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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 305/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti TORZOLINI NICOLETTA/
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti VITTORI CP_1 P.IVA_1
GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Conclusioni come in atti.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 , facendo seguito alla Parte_1 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis
c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito di sanitario ai fini della corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 della legge n°222/1984 dalla data della domanda o da quella che verrà accertata in corso di causa.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Nel corso del giudizio era disposta la rinnovazione della CTU.
All'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano la causa;
la controversia viene quindi decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura. Il CTU nominato nel giudizio di opposizione avverso l'ATPO, in una relazione adeguatamente motivata ed alla quale si può nella presente fase aderire, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità ai sensi della L. 222/1984, con decorrenza dal 22 giugno 2022.
In particolare, nelle conclusioni dell'elaborato peritale il CTU si esprime nei seguenti termini: “ESITI INTERVENTO CHIRURGICO DI NEFRECTOMIA CON LIEVE
INSUFFICIENZA RENALE RESIDUA, RISCONTRO DI LAPAROCELE POST CHIRURGICO,
DIABETE MELLITO NON COMPLICATO CON SCARSO COMPENSO METABOLICO,
IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DISLIPIDEMIA, POSTUMI LESIONE II E III DITO
MANO SX CON MODICO DEFICIT FUNZIONALE RESIDUO, PREGRESSO INTERVENTO
PER LESIONE LCA GINOCCHIO SX E MENISCECTOMIA GINOCCHIO DX, RILIEVO RMN
ENCEFALO 04/08/2022 DI MINUTA FORMAZIONE MENINGEMATOSA SX IN ASSENZA DI
RISCONTRO NEUROLOGICO, STATO ANSIOSO DEPRESSIVO REATTIVO ATTUALMENTE
NON IN TERAPIA, CARCINOMA SECRETORIO SOTTOMANDIBOLARE DX OPERATO
SOTTOPOSTO A CICLO DI RADIOTERAPIA. Il complesso patologico accertato determina il riconoscimento di stato di invalidità ai sensi della Legge 222/1984 a decorrere dal
22/06/2022”.
La valutazione del CTU, dalla quale lo scrivente giudicante non intende discostarsi, appare condivisibile e conforme, in punto di diritto, alla ratio della L.
222/1984.
Il ricorso va pertanto accolto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore op difforme istanza disattesa o assorbita:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il Sig. è affetto Parte_1
da invalidità tale da integrare il requisito sanitario presupposto per il riconoscimento all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 della legge n°222/1984;
- Condanna l' Ad erogare la prestazione richiesta ai sensi della L. 222/1984 CP_1
con decorrenza dal 22/06/2022;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi €1.200,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone ad integrale carico dell' le spese di CTU della presente fase come CP_1 separatamente liquidate e della fase di ATP già liquidate..
Pag. 2 di 3 28/04/2025
Il Giudice
Barbara Pomponi
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SEZIONE LAVORO
N.R.G. 305/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti TORZOLINI NICOLETTA/
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti VITTORI CP_1 P.IVA_1
GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Conclusioni come in atti.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 , facendo seguito alla Parte_1 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis
c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito di sanitario ai fini della corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 della legge n°222/1984 dalla data della domanda o da quella che verrà accertata in corso di causa.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Nel corso del giudizio era disposta la rinnovazione della CTU.
All'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano la causa;
la controversia viene quindi decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura. Il CTU nominato nel giudizio di opposizione avverso l'ATPO, in una relazione adeguatamente motivata ed alla quale si può nella presente fase aderire, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità ai sensi della L. 222/1984, con decorrenza dal 22 giugno 2022.
In particolare, nelle conclusioni dell'elaborato peritale il CTU si esprime nei seguenti termini: “ESITI INTERVENTO CHIRURGICO DI NEFRECTOMIA CON LIEVE
INSUFFICIENZA RENALE RESIDUA, RISCONTRO DI LAPAROCELE POST CHIRURGICO,
DIABETE MELLITO NON COMPLICATO CON SCARSO COMPENSO METABOLICO,
IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DISLIPIDEMIA, POSTUMI LESIONE II E III DITO
MANO SX CON MODICO DEFICIT FUNZIONALE RESIDUO, PREGRESSO INTERVENTO
PER LESIONE LCA GINOCCHIO SX E MENISCECTOMIA GINOCCHIO DX, RILIEVO RMN
ENCEFALO 04/08/2022 DI MINUTA FORMAZIONE MENINGEMATOSA SX IN ASSENZA DI
RISCONTRO NEUROLOGICO, STATO ANSIOSO DEPRESSIVO REATTIVO ATTUALMENTE
NON IN TERAPIA, CARCINOMA SECRETORIO SOTTOMANDIBOLARE DX OPERATO
SOTTOPOSTO A CICLO DI RADIOTERAPIA. Il complesso patologico accertato determina il riconoscimento di stato di invalidità ai sensi della Legge 222/1984 a decorrere dal
22/06/2022”.
La valutazione del CTU, dalla quale lo scrivente giudicante non intende discostarsi, appare condivisibile e conforme, in punto di diritto, alla ratio della L.
222/1984.
Il ricorso va pertanto accolto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore op difforme istanza disattesa o assorbita:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il Sig. è affetto Parte_1
da invalidità tale da integrare il requisito sanitario presupposto per il riconoscimento all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 della legge n°222/1984;
- Condanna l' Ad erogare la prestazione richiesta ai sensi della L. 222/1984 CP_1
con decorrenza dal 22/06/2022;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi €1.200,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone ad integrale carico dell' le spese di CTU della presente fase come CP_1 separatamente liquidate e della fase di ATP già liquidate..
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Il Giudice
Barbara Pomponi
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