TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000339/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000339/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
elettivamente domicil. alla VIA P. SARNELLI N. 280 70044 POLIGNANO A MARE
(BA); rappres. e dif. dall'Avv. SPORTELLI VITO (C.F. ) C.F._3
OPPONENTI
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
1 elettivamente domicil. alla VIA DIAZ N. 29 70010 SAMMICHELE DI BARI (BA); rappres. e dif. dall'Avv. MILILLO NICOLA (C.F. ) C.F._4
OPPOSTA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
qualità di procuratrice generale di onché di Controparte_3 CP_4
[...]
elettivamente domicil. al VIALE PAPA PIO XII N. 60 70124 rappres. e dif. CP_1
dall'Avv. SARDI RENATO (C.F. ) C.F._5
INTERVENUTE
All'udienza dell'11.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 13.4.2006, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2006 emesso, ad istanza della dal Controparte_1
Tribunale di Bari – sezione distaccata di Putignano - in data 11.2.2006 (e notificato in data 6.3.2006), con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di €
21.798,36 (oltre a interessi e spese della fase monitoria, liquidate in complessivi €
715,00, di cui € 372,00 per diritti, € 250,00 per onorari ed € 93,00 per spese oltre a IVA
e CAP come per legge) a titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 49414, assistito da apertura di credito, intestato a e garantito da Parte_1 Parte_2
2 A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto che:
- era stato posto a fondamento della richiesta monitoria, in violazione dell'art. 50 del d.lgs. 385/1993, un semplice saldaconto anziché l'estratto conto relativo al conto corrente acceso da Parte_1
- la repentina revoca del fido era stata illegittima, in quanto, nei << contratti di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti, ma deve tener conto dell'art. 25 della L. 52/1996 >>; il recesso operato dalla banca era in contrasto con il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede ed era arbitrario, considerando la fideiussione di e l'assenza di qualsivoglia Parte_2
giusta causa;
- non aveva mai sottoscritto alcun contratto di apertura di credito Parte_1
contenenti le condizioni regolatrici e, ciò, in violazione degli artt. 1842 e 1824 c.c.; mancava, altresì, una pattuizione relativa agli interessi ultralegali, le commissioni, le spese, con conseguente nullità di tutti gli addebiti di competenze, a qualunque titolo effettuati durante tutto il rapporto unilateralmente dalla banca opposta;
- la clausola contenente un richiamo generico alle condizioni praticate nella generalità dei casi dagli istituti di credito era nulla ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1284 c.c.;
- la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi era nulla per violazione dell'art. 1283 c.c.;
Gli opponenti hanno concluso chiedendo a questo Tribunale di: rigettare la domanda proposta nei loro confronti con revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.; << dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia della revoca del fido di € 20.000,00 concesso a e da utilizzarsi quale Parte_1
scoperto di conto corrente n. 49414, acceso presso la banca opposta, nonché di tutti gli
3 atti ad essa collegati, ordinando il ripristino del conto corrente in oggetto e del relativo affidamento;
in via gradata e nella ipotesi di accoglimento delle predette richieste, dichiarare la Banca opposta inadempiente alle obbligazioni derivanti a proprio carico dall'apertura del conto corrente sottoscritto da e dalla contestuale Parte_1
concessione del fido e, per l'effetto, ordinare all'opposta il ripristino del conto corrente e del relativo affidamento allo stesso concesso, nello stato in cui si trovavano prima dell'estinzione d'ufficio del conto corrente e della revoca del fido;
in ogni caso, condannare la opposta al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi in via CP_1
equitativa in dipendenza degli atti compiuti dalla opposta e da contenersi entro CP_1
il limite di € 25.000,00; dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia di tutte le operazioni eseguite dalla convenuta, di addebito, costi, interessi ultralegali, CP_1
spese trimestrali, commissioni ad ogni altro titolo, applicati nel corso del contratto di conto corrente n. 49414 ed in suo danno;
dichiarare la nullità ed inefficacia di ogni capitalizzazione degli interessi, delle competenze, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale, gli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto;
accertare l'esatto saldo dare-avere intercorso sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi rapporti in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di massimo scoperto mai convenute, spese trimestrali, spese e commissioni a vario titolo ed interessi ex adverso computati;
in ogni caso, condannare la opposta al CP_1
pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi in favore >> del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 28.9.2006, si è costituita in giudizio la chiedendo a Controparte_1
4 questo Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con comparse di costituzione depositate, rispettivamente, in data 13.12.2018 e in data
8.4.2020, si è costituita in giudizio la nella qualità di procuratrice CP_2 CP_2
generale, prima, di e, poi, di entrambe società Controparte_3 Controparte_4
costituite ai sensi dell'art. 3 (società per la cartolarizzazione dei crediti) della L. 130/99, in quanto cessionarie del credito della banca opposta, chiedendo di rigettare l'opposizione.
