TRIBACQUE
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 08/12/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:
Dott. SE IA Presidente
Dott. Antonio Scarpa Consigliere di Cassazione
Dott. Stefano Oliva Consigliere di Cassazione
Dott.ssa Cecilia TA Consigliere di Stato. Rel.
Dott. ssa Diana Caminiti Consigliere di Stato
Dott. Sebastiano Zafarana Consigliere di Stato
Dott. Ing. Adriano De Vito Esperto tecnico
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso in sede di legittimità, iscritto al n. R.G. 121/2024, vertito
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, dall'avv. Anton von Walther e dall'avv. Massimo
RI con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via G.
Antonelli n. 49;
CONTRO
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna,
UR LI, RI TA, con domicilio digitale come da PEC 2
registri di giustizia;
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
NON COSTITUITA
OGGETTO: ANNULLAMENTO
del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di n. CP_1
5349/2023 del 29 marzo 2023, “Determinazione del compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2023”; delle deliberazioni della
Giunta provinciale del 20 marzo 2023 e n. 2769 del 28 luglio 2008; del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 6435 del 23
maggio 2023, “Determinazione del compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2024; delle note dell'
[...]
Controparte_3
; di ogni alto atto sottostante, presupposto, susseguente, comunque
[...]
connesso agli atti impugnati, anche non conosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della;
Controparte_1
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella udienza collegiale del 12 novembre 2025, il cons. Cecilia
TA;
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:
La società ricorrente è titolare di una “media” concessione idroelettrica nella
Provincia di , rilasciata con decreto assessorile del 12 agosto 2010. CP_1
Con ricorso notificato il 25 giugno 2024 ha impugnato il Decreto del
Presidente della Provincia autonoma di n. 5349/2023 del 29 marzo CP_1 3
2023, che ha determinato il compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2023 pari a 0,331561 euro per chilowatt/h; la deliberazione della Giunta provinciale del 20 marzo 2023, con cui è stato stabilito di continuare per il 2023 a richiedere il pagamento monetario dell'energia non ritirata (in attesa della realizzazione di un sistema di distribuzione dell'energia fornita gratuitamente alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello
Statuto di autonomia); la delibera della Giunta provinciale n. 2769 del 28
luglio 2008, espressamente richiamata nel decreto n. 5349 del 2023, con cui era stato indicato il prezzo dell'energia non ritirata pari “alla media annua dei prezzi di cessione mensili dell'anno precedente ai sensi dell'art. 30.1
dell'allegato 1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
(AEEG) n. 5/04 del 30.01.2004 per i mesi da gennaio a giugno 2007 e ai sensi dell'art. 11.3 dell'allegato 1 della Delibera dell'Autorità per l'energia ed il gas (AEEG) n. 156/07 del 27.06.2007 per i mesi dal luglio 2007”, rinviando al Presidente della giunta regionale l'applicazione di tali criteri per il calcolo della somma dovuta annualmente dai concessionari. Ha altresì impugnato il decreto del Presidente della Provincia di n. 6435 del 23 maggio CP_1
2024, con cui è stato determinato il compenso unitario per l'energia non ritirata per l'anno 2024 (pari a 0,145887 euro per chilowatt/h), ed è stata richiamata la delibera n. 1147 del 19 dicembre 2023 relativa al passaggio graduale alla cessione gratuita di energia per i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche. Ha impugnato poi le note del 30 marzo e del 5
aprile 2023 dell' Controparte_3
con cui è stato richiesto il
[...]
pagamento per il 1° semestre 2023; l'avviso di pagamento del 30 novembre 4
2023 relativo al secondo semestre 2023; la nota del 23 maggio 2024 relativa alla richiesta di pagamento del primo semestre 2024.
In via preliminare ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell'art. 37 del codice del processo amministrativo per l'impugnazione dei provvedimenti del 2023, rilevando che né il decreto del Presidente né le richieste di pagamento indicavano i termini e l'autorità a cui ricorrere e che comunque sussisteva incertezza anche in ordine al giudice munito di giurisdizione sulla controversia, considerata la possibile natura di diritto soggettivo e il mutamento giurisprudenziale del TRGA di che in CP_1
passato, in analoghe controversie, aveva trattenuto la giurisdizione (sentenza del TRGA di n. 391/2008, confermata dal Consiglio di Stato con la CP_1
sentenza n. 2531/2014), mentre di recente aveva indicato la giurisdizione del
TS (sentenze n. 382-388 del 13 dicembre 2023).
Ha quindi ricostruito il quadro normativo relativo alla fornitura di energia gratuita nella Provincia di e formulato varie censure di violazione CP_1
di legge ed eccesso di potere.
In particolare con un primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 13
dello Statuto regionale approvato con DPR 670/1972, come modificato dall'art. 1 comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205, e l'illegittimità
costituzionale dell'art. 12 della L.P. 16 agosto 2022, n. 10, per violazione dell'art. 13 dello Statuto di autonomia, nella parte in cui estende gli obblighi dei concessionari di grandi derivazioni anche a quelli medi.
Con il secondo e il terzo motivo ha sostenuto la violazione dell'art. 13 dello
Statuto di autonomia e della legge provinciale 18/1972, l'eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta nella determinazione 5
del prezzo dell'energia gratuita non ritirata, contestando i criteri applicati in base alla delibera n. 2769 del 2008 e in particolare la loro applicazione successivamente alla modifica dello Statuto del 2017, non essendo stato fissato il prezzo unitario dell'energia con legge provinciale e poi rivalutato annualmente.
Con il quarto motivo ha lamentato la violazione dell'art. 12 del d.lgs.
387/2003, l'eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità
degli oneri di concessione e del principio di sicurezza della pianificazione e degli investimenti, sostenendo che il pagamento dell'energia ritirata nella misura determinata dalla costituirebbe un onere ulteriore rispetto a CP_1
quelli previsti dalla legge, che comunque non sarebbe proporzionato all'utilità tratta dal concessionario;
ha richiamato la giurisprudenza relativa alla illegittimità di oneri posti per la realizzazione di impianti derivanti da fonti rinnovabili, la sentenza della Corte costituzionale n 173 del 23 luglio
2023, per cui la disciplina statale della fornitura gratuita costituisce normativa di principio.
Ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della
L.P. 16 agosto 2022, n. 10, per violazione dell'art. 13 dello Statuto di autonomia, nella parte in cui estende gli obblighi dei concessionari di grandi derivazioni anche a quelli medi;
nonché proposto una domanda di nullità dei disciplinari di concessione nella parte in cui prevedono l'obbligo di fornitura di energia gratuita, il pagamento della energia non ritirata e rinviano per il calcolo della somma dovuta ai criteri indicati dalla delibera della Giunta
provinciale n. 2769 del 2008, in quanto in contrasto con norme imperative.
Si è costituita la che, in primo luogo, ha eccepito la Controparte_1 6
tardività del ricorso, opponendosi alla richiesta di rimessione in termini. Ha
dedotto che è intervenuta anche l'acquiescenza dal momento che la società
non solo ha pagato quanto dovuto per l'anno 2023 e per il primo semestre
2024 ma non ha mai neppure contestato l'obbligo di pagamento dell'energia non ritirata e la sua misura determinata con il medesimo criterio dal 2008.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, ricostruendo diversamente il quadro normativo di riferimento, che comporta nella
Co Provincia l'obbligo di cessione dell'energia gratuita anche per le CP_1
medie concessioni;
ha sostenuto la legittimità del riferimento al criterio di calcolo stabilito nel 2008, che comunque si riferisce al prezzo dell'energia,
per cui l'aumento della somma richiesta è dovuto all'aumento di tale prezzo sul mercato avvenuto nel 2022, ma di cui comunque i concessionari hanno beneficiato vendendo l'energia sul mercato;
ha dedotto che il disciplinare di concessione prevede espressamente il pagamento dell'energia non ritirata secondo i criteri determinati dalla e la relativa azione di nullità CP_1
sarebbe tardiva, trattandosi di atto sottoscritto nel 2010.
Davanti al giudice delegato le parti hanno presentato le proprie conclusioni riportandosi agli atti di causa.
All'udienza del 12 novembre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
In via preliminare deve essere esaminata la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla parte ricorrente.
Il ricorso, per quanto riguarda l'impugnazione di atti del 2023, è infatti tardivo, essendo stato proposto con atto notificato il 25 giugno 2024 avverso il Decreto del Presidente della n. 5349/2023 Controparte_1 7
del 29 marzo 2023, che ha determinato il compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2023; la deliberazione della Giunta
provinciale del 20 marzo 2023, con cui è stato stabilito di continuare per il
2023 a richiedere il pagamento monetario dell'energia non ritirata, in attesa della realizzazione di un sistema di distribuzione dell'energia fornita gratuitamente alla Provincia, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di autonomia.
Tali atti sono stati conosciuti dalla società, oltre che con la loro pubblicazione, almeno a seguito delle richieste di pagamento del 30 marzo e del 5 aprile 2023 (con cui è stata rettificata la precedente). In particolare nella delibera del 20 marzo 2023 si fa già espresso riferimento all'aumento dei prezzi dell'energia e all'aumento del controvalore complessivo dell'energia non ritirata.
Quanto alla delibera della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008, che ha fissato i criteri per il calcolo del prezzo dell'energia gratuita non ritirata dalla Provincia, attribuendo la competenza alla determinazione delle somme in base a tali criteri al Presidente della Giunta provinciale, anche a ritenere che fosse impugnabile per una illegittimità sopravvenuta, a seguito della modifica dello Statuto di autonomia con la legge n. 205 del 2017, si tratterebbe comunque di profili di illegittimità conosciuti e conoscibili almeno dal 2017 e non contestati fino al giugno 2024, avendo anzi la società
provveduto a pagare l'energia non ritirata secondo il criterio stabilito nel
2008 per tutti gli anni compreso il primo semestre 2024.
Venendo alla istanza di rimessione in termini, ritiene il Collegio che non possa essere accolta.
Ai sensi dell'art. 37 del codice del processo amministrativo, applicabile nel 8
presente giudizio in base al richiamo di cui all'art. 208 del r.d. 1775 del 1933,
“il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore
scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto
o gravi impedimenti di fatto”.
La giurisprudenza ha ritenuto con riguardo all'indicazione dell'art. 3 ultimo comma della legge n. 241 del 1990, che richiede l'indicazione del termine e dell'Autorità a cui ricorrere, che la mancanza di tali indicazioni non comporti un vizio del provvedimento amministrativo ma possa comportare la rimessione in termini, qualora sussistano le condizioni per individuare l'errore scusabile (Cons. Stato, Sez. VII, 3 novembre 2022, n. 9608; Sez. V,
28 luglio 2015, n. 3710).
Anche in tal caso, la rimessione in termini costituisce però uno strumento eccezionale, di stretta interpretazione, che, con riguardo all'incertezza delle questioni di diritto va limitato all'oscurità del quadro normativo, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti ambigui dell'Amministrazione, per cui vi siano oggettive ragioni di incertezza in ordine alla durata del termine che la parte ha mancato di rispettare (Consiglio
di Stato, sez. III, 1 agosto 2023, n. 7451; Sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6436;
Sez. V, 10 ottobre 2024, n. 814; Cons. Stato, Sez. VII, 2 settembre 2024, n.
7334).
In primo luogo, nel caso di specie, alcuna rilevanza può avere la mancata indicazione del termine e dell'Autorità a cui ricorrere, essendo impugnati atti generali, che si presumono conosciuti con la loro pubblicazione.
In ogni caso, esclusa la sussistenza di impedimenti di fatto, rispetto all'incertezza su questioni in diritto, ritiene il Collegio che non possa essere 9
riconosciuto l'errore scusabile in relazione alla natura di operatore professionale del settore idroelettrico, che era a conoscenza degli obblighi di fornitura della energia gratuita sia posti dalla legge che dal disciplinare di concessione del 4 giugno 2010, Né può giovare ad integrare un errore scusabile la incertezza circa il giudice munito di giurisdizione che, se fosse stato il Tribunale amministrativo (secondo la giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente facendo riferimento alle sentenze TRGA n. 391/ 2008 e
Cons Stato 253/2014) avrebbe comportato comunque il rispetto del termine di sessanta giorni dalla conoscenza degli atti, mentre la giurisdizione del giudice ordinario poteva essere al limite predicabile per le richieste di pagamento ma non certo per le censure mosse alla scelta, operata con la delibera del 20 marzo 2023 e attuata con il decreto del 29 marzo 2023, di richiedere il pagamento dell'energia gratuita, continuando quindi ad applicare i criteri stabiliti nel 2008, solo a giugno 2024 contestati dalla parte ricorrente.
Peraltro, nel caso di specie, anche la possibilità di riconoscere l'errore scusabile non farebbe venire meno il profilo di inammissibilità derivante dal comportamento inequivoco della società, che, rispetto alla delibera del 2008,
non ha mai contestato i criteri indicati in tale delibera divenuti illegittimi dal
2017- secondo la ricostruzione della parte ricorrente - continuando ad adempiere all'obbligo di pagamento dell'energia non ritirata fino alla proposizione del presente ricorso, con conseguente acquiescenza, mentre ha comunque anche provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'anno 2023,
con acquiescenza per quanto riguarda l'obbligo di pagamento del 2023.
Il ricorso proposto avverso la delibera della Giunta provinciale del 20 marzo 10
2023, il decreto del 29 marzo 2023, la presupposta delibera del 2008, le richieste di pagamento relative al 2023 non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile.
Venendo agli atti relativi all'anno 2024, per cui non è stata richiesta espressamente la rimessione in termini, emergono comunque profili di inammissibilità del ricorso in relazione alla intervenuta acquiescenza e alla mancata impugnazione della delibera della Giunta provinciale n. 1147 del 19
dicembre 2023, espressamente citata nel decreto del Presidente della Giunta
provinciale del 23 maggio 2023.
Risulta, infatti, dall'estratto dei pagamenti, depositato in giudizio dalla
, che la società ha sempre pagato quanto dovuto in base CP_1 CP_1
all'applicazione del criterio indicato nella delibera della giunta provinciale del 2008, contestandola solo con il presente ricorso notificato il 25 giugno del 2024. Per l'anno 2024 ha pagato il primo semestre in data 27 giugno
2024, anche successivamente alla proposizione del ricorso.
Inoltre non è stata impugnata la delibera della Giunta provinciale n. 1147 del
19 dicembre 2023, richiamata espressamente nel decreto del 23 maggio
2024, che ha approvato il piano triennale per la destinazione dell'energia elettrica gratuita, ribadendo l'obbligo di fornitura di energia gratuita e dell'eventuale compenso monetario ricade anche sui titolari di concessioni per le derivazioni a scopo idroelettrico in impianti con una potenza nominale media annua >220 kW (confermando a seguito di una nuova istruttoria e dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 20 del 2023, la precedente delibera del 20 marzo 2023, rispetto al progressivo passaggio da un sistema di monetizzazione a quella della cessione a partire dai grandi concessionari), 11
non potendo quindi essere più contestato tale obbligo neppure per il 2024.
In ogni caso, l'obbligo di pagamento dei compensi determinati sulla base della delibera della giunta provinciale n. 2769 del 2008 discende direttamente dal disciplinare di concessione del 4 giugno 2010, che all'art. 11 rimanda espressamente a detta delibera. Ne deriva che i criteri oggi contestati sono stati espressamente accettati dalla società concessionaria con la sottoscrizione del disciplinare.
Né si può ritenere, come sostenuto dalla difesa appellante, che tale previsioni del disciplinare siano affette da nullità. In primo luogo, la domanda di nullità
è stata formulata genericamente.
In ogni caso non sussiste alcun elemento per ritenere che le clausole siano in contrasto con norme imperative o che debba operare una sostituzione automatica, in quanto il criterio indicato nella delibera del 2008 fa riferimento all'andamento del prezzo dell'energia, come previsto attualmente dallo Statuto, mentre qualsiasi criterio che facesse riferimento al prezzo dell'energia - il cui noto aumento nel 2022 ha fatto lievitare la misura dei compensi (mentre già l'importo unitario dovuto nel 2024 risulta fortemente ridotto rispetto a quello del 2023) - avrebbe comportato un corrispondente aumento dei compensi dovuti per l'energia non ritirata.
Il ricorso non può dunque che essere dichiarato inammissibile.
In considerazione della particolarità e complessità delle questioni sostanziali poste le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara inammissibile il ricorso. 12
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Cecilia TA SE IA