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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1265/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 09/12/2024 da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(AP) alla Via San Giacomo, 90, c.f. e , nata C.F._1 Parte_2
a San Benedetto del Tronto (AP) il 12/05/1987 e residente in [...], c.f. entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Massimo Verro del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 27/12/2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 27/08/2016 avevano contratto matrimonio concordatario in Monteprandone
(AP), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 9, anno 2016, parte II, serie A, ufficio 2;
- dall'unione coniugale sono nati i figli: , nato a [...] il Persona_1
4/06/2010, c.f. e , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
14/02/2013, c.f. C.F._4
- le parti precisavano che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, e che, in relazione ai figli, non sono intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (quali provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale e/o di sospensione della stessa);
- la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Monteprandone (AP) alla Via San
Giacomo, 90, nell'immobile di proprietà del SI. distinto al c.f. del Parte_1
medesimo comune al fg. 20, ptc. 653, sub. 8, con relative pertinenze (fg. 20, ptc. 653, sub. 22 – C/6 e sub. 12 e 18 – C/2);
- il SI. è attualmente assunto con la qualifica di impiegato a tempo Parte_1
indeterminato presso la “Stef Italia S.p.a.”, con sede legale a Parma (PR) e percepisce uno stipendio netto mensile di circa €1.800,00. La SI.ra , invece, è Parte_2
attualmente impiegata, a tempo determinato, dal 14/02/2024, con la qualifica di cameriera con inquadramento al livello 5, presso lo chalet “La Croisette”, sito in San
Benedetto del Tronto (AP) Lungomare Trieste, 37, con uno stipendio netto mensile di circa €1.200,00; - il SI. è proprietario, per l'intero, dell'immobile sito in Monteprandone (AP) Pt_1
alla Via San Giacomo, 90, ove il nucleo familiare ha fissato la propria residenza anagrafica e dimora abituale ed è, inoltre, proprietario dell'autoveicolo “Lancia Musa” tg CW527MJ anno di immatricolazione 2010, attualmente in uso gratuito alla SI.ra e del veicolo “Jaguar X-type” tg.DG327JA, anno di immatricolazione Parte_2
2024, attualmente in uso gratuito al padre della SI.ra , suocero del Parte_2
ricorrente. Mentre, invece, la SI.ra non ha beni immobili, né mobili registrati, Pt_2
alla stessa intestati;
- per l'acquisto dell'immobile di cui è proprietario, il SI. contraeva con Parte_1
l'Istituto “Intesa Sanpaolo S.p.a.”, in data 8/06/2020, mutuo bancario per un importo complessivo di €68.400,00, che si impegnava a restituire, al tasso concordato annuo dell'1,10%, in n. 300 rate mensili, ad importo variabile (ad oggi l'importo della rata mensile è pari ad €260,00 circa), con decorrenza 1/09/2020 - 1/08/2045;
- lo stesso, inoltre, sempre per far fronte alle esigenze familiari contraeva con:
- “Prestitalia S.p.a.”, con sede in Bergamo (BG), prestito personale n. 4900266049 dell'importo di €33.742,42, di durata decennale, rimborsabile, unitamente a oneri accessori e interessi, mediante cessione “pro-solvendo” di 120 quote di retribuzione mensile dell'importo fisso di € 413,00 cadauna;
-“BCC Credito Consumo S.p.a.”, con sede in Roma (RM), prestito personale n. 871040 del 25/03/2022 dell'importo di €10.000,00 di durata quinquennale, rimborsabile, unitamente a oneri accessori e interessi, in n. 60 rate mensili dell'importo di €194,49 cadauna;
- “Monte dei Paschi di Siena S.p.a.”, con sede in Siena (SI), prestito personale n. 83026 del 28/02/2024 dell'importo di €6.366,82, di durata quinquennale, rimborsabile, unitamente a oneri accessori e interessi, in n. 60 rate mensili dell'importo di €132,16 cadauna, a decorrere dal 10/4/2024;
-“Intesa Sanpaolo S.p.a.”, con sede in Torino (TO), prestito personale n.
000075973846 del 23/09/2021 dell'importo di €24.500,00, di durata decennale, rimborsabile, unitamente a oneri accessori e interessi, in n. 120 rate mensili dell'importo di €280,00 circa cadauna, a decorrere dal 1/12/2021;
- la SI.ra è intestataria del conto corrente postale n. 1013302110 acceso Parte_2
presso “Poste Italiane S.p.a.” con saldo al 12/09/2024 di €3.112,77. Il SI. Parte_1
è titolare dei seguenti conti correnti bancari: a) Controparte_1
, conto n. 51766-65, con saldo al 30 settembre 2024 di €-1.501,69; b)
[...]
conto n. 2767523, con saldo al 30 settembre 2024 di €-2.104,36; Controparte_2
c) Monte dei Paschi di Siena S.p.a., conto n. 63200275, con saldo al 30 settembre 2024 di €8,70; d) Intesa Sanpaolo S.p.a., conto n. 1000/7154, con saldo al 30 settembre 2024 di €632,86;
- il SI. percepisce, inoltre, dall'I.N.P.S. (e con accredito diretto sul suo Parte_1
c/c acceso presso “Fineko Bank S.p.a.”) l'assegno unico per i figli a carico dell'importo mensile di €398,80;
- il rapporto matrimoniale è andato via via deteriorandosi per insanabile incompatibilità di carattere tra i coniugi e tale incompatibilità ha ormai reso intollerabile il proseguimento della convivenza coniugale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Monteprandone (AP) alla Via San Giacomo, 90, di proprietà esclusiva del SI. , distinta al c.f. di detto comune al fg. 20, ptc. 653, sub. Parte_1
8 (cat. A/2) -con tutte le relative pertinenze -ovvero immobili identificati al c.f. fabbricati di detto comune al fg. 20, ptc. 653, sub. 12 e 18 (categoria C/2) e al fg. 20, ptc. 653, sub. 22 (categoria C/6) - e arredi, è assegnata in godimento, ad uso abitazione, ex art. 337 sexies c.c. alla di lui moglie, SI.ra quale genitore collocatario Parte_2
dei minori, che ivi vi abiterà con i propri figli;
3. la SI.ra provvederà all'integrale pagamento di tutte le utenze e Parte_2
imposte sull'immobile (TARI ecc.) e delle spese di gestione ordinaria di detta casa coniugale (ivi compresi gli oneri condominiali di natura ordinaria), nonché al pagamento di assicurazione e bollo della macchina “Lancia Musa” tg CW527MJ, anno di immatricolazione 2010, di proprietà del SI. e attualmente in uso Parte_1
gratuito alla stessa;
4. il SI. vivrà, invece, presso l'immobile concessogli in locazione con Parte_1
contratto di locazione ad uso transitorio del 14/03/2024 -e sito in San Benedetto del
Tronto (AP) alla Via Matilde Serao, 10- (con l'impegno, sin da ora, alla scadenza, a rinnovarlo alle medesime condizioni e/o a contrarne uno nuovo della durata prevista dalla legge n. 431/98).
5. i coniugi si impegnano, ex art. 337 sexies terzo comma c.c., a comunicarsi reciprocamente nel termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
Parte
6. i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
ma vivranno prevalentemente presso e con la madre, SI.ra , presso Parte_2
l'abitazione sita in Monteprandone (AP) alla Via San Giacomo, 90, in proprietà esclusiva del SI. ; Parte_1
7. ciascun genitore provvederà al mantenimento e ad ogni esigenza personale dei propri figli minori per il tempo in cui gli stessi saranno collocati presso il padre o presso la madre, mentre il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 20 Parte_1 Parte_2
di ogni mese, per il mantenimento dei figli: a) la complessiva somma mensile di
€100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) l'integrale importo di €398,80 -erogato dall'INPS a titolo di “assegno unico e universale per i figli minori a carico”- sino ad oggi percepito dal SI. ; quest'ultimo, quindi, si Parte_1
impegna, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, a corrispondere direttamente la suddetta somma di denaro alla SI.ra ovvero a Parte_2
comunicare senza ritardo all' le nuove coordinate IBAN presso cui Controparte_3
eseguire il suddetto accredito;
La SI.ra rinuncia alla corresponsione di un Pt_2 qualsiasi emolumento in proprio favore a titolo di mantenimento, essendo economicamente autosufficiente e potendo, in ogni caso contare, se necessario, nell'aiuto economico dei propri genitori. Il SI. continuerà a versare Parte_1
all'Istituto “Intesa Sanpaolo” le rate di mutuo ipotecario, a suo tempo con il medesimo ente contratte per far fronte all'acquisto della casa coniugale.
8. il padre, oltre ad intrattenere quotidianamente rapporti telefonici con i propri figli, avrà facoltà di tenerli con sé nei fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 21.00 del venerdì pomeriggio alle ore 20.00 della domenica sera;
gli stessi, anche in questa circostanza, verranno prelevati dal padre presso l'abitazione della madre all'indirizzo sopra indicato e verranno ivi riportati alla madre dallo stesso negli orari concordati (v. infra);
8. quanto alle festività, i minori trascorreranno con il padre una settimana nel mese di agosto, periodo che verrà definito entro il 15 luglio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive del padre e/o della madre;
durante il periodo natalizio, i bambini trascorreranno con il padre o con la madre, con facoltà, nei giorni di Natale e
Capodanno, di pranzare e/o cenare unitamente ai rispettivi nonni paterni e/o materni, una settimana o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
per quanto attiene il corrente anno 2024, la madre terrà con sé i minori dal
23 dicembre al 30 dicembre;
per quanto attiene i giorni del 25 e 26 dicembre, i coniugi sin da ora concordano che il genitore che non terrà i bambini in detti giorni potrà vederli in entrambi i pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 18.00; il periodo delle festività pasquali
(domenica e lunedì in albis) verrà trascorso dai bambini alternativamente con il padre o con la madre;
10. i ricorrenti convengono, altresì, che, compatibilmente con gli impegni lavorativi e non degli stessi e sempre nel pieno rispetto delle esigenze dei figli minori, le suddette date potranno essere consensualmente modificate, previo tempestivo avviso telefonico dalla parte che richiederà la modifica;
12. i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e, comunque, gli stessi devono sempre essere messi a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori nonché di eventuali variazioni di residenza o domicilio;
13. i coniugi altresì si prestano, sin da ora, reciproco consenso al rilascio della carta di identità e/o passaporto valido per l'espatrio;
14. i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione attinente ai beni mobili (ad eccezione di alcuni beni attualmente presenti nel fondaco e nel garage di proprietà del
SI. che si impegna a ritirarli entro giorni 60 dalla sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso) e di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione, azione;
15. dichiarano inoltre di non aver alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a operazioni economiche di investimento e/o di risparmio pregresse, o tuttora in essere, di cui i coniugi risultano intestatari in via esclusiva;
16. le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
17. limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
18. i genitori si obbligano a contribuire in egual misura alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori secondo il criterio di seguito concordemente stabilito:
1) spese mediche che NON dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche, con eventuale acquisto di apparecchi, oculistiche e ortopediche presso strutture pubbliche;
c) interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
d) farmaci o para farmaci prescritti dal medico curante o specialista;
e) farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
f) ticket sanitari;
g) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
2) spese mediche che dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) visite specialistiche NON prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi), oculistiche e ortopediche presso strutture private;
c) interventi chirurgici non urgenti o non indifferibili;
d) farmaci particolari;
e) trattamenti sanitari erogati presso strutture private;
3) spese scolastiche che NON dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) tasse scolastiche e universitarie,
o contribuzioni comunque dovute, imposte da istituti pubblici b) libri di testo, cancelleria e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
g) mensa scolastica;
d) corsi di recupero e lezioni private;
4) spese scolastiche che dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extra-scolastiche che NON dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6) spese extra-scolastiche che dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) corsi di istruzione, attività sportive concordate sulla base delle aspirazioni dei figli, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, compreso abbigliamento sportivo;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia (baby sitter). Qualora la singola spesa sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisi la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, email, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Le spese legali sono integralmente compensate.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 26/03/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
