Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
28/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 18368/2022 R.G., cui sono riunite le cause nn. RG 18370, 18371 e 18372, promossa da:
, C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e Parte_1 P.IVA_1
dif. dall'avv. FRANCESCA GIORDANO, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
in persona del Presidente p.t., rappr. e dif. dall'avv. MAURO ELBERTI, come da CP_1
procura generale in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 17.10.2022, riuniti in corso di causa per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito: n. 371 2022 0011986217 di un importo complessivo di euro
2.438,60 riguardante il periodo dal 09/2014 al 12/2014; n. 371 2022 0011986419 di un importo complessivo di euro 8.775,88, riguardante il periodo dal 01/2015 al 12/2015; n.
371 2022 0011986318 di un importo complessivo di euro 5.466,69, riguardante il periodo dal 01/2016 al 12/2016; n. 371 2022 0011986520, di un importo complessivo di euro
Ciò premesso, ha concluso chiedendo di annullare e/o dichiarare la nullità/inefficacia degli avvisi di addebito opposti e non dovute le somme richieste, con vittoria di spese.
Si è costituito nei vari giudizi l' contestando le domande e deducendo l'infondatezza CP_1
delle eccezioni relative ai vizi di notifica degli avvisi nonché di quella di prescrizione, in quanto interrotta dalla notifica delle varie note di rettifica in atti;
ha altresì dedotto l'inammissibilità e la tardività dell'eccezione di decadenza, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Disposta la riunione dei fascicoli, acquisiti i documenti in atti, le cause riunite sono decise all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi in fatto e in diritto.
*****
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione relativa alla nullità della notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito, in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici elenchi.
Al riguardo si osserva che è intervenuta la SC (ordinanza n. 982/2023) che ha ribadito, nel solco di una precedente pronuncia (la n. 15979 del 2022), che: “in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3
Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.(Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i conseguenti pregiudizi,
l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento: Cass. n. 11052 del 2018). La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC( t) dal quale era chiaramente evincibile Email_1
il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri t ), Email_2
circostanza - questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente.
Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa
Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come Pt_2
presente nei pubblici registri ( t) ma da uno Email_3
diverso(notifica. ), relativamente al quale però è evidente ictu Email_4 Email_5
°culi la provenienza dall'Agenzia delle entrate.”.
Parimenti è infondata l'eccezione secondo cui la notifica sarebbe illegittima in quanto la pec contiene un file PDF e quindi un file privo di firma digitale. Si osserva al riguardo che l'obbligo del formato .p7m esiste solo per gli atti giudiziari;
di contro, l'utilizzo del file in formato PDF, nella notifica degli atti diversi da quelli giudiziari, qual è l'avviso di addebito, è equivalente all'utilizzo del file .p7m, cioè del file recante firma digitale.
Sul punto la Corte d'Appello di Milano (Sez. Lav. n. 2110/2020) ha, condivisibilmente, rilevato che: “L'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m. Infatti il carattere immodificabile .p7m, richiamato dalla parte opponente, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m gestisce l'algoritmo che presiede alla firma e che rende l'atto informatico unico e immodificabile. Laddove il caso della notifica della cartella di pagamento è diverso, trattandosi di atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame. In altri termini non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali”.
Nel medesimo senso si è pronunciata la Corte di Appello Sez. Lavoro di Trento n. 14/2019 secondo cui: “Neppure nel merito, in ogni caso, la doglianza coglie nel segno, essendo la tesi della soc.
[...]
smentita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 27/04/2018, Pt_3
n.10266, per le quali: "Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf', e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna ... Infatti, l'art. 3 del D.P.R. n. 68/2005 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. Nella fattispecie, trattandosi di notifica della cartella di pagamento, è del tutto irrilevante anche
l'estensione del file "pdf", non essendo prevista la necessità del formato "p7m", la cui obbligatorietà riguarda le sole ipotesi di notificazione di atti giudiziari”.
Va, infine, osservato, sempre in relazione ai dedotti vizi di notifica, che l'avviso di addebito non è un atto giudiziario, per cui non è necessaria la redazione di una relata di notifica.
Quest'ultima viene utilizzata nella notifica a mezzo di ufficiale giudiziario in quanto si chiede a un terzo (l'ufficiale giudiziario) di provvedere alla notifica dell'atto. E, comunque, la forma della relata è assolutamente libera: viene accettata anche il semplice “Si notifichi a
…”.
Per la notifica a mezzo pec nessuna norma stabilisce come obbligatorio l'uso di una formula da utilizzare nell'invio di un atto.
Nel caso in esame, comunque, la lettera che accompagna il file PDF (leggibile aprendo la busta presente nel messaggio .eml) contiene una formula che in maniera inequivoca manifesta la volontà di notificare i singoli avvisi di addebito: “ Controparte_3
codice fiscale: codice gruppo: Con la presente si notifica di aver proceduto al P.IVA_1 P.IVA_2
controllo della posizione contributiva sopra riportata relativamente a: Emissione da 09/2014 a 12/2014.
L'avviso di addebito n. 37120220011986217000 che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, è allegato alla presente
e riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di: € 2.439,00. Il dettaglio e le motivazioni sono riportate nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI
IMPORTI DOVUTI" dell'avviso di addebito sopra identificato. Il direttore.”. Il contenuto della lettera di accompagnamento, appena riportato è identico per tutti gli avvisi di addebito.
Inoltre, ciascun avviso di addebito indica che la firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993.
E' utile al riguardo rilevare che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21328/20, si è pronunciata su vari aspetti, qui esaminati: in particolare, sulla non necessità della firma digitale;
sulla non necessità della attestazione di conformità; sulla sanatoria di una eventuale irregolarità della notifica determinata dal fatto che l'atto comunque è conosciuto dal destinatario.
Si legge in detta pronuncia: “
2.4 Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a Controparte_4 inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico"(cfr. Cass. 30948/2019 vedi anche Cass. 6417/2019) ed ha inoltre precisato che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale".
2.5 Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
2.6 Nè appare necessario l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3, - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta". Pertanto nella vicenda che ci occupa, giammai, la ricorrente avrebbe potuto disconoscere la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale in possesso dell'amministrazione in quanto come accertato dalla CTR la cartella di pagamento nasce come documento informatico ("nativo") e come tale viene trasmessa via pec”.
Anche l'aspetto della sanatoria di eventuali vizi della notifica è stato affrontato dalla SC
(Cass. sent. n. 4561/2020 e in senso conforme, Cass. sent. n. 2313/2020 e Cass. sent. n.
6417/2019) che ha significativamente osservato che: “La sentenza della Cassazione nr
6417/2019 ha fatto il punto in materia affermando: "per quanto riguarda invece la possibilità di notificare un atto mediante PEC è stato affermato dalle sezioni unite sia che l'irritualità della notificazione di un atto
a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), sia ancora che in tema di processo telematico, a norma del D.Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo
"PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" …”.
Nel caso che ci occupa, come detto, la notifica ha senz'altro raggiunto il suo scopo in quanto la società ricorrente ha impugnato gli avvisi di addebito nei termini di legge, individuando con chiarezza il contenuto degli stessi, con ciò determinando la sanatoria di ogni ipotetico (peraltro insussistente) vizio di notifica.
Va inoltre rilevato, in aggiunta e a chiusura di quanto detto, che l'eccezione relativa al difetto di notifica degli avvisi opposti in questa sede, in quanto attinente a vizi formali del titolo, integra un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, che deve essere proposta, ex art. 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni, dalla notifica dell'atto impugnato (cfr. in tal senso Cass.
31/8/2001 n. 10711 nonché Cass. 28/6/2002 n. 9498;): pertanto, le presenti opposizioni, per questa parte, sono, a tacer d'altro, tardive essendo state depositate in data 17.10.22 (la notifica degli AVA è del 7.9.2022, come risulta pacifico e documentato).
Alla medesima conclusione si perviene anche con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/99 proposta nei ricorsi.
Sull'eccezione in parola è intervenuta, con orientamento ormai consolidato, la S.C. che ha chiarito che la stessa, attinendo alla regolarità della cartella opposta, configura un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. Sez. Lav n. 6512/2013; n. 7402/2013).
L'eccezione di decadenza è, quindi, inammissibile in quanto tardiva.
Passando all'esame del merito, va in prima battuta rigettata l'eccezione di prescrizione
(sollevata in relazione ai tre avvisi di addebito n. 371 2022 0011986217, n. 371 2022
0011986419 e n. 371 2022 0011986318) avuto riguardo agli atti interruttivi depositati dall' (vedi note di rettifica del 13.1.2018, del 29.5.2016, del 4.4.2017, del 16.9.2017, del CP_1
9.4.2018 nelle produzioni . CP_1
Orbene, l' con gli avvisi di addebito in questione recupera gli sgravi fruiti CP_1
dall'opponente ex L. 407/90 - per mancanza del codice di autorizzazione 5N, nonchè per errata applicazione dell'aliquota contributiva (in relazione all'avviso di addebito n. 371 2022
0011986520) - per i periodi indicati nei singoli avvisi di addebito, nelle note di rettifica e negli inviti a regolarizzare (vedi inviti notificati il 28.5.2015 e il 28.6.21).
E' noto che in materia di sgravi contributivi costituisce principio consolidato in giurisprudenza che qualora il datore di lavoro ritenga di poter adempiere all'obbligo contributivo in misura inferiore rispetto a quella ordinaria, ad esempio per l'applicazione di uno sgravio, è onere del medesimo datore di lavoro allegare e provare la sussistenza della causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione nella misura ordinaria (Cass. Sez.
Lav., 22/07/2014 n. 16639; Cass. Sez. Lav., 3/05/2012 n. 6671; Cass. Sez. Lav.,
26/10/2010 n. 21898).
Nel caso in esame la società non ha adempiuto a questo onere in quanto nei ricorsi in opposizione non ha allegato di aver diritto a fruire degli sgravi né lo ha documentato né ha articolato mezzi di prova sul punto, essendosi limitata ad eccepire, come sopra evidenziato,
i vizi di notifica degli AVA, la decadenza e la prescrizione ed avendo, solo in corso di causa, ampliato - inammissibilmente - il tema di indagine e prodotto ulteriore documentazione del pari inammissibile.
Tanto basterebbe per rigettare i ricorsi.
Ad ogni buon conto, per completezza si osserva quanto segue.
La norma di riferimento è l'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006 ai sensi del quale “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori c comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Tenuto conto che la ratio della norma è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi, come da Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107, le rilevate irregolarità contributive costituiscono condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo anche per il periodo successivo, ossia l'attribuzione di valenza retroattiva all'emissione del DURC negativo è corretta in quanto, stante la ratio della norma, il formale possesso del Durc positivo nel periodo di interesse non è condizione necessaria e sufficiente per la spettanza dello sgravio.
L'impostazione della citata Cass. 27107/2018, è stata recepita da plurime pronunce di Corte
d'Appello, tra le quali CA Firenze del 16.5.2019 e CA Milano del 17.10.2019.
Tale ultima pronuncia (Corte d'Appello di Milano 17.10.2019), nel fare applicazione del principio espresso da Cass. 27107/2018, argomenta: “… Ad avviso della Corte, come già detto, la ratio dell'art. 1 comma 1175 sopra riprodotto è quella di subordinare la fruizione delle agevolazioni contributive alla “necessaria e costante regolarità contributiva”, e non solo al dato formale del possesso del
DURC. E del resto, significativamente, la Suprema Corte ha chiarito che “non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell determini
l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia” (così Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27109. Cfr. anche, nello stesso senso, Cassazione civile sez. lav.,
25/10/2018, n. 27107: “In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art.
1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d.
, la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non CP_5
determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi”).
Reputato pertanto che, una volta riscontrata l'irregolarità contributiva e decorso vanamente il termine per la regolarizzazione, legittimamente abbia richiesto, con l'avviso di addebito, le somme corrispondenti CP_1
agli sgravi fruiti e non dovuti, risultano legittimamente applicate anche le sanzioni civili, posto che – come previsto dall'.art. 116, comma 8, lett. a)- l'appellante, entro il termine stabilito dall'ordinamento, ha provveduto al pagamento dei contributi in misura inferiore a quella dovuta per legge, con conseguente debenza della relativa sanzione”.
La Corte d'Appello di Firenze dal canto suo puntualizza che la questione controversa è se l'insussistenza dei requisiti per il rilascio del - pur formalmente rilasciato - determini CP_5
l'insussistenza per l'azienda delle condizioni per fruire in generale ( = retroattivamente e per tutto il personale) di sgravi contributivi, e perviene alla conclusione che “il cosiddetto DURC non deve essere inteso in senso materiale come un documento in possesso dell'azienda, ma sta a significare che per fruire di benefici contributivi devono sussistere tutte le condizioni di regolarità contributiva aziendale che ne giustificherebbero l'emissione”.
Che è dunque la valutazione di prevalenza, sul dato formale di possesso del del dato CP_5
sostanziale di effettiva sussistenza della regolarità contributiva, in ossequio all'esigenza, insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, di necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Richiamata la disciplina ex D.M. n. 24 ottobre 2007, in base al quale il Durc attesta la regolarita' dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali in senso ampio e non solo quanto al pagamento in sé (cfr art 5 del medesimo DM), quanto al subprocedimento di cd sanatoria, sempre la predetta pronuncia della di Firenze evidenzia che lo stesso consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono, quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. Dunque, secondo la Corte d' Appello di
Firenze, anche le mere irregolarità se non sanate nei 15 giorni sono ostative alla fruizione delle agevolazioni contributive, e dunque in tal caso il datore di lavoro non solo deve versare la contribuzione oggetto di contestazione, ma perde altresì per il medesimo periodo anche il diritto a fruire degli ulteriori sgravi contributivi globalmente fruiti dall'impresa in relazione ad altre posizioni lavorative. Se così non fosse - si legge nella sentenza - il datore di lavoro potrebbe beneficiare degli sgravi nonostante una solo apparente regolarità contributiva ovvero facendo affidamento sul non tempestivo controllo da parte dell' CP_1 limitando l'esclusione degli sgravi al solo periodo successivo alla postuma verifica negativa da parte dell' . CP_7
Nel caso in esame le irregolarità rilevate dall' dall'opponente non tempestivamente CP_1
sanate nei 15 giorni a seguito di inviti a regolarizzare (circostanza pacifica), non costituiscono, dunque, meri errori formali, bensì effettivo minor versamento di contributi nel termine di legge.
In conclusione, alla luce delle varie argomentazioni esposte, le opposizioni riunite vanno rigettate.
La complessità delle questioni trattate e il contrasto nella giurisprudenza di merito in ordine alla possibilità per l' di disconoscere gli sgravi per il periodo anteriore all'accertamento CP_1
inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta le opposizioni riunite;
compensa le spese di lite.
Napoli, così deciso in data 28/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato