Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1
Proc. 731 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato, all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 19/2/2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 189
ultimo comma e 281 quinquies comma 1 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 731/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: impugnazione rigetto di istanza di subentro nella assegnazione di un alloggio di edilizia economico popolare , e vertente
TRA
con codice fiscale elett.te dom.to in Napoli alla Parte_1 C.F._1
via Dei Mille n. 16presso l'avv. Renato Spadaro , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
con codice fiscale Controparte_1
già Istituto Autonomo per Le Case Popolari della Provincia di Napoli ( P.IVA_1
), elett.te dom.to in Napoli alla via Domenico Morelli n. 75 presso la sua sede CP_2
legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Punzo, Anna Antonietta Manganelli,
Cinzia Coppa, Francesco Russo e Viviana Cornacchia dell'avvocatura interna
dell'ente pubblico in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI :
parte attrice conclude come da note scritte depositate il 14/1/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha asserito di Parte_1
essere detentore di un alloggio di ERP ( Edilizia residenziale pubblica ), di proprietà
dell' , sito in Eboli (SA) alla via R. Cataldo n. 4 pos. , che era stato in CP_1 P.IVA_2
precedenza assegnato in locazione alla propria madre, tale dall' (poi Persona_1 CP_2
disciolto). A seguito del decesso, in data 29/5/2020, dell'assegnataria, l'attore con istanza del 12/10/2020 n. 85935, aveva domandato il subentro nell'assegnazione del cespite - e nella conseguente locazione – ex art. 19 Reg. Reg. Campania n. 11/2019,
che, al comma 1 recita : I componenti del nucleo avente diritto originario, purché
stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in
caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.
Con provvedimento dell'11/8/2023, l' aveva comunicato all' un CP_1 Pt_1
preavviso di inaccoglibilità dell'istanza, atteso che da visura catastale risultava che la di lui moglie risultava essere proprietaria esclusiva di un immobile Controparte_3
nel Comune di Eboli censito al catasto fabbricati al Fg. 59 part. 1201 sub 6 cat. A/3
cons. 6,5 vani sup. cat 154mq Rend. Cat. Euro 738,53, con l'avvertimento che in caso di mancate deduzioni motivate e circostanziate ovvero di non accoglimento delle stesse da parte dell'Ente – si sarebbe provveduto a dare comunicazione al competente Comune di
Eboli per l'emissione del formale provvedimento di diniego e conseguente sgombero dell'alloggio di che trattasi, ai sensi dell'art. 19 comma 4 R.R. 28/10/2019 n.11.
Il contenuto di tale preavviso era stato confermato con provvedimento del 12/12/2023,
con il quale l' gli aveva comunicato che non possedeva i requisiti per il subentro. CP_1 3
Ora, l' ha dedotto specificamente la illegittimità dei predetti atti amministrativi Pt_1
e ne ha chiesto la caducazione, sul presupposto che negherebbero il suo diritto soggettivo al subentro nel contratto di locazione.
Sotto il profilo formale l'attore ha lamentato che il provvedimento di preavviso di diniego, emesso da quale documento informatico nato in [...], gli era CP_1
stato notificato in formato analogico cartaceo a mezzo racc. a.r. e che era privo di sottoscrizione autografa del Dirigente nonché del responsabile del procedimento,
recando la sola stampigliatura “il presente documento formato e conservato negli
archivi dell'Ente ai sensi dell'art. 23 ter e 24 del CAD è stato firmato digitalmente da
”, ed era privo di attestazione di conformità di tale atto all'originale, Controparte_4
consistendo in una copia analogica di un documento nativo digitale, sottoscritto con firma qualificata, di per sè non verificabile.
Sempre sotto il profilo formale, l' ha dedotto che l'art. 12 comma 3 l. b) del Pt_1
Regolamento regionale n. 11/2019 prevede che, ai fini della valutazione dell'eventuale rigetto della domanda di subentro nell'assegnazione, debba essere preventivamente acquisto il parere vincolante dell'Autorità Regionale per le opposizioni, mancante nel caso di specie .
Nel merito l'attore ha allegato la circostanza che la moglie non Controparte_3
faceva parte e non aveva mai fatto parte della sua famiglia anagrafica (come da stato di famiglia) ed anzi aveva sempre avuto residenza diversa, ovvero in via Vanoni 4 eppoi in via La Storta n. 54, ed ha aggiunto di essersi legalmente separato da lei come da accordo del 2/5/2023.
Sempre nel merito, l' ha evidenziato che l'art. 9 del regolamento regionale n. Pt_1
11/2019 richiede per il subentro la Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o altro diritto reale su uno o più alloggi la cui superficie complessiva supera 4
il limite di cui all'articolo 6 comma 3 il cui valore complessivo derivante dalla rendita
catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un alloggio ERP di categoria
A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare, calcolato sulla base dei valori medi delle
zone censuarie nell'ambito territoriale di riferimento , ed ha lamentato che dalla motivazione del provvedimento di diniego della voltura non risultava l'esecuzione del raffronto del valore locativo dell'alloggio di edilizia popolare con quello di proprietà
della moglie sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale cui si riferiva il bando.
Una volta instaurato il contraddittorio nei confronti della convenuta, questa si è
costituita in giudizio tramite il deposito di una comparsa di risposta ed ha eccepito la infondatezza in punto di diritto e di fatto della asserzioni dell'attore, anche sotto il profilo della competenza del Comune, e non dell' , a decidere sulla istanza di CP_1
subentro e quindi del difetto di legittimazione passiva di essa resistente.
Quindi sono stati concessi con decreto ex art. 171 bis c.p.c. i termini per il deposito delle memorie istruttorie e la causa, sulla base dei documenti prodotti dalle parti e senza l'assunzione di prove costituende, è stata rinviata per la decisione all'udienza del
19/2/2025 .
Ciò premesso, le doglianze attoree sono manifestamente infondate. Invero è errato il presupposto stesso sul quale si basa l'assunto attoreo, vale a dire quello del suo subentro automatico quale figlio convivente nel contratto di locazione a seguito del decesso della madre, originaria assegnataria. Ciò in quanto in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è
l'assegnazione, ancorchè disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, perché gli attribuisce un diritto personale del quale è esclusivo titolare l'assegnatario stesso ( v. Cass. civ. sez. VI, 11/7/2018, n. 18237 ), di tal che in caso di 5
morte dell'assegnatario originario si determina la cessazione dell'assegnazione -
locazione e il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere,
nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'articolo 12 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (
norma nazionale di legge, fra l'altro sovraordinata rispetto alla normativa regionale di natura regolamentare e quindi subordinata richiamata dall'attore, che riconosce un diritto all'assegnazione ), che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico ( v. Cass. civ. sez. III, 7/6/2023, n. 16063 ; Cass. civ. sez.
III, 5/1/2023, n. 234 ), il che è lo stesso che dire che la successione nel contratto non può avvenire in modo tacito per acquiescenza o fatti concludenti, ma richiede sempre un provvedimento formale ( v. Cass. civ. sez. un., 20/7/2021, n. 20761 ) di voltura del contratto. In aggiunta, l'art. 19 del regolamento regionale 11/2019 rubricato “Subentro
nell'assegnazione” prevede che (comma 4) “Nel caso in cui nessuno dei componenti il
nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente
Gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il
Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non
sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione, notificando il
provvedimento di diniego all'interessato.” Ciò significa che la nota prot. n. 181864
dell'11/12/2013 dell' , ente di gestione, nella parte in cui, all'esito dell'istruttoria, CP_1
dà atto della inesistenza dei requisiti per il subentro, non è autonomamente lesivo e non
è di per sé impugnabile, e che ogni decisione definiva in merito alla richiesta di subentro spetta al come del resto era specificato nel contesto del preavviso Parte_2 6
dell'11/8/2023, oggetto di impugnazione, che faceva anche menzione della norma di cui sopra.
In altri termini, l'accertamento dei requisiti soggettivi per il riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, che comprendono anche i requisiti legali di reddito prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio, spetta unicamente al Comune, e, in difetto di un provvedimento di riconoscimento in tal senso
da parte dell'ente locale, nessun subentro può prodursi, mentre all' compete CP_1
solo l'istruttoria. Il che è lo stesso che dire che ciò che conta allo stato degli atti è che un titolo formale di voltura della assegnazione in favore dell' o viceversa un Pt_1
provvedimento di rigetto esplicito della sua richiesta di subentro non è mai stato emesso da parte del Di qui la dichiarazione di inammissibilità Parte_2
dell'impugnazione proposta dall'attore per difetto di interesse ad agire.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide ex art. 14 c.p.c. con quello indicato nella domanda attorea,
che indica lo scaglione fino ad euro 26.000 .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai 7
parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
All'importo finale di regola andrebbero aggiunti l'IVA e la CPA quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in
ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Tuttavia quanto all'IVA, alla CPA e alle spese generali, per la fattispecie in esame trova applicazione, ratione temporis, la legge 23/12/2005, n. 266 ( entrata in vigore il 1
gennaio 2006 ) che, all'art. 1 comma 208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c. ( in virtù del quale è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro ), disponendo che "le somme finalizzate
alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche 8
disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico
del datore di lavoro". La disposizione citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali , e la questione di legittimità della stessa è stata considerata infondata dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 33 del 2009 ( v. Cass. civ. sez. II, 5/2/2024, n. 3242 ).
In altri termini, l'applicazione della norma di cui sopra al caso di specie comporta che i compensi liquidati a favore dell'Avvocatura interna dell'ente pubblico comprendono anche gli oneri previdenziali e che, trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della
P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi
( cfr. Cass. civ. sez. lav., 19/2/2025, n. 4399 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara la inammissibilità della domanda attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore della Parte_1
delle spese di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 5.077 per compensi .
Napoli, 23/4/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi