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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5482 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12736/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO TE TA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 15 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 settembre 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 15117/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in
1 quanto non corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 10 giugno 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. (cfr. ordinanza del 27 giugno 2025), l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione depositata il 30 luglio 2024: “Per l'infermità di cui al punto 1) della diagnosi si può fare riferimento al codice 7105“OBESITA' (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO
TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE” 31-40%; considerando le modeste limitazioni funzionali rilevate in sede id operazioni peritali si attribuisce il 35%. Per l'endometriosi localizzata (…) considerandola in categoria II, può essere attribuito il 15%. La patologia di cui al punto 3) della diagnosi trova il corrispettivo tabellare nel codice 2207 “NEVROSI ANSIOSA” =
15%. La gastrite è suscettibile di guarigione con appropriata terapia (come si evinca anche dalla certificazione del 06.12.2016). Tale patologia non è considerata dalla tabella D.M. 1992 e, comunque, non determina menomazioni tali da raggiungere il 10% di invalidità (a mente dell'art. 5
D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10). La diverticolosi del colon (di cui vi è cenno esclusivamente nella certificazione del 06.12.2016 e, come dato anamnestico, nella visita ginecologica del
31.10.2018) non risulta complicata;
pertanto, considerando che il codice 6420 “DIVERTICOLOSI
DEL COLON (II CLASSE)” prevede 21-30%, si può attribuire il 15% Applicando il calcolo riduzionistico, si ottiene una invalidità complessiva del 60%. Pertanto, considerato che le infermità di cui è affetta la ricorrente comportano uno stato di invalidità in misura inferiore al 74%, si può affermare che non sono presenti i presupposti di Legge per beneficiare dell'assegno di invalidità mensile di assistenza.”), anche il secondo c.t.u., all'esito di un'indagine particolarmente approfondita che, come tale, merita di essere pienamente condivisa, ha confermato le valutazioni del primo c.t.u. riconoscendo soggetto invalido civile con Parte_1
percentuale del 60% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza (cfr. relazione depositata il 25 ottobre 2025: “La signora Parte_1
2 presenta: “Spondiloartrosi con discopatie multiple in soggetto obeso (IMC= 39,79) a discreta incidenza funzionale. Gastrite, diverticolosi del colon sigma-discendente, emorroidi in soggetto in buone condizioni generali. Ansia reattiva in paziente con endometriosi”. Le predette affezioni determinano una riduzione della capacità lavorativa del 60%: percentuale questa che non soddisfa i requisiti previsti dall'art.1 D.Lgs 509/88 per potere fruire dell'assegno di assistenza”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 60%.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12736/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO TE TA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 15 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 settembre 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 15117/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in
1 quanto non corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 10 giugno 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. (cfr. ordinanza del 27 giugno 2025), l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione depositata il 30 luglio 2024: “Per l'infermità di cui al punto 1) della diagnosi si può fare riferimento al codice 7105“OBESITA' (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO
TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE” 31-40%; considerando le modeste limitazioni funzionali rilevate in sede id operazioni peritali si attribuisce il 35%. Per l'endometriosi localizzata (…) considerandola in categoria II, può essere attribuito il 15%. La patologia di cui al punto 3) della diagnosi trova il corrispettivo tabellare nel codice 2207 “NEVROSI ANSIOSA” =
15%. La gastrite è suscettibile di guarigione con appropriata terapia (come si evinca anche dalla certificazione del 06.12.2016). Tale patologia non è considerata dalla tabella D.M. 1992 e, comunque, non determina menomazioni tali da raggiungere il 10% di invalidità (a mente dell'art. 5
D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10). La diverticolosi del colon (di cui vi è cenno esclusivamente nella certificazione del 06.12.2016 e, come dato anamnestico, nella visita ginecologica del
31.10.2018) non risulta complicata;
pertanto, considerando che il codice 6420 “DIVERTICOLOSI
DEL COLON (II CLASSE)” prevede 21-30%, si può attribuire il 15% Applicando il calcolo riduzionistico, si ottiene una invalidità complessiva del 60%. Pertanto, considerato che le infermità di cui è affetta la ricorrente comportano uno stato di invalidità in misura inferiore al 74%, si può affermare che non sono presenti i presupposti di Legge per beneficiare dell'assegno di invalidità mensile di assistenza.”), anche il secondo c.t.u., all'esito di un'indagine particolarmente approfondita che, come tale, merita di essere pienamente condivisa, ha confermato le valutazioni del primo c.t.u. riconoscendo soggetto invalido civile con Parte_1
percentuale del 60% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza (cfr. relazione depositata il 25 ottobre 2025: “La signora Parte_1
2 presenta: “Spondiloartrosi con discopatie multiple in soggetto obeso (IMC= 39,79) a discreta incidenza funzionale. Gastrite, diverticolosi del colon sigma-discendente, emorroidi in soggetto in buone condizioni generali. Ansia reattiva in paziente con endometriosi”. Le predette affezioni determinano una riduzione della capacità lavorativa del 60%: percentuale questa che non soddisfa i requisiti previsti dall'art.1 D.Lgs 509/88 per potere fruire dell'assegno di assistenza”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 60%.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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