In data 21/03/2025, stante il prossimo trasferimento del Presidente relatore ad altra sede giudiziaria, tale udienza veniva differita d'ufficio al giorno 11/06/2025; successivamente, a seguito di detto trasferimento del dott. Luigi Cirillo, veniva designato, quale Giudice relatore del presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Monteprandone (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 9, anno 2016, parte II, serie A, ufficio 2;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1265/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 09/12/2024 da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(AP) alla Via San Giacomo, 90, c.f. e , nata C.F._1 Parte_2
a San Benedetto del Tronto (AP) il 12/05/1987 e residente in [...], c.f. entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Massimo Verro del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 27/12/2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 27/08/2016 avevano contratto matrimonio concordatario in Monteprandone
(AP), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 9, anno 2016, parte II, serie A, ufficio 2;
- dall'unione coniugale sono nati i figli: , nato a [...] il Persona_1
4/06/2010, c.f. e , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
14/02/2013, c.f. C.F._4
- le parti precisavano che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, e che, in relazione ai figli, non sono intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (quali provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale e/o di sospensione della stessa);
- la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Monteprandone (AP) alla Via San
Giacomo, 90, nell'immobile di proprietà del SI. distinto al c.f. del Parte_1
medesimo comune al fg. 20, ptc. 653, sub. 8, con relative pertinenze (fg. 20, ptc. 653, sub. 22 – C/6 e sub. 12 e 18 – C/2);
- il SI. è attualmente assunto con la qualifica di impiegato a tempo Parte_1
indeterminato presso la “Stef Italia S.p.a.”, con sede legale a Parma (PR) e percepisce uno stipendio netto mensile di circa €1.800,00. La SI.ra , invece, è Parte_2
attualmente impiegata, a tempo determinato, dal 14/02/2024, con la qualifica di cameriera con inquadramento al livello 5, presso lo chalet “La Croisette”, sito in San
Benedetto del Tronto (AP) Lungomare Trieste, 37, con uno stipendio netto mensile di circa €1.200,00; - il SI. è proprietario, per l'intero, dell'immobile sito in Monteprandone (AP) Pt_1
alla Via San Giacomo, 90, ove il nucleo familiare ha fissato la propria residenza anagrafica e dimora abituale ed è, inoltre, proprietario dell'autoveicolo “Lancia Musa” tg CW527MJ anno di immatricolazione 2010, attualmente in uso gratuito alla SI.ra e del veicolo “Jaguar X-type” tg.DG327JA, anno di immatricolazione Parte_2
2024, attualmente in uso gratuito al padre della SI.ra , suocero del Parte_2
ricorrente. Mentre, invece, la SI.ra non ha beni immobili, né mobili registrati, Pt_2
alla stessa intestati;
- per l'acquisto dell'immobile di cui è proprietario, il SI. contraeva con Parte_1
l'Istituto “Intesa Sanpaolo S.p.a.”, in data 8/06/2020, mutuo bancario per un importo complessivo di €68.400,00, che si impegnava a restituire, al tasso concordato annuo dell'1,10%, in n. 300 rate mensili, ad importo variabile (ad oggi l'importo della rata mensile è pari ad €260,00 circa), con decorrenza 1/09/2020 - 1/08/2045;
- lo stesso, inoltre, sempre per far fronte alle esigenze familiari contraeva con:
- “Prestitalia S.p.a.”, con sede in Bergamo (BG), prestito personale n. 4900266049 dell'importo di €33.742,42, di durata decennale, rimborsabile, unitamente a oneri accessori e interessi, mediante cessione “pro-solvendo” di 120 quote di retribuzione mensile dell'importo fisso di € 413,00 cadauna;
-“BCC Credito Consumo S.p.a.”, con sede in Roma (RM), prestito personale n. 871040 del 25/03/2022 dell'importo di €10.000,00 di durata quinquennale, rimborsabile, unitamente a oneri accessori e interessi, in n. 60 rate mensili dell'importo di €194,49 cadauna;
- “Monte dei Paschi di Siena S.p.a.”, con sede in Siena (SI), prestito personale n. 83026 del 28/02/2024 dell'importo di €6.366,82, di durata quinquennale, rimborsabile, unitamente a oneri accessori e interessi, in n. 60 rate mensili dell'importo di €132,16 cadauna, a decorrere dal 10/4/2024;
-“Intesa Sanpaolo S.p.a.”, con sede in Torino (TO), prestito personale n.
000075973846 del 23/09/2021 dell'importo di €24.500,00, di durata decennale, rimborsabile, unitamente a oneri accessori e interessi, in n. 120 rate mensili dell'importo di €280,00 circa cadauna, a decorrere dal 1/12/2021;
- la SI.ra è intestataria del conto corrente postale n. 1013302110 acceso Parte_2
presso “Poste Italiane S.p.a.” con saldo al 12/09/2024 di €3.112,77. Il SI. Parte_1
è titolare dei seguenti conti correnti bancari: a) Controparte_1
, conto n. 51766-65, con saldo al 30 settembre 2024 di €-1.501,69; b)
[...]
conto n. 2767523, con saldo al 30 settembre 2024 di €-2.104,36; Controparte_2
c) Monte dei Paschi di Siena S.p.a., conto n. 63200275, con saldo al 30 settembre 2024 di €8,70; d) Intesa Sanpaolo S.p.a., conto n. 1000/7154, con saldo al 30 settembre 2024 di €632,86;
- il SI. percepisce, inoltre, dall'I.N.P.S. (e con accredito diretto sul suo Parte_1
c/c acceso presso “Fineko Bank S.p.a.”) l'assegno unico per i figli a carico dell'importo mensile di €398,80;
- il rapporto matrimoniale è andato via via deteriorandosi per insanabile incompatibilità di carattere tra i coniugi e tale incompatibilità ha ormai reso intollerabile il proseguimento della convivenza coniugale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Monteprandone (AP) alla Via San Giacomo, 90, di proprietà esclusiva del SI. , distinta al c.f. di detto comune al fg. 20, ptc. 653, sub. Parte_1
8 (cat. A/2) -con tutte le relative pertinenze -ovvero immobili identificati al c.f. fabbricati di detto comune al fg. 20, ptc. 653, sub. 12 e 18 (categoria C/2) e al fg. 20, ptc. 653, sub. 22 (categoria C/6) - e arredi, è assegnata in godimento, ad uso abitazione, ex art. 337 sexies c.c. alla di lui moglie, SI.ra quale genitore collocatario Parte_2
dei minori, che ivi vi abiterà con i propri figli;
3. la SI.ra provvederà all'integrale pagamento di tutte le utenze e Parte_2
imposte sull'immobile (TARI ecc.) e delle spese di gestione ordinaria di detta casa coniugale (ivi compresi gli oneri condominiali di natura ordinaria), nonché al pagamento di assicurazione e bollo della macchina “Lancia Musa” tg CW527MJ, anno di immatricolazione 2010, di proprietà del SI. e attualmente in uso Parte_1
gratuito alla stessa;
4. il SI. vivrà, invece, presso l'immobile concessogli in locazione con Parte_1
contratto di locazione ad uso transitorio del 14/03/2024 -e sito in San Benedetto del
Tronto (AP) alla Via Matilde Serao, 10- (con l'impegno, sin da ora, alla scadenza, a rinnovarlo alle medesime condizioni e/o a contrarne uno nuovo della durata prevista dalla legge n. 431/98).
5. i coniugi si impegnano, ex art. 337 sexies terzo comma c.c., a comunicarsi reciprocamente nel termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
Parte
6. i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
ma vivranno prevalentemente presso e con la madre, SI.ra , presso Parte_2
l'abitazione sita in Monteprandone (AP) alla Via San Giacomo, 90, in proprietà esclusiva del SI. ; Parte_1
7. ciascun genitore provvederà al mantenimento e ad ogni esigenza personale dei propri figli minori per il tempo in cui gli stessi saranno collocati presso il padre o presso la madre, mentre il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 20 Parte_1 Parte_2
di ogni mese, per il mantenimento dei figli: a) la complessiva somma mensile di
€100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) l'integrale importo di €398,80 -erogato dall'INPS a titolo di “assegno unico e universale per i figli minori a carico”- sino ad oggi percepito dal SI. ; quest'ultimo, quindi, si Parte_1
impegna, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, a corrispondere direttamente la suddetta somma di denaro alla SI.ra ovvero a Parte_2
comunicare senza ritardo all' le nuove coordinate IBAN presso cui Controparte_3
eseguire il suddetto accredito;
La SI.ra rinuncia alla corresponsione di un Pt_2 qualsiasi emolumento in proprio favore a titolo di mantenimento, essendo economicamente autosufficiente e potendo, in ogni caso contare, se necessario, nell'aiuto economico dei propri genitori. Il SI. continuerà a versare Parte_1
all'Istituto “Intesa Sanpaolo” le rate di mutuo ipotecario, a suo tempo con il medesimo ente contratte per far fronte all'acquisto della casa coniugale.
8. il padre, oltre ad intrattenere quotidianamente rapporti telefonici con i propri figli, avrà facoltà di tenerli con sé nei fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 21.00 del venerdì pomeriggio alle ore 20.00 della domenica sera;
gli stessi, anche in questa circostanza, verranno prelevati dal padre presso l'abitazione della madre all'indirizzo sopra indicato e verranno ivi riportati alla madre dallo stesso negli orari concordati (v. infra);
8. quanto alle festività, i minori trascorreranno con il padre una settimana nel mese di agosto, periodo che verrà definito entro il 15 luglio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive del padre e/o della madre;
durante il periodo natalizio, i bambini trascorreranno con il padre o con la madre, con facoltà, nei giorni di Natale e
Capodanno, di pranzare e/o cenare unitamente ai rispettivi nonni paterni e/o materni, una settimana o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
per quanto attiene il corrente anno 2024, la madre terrà con sé i minori dal
23 dicembre al 30 dicembre;
per quanto attiene i giorni del 25 e 26 dicembre, i coniugi sin da ora concordano che il genitore che non terrà i bambini in detti giorni potrà vederli in entrambi i pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 18.00; il periodo delle festività pasquali
(domenica e lunedì in albis) verrà trascorso dai bambini alternativamente con il padre o con la madre;
10. i ricorrenti convengono, altresì, che, compatibilmente con gli impegni lavorativi e non degli stessi e sempre nel pieno rispetto delle esigenze dei figli minori, le suddette date potranno essere consensualmente modificate, previo tempestivo avviso telefonico dalla parte che richiederà la modifica;
12. i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e, comunque, gli stessi devono sempre essere messi a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori nonché di eventuali variazioni di residenza o domicilio;
13. i coniugi altresì si prestano, sin da ora, reciproco consenso al rilascio della carta di identità e/o passaporto valido per l'espatrio;
14. i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione attinente ai beni mobili (ad eccezione di alcuni beni attualmente presenti nel fondaco e nel garage di proprietà del
SI. che si impegna a ritirarli entro giorni 60 dalla sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso) e di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione, azione;
15. dichiarano inoltre di non aver alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a operazioni economiche di investimento e/o di risparmio pregresse, o tuttora in essere, di cui i coniugi risultano intestatari in via esclusiva;
16. le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
17. limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
18. i genitori si obbligano a contribuire in egual misura alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori secondo il criterio di seguito concordemente stabilito:
1) spese mediche che NON dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche, con eventuale acquisto di apparecchi, oculistiche e ortopediche presso strutture pubbliche;
c) interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
d) farmaci o para farmaci prescritti dal medico curante o specialista;
e) farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
f) ticket sanitari;
g) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
2) spese mediche che dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) visite specialistiche NON prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi), oculistiche e ortopediche presso strutture private;
c) interventi chirurgici non urgenti o non indifferibili;
d) farmaci particolari;
e) trattamenti sanitari erogati presso strutture private;
3) spese scolastiche che NON dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) tasse scolastiche e universitarie,
o contribuzioni comunque dovute, imposte da istituti pubblici b) libri di testo, cancelleria e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
g) mensa scolastica;
d) corsi di recupero e lezioni private;
4) spese scolastiche che dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extra-scolastiche che NON dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6) spese extra-scolastiche che dovranno essere preventivamente concordate e che saranno rimborsate dietro esibizione della opportuna documentazione giustificativa al genitore che di fatto abbia effettuato il pagamento: a) corsi di istruzione, attività sportive concordate sulla base delle aspirazioni dei figli, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, compreso abbigliamento sportivo;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia (baby sitter). Qualora la singola spesa sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisi la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, email, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Le spese legali sono integralmente compensate.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 26/03/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
In data 21/03/2025, stante il prossimo trasferimento del Presidente relatore ad altra sede giudiziaria, tale udienza veniva differita d'ufficio al giorno 11/06/2025; successivamente, a seguito di detto trasferimento del dott. Luigi Cirillo, veniva designato, quale Giudice relatore del presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Monteprandone (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 9, anno 2016, parte II, serie A, ufficio 2;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi