerazione di tanto, deve ritenersi che i ricorrenti hanno diritto esclusivamente alle differenze sulla retribuzione ordinaria oltre alla 13ma mensilità e TFR.
Trattasi, invero, di voci che spettano per legge in presenza della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato mentre la prova liberatoria – che non è stata in alcun modo fornita - ricadeva sulla società convenuta, la quale ha scelto di restare contumace.
Quanto alla retribuzione percepita, i ricorrenti hanno dedotto di aver percepito la somma mensile di € 500,00 il nel solo mese di Aprile 2022 e la somma di euro 200 Pt_1
mensili il , senza aver mai entrambi percepito la tredicesima mensilità. Hanno Pt_2
altresì dedotto, altresì di non aver percepito alcuna somma a titolo di Tfr.
La convenuta datrice di lavoro, su cui grava l'onere della prova dell'esatto adempimento, non ha fornito la prova di aver corrisposto ai ricorrenti somme maggiori di quelle indicate o, comunque, corrispondenti alla retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36
Cost.
Spettano, quindi, ai ricorrenti le differenze tra quanto effettivamente percepito e quanto risultante a titolo di paga base, contingenza e tredicesima mensilità nel contratto collettivo, applicabile alla fattispecie in esame solo in via parametrica, non avendo gli istanti fornito alcuna prova né dell'adesione della convenuta alle associazioni sindacali stipulanti, né della sua applicazione in via di fatto.
Ciò posto, e considerato che la società convenuta non ha fornito la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con i ricorrenti questo giudicante, al fine di accertare l'ammontare delle somme spettanti a tale titolo – al fine di evitare ulteriori lungaggini processuali – ha provveduto a calcolare le somme spettanti agli istanti sulla base dei conteggi allegati al ricorso, espungendo però le somme richieste a titolo di ferie e festività non godute e 14ma mensilità.
Pertanto, con riguardo alla posizione del , risulta spettante a titolo di retribuzione Pt_1
ordinaria sulla base del livello IV del CCNL di categoria una somma lorda pari ad euro
2.737,6 a titolo di differenza sulla retribuzione ordinaria (al netto di quanto già percepito nel corso del rapporto) oltre ad euro 269,8 a titolo di 13ma mensilità. Spetta altresì al ricorrente la somma di euro 259,8 a titolo di TFR.
8 Quanto alla posizione del ricorrente risulta spettante allo stesso, a titolo di Pt_2
retribuzione ordinaria, la somma di euro 2.837,6 oltre ad euro 269,8 a titolo di 13ma mensilità ed euro 259,8 a titolo di TFR.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore di Parte_1
della somma complessiva pari ad euro 3.267,2 e al pagamento in favore di
[...]
della somma complessiva di euro 3.367,2; il tutto oltre interessi e rivalutazione Pt_2
monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
La società resistente va, altresì, condannata al versamento in favore dell' dei CP_2
contributi previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo indicato in ricorso.
CP_ Nei rapporti tra i ricorrenti e l , considerata la posizione dell' , nei confronti del CP_2
quale nessuna domanda è stata proposta, le spese di lite vanno compensate.
Nei rapporti tra i ricorrenti e la società resistente, per l'accoglimento parziale della domanda si reputa giusto compensare nella misura di un terzo le spese di lite, con condanna della parte resistente al pagamento del residuo nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
alla corresponsione, da parte della società
[...] Controparte_1
, per le causali di cui in motivazione, della somma pari € 3.267,2 (di cui
[...]
259,8 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- dichiara, altresì, il diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte Parte_2 della società convenuta, della somma pari € 3.367,2 (di cui euro 259,8 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la al pagamento, in favore dei Controparte_1
ricorrenti, delle somme e degli accessori indicati nei capi precedenti nonché al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti per il CP_2
periodo indicato in ricorso;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3, con condanna della società convenuta al pagamento del residuo in favore dei ricorrenti in solido, pari ad € 1.000,00, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario spese generali, come per legge, con distrazione;
9 CP_
- compensa le spese tra i ricorrenti e l' .
Si comunichi
Aversa, 4.6.2025
10
Il Giudice dott.ssa Fabiana Colameo