Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/05/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG 152-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di BE Ufficio regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento
Il Giudice Designato, dott.ssa Maria Letizia D'Orsi,
Nella procedura di concordato minore promossa da:
lavoratore dipendente, nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Via Mariano Russo N.33, C.F: con l'assistenza del dott. C.F._1
, nominato gesto Persona_1 uente
SENTENZA
Premesso che in data 23 dicembre 2024 lavoratore dipendente, nato a Parte_1
BE (BN) il 30/11/1973, res Mariano Russo N.33, C.F:
con l'assistenza del dott. , nominato gestore C.F._1 Persona_1
o domanda di concordato I la quale prevede , a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari a euro 65.635,87 uno stralcio di debiti per euro 33.679,57 ed un debito definitivo post omologa di euro 31,956,30 con un apporto di finanza esterna pari al 30% del debito consolidato ( euro 9.586,89) fornito dal terzo , con rimborso pari a 60% in favore dei creditori privilegiati ed Controparte_1 una p sfacimento del 30% per i creditori chirografari;
visti i documenti allegati unitamente al ricorso ai sensi degli articoli 75 e 76 CCII;
rilevato che “dagli atti non emerge il superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII, che il debitore non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e che non risulta la commissione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”;
osservato che l'o.c.c. ha attestato che, ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, C.C.I.I.);
considerato che l'o.c.c. ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione sia della percentuale di soddisfazione prevista nel piano sia dei tempi di soddisfazione (art. 76, secondo comma, lett. d) C.C.I.I.)
considerato che, in data 13 marzo 2025, il Giudice designato, ravvisata l'ammissibilità della domanda formulata dal ricorrente, ha dichiarato con decreto ex art. 78 CCII l'apertura
rilevato che con la relazione ex art. 79 CCII dell'OCC ,depositata il 15/04/2025, successivamente precisata con atto depositato il 13 maggio 2025 ( ovvero prima del termine finale all'uopo concesso), il gestore ha dato atto di avere comunicato a tutti i creditori la proposta ed il decreto e che, nel termine di cui all'art. 78, comma 2, lettera C9 del CCII, sono pervenute, a cura dei creditori, le seguenti tre comunicazioni/dichiarazioni di voto:
1) FINDOMESTIC BANCA SPA: ha espresso voto favorevole;
2) : ha trasmesso una precisazione del credito Controparte_2 senza alcuna manifestazione di voto;
3) : ha espresso voto favorevole richiedendo una rettifica della CP_3 qu ilegio (già riconosciuto nella proposta concordataria) finalizzata ad ottenere che al credito privilegiato venisse riconosciuto il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del D. Lgs 123/98.
letto il comma 3 dell'art. 79 del CCII che dispone: “In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”.
dato atto, alla luce delle risultanze innanzi dette, come attestato dal gestore nella citata reazione, dell'intervenuto raggiungimento delle maggioranze richieste (come da prospetto che sotto si riporta), anche a seguito dell'applicazione del comma 3 della medesima norma;
considerato che non vi sono state contestazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 co. 1 e 3 CCII;
ribadita l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, per cui devono richiamarsi integralmente, rispettivamente, il precedente decreto ex art. 78 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 co. 2 CCI, e le successive integrazioni del gestore della crisi, in particolare, quanto alla precisazione formulata da all'atto della CP_3 manifestazione del voto favorevole- il gestore ha ribadito che “nel ella proposta è stata operata solo una semplice distinzione dei crediti suddividendoli tra “privilegiati” e
“chirografari” senza scendere nel merito della qualificazione e del grado di privilegio” sicchè nulla si eccepisce in merito al riconoscimento del chiesto privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs 123/98 , rimarcando “come la diversa qualificazione del privilegio richiesta, ove riconosciuta, non influenzerebbe in alcun modo: gli importi indicati nella proposta di concordato che non muterebbero;
il calendario dei pagamenti indicati nel piano;
eventuali interessi degli altri creditori” ( cfr. relazione del gestore);
ritenuta, pertanto, la ricorrenza di tutti i presupposti indicati dall'art. 80 CCII per l'omologa del concordato minore;
P.Q.M.
Letto l'art. 80 ccii
OMOLOGA
il concordato minore proposto da lavoratore dipendente, nato a Parte_1
BE (BN) il 30/11/1973, residente in [...], C.F: ; C.F._1
Conferma la nomina dell'OCC Dott. ; Persona_1
Dispone le seguenti forme di pubblicità della presente sentenza:
1) la pubblicazione della sentenza nell'apposita area del sito web del tribunale;
2) l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese;
Dispone che il debitore copia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se è necessario, le sottoponga al giudice;
Dispone che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
Dispone che l'OCC riferisca al giudice sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
dichiara chiusa la procedura.
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
BE, 13/05/2025 Il Giudice Designato Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giuseppina Formato, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.