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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 20001 del 2024, vertente tra
- nata a [...] il [...] ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Raul Carosi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Buraglia, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 04.03.2025 le parti precisavano le conclusioni. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con decreto di fissazione di udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con il sig. in Roma in data 15.07.2006 CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2006, atta n. Per_ 00034, p. 2, A02), dal quale era nata la figlia (23/11/2007); essi fissavano la loro residenza familiare nell'immobile di sua proprietà sito in Roma, Piazza Ilia Peikov n. 8; nel tempo l'unione, all'inizio rivelatasi felice, era entrata progressivamente in una crisi irreversibile a causa di divergenze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che essi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione n. 6869/2015 del 10/03/2015 il Tribunale di Roma recepiva l'accordo rassegnato che Per_ prevedeva l'affido condiviso della figlia la quale veniva collocata presso la madre nella casa familiare, a quest'ultima assegnata, un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente, rappresentando un aumento delle spese in favore della figlia, prossima alla maggiore età, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'aumento del contributo paterno per il Per_ mantenimento di ad € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, il quale aderiva alla domanda di divorzio, denunciando di contro un peggioramento della propria situazione economico patrimoniale. Invero, il sig. si opponeva all'incremento richiesto dalla sig.ra CP_1 chiedendo di contro una riduzione del contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 ad € 150 mensili avuto riguardo della circostanza che in data 03/04/2024 era stato licenziato dal Consorzio Metra Sca rl, non potendo più contare su di uno stipendio mensile in grado di far fronte agli obblighi assunti in separazione.
All'udienza del 04.03.2025 il Giudice Delegato, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto della concorde volontà delle parti in merito alle modalità di Per_ affidamento e collocamento della figlia minore è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sull'ulteriore domanda formulata, segnatamente quella relativa al contributo per il mantenimento della figlia. Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo dall'udienza presidenziale di separazione del 19.02.2015, decreto di omologazione n.6869/2015 del 10/03/2015 del Tribunale di Roma.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Per_ Affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore
Per_ Le parti sono genitori di (17 anni) convivente con la madre nella casa coniugale sita in Roma piazza Ilia Peikov 8, di proprietà esclusiva della signora Pt_1
Per_
-come espressamente riferito all'udienza del 04.03.2025-, dopo aver frequentato l'Istituto Alberghiero in zona Tor Carbone a Roma, ha successivamente iniziato una scuola professionale per acconciatori e parrucchieri, riconosciuta dalla Regione Lazio.
Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dalle dichiarazioni delle stesse parti, concordi nel confermare il regime attuale di affidamento, frequentazione e collocamento della figlia minore, avuto riguardo altresì dell'età della ragazza prossima a divenire maggiorenne, è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori-; spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Per_ Il Collegio, confermando il collocamento della figlia presso la madre, garantendo continuità delle abitudini domestiche della prole nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma l'assegnazione della casa familiare alla signora Pt_1 Con riguardo alla frequentazione padre figlia, dando atto della volontà delle parti di confermare le modalità attualmente in essere, il Collegio dispone, tenuto conto dell'età della ragazza (a novembre maggiorenne), che la frequentazione padre figlia sia rimessa agli accordi tra gli stessi, regolandosi annualmente con alternanza tra un genitore e l'altro le vacanze estive e quelle invernali, nonché le ulteriori festività.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Parte ricorrente aveva chiesto l'aumento del contributo economico paterno al mantenimento della figlia ad € 400 mensili, mentre al contrario parte resistente, denunciando di aver perso nell'aprile del 2024 il proprio impiego come magazziniere presso Mondo Convenienza, chiedeva una rideterminazione del contributo per la figlia a
€ 150 mensili.
La signora -come risulta dalle dichiarazioni dalla stessa rese e dalla Pt_1 documentazione versata in atti- è impiegata presso Obi Italia S.r.l. come cassiera e addetta alle vendite (con contratto part time 60% per 24 ore settimanali), percependo una retribuzione mensile di € 900 netti. La signora è piena proprietaria della casa familiare ove risiede unitamente alla figlia.
Di contro invece il sig. -come dichiarato all'udienza del 04.03.2025 e come CP_1 risulta dalla documentazione reddituale in atti- risulta ad oggi privo di occupazione, percettore dell'indennità NASPI per € 940 mensili (fino all'aprile 2026). Parte resistente ha dichiarato di essere alla ricerca di una occupazione e di vivere assieme alla sua nuova compagna in un'abitazione in zona Fidene Roma, da quest'ultima presa in locazione al canone mensile di € 500, al quale contribuisce in minima parte. Oltre a ciò, il signore ha dichiarato di aver contratto dei finanziamenti per far fronte alle spese di vita quotidiane (uno Findomestic, con rata mensile di 300,90 € con scadenza nel novembre del 2026, e uno AGOS con rata mensile di 60,89 € con scadenza nell'aprile del 2025).
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, nonché della loro situazione lavorativa, dato atto delle esigenze di vita della figlia Per_ minore prossima al compimento dei 18 anni, collocata con la madre, avuto altresì riguardo dei tempi di cura e accudimento della ragazza presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre che provvede alle sue primarie necessità, il Tribunale dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di € 320 mensili per il mantenimento della figlia Per_
con decorrenza dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento, stante la potenzialità lavorativa del padre. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, ripartendo tra le parti le spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20001/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
Roma il 15/12/1975 ( ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
07.07.1973 ( ), che hanno contratto matrimonio con rito C.F._2 concordatario in Roma in data 15.07.2006;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 2006, atta n. 00034, p. 2, A02);
Per_
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre a cui assegna la casa familiare;
- dispone che la frequentazione padre figlia sia regolata secondo le modalità indicate in motivazione;
- determina in € 320 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento Controparte_1 Per_ della figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che le spese straordinarie in favore della figlia siano ripartite al 50% tra le parti;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 20001 del 2024, vertente tra
- nata a [...] il [...] ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Raul Carosi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Buraglia, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 04.03.2025 le parti precisavano le conclusioni. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con decreto di fissazione di udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con il sig. in Roma in data 15.07.2006 CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2006, atta n. Per_ 00034, p. 2, A02), dal quale era nata la figlia (23/11/2007); essi fissavano la loro residenza familiare nell'immobile di sua proprietà sito in Roma, Piazza Ilia Peikov n. 8; nel tempo l'unione, all'inizio rivelatasi felice, era entrata progressivamente in una crisi irreversibile a causa di divergenze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che essi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione n. 6869/2015 del 10/03/2015 il Tribunale di Roma recepiva l'accordo rassegnato che Per_ prevedeva l'affido condiviso della figlia la quale veniva collocata presso la madre nella casa familiare, a quest'ultima assegnata, un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente, rappresentando un aumento delle spese in favore della figlia, prossima alla maggiore età, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'aumento del contributo paterno per il Per_ mantenimento di ad € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, il quale aderiva alla domanda di divorzio, denunciando di contro un peggioramento della propria situazione economico patrimoniale. Invero, il sig. si opponeva all'incremento richiesto dalla sig.ra CP_1 chiedendo di contro una riduzione del contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 ad € 150 mensili avuto riguardo della circostanza che in data 03/04/2024 era stato licenziato dal Consorzio Metra Sca rl, non potendo più contare su di uno stipendio mensile in grado di far fronte agli obblighi assunti in separazione.
All'udienza del 04.03.2025 il Giudice Delegato, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto della concorde volontà delle parti in merito alle modalità di Per_ affidamento e collocamento della figlia minore è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sull'ulteriore domanda formulata, segnatamente quella relativa al contributo per il mantenimento della figlia. Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo dall'udienza presidenziale di separazione del 19.02.2015, decreto di omologazione n.6869/2015 del 10/03/2015 del Tribunale di Roma.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Per_ Affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore
Per_ Le parti sono genitori di (17 anni) convivente con la madre nella casa coniugale sita in Roma piazza Ilia Peikov 8, di proprietà esclusiva della signora Pt_1
Per_
-come espressamente riferito all'udienza del 04.03.2025-, dopo aver frequentato l'Istituto Alberghiero in zona Tor Carbone a Roma, ha successivamente iniziato una scuola professionale per acconciatori e parrucchieri, riconosciuta dalla Regione Lazio.
Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dalle dichiarazioni delle stesse parti, concordi nel confermare il regime attuale di affidamento, frequentazione e collocamento della figlia minore, avuto riguardo altresì dell'età della ragazza prossima a divenire maggiorenne, è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori-; spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Per_ Il Collegio, confermando il collocamento della figlia presso la madre, garantendo continuità delle abitudini domestiche della prole nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma l'assegnazione della casa familiare alla signora Pt_1 Con riguardo alla frequentazione padre figlia, dando atto della volontà delle parti di confermare le modalità attualmente in essere, il Collegio dispone, tenuto conto dell'età della ragazza (a novembre maggiorenne), che la frequentazione padre figlia sia rimessa agli accordi tra gli stessi, regolandosi annualmente con alternanza tra un genitore e l'altro le vacanze estive e quelle invernali, nonché le ulteriori festività.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Parte ricorrente aveva chiesto l'aumento del contributo economico paterno al mantenimento della figlia ad € 400 mensili, mentre al contrario parte resistente, denunciando di aver perso nell'aprile del 2024 il proprio impiego come magazziniere presso Mondo Convenienza, chiedeva una rideterminazione del contributo per la figlia a
€ 150 mensili.
La signora -come risulta dalle dichiarazioni dalla stessa rese e dalla Pt_1 documentazione versata in atti- è impiegata presso Obi Italia S.r.l. come cassiera e addetta alle vendite (con contratto part time 60% per 24 ore settimanali), percependo una retribuzione mensile di € 900 netti. La signora è piena proprietaria della casa familiare ove risiede unitamente alla figlia.
Di contro invece il sig. -come dichiarato all'udienza del 04.03.2025 e come CP_1 risulta dalla documentazione reddituale in atti- risulta ad oggi privo di occupazione, percettore dell'indennità NASPI per € 940 mensili (fino all'aprile 2026). Parte resistente ha dichiarato di essere alla ricerca di una occupazione e di vivere assieme alla sua nuova compagna in un'abitazione in zona Fidene Roma, da quest'ultima presa in locazione al canone mensile di € 500, al quale contribuisce in minima parte. Oltre a ciò, il signore ha dichiarato di aver contratto dei finanziamenti per far fronte alle spese di vita quotidiane (uno Findomestic, con rata mensile di 300,90 € con scadenza nel novembre del 2026, e uno AGOS con rata mensile di 60,89 € con scadenza nell'aprile del 2025).
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, nonché della loro situazione lavorativa, dato atto delle esigenze di vita della figlia Per_ minore prossima al compimento dei 18 anni, collocata con la madre, avuto altresì riguardo dei tempi di cura e accudimento della ragazza presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre che provvede alle sue primarie necessità, il Tribunale dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di € 320 mensili per il mantenimento della figlia Per_
con decorrenza dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento, stante la potenzialità lavorativa del padre. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, ripartendo tra le parti le spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20001/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
Roma il 15/12/1975 ( ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
07.07.1973 ( ), che hanno contratto matrimonio con rito C.F._2 concordatario in Roma in data 15.07.2006;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 2006, atta n. 00034, p. 2, A02);
Per_
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre a cui assegna la casa familiare;
- dispone che la frequentazione padre figlia sia regolata secondo le modalità indicate in motivazione;
- determina in € 320 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento Controparte_1 Per_ della figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che le spese straordinarie in favore della figlia siano ripartite al 50% tra le parti;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi