TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Bledar Rexho, elettivamente domiciliato in San Giovanni in Persiceto (BO), Circonvallazione Italia n. 8, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo, depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto di accertare e dichiarare Parte_1
l'indegnità a succedere di in quanto coniuge, per la spettante quota di Persona_1 legittima, nell'eredità della decuius . In particolare, riferiva che: Persona_2
- in data 27.05.2018, la propria madre, , nata a [...] il [...], e Persona_2 residente a [...], veniva uccisa dall'odierno convenuto;
- in tutti i gradi di giudizio veniva riconosciuto colpevole dell'omicidio della Persona_1
propria moglie e, con sentenza da ultimo emessa dalla Corte di Cassazione in data 08/09.06.2021, lo stesso veniva in via definitiva condannato alla pena di trenta anni di reclusione;
- insieme al fratello prendeva possesso dell'appartamento sito a Piacenza, via Persona_3
Dante Alighieri n. 35, pur non essendo legittimato da alcun testamento.
1.1) Con decreto del 18.02.2025, il G.I. differiva la data della prima udienza al giorno
18.02.2025, assegnando a parte attrice i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. All'udienza del
18.02.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo al convenuto Per_1
non costituito e comparso, ne dichiarava la contumacia;
nella medesima sede, ritenuta
[...] la causa matura per la decisione, rinviava, per tale incombente, all'udienza del 15.04.2025, assegnando a parte attrice i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Con ordinanza del 16.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.04.2025 (la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.), tratteneva la causa in decisione.
2) Orbene, la domanda di parte attrice merita di essere accolta, essendo, nel caso di specie, sussistenti tutti i presupposti per la dichiarazione di indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c..
In data 27.05.2018, , madre dell'odierno attore, moriva per mano del marito, Persona_2
In seguito all'omicidio, è stato chiamato a risponderne in Persona_1 Persona_1
sede penale;
all'esito - dopo una condanna in primo grado a trenta anni di reclusione - è stato definitivamente ritenuto responsabile e condannato dalla Corte d'Assise d'Appello, con sentenza confermata in Cassazione (sentenza resa in data 08/09.06.2021 nella causa R.G. n. 23388/2020).
2 Nel corso del processo penale, è stato, altresì, accertato che ha commesso Persona_1
l'omicidio della moglie in condizioni psichiche caratterizzate da capacità di intendere e volere e, pertanto, in condizioni di imputabilità.
non ha disposto delle sue sostanze mediante testamento, per cui, al momento della Persona_2
morte, si è aperta la sua successione legittima. era coniugato con la defunta e Persona_1
l'omicidio si è verificato in costanza di matrimonio ed in assenza di separazione, sia pure di fatto;
pertanto, allo stato, il convento è chiamato alla eredità della decuius , in concorso Persona_2
con i due figli.
Ciò premesso in punto di fatto, è noto che, fra i casi di indegnità tassativamente stabiliti dalla legge, l'art. 463, n. 1, c.c. stabilisce che indegno di succedere è chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta. L'indegnità è sancita a titolo di pena c.d. privata, giacché ripugna alla coscienza sociale che si possa succedere al soggetto in danno del quale siano stati commessi gravi atti. Deve trattarsi, come nella fattispecie, di omicidio volontario (cfr. Cass., n. 3096/2005), con la conseguenza che non è ravvisabile indegnità allorché venga esclusa l'imputabilità dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo, la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere (Cass., n. 6669/1984).
L'indegnità, disciplinata dall'art. 463 c.c., deve, inoltre, essere dichiarata con sentenza costitutiva, su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione (Cass. civ., n.
5402/2009), in ossequio alla massima indignus potest capere sed non potest retinere.
Le circostanze di fatto sopra esposte e processualmente dimostrate integrano tutti i presupposti per la dichiarazione di indegnità a succedere di la domanda di parte attrice Persona_1
merita, pertanto, di essere accolta.
Deve, infine, rilevarsi che, in assenza di testamento ed escluso il coniuge indegno, a norma dell'art. 566 c.c., alla madre succedono i figli e, dunque, nella fattispecie, l'odierno attore ed il di lui fratello.
3) La natura della domanda svolta, nonché la mancata costituzione di parte resistente, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'indegnità a succedere di e, per l'effetto, Persona_1
2. dichiara escluso dalla successione legittima di , nata a [...] Persona_1 Persona_2
(Albania) il 10.06.1966 e deceduta a Piacenza il 27.05.2018;
3. dichiara che l'odierno attore ed il di lui fratello, sono eredi legittimi, in Persona_3
parti uguali, della madre;
Persona_2
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attore per il presente giudizio.
Piacenza, 24.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Bledar Rexho, elettivamente domiciliato in San Giovanni in Persiceto (BO), Circonvallazione Italia n. 8, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo, depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto di accertare e dichiarare Parte_1
l'indegnità a succedere di in quanto coniuge, per la spettante quota di Persona_1 legittima, nell'eredità della decuius . In particolare, riferiva che: Persona_2
- in data 27.05.2018, la propria madre, , nata a [...] il [...], e Persona_2 residente a [...], veniva uccisa dall'odierno convenuto;
- in tutti i gradi di giudizio veniva riconosciuto colpevole dell'omicidio della Persona_1
propria moglie e, con sentenza da ultimo emessa dalla Corte di Cassazione in data 08/09.06.2021, lo stesso veniva in via definitiva condannato alla pena di trenta anni di reclusione;
- insieme al fratello prendeva possesso dell'appartamento sito a Piacenza, via Persona_3
Dante Alighieri n. 35, pur non essendo legittimato da alcun testamento.
1.1) Con decreto del 18.02.2025, il G.I. differiva la data della prima udienza al giorno
18.02.2025, assegnando a parte attrice i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. All'udienza del
18.02.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo al convenuto Per_1
non costituito e comparso, ne dichiarava la contumacia;
nella medesima sede, ritenuta
[...] la causa matura per la decisione, rinviava, per tale incombente, all'udienza del 15.04.2025, assegnando a parte attrice i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Con ordinanza del 16.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.04.2025 (la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.), tratteneva la causa in decisione.
2) Orbene, la domanda di parte attrice merita di essere accolta, essendo, nel caso di specie, sussistenti tutti i presupposti per la dichiarazione di indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c..
In data 27.05.2018, , madre dell'odierno attore, moriva per mano del marito, Persona_2
In seguito all'omicidio, è stato chiamato a risponderne in Persona_1 Persona_1
sede penale;
all'esito - dopo una condanna in primo grado a trenta anni di reclusione - è stato definitivamente ritenuto responsabile e condannato dalla Corte d'Assise d'Appello, con sentenza confermata in Cassazione (sentenza resa in data 08/09.06.2021 nella causa R.G. n. 23388/2020).
2 Nel corso del processo penale, è stato, altresì, accertato che ha commesso Persona_1
l'omicidio della moglie in condizioni psichiche caratterizzate da capacità di intendere e volere e, pertanto, in condizioni di imputabilità.
non ha disposto delle sue sostanze mediante testamento, per cui, al momento della Persona_2
morte, si è aperta la sua successione legittima. era coniugato con la defunta e Persona_1
l'omicidio si è verificato in costanza di matrimonio ed in assenza di separazione, sia pure di fatto;
pertanto, allo stato, il convento è chiamato alla eredità della decuius , in concorso Persona_2
con i due figli.
Ciò premesso in punto di fatto, è noto che, fra i casi di indegnità tassativamente stabiliti dalla legge, l'art. 463, n. 1, c.c. stabilisce che indegno di succedere è chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta. L'indegnità è sancita a titolo di pena c.d. privata, giacché ripugna alla coscienza sociale che si possa succedere al soggetto in danno del quale siano stati commessi gravi atti. Deve trattarsi, come nella fattispecie, di omicidio volontario (cfr. Cass., n. 3096/2005), con la conseguenza che non è ravvisabile indegnità allorché venga esclusa l'imputabilità dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo, la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere (Cass., n. 6669/1984).
L'indegnità, disciplinata dall'art. 463 c.c., deve, inoltre, essere dichiarata con sentenza costitutiva, su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione (Cass. civ., n.
5402/2009), in ossequio alla massima indignus potest capere sed non potest retinere.
Le circostanze di fatto sopra esposte e processualmente dimostrate integrano tutti i presupposti per la dichiarazione di indegnità a succedere di la domanda di parte attrice Persona_1
merita, pertanto, di essere accolta.
Deve, infine, rilevarsi che, in assenza di testamento ed escluso il coniuge indegno, a norma dell'art. 566 c.c., alla madre succedono i figli e, dunque, nella fattispecie, l'odierno attore ed il di lui fratello.
3) La natura della domanda svolta, nonché la mancata costituzione di parte resistente, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'indegnità a succedere di e, per l'effetto, Persona_1
2. dichiara escluso dalla successione legittima di , nata a [...] Persona_1 Persona_2
(Albania) il 10.06.1966 e deceduta a Piacenza il 27.05.2018;
3. dichiara che l'odierno attore ed il di lui fratello, sono eredi legittimi, in Persona_3
parti uguali, della madre;
Persona_2
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attore per il presente giudizio.
Piacenza, 24.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4