Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge n. 1322 del 30 ottobre 1952 , concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1, comma primo, dopo la parole: "esclusi la produzione e il commercio del vino genuino", sono aggiunte le parole: "e dei succhi non fermentati di agrumi".
All'art. 5, il comma secondo e' sostituito dal seguente: "Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi non fermentati di agrumi".
All'art. 6, comma terzo, sono soppresse le parole: "dagli agrumi".
E' convertito in legge il decreto-legge n. 1322 del 30 ottobre 1952 , concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1, comma primo, dopo la parole: "esclusi la produzione e il commercio del vino genuino", sono aggiunte le parole: "e dei succhi non fermentati di agrumi".
All'art. 5, il comma secondo e' sostituito dal seguente: "Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi non fermentati di agrumi".
All'art. 6, comma terzo, sono soppresse le parole: "dagli agrumi".