La nella qualità di procuratrice generale di ha Controparte_2 Controparte_3
dedotto che, quest'ultima, in forza di contratto di cessione concluso in data 5.7.2018 con la CP_1 Controparte_5
aveva acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
[...]
degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione, n. 130/99, dell'art. 58 del TUB,
e ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., un portafogli di crediti pecuniari individuabili “in blocco” tra cui il credito per cui era causa.
La nella qualità di procuratrice generale di ha Controparte_2 Controparte_4
dedotto che quest'ultima in forza di contratto di cessione concluso in data 3.12.2019 con aveva acquistato da quest'ultima pro soluto, ai sensi e per gli Controparte_3
effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione, n. 130/99, dell'art. 58 del TUB e ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., un portafogli di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra cui il credito per cui era causa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza dell'11.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
5 2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con il primo motivo di doglianza gli opponenti lamentano che il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto è stato erroneamente emesso sulla base di documentazione prodotta dalla banca ingiungente integrante gli estremi di un c.d. “saldaconto”, in violazione dell'art. 50 della legge 385/1993.
La doglianza è infondata.
Il citato articolo recita che << La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero
e liquido >>.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, che va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass., 21092 del 19/10/2016).
6 Nel caso di specie, quanto prodotto in sede monitoria dalla banca opposta integra gli estremi della documentazione richiesta dal citato articolo 50 e non costituisce, diversamente da quanto affermato dagli opponenti, un saldaconto.
Infatti, trattasi dell'elenco - datato 18.11.2005 - dei movimenti del conto corrente per cui è causa, dall'1.7.2005 al 4.8.2005, che il legale rappresentante della banca opposta
– conformemente a quanto richiesto dal citato art. 50 – ha certificato essere << conforme alle scritture contabili di cui alle giacenze elettroniche della banca >>; inoltre, in calce allo stesso, il detto legale rappresentante ha dichiarato << che il credito, in sorte ed interessi, di 21.798,36 …, oltre interessi al tasso del 10,75% successivi al1.7.2005, è vero e liquido >>.
In ogni caso, si osserva che, in base alla giurisprudenza sopra citata, anche il solo saldaconto consente agli istituti bancari di richiedere ed ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Peraltro, nella presente fase a cognizione piena la banca opposta ha prodotto la documentazione necessaria a sostegno della propria pretesa e, precisamente, in aggiunta al contratto di conto corrente, di apertura di credito e di fideiussione già prodotti in sede monitoria, anche gli estratti conto dall'apertura del rapporto di conto corrente (9.12.2003) alla sua chiusura non contestati dagli opponenti né in fase stragiudiziale né nel presente giudizio.
B) Con un secondo motivo di opposizione gli opponenti lamentano l'arbitrarietà del recesso operato dalla banca deducendo innanzitutto la violazione del termine di preavviso previsto dall'art. 1845 cc per i contratti bancari a tempo indeterminato nonchè la violazione dell'art. 25 della legge 1996, n. 52.
