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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza dell'8.7.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5741/2023 R.G.L., avente ad oggetto disconoscimento giornate lavorative in agricoltura,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonio Cunsolo;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 19.5.2023, parte attrice ha chiesto: “1) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con il quale l' a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha CP_1 disposto la cancellazione di n. 102 giornate nel 2018, 82 nel 2019 e 121 nel 2020, dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento e reinserimento delle Parte_1 medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di CP_1 disoccupazione agricola in relazione alle predette annualità; 2) condannare l' al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
Deduce il difetto di motivazione nel provvedimento di disconoscimento contestato,
l'illogicità, la contraddittorietà e il difetto di motivazione del verbale ispettivo sotteso al predetto provvedimento di disconoscimento, nonché il proprio diritto al riconoscimento delle giornate lavorative oggetto di cancellazione.
1 Con memoria difensiva depositata in data 18.1.2024 si è costituito in giudizio l' , chiedendo: “NEL RITO: disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_1 della coop. asserita datrice di lavoro di cui in narrativa;
IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare la improponibilità, nullità, decadenza ed inammissibilità di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO: dichiarare l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto, la legittimità e fondatezza del disconoscimento di tale rapporto da parte dell' e, per l'effetto, respingere in toto tutte le domande ex CP_1 adverso proposte con il ricorso introduttivo della presente causa”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
2.1. Sulla base di quanto dichiarato e documentato dall'Ente previdenziale nella memoria dell'1.7.2025 (cfr. altresì estratto conto ivi allegato) e all'odierna udienza
(“[l]'Avv. dà atto del deposito dell'estratto contributivo del sig. da CP_2 Parte_1 cui si evince che per gli anni 2018, 2019, 2020, oggetto di causa, sono presenti le giornate di lavoro come bracciante agricolo, precedentemente annullate. Chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese”) e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente all'odierna udienza (“L'Avv. Cunsolo prende atto delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte dall' ed aderisce alla CP_1 richiesta di cessazione della materia del contendere”), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una
2 sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
2.2. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato e richiesto da parte opponente in ordine al “riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza” (come sostanzialmente riconosciuto dall' con il successivo CP_1 riaccreditamento “…al Sig. le giornate precedentemente cancellate… in Parte_1 virtù del secondo verbale ispettivo del 26.09.2023 il quale ha accertato che l'effettivo datore di lavoro è il Sig. ”) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello Controparte_3 stesso Istituto previdenziale, di autonomo riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente (seppure successivamente all'instaurazione del presente giudizio).
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' e distratta ex art. 93 c.p.c. in CP_1 favore del procuratore di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Catania, 8 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza dell'8.7.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5741/2023 R.G.L., avente ad oggetto disconoscimento giornate lavorative in agricoltura,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonio Cunsolo;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
- opposto -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 19.5.2023, parte attrice ha chiesto: “1) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con il quale l' a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha CP_1 disposto la cancellazione di n. 102 giornate nel 2018, 82 nel 2019 e 121 nel 2020, dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento e reinserimento delle Parte_1 medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di CP_1 disoccupazione agricola in relazione alle predette annualità; 2) condannare l' al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
Deduce il difetto di motivazione nel provvedimento di disconoscimento contestato,
l'illogicità, la contraddittorietà e il difetto di motivazione del verbale ispettivo sotteso al predetto provvedimento di disconoscimento, nonché il proprio diritto al riconoscimento delle giornate lavorative oggetto di cancellazione.
1 Con memoria difensiva depositata in data 18.1.2024 si è costituito in giudizio l' , chiedendo: “NEL RITO: disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_1 della coop. asserita datrice di lavoro di cui in narrativa;
IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare la improponibilità, nullità, decadenza ed inammissibilità di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO: dichiarare l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto, la legittimità e fondatezza del disconoscimento di tale rapporto da parte dell' e, per l'effetto, respingere in toto tutte le domande ex CP_1 adverso proposte con il ricorso introduttivo della presente causa”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
2.1. Sulla base di quanto dichiarato e documentato dall'Ente previdenziale nella memoria dell'1.7.2025 (cfr. altresì estratto conto ivi allegato) e all'odierna udienza
(“[l]'Avv. dà atto del deposito dell'estratto contributivo del sig. da CP_2 Parte_1 cui si evince che per gli anni 2018, 2019, 2020, oggetto di causa, sono presenti le giornate di lavoro come bracciante agricolo, precedentemente annullate. Chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese”) e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente all'odierna udienza (“L'Avv. Cunsolo prende atto delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte dall' ed aderisce alla CP_1 richiesta di cessazione della materia del contendere”), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una
2 sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
2.2. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato e richiesto da parte opponente in ordine al “riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza” (come sostanzialmente riconosciuto dall' con il successivo CP_1 riaccreditamento “…al Sig. le giornate precedentemente cancellate… in Parte_1 virtù del secondo verbale ispettivo del 26.09.2023 il quale ha accertato che l'effettivo datore di lavoro è il Sig. ”) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello Controparte_3 stesso Istituto previdenziale, di autonomo riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente (seppure successivamente all'instaurazione del presente giudizio).
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' e distratta ex art. 93 c.p.c. in CP_1 favore del procuratore di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Catania, 8 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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