Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 3146/2023 del 24/10/2023 oggetto: ripetizione indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dall'avv. BERLOCO MARIA MADDALENA CP_1 Controparte_2
( VIALE MARCHE-UFFICIO LEGALE 14 LECCE;
C.F._1 CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 30.12.2022, contestava la Parte_1
CP_ comunicazione di indebito ricevuta il 22.9.2022 con cui gli aveva comunicato un debito di €
1.050,34 sulla pensione InvCiv per il periodo giugno-luglio 2022 con la seguente motivazione:
“revoca del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento da 606.2022. Visita di revisione CP_ del 18.05.2022”. Evidenziava la mancanza di dolo e l'imputabilità dell'errore all' Lamentava inoltre la violazione dell'art. 37 comma 8 l. n.448/1998, rilevando che non vi era stato alcun provvedimento di sospensione e di revoca anteriormente alla comunicazione del 22.9.2022, sostenendo pertanto la non ripetibilità delle somme corrisposte.
Chiedeva pertanto che fosse accertata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Si costituiva l' rilevando l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
-che si sarebbe dovuto escludere un affidamento incolpevole, e dunque una condizione di buona fede, essendo il ricorrente a conoscenza di essere stato sottoposto a visita e del miglioramento delle proprie condizioni di salute, circostanze comprovate dalla notifica del verbale sanitario.
Con ricorso in appello ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui aveva escluso il suo legittimo affidamento senza considerare che, malgrado la previsione delle norme di settore, non era stato emesso un provvedimento di sospensione della prestazione né un provvedimento di revoca. Ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L' , eccepita l'infondatezza del gravame, ne ha chiesto il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione del 16.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato, come già statuito da questa Corte in fattispecie analoghe (ex multis CdA Lecce n 691/24), il cui precedente si richiama ex art 118 disp att cpc
L'appellante deduce che sulla base dell'art.37 l.n.448/1998, all'esito del verbale della commissione medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie occorrenti per la conferma della prestazione di invalidità civile precedentemente riconosciuta, la prestazione non spetta più soltanto allorchè venga sospesa e poi definitivamente revocata.
Tuttavia in senso contrario si è pronunciata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione
n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n. 323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8 l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame.
Anche in altre pronunce di legittimità si legge che “
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici” (così Cass.
n.28771/2018; in tal senso v. anche Cass.n.248/2023).
E'stato altresì recentemente chiarito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art.
2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
Il contemperamento dei due diversi principi, quello della perdita del diritto a percepire la prestazione assistenziale anche prima del provvedimento formale di revoca per mancanza del requisito sanitario accertato come insussistente, e quello del legittimo affidamento, si realizza nel caso concreto considerando irripetibile la prestazione erogata anteriormente alla comunicazione del verbale di visita di revisione del 18.5.2022, ricevuta dal sig il 3.6.2022. Pt_1
CP_ Nel caso concreto tuttavia l' con la nota del settembre 2022, ha chiesto la restituzione dei ratei di giugno e luglio 2022, ratei che dunque si riferiscono ad un arco temporale in cui il ricorrente era a conoscenza dell'esito della visita di verifica sicchè alcun legittimo affidamento poteva porre sulla spettanza di tali importi.
Indubbio quindi che a decorrere dal ricevimento della copia del verbale di visita (avvenuto il
3.6.2022) il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento;
quindi per il periodo successivo non può più ritenersi sussistente un affidamento legittimo sulla spettanza della prestazione che l' ha indebitamente continuato ad erogare. CP_1
Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo dell'indennità di accompagnamento costituente oggetto della comunicazione di indebito del 2022, non ostandovi l'art.38 Cost. che tutela la necessità assistenziali nei casi in cui sussistano gli appositi requisiti stabiliti dalla legge.
In definitiva l'appello, risultando infondato, va respinto. Le spese di questo grado sono irripetibili, stante la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art.152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 8.4.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 24.10.2023 n 3146/23 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che NON sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in lecce il 16.4.2025
Il consigliere relatore il presidente
Dott Donatella De Giorgi dott. Gennaro Lombardi