7 La doglianza è assai generica con riferimento alla violazione della disposizione da ultimo citata non lamentando gli opponenti alcun comportamento concreto posto in essere dalla banca opposta in violazione della stessa.
Con riferimento alla violazione dell'art. 1845 cc, il motivo è invece infondato.
Invero, il terzo comma del citato articolo dispone che << se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni >>.
Nel caso in esame, in atti ci sono raccomandate inviate dalla banca agli opponenti e datate 12.1.2005 e 1.4.2005 con cui la prima ha intimato ai il pagamento delle Pt_1
somme dovute, laddove la chiusura del conto corrente è intervenuta solo nel luglio del 2005.
Inoltre, nella missiva del 12.1.2005 l'istituto bancario ha comunicato la revoca dell'affidamento dando atto di aver inviato precedente missiva del 27.12.2004 e di aver effettuato altri inviti di rientro, anche verbali (circostanze non contestate dagli opponenti): il termine di quindici giorni risulta, pertanto, rispettato anche con riferimento alla revoca dell'apertura di credito.
Nessuna arbitrarietà, inoltre, si riscontra nell'intervenuta revoca in considerazione della circostanza che la banca opposta ha dedotto, senza essere smentita dagli opponenti, che era << stato sempre fuori fido >> e Parte_1
assegni privi di copertura >>.
C) Con ulteriore motivo di opposizione i sostengono che non Pt_1 Parte_1
ha sottoscritto alcun contratto contenente l'indicazione del tasso d'interesse passivo
8 nè l'applicazione di commissioni e spese e che la clausola degli interessi uso piazza è nulla.
La doglianza è infondata.
Invero, in atti vi sono i contratti di conto corrente e apertura di credito contenenti le specifiche condizioni regolanti i rapporti de quibus, compresi il tasso dell'interesse passivo pari al 10,75%, le spese, le commissioni e la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
D) Infine, gli opponenti lamentano la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi per violazione dell'art. 1283 cc che vieta l'anatocismo.
La doglianza è infondata.
Sul punto si osserva che i rapporti bancari intercorsi tra le parti in causa si sono svolti in un periodo (2003/2005) in cui la capitalizzazione degli interessi passivi era ammessa a determinate condizioni, nel caso di specie tutte rispettate.
Com'è noto infatti, l'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha aggiunto un secondo comma all'art. 120 del Testo Unico Bancario che ha attribuito al Comitato
Interministeriale Credito e Risparmio il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi;
il CICR vi ha provveduto con delibera del
9.2.2000.
Dall'art. 120, comma 2, tub e dalla delibera del CICR è derivato che:
1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi (art. 6 delibera);
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto (art 6 delibera);
9 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori (art. 120, comma 2, tub).
Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di conto corrente contenente la CP_1
clausola che prevede la capitalizzazione reciproca degli interessi, specificamente approvata dal correntista, nonché l'indicazione della periodicità trimestrale della stessa pure sottoscritta dal correntista unitamente alle altre condizioni.
D) Stante la mancata estromissione dal giudizio de quo della banca opposta ai sensi dell'art. 111, comma terzo, cpc a seguito dell'intervento in giudizio del successore a titolo particolare nel diritto controverso, il giudizio prosegue tra le parti originarie con gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 111 cpc.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
(Cass. n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n.
8561/2023 e n. 30219/2023).
10 In considerazione dell'entità delle difese spiegate dalla banca opposta i compensi relativi alla fase decisionale vanno liquidati nei minimi.
Le spese tra gli opponenti e le società via via cessionarie del credito vanno interamente compensate, non essendo imputabili ai primi le cessioni dei crediti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 86/2006 emesso, ad istanza della Controparte_1 di Bari, dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di
[...]
Putignano - in data 11.2.2006;
condanna e a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi Euro 4.227,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
compensa le spese processuali tra e da un lato, e la Parte_1 Parte_2
, nella qualità di procuratrice generale di Controparte_2 CP_3
e di , dall'altro.
[...] Controparte_4
Così deciso il 28/05/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000339/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
elettivamente domicil. alla VIA P. SARNELLI N. 280 70044 POLIGNANO A MARE
(BA); rappres. e dif. dall'Avv. SPORTELLI VITO (C.F. ) C.F._3
OPPONENTI
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
1 elettivamente domicil. alla VIA DIAZ N. 29 70010 SAMMICHELE DI BARI (BA); rappres. e dif. dall'Avv. MILILLO NICOLA (C.F. ) C.F._4
OPPOSTA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
qualità di procuratrice generale di onché di Controparte_3 CP_4
[...]
elettivamente domicil. al VIALE PAPA PIO XII N. 60 70124 rappres. e dif. CP_1
dall'Avv. SARDI RENATO (C.F. ) C.F._5
INTERVENUTE
All'udienza dell'11.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 13.4.2006, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2006 emesso, ad istanza della dal Controparte_1
Tribunale di Bari – sezione distaccata di Putignano - in data 11.2.2006 (e notificato in data 6.3.2006), con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di €
21.798,36 (oltre a interessi e spese della fase monitoria, liquidate in complessivi €
715,00, di cui € 372,00 per diritti, € 250,00 per onorari ed € 93,00 per spese oltre a IVA
e CAP come per legge) a titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 49414, assistito da apertura di credito, intestato a e garantito da Parte_1 Parte_2
2 A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto che:
- era stato posto a fondamento della richiesta monitoria, in violazione dell'art. 50 del d.lgs. 385/1993, un semplice saldaconto anziché l'estratto conto relativo al conto corrente acceso da Parte_1
- la repentina revoca del fido era stata illegittima, in quanto, nei << contratti di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti, ma deve tener conto dell'art. 25 della L. 52/1996 >>; il recesso operato dalla banca era in contrasto con il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede ed era arbitrario, considerando la fideiussione di e l'assenza di qualsivoglia Parte_2
giusta causa;
- non aveva mai sottoscritto alcun contratto di apertura di credito Parte_1
contenenti le condizioni regolatrici e, ciò, in violazione degli artt. 1842 e 1824 c.c.; mancava, altresì, una pattuizione relativa agli interessi ultralegali, le commissioni, le spese, con conseguente nullità di tutti gli addebiti di competenze, a qualunque titolo effettuati durante tutto il rapporto unilateralmente dalla banca opposta;
- la clausola contenente un richiamo generico alle condizioni praticate nella generalità dei casi dagli istituti di credito era nulla ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1284 c.c.;
- la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi era nulla per violazione dell'art. 1283 c.c.;
Gli opponenti hanno concluso chiedendo a questo Tribunale di: rigettare la domanda proposta nei loro confronti con revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.; << dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia della revoca del fido di € 20.000,00 concesso a e da utilizzarsi quale Parte_1
scoperto di conto corrente n. 49414, acceso presso la banca opposta, nonché di tutti gli
3 atti ad essa collegati, ordinando il ripristino del conto corrente in oggetto e del relativo affidamento;
in via gradata e nella ipotesi di accoglimento delle predette richieste, dichiarare la Banca opposta inadempiente alle obbligazioni derivanti a proprio carico dall'apertura del conto corrente sottoscritto da e dalla contestuale Parte_1
concessione del fido e, per l'effetto, ordinare all'opposta il ripristino del conto corrente e del relativo affidamento allo stesso concesso, nello stato in cui si trovavano prima dell'estinzione d'ufficio del conto corrente e della revoca del fido;
in ogni caso, condannare la opposta al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi in via CP_1
equitativa in dipendenza degli atti compiuti dalla opposta e da contenersi entro CP_1
il limite di € 25.000,00; dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia di tutte le operazioni eseguite dalla convenuta, di addebito, costi, interessi ultralegali, CP_1
spese trimestrali, commissioni ad ogni altro titolo, applicati nel corso del contratto di conto corrente n. 49414 ed in suo danno;
dichiarare la nullità ed inefficacia di ogni capitalizzazione degli interessi, delle competenze, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale, gli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto;
accertare l'esatto saldo dare-avere intercorso sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi rapporti in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di massimo scoperto mai convenute, spese trimestrali, spese e commissioni a vario titolo ed interessi ex adverso computati;
in ogni caso, condannare la opposta al CP_1
pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi in favore >> del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 28.9.2006, si è costituita in giudizio la chiedendo a Controparte_1
4 questo Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con comparse di costituzione depositate, rispettivamente, in data 13.12.2018 e in data
8.4.2020, si è costituita in giudizio la nella qualità di procuratrice CP_2 CP_2
generale, prima, di e, poi, di entrambe società Controparte_3 Controparte_4
costituite ai sensi dell'art. 3 (società per la cartolarizzazione dei crediti) della L. 130/99, in quanto cessionarie del credito della banca opposta, chiedendo di rigettare l'opposizione.
La nella qualità di procuratrice generale di ha Controparte_2 Controparte_3
dedotto che, quest'ultima, in forza di contratto di cessione concluso in data 5.7.2018 con la CP_1 Controparte_5
aveva acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
[...]
degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione, n. 130/99, dell'art. 58 del TUB,
e ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., un portafogli di crediti pecuniari individuabili “in blocco” tra cui il credito per cui era causa.
La nella qualità di procuratrice generale di ha Controparte_2 Controparte_4
dedotto che quest'ultima in forza di contratto di cessione concluso in data 3.12.2019 con aveva acquistato da quest'ultima pro soluto, ai sensi e per gli Controparte_3
effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione, n. 130/99, dell'art. 58 del TUB e ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., un portafogli di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra cui il credito per cui era causa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza dell'11.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
5 2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con il primo motivo di doglianza gli opponenti lamentano che il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto è stato erroneamente emesso sulla base di documentazione prodotta dalla banca ingiungente integrante gli estremi di un c.d. “saldaconto”, in violazione dell'art. 50 della legge 385/1993.
La doglianza è infondata.
Il citato articolo recita che << La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero
e liquido >>.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, che va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass., 21092 del 19/10/2016).
6 Nel caso di specie, quanto prodotto in sede monitoria dalla banca opposta integra gli estremi della documentazione richiesta dal citato articolo 50 e non costituisce, diversamente da quanto affermato dagli opponenti, un saldaconto.
Infatti, trattasi dell'elenco - datato 18.11.2005 - dei movimenti del conto corrente per cui è causa, dall'1.7.2005 al 4.8.2005, che il legale rappresentante della banca opposta
– conformemente a quanto richiesto dal citato art. 50 – ha certificato essere << conforme alle scritture contabili di cui alle giacenze elettroniche della banca >>; inoltre, in calce allo stesso, il detto legale rappresentante ha dichiarato << che il credito, in sorte ed interessi, di 21.798,36 …, oltre interessi al tasso del 10,75% successivi al1.7.2005, è vero e liquido >>.
In ogni caso, si osserva che, in base alla giurisprudenza sopra citata, anche il solo saldaconto consente agli istituti bancari di richiedere ed ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Peraltro, nella presente fase a cognizione piena la banca opposta ha prodotto la documentazione necessaria a sostegno della propria pretesa e, precisamente, in aggiunta al contratto di conto corrente, di apertura di credito e di fideiussione già prodotti in sede monitoria, anche gli estratti conto dall'apertura del rapporto di conto corrente (9.12.2003) alla sua chiusura non contestati dagli opponenti né in fase stragiudiziale né nel presente giudizio.
B) Con un secondo motivo di opposizione gli opponenti lamentano l'arbitrarietà del recesso operato dalla banca deducendo innanzitutto la violazione del termine di preavviso previsto dall'art. 1845 cc per i contratti bancari a tempo indeterminato nonchè la violazione dell'art. 25 della legge 1996, n. 52.
