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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11861 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 19.11.25 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 46050/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. LUCCI Parte_1
FEDERICO ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
IU ER;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.4.24 in contraddittorio con l' , proponeva, Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80
e successive modifiche ed integrazioni.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza del suddetto requisito sanitario.
Il che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. ai sensi dell'art. Pt_1
445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato il 13/12/2024, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo confermarsi CP_1 le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'esito dell'udienza del 19.11.25, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che sia affetta Parte_1 dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica, da intendersi richiamata. Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92, dalla data della domanda non determinano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nè
l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza il bisogno di una assistenza continua.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Non sono soddisfatti, pertanto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. (così come modificato dall'articolo 42, comma 11, della Legge 24 novembre 2003 n. 326 di conversione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269), atteso che la ricorrente ha dichiarato, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, di aver percepito nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio unl reddito familiare inferiore ai limiti di legge. Spese di CP_ CTU a carico dell'
P.Q.M.
Rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Roma, 20/11/2025.
Il giudice
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 19.11.25 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 46050/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. LUCCI Parte_1
FEDERICO ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
IU ER;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.4.24 in contraddittorio con l' , proponeva, Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80
e successive modifiche ed integrazioni.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza del suddetto requisito sanitario.
Il che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. ai sensi dell'art. Pt_1
445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato il 13/12/2024, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo confermarsi CP_1 le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'esito dell'udienza del 19.11.25, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che sia affetta Parte_1 dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica, da intendersi richiamata. Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92, dalla data della domanda non determinano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nè
l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza il bisogno di una assistenza continua.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Non sono soddisfatti, pertanto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. (così come modificato dall'articolo 42, comma 11, della Legge 24 novembre 2003 n. 326 di conversione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269), atteso che la ricorrente ha dichiarato, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, di aver percepito nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio unl reddito familiare inferiore ai limiti di legge. Spese di CP_ CTU a carico dell'
P.Q.M.
Rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Roma, 20/11/2025.
Il giudice