7 La doglianza è assai generica con riferimento alla violazione della disposizione da ultimo citata non lamentando gli opponenti alcun comportamento concreto posto in essere dalla banca opposta in violazione della stessa.
Con riferimento alla violazione dell'art. 1845 cc, il motivo è invece infondato.
Invero, il terzo comma del citato articolo dispone che << se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni >>.
Nel caso in esame, in atti ci sono raccomandate inviate dalla banca agli opponenti e datate 12.1.2005 e 1.4.2005 con cui la prima ha intimato ai il pagamento delle Pt_1
somme dovute, laddove la chiusura del conto corrente è intervenuta solo nel luglio del 2005.
Inoltre, nella missiva del 12.1.2005 l'istituto bancario ha comunicato la revoca dell'affidamento dando atto di aver inviato precedente missiva del 27.12.2004 e di aver effettuato altri inviti di rientro, anche verbali (circostanze non contestate dagli opponenti): il termine di quindici giorni risulta, pertanto, rispettato anche con riferimento alla revoca dell'apertura di credito.
Nessuna arbitrarietà, inoltre, si riscontra nell'intervenuta revoca in considerazione della circostanza che la banca opposta ha dedotto, senza essere smentita dagli opponenti, che era << stato sempre fuori fido >> e Parte_1
assegni privi di copertura >>.
C) Con ulteriore motivo di opposizione i sostengono che non Pt_1 Parte_1
ha sottoscritto alcun contratto contenente l'indicazione del tasso d'interesse passivo
8 nè l'applicazione di commissioni e spese e che la clausola degli interessi uso piazza è nulla.
La doglianza è infondata.
Invero, in atti vi sono i contratti di conto corrente e apertura di credito contenenti le specifiche condizioni regolanti i rapporti de quibus, compresi il tasso dell'interesse passivo pari al 10,75%, le spese, le commissioni e la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
D) Infine, gli opponenti lamentano la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi per violazione dell'art. 1283 cc che vieta l'anatocismo.
La doglianza è infondata.
Sul punto si osserva che i rapporti bancari intercorsi tra le parti in causa si sono svolti in un periodo (2003/2005) in cui la capitalizzazione degli interessi passivi era ammessa a determinate condizioni, nel caso di specie tutte rispettate.
Com'è noto infatti, l'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha aggiunto un secondo comma all'art. 120 del Testo Unico Bancario che ha attribuito al Comitato
Interministeriale Credito e Risparmio il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi;
il CICR vi ha provveduto con delibera del
9.2.2000.
Dall'art. 120, comma 2, tub e dalla delibera del CICR è derivato che:
1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi (art. 6 delibera);
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto (art 6 delibera);
9 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori (art. 120, comma 2, tub).
Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di conto corrente contenente la CP_1
clausola che prevede la capitalizzazione reciproca degli interessi, specificamente approvata dal correntista, nonché l'indicazione della periodicità trimestrale della stessa pure sottoscritta dal correntista unitamente alle altre condizioni.
D) Stante la mancata estromissione dal giudizio de quo della banca opposta ai sensi dell'art. 111, comma terzo, cpc a seguito dell'intervento in giudizio del successore a titolo particolare nel diritto controverso, il giudizio prosegue tra le parti originarie con gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 111 cpc.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
(Cass. n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n.
8561/2023 e n. 30219/2023).
10 In considerazione dell'entità delle difese spiegate dalla banca opposta i compensi relativi alla fase decisionale vanno liquidati nei minimi.
Le spese tra gli opponenti e le società via via cessionarie del credito vanno interamente compensate, non essendo imputabili ai primi le cessioni dei crediti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 86/2006 emesso, ad istanza della Controparte_1 di Bari, dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di
[...]
Putignano - in data 11.2.2006;
condanna e a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi Euro 4.227,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
compensa le spese processuali tra e da un lato, e la Parte_1 Parte_2
, nella qualità di procuratrice generale di Controparte_2 CP_3
e di , dall'altro.
[...] Controparte_4
Così deciso il 28/05/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
11